Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1640/2022 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Fausto Baratella per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro con sede in via Miranese n. 21 a Venezia (P.I. , CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Federico Povelato e Matteo Di Pede per mandato e domiciliata come in atti –
appellata e appellante incidentale –
o 0 o
appelli avverso sentenza del tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1
Tribunale di Venezia, dr. Calasso Giovanni, in data 14.06.2022 nella causa iscritta al n.11136 del Ruolo Generale dell'anno 2019, notificata il
28.06.2022, - accogliersi le conclusioni formulate in primo grado di giudizio e precisamente: “In via principale Condannarsi la convenuta al
risarcimento del danno nei confronti dell'attore nella misura che sarà
accerta in corso di causa o ritenuta di giustizia anche secondo equità per i
titoli di cui in premesse, con gli interessi legali di cui all'art. 1284, quarto
comma, c.c. dalla data di costituzione in mora (16.03.2015) al saldo effettivo.
- Con il ristoro delle spese e dei compensi anche della fase di mediazione. In
via Istruttoria Contestata la CTU a firma ing. , Persona_1
Dichiararsi la nullità assoluta della CTU, rilevabile d'ufficio, per violazione
del contraddittorio, per violazione del principio della domanda e del
principio dispositivo delle prove, in applicazione dei principi enunciati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in data 01.02.2022 n. 2593,
vista l'ordinanza collegiale 06.02.2024 ed il quesito ivi formulato, -
convocarsi il nominato CTU a chiarimenti ovvero per integrazione delle risposte ai seguenti quesiti coì come formulati nell'ordinanza collegiale
06.02.2024: accerti se tale iniziale conformità pattuita fosse stata esistente,
se avrebbe potuto o meno di fruire del c.d. piano casa;
Parte_1
indichi, laddove l'appellante avesse potuto fruire del c.d. piano casa, quale
sarebbe stato il possibile aumento volumetrico ed il valore del compendio, il
tutto espresso in termini monetari al momento dell'acquisto e ad oggi in
moneta attuale;
evidenzi sotto il profilo tempistico i termini per poter fruire
2 del c.d. piano casa;
- Con il ristoro delle spese anche del presente grado di appello.
Conclusioni per l'appellata
Nel merito. Rigettare l'appello formulato dal sig. ET in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1098/2022 del Tribunale di Venezia. Nel merito, in via di appello
incidentale. In ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, ed in parziale riforma della sentenza n. 1098/2022 del Tribunale di Venezia, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dal sig. con Pt_1
conseguente rigetto delle domande formulate nei confronti di CP_1
In via istruttoria. ▪ Disporre un'integrazione della perizia, per i motivi esposti nelle note depositate in data 9 settembre 2024, chiedendo al CTU di determinare il maggiore valore che l'immobile avrebbe acquisito in applicazione del cd. Piano Casa, rispetto al valore dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova in esito alla sanatoria ottenuta da
▪ Disporre un'integrazione della perizia, per i motivi esposti nelle CP_1
note depositate in data 9 settembre 2024, chiedendo al CTU di determinare il maggiore valore che l'immobile avrebbe acquisito in applicazione del cd.
Piano Casa, al netto dei costi necessari per ottenerlo. ▪ Disporre la chiamata a chiarimenti del CTU e/o un'integrazione della perizia, per i motivi esposti nelle note depositate in data 9 settembre 2024, riguardo ai criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione del preteso maggior valore dell'immobile in ipotesi di adesione al cd. Piano Casa. Si insiste per il rigetto delle istanze di chiamate a chiarimenti e integrazione di CTU formulate dall'appellante sig.
3 elle note 9 settembre 2024, per i motivi esposti nelle note di trattazione Pt_1
depositate dal deducente per l'udienza del 30 settembre 2024.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 28 luglio 2022 evocava Parte_1 CP_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
[...]
