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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/07/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2902 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Nuovo di Porto, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biondi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Anselmi, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 02.07.2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte e ne hanno richiesto l'accoglimento e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al
Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
1
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Bascalia, AS
(Repubblica Moldava) il 23.12.2005 con registrato agli atti Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Castel Nuovo di Porto (RM) all'anno 2024 atto n. 39, parte 2, Serie C;
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (24.04.2007) e Per_1 ER
(05.03.2009);
- che la relazione era venuta meno a causa dei comportamenti del marito, tanto che nell'agosto del 2023 aveva dovuto lasciare la casa coniugale;
- che il resistente versava per i figli euro 650,00 mensili;
- che il marito svolgeva attività di libero professionista imprenditore edile nella qualità di titolare di una ditta di ristrutturazione;
- di avere lavorato fino all'anno 2019 salvo poi essere costretta a lasciare il lavoro per occuparsi della figlia , rimasta infortunata a causa di un sinistro stradale ER nel quale aveva riportato lesioni permanenti;
- che il resistente aveva sempre avuto comportamenti violenti ed aggressivi, anche alla presenza dei figli e successivamente anche con comportamenti svalutativi diretti ai figli;
- che dalla separazione di fatto il padre si era disinteressato dei figli;
- di avere instaurato una nuova relazione e di essersi collocata nel mondo del lavoro come contabile aziendale;
- che nel tempo il marito aveva accumulato diversi debiti e sanzioni amministrative nella consapevolezza che sarebbero stati posti a carico della ricorrente, che aveva infatti importanti esposizioni a proprio carico, nonché due finanziamenti.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre con diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 CP_1 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per la moglie di euro 300,00 mensili.
2 Si costituiva in giudizio in data 31.05.2025 , il quale contestava Controparte_1 la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- che la competenza del presente giudizio era del Tribunale di Tivoli dove dimorava la figlia minore;
- che la crisi coniugale era stata causata dalla scoperta del tradimento della moglie con il sig. suo attuale compagno;
Per_3
- che la moglie aveva lasciato la casa coniugale portando la figlia con sé;
- di aver cercato di mantenere i rapporti con i figli ma la moglie ostacolava il loro rapporto;
- di aver intrapreso una nuova relazione dalla quale era nata la figlia;
Per_4
- che la propria attività lavorativa era gravata da numerose imposte da corrispondere;
- che la moglie percepiva una retribuzione mensile di euro 1.900 e viveva con i figli presso l'abitazione del nuovo compagno.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva in via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Civitavecchia in favore di quello di Tivoli e, in via principale, dichiararsi l'addebito della separazione alla moglie, l'autonomia economica dei coniugi e disporsi l'assegnazione della casa coniugale al marito, disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, ER disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico al 100% alla madre e condannare la ricorrente al risarcimento del danno per euro 30.000,00.
All'udienza del 02.07.2025 comparivano le parti personalmente le quali rappresentavano di aver raggiunto un accordo e ne richiedevano l'accoglimento nei termini ivi indicati e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2902/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
AS (Moldavia) il 04.08.1981 e nato a [...] Controparte_1
(Moldavia) il 04.07.1981 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia , essendo nelle more ER il figlio divenuto maggiorenne, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
4. dispone che la figlia concorderà direttamente con il padre i giorni ER di frequentazione con lo stesso;
5. dispone che il padre versi alla madre a favore dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro 650,00 (euro 325,00 per ciascun figlio) per il concorso al mantenimento della figlia minore e di ER
, maggiorenne e non economicamente indipendente. Detto importo Per_1 verrà adeguato annualmente, come per legge, in base agli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026;
6. dispone che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia del
