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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5038 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...] C.F. rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Fusco
RICORRENTE
CONTRO
, Codice Fiscale: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la funzione presso la sede in
- Torre del Greco (Na) alla via Marconi, 66, rappresentata e difesa, come in atti
NONCHE'
, P.IVA: C.F. Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la funzione P.IVA_3 presso la sede in Frattamaggiore, alla Via Lupoli, 27, rappresentata e difesa, come in atti
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cautelare, contestuale a domanda di merito, depositato in data 6.9.2024, l' istante in epigrafe esponeva: di essere stata Dirigente Medico” presso l'UOC di Medicina legale Pubblico Valutativa dell' in forza di contratto di lavoro subordinato a Parte_2 tempo indeterminato, con applicazione del C.C.N.L. dell'area Dirigenza Medica;
che partecipava alla procedura di mobilità intra regionale ed extra regionale, per titoli e colloquio, come indetta con avviso pubblico dall'ASL NA 2 Nord (pubblicato sul
BURC n.77 del 30.10.2023); che apprendeva di essere vincitrice dell'indetta procedura di mobilità dell'ASL NA 2 NORD, giusta delibera n. 650 del 27.03.2024; che interponeva – in data 30.03.2024 acquisita al prot. n. 73616 del 02.04.2024 – all' richiesta del nulla osta in uscita;
analoga richiesta veniva formulata Parte_2 Parte all' anche dall' Na 2 Nord, con nota prot. n. 1494 del 5.04.2024; Parte_2 che riceveva, in data 07.05.2024, la nota prot. n. 98953 (vedi all. n. 4) a firma del Direttore Generale e del Direttore UOC GRU, con cui, nel prendere atto che la ricorrente risultava vincitrice della citata procedura di mobilità, giusta deliberazione n. 650 del 27.03.2024, comunicavano alla ricorrente e all'ASL NA 2 Nord il nulla osta in uscita ovvero “concede l'assenso alla succitata mobilità volontaria”;
1 che l' istante comunicava all' tramite PEC, in data 13.05.2024, di Parte_2 voler fruire delle ferie maturate nell'anno 2023. dal 13.05.2024 al 31.05.2024, che venivano regolarmente autorizzate, come risulta dalla stampa del cartellino mensile dipendente;
( all. n. 9) che riceveva – in data 16.05.2024 – dall'ASL Na 2 Nord la nota prot. n. 21285/u con cui autorizzava a prendere servizio a tempo indeterminato, a decorrere dal 01.06.2024 (all.
n. 10);
che riceveva, in data 17.05.2024, dall' 2 Nord la nota prot. n. 21574/u Pt_2 indirizzata all' con cui confermava/comunicava, atteso il nulla osta in uscita, Parte_2
che la mobilità in entrata della Dott.ssa presso l' 2 Nord aveva Parte_1 Pt_2 decorrenza dall'1.06.2024;
che iniziava a prestare servizio dall'1.06.2024, presso l'ASL NA 2 NORD, percependo la correlata retribuzione;
che riscontrava che l' continuava ad erogare, nonostante l'avvenuta Parte_2 cessazione/cessione del rapporto di lavoro a favore dell'ASL NA 2 Nord, la retribuzione per le mensilità di giugno e luglio 2024;
che segnalava il 26.07.2024 all' l'erroneo accredito dello stipendio e, Parte_2 contestualmente, ribadiva che il rapporto di lavoro risultava già instaurato dall'1.06.2024 con l'ASL NA 2 Nord e, quindi, chiedeva di conoscere le modalità di restituzione delle somme accreditate;
che la , obliterando di aver concesso il nulla osta in uscita del Parte_2
07.05.2024 e di aver ricevuto la comunicazione dell'ASL NA 2 NORD, circa la decorrenza dall' 1.06.2024 della mobilità in entrata, formulava in data 4.07.2024, con nota prot. n. 142894 la contestazione di addebito disciplinare (all. n. 14), sull'erroneo presupposto del persistere del rapporto di lavoro, contestando l'assenza dal posto di lavoro dall'1.06.2024; che la , contraddittoriamente al rilasciato nulla osta alla mobilità in Parte_2 uscita del 7.05.2024, irrogava alla ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per mesi 6, ai sensi dell'art. 49 del CCNL comma 8 lett. e), sul presupposto che la ricorrente fosse assente ingiustificata dal 01.06.2024; che la (all. n. 1 vedi nota del 06.08.2024 prot. n. 162573/u) giungeva Parte_2
a sostenere che la procedura di mobilità della Dott.ssa non si era Parte_1 perfezionata e, pertanto, la stessa “risultava essere dipendente della scrivente azienda”. Tanto premesso in punto di fatto, dedotto il pregiudizio imminente ed irreparabile ed evidenziate le ragioni a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accogliere la domanda cautelare proposta dalla dott.ssa e, conseguentemente, sospendere/annullare (recte: Parte_1 disapplicare) la nota di cui al capo 1) di cui in epigrafe recante prot. n. 162573 del 06.08.2024 e, per l'effetto, accertare/dichiarare il perfezionamento della fattispecie di mobilità volontaria per passaggio diretto della dott.ssa dall' Parte_1 Parte_2
all'ASL NA 2 Nord ivi dichiarando il diritto della ricorrente alla prosecuzione del
[...] rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL Na 2 Nord con decorrenza dall'1.06.2024. In vicenda analoga “ La deliberazione con la quale la Pubblica Amministrazione revochi il trasferimento del dipendente, disposto a seguito dell'accoglimento della domanda di mobilità volontaria, è illegittima se adottata successivamente al perfezionamento del trasferimento stesso, che coincide con il momento in cui la Pubblica Amministrazione di provenienza concede il relativo nulla osta, non richiedendosi, ai fini del perfezionamento della fattispecie traslativa de qua, la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione di destinazione” ( cfr. Trib. Ivre ord. N. 981/2016 del
25/03/2016); 2 – del merito: 2.1- annullare (recte: disapplicare) la nota di cui al capo 1) di
2 cui in epigrafe recante prot. n. 162573 del 06.08.2024 e, per l'effetto, accertare/dichiarare il perfezionamento della fattispecie di mobilità volontaria per passaggio diretto della dott.ssa dall' all'ASL NA 2 Nord in ragione del nulla Parte_1 Parte_2 osta rilasciato il 07.05.2024 ivi dichiarando il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL Na 2 Nord con decorrenza dall'1.06.2024 2.2- dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato al capo 2) di cui in epigrafe, con cui si irroga la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per mesi 6 per assenza dei correlati presupposti giuridici e fattuali;
3.1-condannare l'amministrazione resistente Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite,
[...] diritti ed onorari, con attribuzione” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute in epigrafe. Veniva respinta la istanza cautelare. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Ai fini di una miglior comprensione della vicenda al vaglio è necessario ricostruire le vicende storiche all'origine della lite.