1098/2022 del Tribunale lagunare (pubblicata il 14 giugno 2022 e notificata il 28 giugno successivo) che adito per il risarcimento dei danni per la impossibilità di realizzare l'ampliamento di un immobile acquistato stanti alcune, taciute, irregolarità edilizie in tema di volumetria e per l'omessa realizzazione della zona pedonale, espletata la c.t.u., aveva rigettato la domanda condannandolo alle spese. Impugnava la sentenza dolendosi, con il primo motivo, dell'errata valutazione dei fatti anche per effetto dell'erroneità
della c.t.u. rilevando che avrebbe dovuto esser considerata, per il risarcimento, la situazione dell'immobile sin dal momento del contratto ed evidenziando che le taciute irregolarità avevano impedito l'ampliamento secondo le disposizioni del c.d. “Piano Casa”; con il secondo motivo censurava la pronuncia per violazione di legge riguardo l'applicazione delle disposizioni normative del c.d. “Piano Casa”; con il terzo motivo si doleva del mancato esame delle eccezioni di nullità della c.t.u. e con la quarta censura lamentava l'omessa ed errata motivazione riguardo la domanda di rendiconto e di risarcimento del danno svolte per l'omessa realizzazione della zona pedonale da parte della venditrice.
Si costituiva contestando i motivi di appello e formulando CP_1
appello incidentale, condizionato, per la riforma della sentenza laddove aveva rigettato l'eccezione di prescrizione della domanda.
4 Disposta nuova c.t.u. la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del
11 novembre 2024 con modalità telematiche, non in presenza, previa precisazione delle conclusioni e con l'assegnazione dei termini ordinari e perentori per il deposito degli scritti conclusivi, dimessi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale è solo in parte fondato in relazione al quarto motivo che va accolto;
per il resto va respinto fondato essendo l'appello incidentale di
CP_1
La sentenza va riformata con il parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Parte_1
Le spese dei due gradi di giudizio vanno compensate per 5/6 e per la rimanente parte (1/6) vanno addebitate a per la soccombenza CP_1
secondo i criteri del DM 55/2014 e successive modifiche.
Le spese delle due c.t.u. vanno poste a carico di che vi ha dato Parte_1
infondatamente causa.
3.1.- Con contratto del 29 giugno 2010 acquistò da Parte_1 CP_1
l'immobile dalla stessa costruito in Via Einaudi n. 3 a Treviso;
la
[...]
venditrice garantì la conformità alle norme urbanistiche ed edilizie;
a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 14/2009 (relativa al c.d. “Piano
Casa”) importante facoltà per i proprietari di effettuare particolari ampliamenti di volumetria, chiese ad un tecnico la redazione Parte_1
di un progetto di fattibilità per il sottotetto dell'abitazione, ma in tale fase furono appurate difformità volumetriche tra il progetto assentito e lo stato del compendio. Si diede corso alla sanatoria ma ottenuta la stessa non fu possibile procedere al chiesto ampliamento diversamente consentito dal “Piano Casa”.
5 agì in giudizio chiedendo la condanna di al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni per la mancata volumetria concedibile con il c.d.
“Piano Casa” oltre a quelli per la mancata realizzazione della zona pedonale e, nel contraddittorio con la venditrice che aveva eccepito la prescrizione e la decadenza, il primo giudice rigettò le eccezioni di prescrizione e decadenza di ma rigettò pure la domanda attorea osservando che: CP_1
-) l'attore era venuto a conoscenza dei vizi e delle difformità solo alla data della relazione dell'ing. del 16 marzo 2015 ed in pari data aveva Tes_1
effettuato la denuncia tanto che l'eccezione di decadenza era infondata;
-) anche l'eccezione di prescrizione era da disattendere in quanto solo a seguito della seconda relazione dell'ing. del 20 febbraio 2019 Tes_1
aveva potuto constatare l'impossibilità di usufruire del c.d. Parte_1
“Piano Casa”;
-) la domanda risarcitoria era infondata in quanto non era stata dato provato il danno come evidenziato nella c.t.u. che aveva comprovato che la concessione in sanatoria rilasciata avrebbe consentito al di ottenere, Pt_1
oltre il limite consentito, il massimo ampliamento (ovvero l'aumento di cubatura); l'aspettativa era stata raggiunta e di gran lunga superata;
-) infondate erano le eccezioni di nullità della c.t.u.;
-) la domanda risarcitoria per la mancata realizzazione del passaggio pedonale era da disattendere in quanto non vi era alcun obbligo da parte di CP_1
nei confronti del ET ma solo nei confronti del in
[...] Controparte_2
relazione al percorso pedonale;
-) le spese erano da liquidare a carico del ET per la soccombenza.
3.2.- La sentenza va riformata in parte.