Tribunale di Civitavecchia e previo accordo ed esibizione della documentazione fiscale;
7. i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
8. con riferimento al compendio immobiliare sito in Fiumicino (RM), Via
Francesco Brandileone n. 40, in proprietà comune e indivisa tra i coniugi in
4 virtù di atto a rogito del Notaio di Roma, repertorio n. 22130, Persona_5 raccolta n 10742 del 28.07.2020 e composto da:
- villino in bifamiliare, sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo, tra loro collegati da scala interna, composto di sei vani catastali, con annesso giardino di pertinenza esclusiva, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Fiumicino, al foglio 313, particella 1895, subalterno 502graffato con il subalterno 503, Via Francesco Brandileone n. 40, piano S1-T-1, zona censuaria
1, categoria A/7, classe 4, vani 6,0, superficie catastale mq. 117, rendita catastale Euro 898,64;
- locale tettoia al piano terra, censito nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Fiumicino, al foglio 313, particella 1895, subalterno 504, Via
Francesco Brandileone n. 40, piano T, zona censuaria 1, categoria C/2, classe
6, consistenza mq. 11, superficie catastale mq. 11, rendita catastale Euro 27,84;
- posto auto scoperto al piano terra, censito nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Fiumicino, al foglio 313, particella 1895, subalterno 7, Via
Francesco Brandileone n. 40, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe
7, consistenza mq. 8, superficie catastale mq. 13, rendita catastale Euro 14,87;
Le parti, dichiarata sciolta la comunione legale, convengono quanto segue:
i. Il Sig. si impegna ad acquistare la quota di Controparte_1 proprietà (pari al 50%) della Sig.ra sui predetti immobili ad un Parte_1 prezzo di cessione concordato pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), che il
Sig. verserà alla Sig.ra contestualmente alla stipula dell'atto CP_1 Pt_1 notarile di compravendita che dovrà avvenire entro e non oltre il
30/11/2025;
ii. Il Sig. si impegna ad ottenere dalla Banca Controparte_1 mutuante l'accollo liberatorio del mutuo ipotecario n. 83814484 CP_2 gravante sull'immobile, con contestuale liberazione della Sig.ra da ogni Pt_1 obbligazione residua;
iii. La mancata liberazione della Sig.ra dal mutuo indicato nel Pt_1 precedente punto ii, che costituisce condizione essenziale, farà venir meno l'obbligo della sig.ra di trasferire la propria quota del diritto di proprietà Pt_1 in favore al Sig. ; CP_1
5 iv. Le Parti dichiarano che il trasferimento della proprietà indicata nel presente accordo è condizione essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
v. Qualora il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile familiare di cui ai punti i. e ii. non si perfezionasse per qualsivoglia motivo entro e non oltre il 30.11.2025, le parti si impegnano a conferire entro il
15.12.2025 congiuntamente mandato di vendita a un'agenzia immobiliare di comune gradimento ovvero in caso di disaccordo, sulla scelta dell'agenzia immobiliare, la stessa sarà individuata, su istanza della parte più diligente, dal
Presidente dell'Ordine degli Agenti Immobiliari della Provincia di Roma, per un valore di pubblicizzazione pari ad € 310.000,00. In tal caso, le parti si obbligano ad accettare proposte di acquisto per un importo pari o superiore ad Euro 280.000,00, con vendita che dovrà essere definita entro e non oltre
6 mesi dall'accettazione dell'offerta; vi. In caso di mancata vendita dell'immobile, nel termine massimo di
6 mesi, le parti si impegnano a ridurre l'importo pubblicizzato del 5% ogni 3 mesi;
vii. Il Sig. continuerà a corrispondere integralmente le rate CP_1 del mutuo e gli oneri di manutenzione ordinaria, utenze, TARI, spese condominiali, a titolo di indennità sino al trasferimento del diritto di proprietà in capo allo stesso o a terzi acquirenti. Restano escluse eventuali spese che si rendessero necessarie per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile che saranno suddivise la 50%; viii. Qualora il Sig. o terzi occupanti e/o conviventi non CP_1 liberassero l'immobile al momento della vendita a terzi, o comunque ostacolassero le attività di vendita o comunque non rispettassero le pattuizioni qui riportate, la sig.ra potrà procedere esecutivamente per la Pt_1 liberazione dell'immobile e la vendita a terzi con azione esecutiva di rilascio e vendita presso il Tribunale dui Civitavecchia. In tale ultimo caso, il sig.
, in aggiunta al pagamento integrale delle rate di mutuo, sarà CP_1 tenuto a pagare una penale pari ad € 1000,00 mensili dalla richiesta sino all'effettivo rilascio dell'immobile, salvo il maggior danno;
ix. Il Sig. si impegna altresì a concedere alla sig.ra un CP_1 Pt_1 accesso da concordarsi presso l'immobile entro la fine del mese di luglio al fine di permettere alla stessa il definitivo asporto dei propri effetti personali.
6 9. i coniugi prestano il consenso affinché il terreno sito in Moldavia e cointestato ad entrambi sia posto in vendita;
10. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto/documento di identità valido per l'espatrio per la figlia minore;
Persona_6
11. Spese compensate.
Civitavecchia, li 15 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2902 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Nuovo di Porto, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biondi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Anselmi, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 02.07.2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte e ne hanno richiesto l'accoglimento e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al
Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
1
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Bascalia, AS
(Repubblica Moldava) il 23.12.2005 con registrato agli atti Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Castel Nuovo di Porto (RM) all'anno 2024 atto n. 39, parte 2, Serie C;
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (24.04.2007) e Per_1 ER
(05.03.2009);
- che la relazione era venuta meno a causa dei comportamenti del marito, tanto che nell'agosto del 2023 aveva dovuto lasciare la casa coniugale;
- che il resistente versava per i figli euro 650,00 mensili;
- che il marito svolgeva attività di libero professionista imprenditore edile nella qualità di titolare di una ditta di ristrutturazione;
- di avere lavorato fino all'anno 2019 salvo poi essere costretta a lasciare il lavoro per occuparsi della figlia , rimasta infortunata a causa di un sinistro stradale ER nel quale aveva riportato lesioni permanenti;
- che il resistente aveva sempre avuto comportamenti violenti ed aggressivi, anche alla presenza dei figli e successivamente anche con comportamenti svalutativi diretti ai figli;
- che dalla separazione di fatto il padre si era disinteressato dei figli;
- di avere instaurato una nuova relazione e di essersi collocata nel mondo del lavoro come contabile aziendale;
- che nel tempo il marito aveva accumulato diversi debiti e sanzioni amministrative nella consapevolezza che sarebbero stati posti a carico della ricorrente, che aveva infatti importanti esposizioni a proprio carico, nonché due finanziamenti.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre con diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 CP_1 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per la moglie di euro 300,00 mensili.
2 Si costituiva in giudizio in data 31.05.2025 , il quale contestava Controparte_1 la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- che la competenza del presente giudizio era del Tribunale di Tivoli dove dimorava la figlia minore;
- che la crisi coniugale era stata causata dalla scoperta del tradimento della moglie con il sig. suo attuale compagno;
Per_3
- che la moglie aveva lasciato la casa coniugale portando la figlia con sé;
- di aver cercato di mantenere i rapporti con i figli ma la moglie ostacolava il loro rapporto;
- di aver intrapreso una nuova relazione dalla quale era nata la figlia;
Per_4
- che la propria attività lavorativa era gravata da numerose imposte da corrispondere;
- che la moglie percepiva una retribuzione mensile di euro 1.900 e viveva con i figli presso l'abitazione del nuovo compagno.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva in via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Civitavecchia in favore di quello di Tivoli e, in via principale, dichiararsi l'addebito della separazione alla moglie, l'autonomia economica dei coniugi e disporsi l'assegnazione della casa coniugale al marito, disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, ER disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico al 100% alla madre e condannare la ricorrente al risarcimento del danno per euro 30.000,00.
All'udienza del 02.07.2025 comparivano le parti personalmente le quali rappresentavano di aver raggiunto un accordo e ne richiedevano l'accoglimento nei termini ivi indicati e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2902/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
AS (Moldavia) il 04.08.1981 e nato a [...] Controparte_1
(Moldavia) il 04.07.1981 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia , essendo nelle more ER il figlio divenuto maggiorenne, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
4. dispone che la figlia concorderà direttamente con il padre i giorni ER di frequentazione con lo stesso;
5. dispone che il padre versi alla madre a favore dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro 650,00 (euro 325,00 per ciascun figlio) per il concorso al mantenimento della figlia minore e di ER
, maggiorenne e non economicamente indipendente. Detto importo Per_1 verrà adeguato annualmente, come per legge, in base agli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026;
6. dispone che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia del
Tribunale di Civitavecchia e previo accordo ed esibizione della documentazione fiscale;
7. i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