6 4.- A prescindere dall'esame del terzo motivo, con il quale si censura l'omessa motivazione in riferimento alle eccezioni di nullità della c.t.u. del primo grado, stante il fatto che l'elaborato fondante la gravata pronuncia è
stato sostituito dalla c.t.u. disposta nel grado, va esaminato l'appello incidentale di che appare fondato ed assorbente. CP_1
5.1.- Si rileva innanzi tutto l'ammissibilità del gravame incidentale proposto nei termini e con il quale (Cass. ordinanza n. 24456 del 3 novembre 2020) la parte vittoriosa ha riproposto l'eccezione di prescrizione disattesa dal primo giudice.
Parimenti si assume la necessità dell'esame preliminare di tale gravame posto che (Cass. sentenza n. 9671 del 19 aprile 2018) – anche valutando il merito come di seguito – l'appello incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost..
5.2.1.- Il tribunale qualificò la domanda quale azione ex artt. 1490 e 1494
Cod. Civ. e rigettò le eccezioni di decadenza e prescrizione di CP_1
osservando che i vizi dell'immobile erano stati appresi dal compratore solamente il 16 marzo del 2015 in occasione della relazione dell'ing.
ed erano stati denunciati in pari data tanto che l'eccezione di Tes_1
decadenza non era fondata;
era infondata anche l'eccezione di prescrizione in quanto l'azione era stata proposta entro il termine annuale decorrente dalla
7 seconda relazione dell'ing. del 20 febbraio 2019 che aveva Tes_1
comprovato l'impossibilità di fruire del “Piano Casa”.
Sulla qualificazione della domanda, in assenza di impugnazioni, risulta essersi formato il giudicato (Cass. ordinanza n. 18817 del 9 luglio 2024 in motivazione) posto che quando il giudice di primo grado abbia qualificato la domanda in un certo modo, e non vi sia stata impugnazione sul punto, è
precluso invocare una diversa qualificazione (Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre
2023, n. 31330, Rv. 669467-01; in senso pienamente conforme Cass. Sez. 3,
ord. 12 dicembre 2023, n. 34675, non massimata). Né risultano applicabili eccezioni a tale regola sia in quanto la qualificazione giuridica del primo giudice ha “condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito” posto che ha determinato il rigetto delle eccezioni edilizie di CP_1
sia in quanto non viene in considerazione la regola per la quale, fermi i fatti accertati, il giudice è tenuto ad accertare quale norma debba applicarsi alla fattispecie concreta;
proprio in quanto la qualificazione - corretta - ha condizionato le difese delle parti sul punto.
5.2.2.- L'appellante incidentale ha dedotto che nell'anno successivo all'invio della relazione dell'ing. al ET (16 marzo 2015) alcuna azione Tes_1
giudiziaria era stata proposta tanto che l'azione si era prescritta e questo diversamente da quanto statuito dal primo giudice per il quale il termine di prescrizione annuale avrebbe dovuto decorrere dalla seconda relazione dell'ing. del 20 febbraio 2019 dalla quale, solo, il avrebbe Tes_1 Pt_1
potuto constatare l'impossibilità di usufruire del piano casa.
5.2.3.- In tema di compravendita (così Cass. ordinanza n. 3926 del 9 febbraio
2023) l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex
8 art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio
(così Cass. sentenza n. 11037 del 5 maggio 2017).
Applicando tali regole al caso deriva, in accoglimento dell'appello incidentale, la pronuncia di prescrizione dell'azione del ET ed il conseguente rigetto di ogni domanda proposta, in parziale riforma della sentenza;
per quanto di seguito:
in primis perché la compravendita è stata stipulata il 29 giugno 2010 tanto che il diritto esercitato con l'azione risarcitoria, proposta nel 2019, risulta essersi prescritto giusti i principi, irrilevante essendo il momento della scoperta del vizio (assunto, secondo il primo Giudice, il 22 febbraio 2019). In
secondo luogo perché, anche a voler seguire il ragionamento del primo
Giudice, già nella relazione del 16 marzo 2015, risultavano le irregolarità
edilizie ed urbanistiche e la possibile inapplicabilità del c.d. “Piano Casa”
sicché tra tale momento e quello della domanda giudiziale del 2019 la prescrizione annuale era ampiamente decorsa.
5.2.4.- Il diritto risulta essersi prescritto e la domanda del ET avrebbe dovuto essere rigettata, come di fatto avvenuto e come deve ora statuirsi,
seppure con altra motivazione.
6.1.- Sebbene quanto sopra appaia esaustivo e possa esimere la Corte da ogni valutazione di merito, nondimeno per completezza espositiva, si osserva.
6.2.1.- Dalla puntuale, seconda, c.t.u. dell'arch. , predisposta proprio Per_2
al fine di accertare quale fosse la situazione urbanistica ed edilizia al momento della compravendita e se la stessa avesse potuto consentire i vantaggi dal c.d.
“Piano Casa”, a correzione dell'errata pronuncia sul punto, emergono
9 difformità tra lo stato legittimato e lo stato in essere in tema di altezza al colmo di mt. 3 in luogo di mt. 2.50; emerge l'esistenza di un locale ad uso magazzino e bagno nel piano sottotetto anziché di un unico locale ad uso soffitta indicato nella DIA del 2008 e si comprova l'esistenza di una scala di collegamento tra piano secondo e piano sottotetto anziché la botola di accesso indicata nella DIA del 2008.
Dalla c.t.u. risulta poi che laddove l'immobile fosse stato conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia l'applicazione delle regole sul “Piano Casa”
avrebbe potuto determinare un ampliamento secondo il comma 1 dell'art. 2
L. 6 aprile 1999 n. 12 di circa 15 mq e che, tenuto conto del prezzo di acquisto di €. 190.000 (oltre ad iva), avrebbe potuto importare un maggior valore per l'immobile, stanti i locali ricavabili nel sottotetto, di €. 38.594,88 al giugno del 2024 in moneta quasi attuale.
6.2.2.- Quanto alle osservazioni emerge come il c.t.u. abbia motivatamente e condivisibilmente offerto risposta alle stesse rilevando:
-. che al quesito aveva dato risposta (a) accertando se il compendio fosse o meno conforme al progetto ed alla normativa di riferimento al momento della vendita e (b) che la conformità “pattuita” era quella convenuta dalle parti nel contratto (art. 8) anche con riferimento alla planimetria catastale;
-. che le precisazioni richieste dal c.t.p. di si potevano ricavare CP_1
dall'elaborato (pag. 25 e 26); che per la superficie commerciale del sottotetto era stato applicato il coefficiente, congruo, dello 0,33 solo per la superficie del sottotetto pari a mq. 16,32; che non era applicabile alcuna decurtazione per la valorizzazione della superficie commerciale;
che non era applicabile l'incremento di valore relativo alla differenza sola tra l'esistente sottotetto ed
10 il nuovo coefficiente;
che ulteriori osservazioni, in merito all'incremento di valore, erano al di fuori del mandato;
che era corretto il valore del sottotetto all'attualità e che il quesito atteneva al valore incrementato al momento del contratto.
Le ulteriori osservazioni del consulente dell'appellante sono state trattate ut
supra rilevandosi ulteriormente che non si indica alcun dato per la proroga dei termini del c.d. “Piano Casa”. Le ulteriori richieste di chiarimenti appaiono poi infondate in quanto oggetto del giudizio è l'accertamento del minor valore, al momento del contratto e ad oggi, per l'esistenza di vizi urbanistici ed edilizi a prescindere dalla sanatoria che costituisce circostanza estranea. La questione relativa al maggior valore del compendio ove il “Piano
Casa” fosse stato applicato con la necessaria riduzione per i costi di realizzazione del possibile ampliamento non appare di rilievo concreto stante la prescrizione. La determinazione della superficie operata dal c.t.u. appare poi corretta e generica la censura non risultando indicato, nella critica,
l'apposito coefficiente di svalutazione per le aree con altezze inferiori a mt
1,90; generica la critica di mancata applicazione delle decurtazioni ai coefficienti di calcolo proposte dal CTP per i locali accessori perché priva dei necessari dati tecnici di riferimento, in contrapposizione. Analoga
conclusione, per genericità valutativa, opera per la critica al valore maggiore astrattamente acquisibile.
6.2.3.- Secondo la previsione degli artt. 9 e 13 della L. R. 14 del 8 luglio 2009,
le istanze relative agli interventi avrebbero dovuto essere presentate entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore della legge e quindi entro il 10 luglio 2011.