8. con riferimento al compendio immobiliare sito in Fiumicino (RM), Via
Francesco Brandileone n. 40, in proprietà comune e indivisa tra i coniugi in
4 virtù di atto a rogito del Notaio di Roma, repertorio n. 22130, Persona_5 raccolta n 10742 del 28.07.2020 e composto da:
- villino in bifamiliare, sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo, tra loro collegati da scala interna, composto di sei vani catastali, con annesso giardino di pertinenza esclusiva, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Fiumicino, al foglio 313, particella 1895, subalterno 502graffato con il subalterno 503, Via Francesco Brandileone n. 40, piano S1-T-1, zona censuaria
1, categoria A/7, classe 4, vani 6,0, superficie catastale mq. 117, rendita catastale Euro 898,64;
- locale tettoia al piano terra, censito nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Fiumicino, al foglio 313, particella 1895, subalterno 504, Via
Francesco Brandileone n. 40, piano T, zona censuaria 1, categoria C/2, classe
6, consistenza mq. 11, superficie catastale mq. 11, rendita catastale Euro 27,84;
- posto auto scoperto al piano terra, censito nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Fiumicino, al foglio 313, particella 1895, subalterno 7, Via
Francesco Brandileone n. 40, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe
7, consistenza mq. 8, superficie catastale mq. 13, rendita catastale Euro 14,87;
Le parti, dichiarata sciolta la comunione legale, convengono quanto segue:
i. Il Sig. si impegna ad acquistare la quota di Controparte_1 proprietà (pari al 50%) della Sig.ra sui predetti immobili ad un Parte_1 prezzo di cessione concordato pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), che il
Sig. verserà alla Sig.ra contestualmente alla stipula dell'atto CP_1 Pt_1 notarile di compravendita che dovrà avvenire entro e non oltre il
30/11/2025;
ii. Il Sig. si impegna ad ottenere dalla Banca Controparte_1 mutuante l'accollo liberatorio del mutuo ipotecario n. 83814484 CP_2 gravante sull'immobile, con contestuale liberazione della Sig.ra da ogni Pt_1 obbligazione residua;
iii. La mancata liberazione della Sig.ra dal mutuo indicato nel Pt_1 precedente punto ii, che costituisce condizione essenziale, farà venir meno l'obbligo della sig.ra di trasferire la propria quota del diritto di proprietà Pt_1 in favore al Sig. ; CP_1
5 iv. Le Parti dichiarano che il trasferimento della proprietà indicata nel presente accordo è condizione essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
v. Qualora il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile familiare di cui ai punti i. e ii. non si perfezionasse per qualsivoglia motivo entro e non oltre il 30.11.2025, le parti si impegnano a conferire entro il
15.12.2025 congiuntamente mandato di vendita a un'agenzia immobiliare di comune gradimento ovvero in caso di disaccordo, sulla scelta dell'agenzia immobiliare, la stessa sarà individuata, su istanza della parte più diligente, dal
Presidente dell'Ordine degli Agenti Immobiliari della Provincia di Roma, per un valore di pubblicizzazione pari ad € 310.000,00. In tal caso, le parti si obbligano ad accettare proposte di acquisto per un importo pari o superiore ad Euro 280.000,00, con vendita che dovrà essere definita entro e non oltre
6 mesi dall'accettazione dell'offerta; vi. In caso di mancata vendita dell'immobile, nel termine massimo di
6 mesi, le parti si impegnano a ridurre l'importo pubblicizzato del 5% ogni 3 mesi;
vii. Il Sig. continuerà a corrispondere integralmente le rate CP_1 del mutuo e gli oneri di manutenzione ordinaria, utenze, TARI, spese condominiali, a titolo di indennità sino al trasferimento del diritto di proprietà in capo allo stesso o a terzi acquirenti. Restano escluse eventuali spese che si rendessero necessarie per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile che saranno suddivise la 50%; viii. Qualora il Sig. o terzi occupanti e/o conviventi non CP_1 liberassero l'immobile al momento della vendita a terzi, o comunque ostacolassero le attività di vendita o comunque non rispettassero le pattuizioni qui riportate, la sig.ra potrà procedere esecutivamente per la Pt_1 liberazione dell'immobile e la vendita a terzi con azione esecutiva di rilascio e vendita presso il Tribunale dui Civitavecchia. In tale ultimo caso, il sig.
, in aggiunta al pagamento integrale delle rate di mutuo, sarà CP_1 tenuto a pagare una penale pari ad € 1000,00 mensili dalla richiesta sino all'effettivo rilascio dell'immobile, salvo il maggior danno;
ix. Il Sig. si impegna altresì a concedere alla sig.ra un CP_1 Pt_1 accesso da concordarsi presso l'immobile entro la fine del mese di luglio al fine di permettere alla stessa il definitivo asporto dei propri effetti personali.
6 9. i coniugi prestano il consenso affinché il terreno sito in Moldavia e cointestato ad entrambi sia posto in vendita;
10. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto/documento di identità valido per l'espatrio per la figlia minore;
Persona_6
11. Spese compensate.
Civitavecchia, li 15 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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