L'appellante, come eccepito, si era indotto solo nel 2014 - 2015 (relazione
11 tecnica del 16 marzo 2015 dell'ing. ) a valutare la possibilità di Tes_1
avvalersi delle disposizioni di favore del c.d. “Piano Casa” ma ormai tardivamente posto che i termini erano scaduti. Ne consegue che alcun danno ha subito e nessun pregiudizio potrebbe esser ora riconosciuto anche a superare la fondata eccezione di prescrizione sopra indicata.
L'appellante, benvero, non ha in alcun modo allegato in termini chiari e specifici oltre che concreti, anche secondo regolarità causale, che nei termini previsti e quindi entro il 10 luglio del 2011 oppure successivamente, avrebbe presentato domanda per la ristrutturazione secondo le previsioni del c.d.
“Piano Casa” e nemmeno risulta introdotta tempestivamente (in citazione di primo grado) domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non essendo stata svolta alcuna allegazione;
ma anche a valutare la domanda quale perdita di chance di cui alla prima memoria ex art. 183 6^ co. Cod. proc. Civ.
la stessa non può essere accolta difettandone i presupposti. Infatti (Cass.
ordinanza n. 2261 del 26 gennaio 2022) in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale,
invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità
del conseguente pregiudizio.
Manca ogni allegazione chiara e concreta a comprovare che nei termini previsti il vrebbe presentato la relativa domanda secondo la disciplina Pt_1
del c.d. “Piano Casa”. Alcuna prova costituenda, in merito alla presentazione
12 della domanda per i vantaggi del c.d. “Piano Casa”, risulta addotta tanto che decorso il termine la successiva presa di conoscenza in merito al beneficio,
oramai non fruibile, non appare suscettibile di ristoro.
6.2.4.- Anche laddove l'appello incidentale condizionato di non fosse CP_1
stato accolto il dispositivo reso, con diversa motivazione, deve esser ora confermato.
7.1.- Va accolto il quarto motivo dell'appello principale ove si lamenta il rigetto della domanda risarcitoria e di rendiconto (domanda non nuova in quanto prevista dalla norma e coeva al mandato, anche se inutile in concreto)
per l'omessa realizzazione della zona pedonale, domanda erroneamente rigettata dal primo giudice per l'assenza di alcun obbligo di nei CP_1
confronti del ET.
7.2.1.- L'appellante sostiene che l'obbligazione di si evincerebbe dai CP_1
documenti 9 e 10 ed il tutto in termini corretti sicché, essendo stato dimostrato il contratto di mandato e allegato l'inadempimento del mandatario (Cass.
Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001) in riforma della sentenza non resta che accogliere la domanda. Si premette che non viene in considerazione la richiesta dal mandatario di pagamento del corrispettivo proprio in quanto
(Cass. ordinanza n. 16107 del 10 giugno 2024) il mandatario è tenuto ad adempiere per primo la sua obbligazione per dare effettività a quella,
contrapposta, del mandante;
viene in considerazione la richiesta del mandante al risarcimento dei danni per inadempimento del mandatario.
7.2.2.- Dall'esame del documento 9 si apprende che aveva richiesto CP_1
l'assenso ai Condomini di Via Paolo Sarpi, n. 4 e di Via Luigi Einaudi n. 3 in
Treviso per presentare una istanza di esame al per una Controparte_2
13 “proposta DEFINITIVA del progetto del piano di lottizzazione di iniziativa privata “PL GHIRADA 1” (3a variante), depositata in data 29 Luglio 2016
prot. 88875. PROGETTISTA: arch. con studio in Mestre-Ve Persona_3
via Circonvallazione,18 telefono 041957818, e-mail
. L'istanza aveva ad oggetto un progetto di Variante Email_1
Urbanistica della lottizzazione denominata “GHIRADA 1”, all'interno della quale erano stati edificati i fabbricati. La variante avrebbe interessato anche i fabbricati già realizzati sicché per rispondere alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di Treviso era stato chiesto l'assenso ai proprietari. La variante urbanistica non avrebbe inciso su opere di urbanizzazione già realizzate, collaudate e cedute alla pubblica amministrazione;
non avrebbe comportato nessuna variazione della consistenza dei fabbricati già realizzati;
non avrebbe inciso sulla rendita catastale e non avrebbe interessato nessun aspetto formale o materiale degli stessi.
Dalla predetta nota si apprende poi che “La società attuale CP_1
proprietaria di tutte le aree ancora inedificate presenti all'interno della
Lottizzazione si impegnerà ad attrezzare ampia area, ora dismessa, a verde pubblico con un percorso pedonale che collegherà l'attuale Via Luigi Einaudi
e Via San Zeno. (si veda planimetria allegata)”.
Con lettera successiva (doc. 10) ha prestato il consenso quale Parte_1
mandante.
Dalla nota (doc. 9) risulta un duplice impegno in capo a da un lato CP_1
la presentazione all'Amministrazione Comunale di Treviso di una proposta di variante;
dall'altro, una volta ottenuta l'autorizzazione, l'impegno sempre
14 e come il primo verso il mandante (i condomini) ad “attrezzare un'ampia area,
ora dismessa, a verde pubblico con un percorso pedonale che collegherà
l'attuale Via Luigi Einaudi e Via San Zeno”.
Nel contempo risulta la volontà in tal senso del mandante (doc. Parte_1
10).
Poiché il contratto è stato prodotto e dello stesso risulta allegato l'inadempimento integratosi nella mancata realizzazione della zona pedonale;
poiché non ha dato conto né del rifiuto dell'Amministrazione CP_1
Comunale né di altro, in base alle regole sull'inadempimento dell'obbligazione, tenuto conto che l'adempimento avrebbe dovuto essere dapprima offerto dalla mandataria (ut supra), deriva non solo la prova del contratto ma anche del relativo danno che può essere liquidato in via equitativa a favore del ET essendone stati allegati i presupposti anche presuntivi.
7.2.3.- L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 Cod. Civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 Cod. proc. Civ., dà luogo non ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza dei danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. 22 febbraio 2018 n. 4310). La
liquidazione equitativa presuppone: a) la certa esistenza del danno;
b)
l'impossibilità o la rilevante difficoltà di quantificarlo che deve essere oggettiva cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta e
15 incolpevole cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. In tali casi, l'omessa liquidazione, costituirebbe un non liquet
inammissibile (Cass. 29 aprile 2022 n. 13515).
7.2.4.- E' certo che il vialetto pedonale non è stato realizzato nonostante l'obbligazione assunta dalla mandataria - che si era impegnata verso CP_1
i condomini e verso il - e che nulla ha dedotto a dimostrare la possibile Pt_1
contrarietà (oggettiva) dell'Amministrazione comunale;
è certo che il percorso pedonale apprezzabile dalla planimetria allegata all'istanza avrebbe certamente reso maggiormente fruibile l'area per i risvolti non solo estetici ma anche di utilità (passaggio, sport etc.) per i condomini tanto che la mancata realizzazione ha importato un decremento di valore dell'immobile anche per profili estetici e di viabilità pedonale.
Considerata l'allegazione imputabile al singolo condomino in ragione dei millesimi di proprietà (66,06); posto che il condominio (così il verbale dell'assemblea) risultava composto da 15 membri;
posta la situazione estetica del condominio (così la relazione di parte) e l'utilità traibile dal percorso non realizzato (come da documento 9); atteso che, tuttavia, non risulta allegato il valore del complesso condominiale per il calcolo del pregiudizio riferito alla singola quota;
rilevato che il valore dell'unità immobiliare al momento dell'acquisto era di €. 190.000 oltre ad iva ridottosi nel 2019 (così la perizia di parte), pare equo stimare la perdita di valore dell'immobile condominiale del ET (nel contesto ed in relazione ad altri condomini) per la mancata realizzazione del percorso pedonale nella somma di €.
3.000 in moneta attuale
(comprendente il danno da ritardo) oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
16
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie l'appello incidentale di e rigetta la domanda attorea per il CP_1
risarcimento del danno inerente la volumetria per il “Piano Casa” in quanto prescritta;
- in accoglimento del quarto motivo di appello principale riforma la sentenza del Tribunale di Venezia e condanna al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali a favore del ET, per la mancata realizzazione del percorso pedonale, in €.
3.000 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- compensa le spese per i due gradi di giudizio nella misura di 5/6 e pone la restante quota (1/6) a carico di e che si liquidano in €. 425 per CP_1
compensi per il primo grado ed in €. 485 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- pone le spese delle c.t.u. a carico del ET.
Venezia lì 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
17