La , per far fronte ad esigenze organizzative, con deliberazione n. Controparte_3
1878 del 13/10/2023, indiceva Avviso Pubblico di mobilità intra-regionale ed extraregionale, ntercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Legale, da assegnare alla U.O.C. Medicina Legale, incardinata nel Dipartimento delle Cure
Territoriali.
A seguito della conclusione di detta procedura, con atto deliberativo n. 650 del
27/03/2024, veniva nominata vincitrice la dott.ssa (I graduata) e, per Parte_1 l'effetto, veniva disposta la sua immissione in servizio a tempo indeterminato al termine della verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione, previsti dal Bando di Mobilità in trattazione. Inoltre, al fine di perfezionare l'iter burocratico idoneo all'immissione in servizio della professionista, con nota prot. 73616 del 02.04.2024, la Asl Na 2 Nord richiedeva all' l'assenso alla Mobilità in uscita della ricorrente. Controparte_1
La , con nota prot. 98953 del 7.05.2024, a firma del Direttore Controparte_4 Generale recante “Concessione Assenso alla Mobilità Volontaria in uscita presso l'
[...]
, Dott.ssa , Dirigente Medico – disciplina di Medicina CP_3 Parte_1 Legale c/o ”, comunicava la concessione dell'assenso alla mobilità in Controparte_4 oggetto. Alla luce di quanto innanzi, a seguito della acquisizione formale del “nulla osta” (nota prot. 98953 del 07.05.2024) l' , perfezionata la procedura relativa Controparte_5 alla mobilità, disponeva l'immissione in servizio della dott.ssa , a far data dal Parte_1
01.06.2024 (nota prot. n°21285/u del 16.05.24). Tali circostanze emergono dalla relazione depositata in atti a firma del Direttore Part GRU della a 2 Nord, dott. (doc. 3). Controparte_6
A fonte di tali documentati accadimenti, la sosteneva che: con nota Pt_2 protocollo n. 73616 del 02.04.2024 la Dott.ssa , Dirigente Medico – Parte_1
Disciplina Medicina Legale, in servizio presso la UOC di Medicina Legale Pubblico Valutativa dell' , chiedeva concedersi l'assenso alla mobilità volontaria in Controparte_4 uscita presso l' , in quanto vincitrice dell'avviso pubblico di mobilità Controparte_3
3 intraregionale ed extraregionale di cui alla Deliberazione n. 650 del 27.03.2024. Con nota protocollo n. 98953 del 07.05.2024 l' concedeva l'assenso alla succitata Controparte_4 mobilità (all. 1). Con nota protocollo n. 107862 del 17.05.2024 l' , preso Controparte_3 atto dell'assenso dell'Azienda di provenienza, proponeva quale data di decorrenza della succitata mobilità il 01.06.2024 (all.2). Con nota protocollo n. 112633 del 23.05.2024 l' , preso atto di quanto rappresentato con nota protocollo n. 103197 del Controparte_4
13.05.2024 dal Direttore della UOC Medicina Legale Pubblico Valutativa, Dott.ssa
[...]
, e in ragione delle esigenze di servizio edotte, comunicava all' Per_1 CP_3
e alla dipendente che la decorrenza sarebbe stata subordinata al passaggio di
[...] consegne così come richiesto alla stessa nella succitata nota protocollo n. 103197 del
13.05.2024 (all.3). Alcun provvedimento deliberativo di assenso alla mobilità in uscita della Dott.ssa veniva mai prodotto, nelle more, da questa Azienda. Con nota Parte_1 protocollo n. 118563 del 30.05.2024, il Direttore della UOC Medicina Legale Pubblico Valutativa formulava alla Dott.ssa dettagliata elencazione delle attività Parte_1 concernenti il passaggio di consegne da effettuarsi al Dott. (all. 4). Con Persona_2 nota protocollo n. 123750 del 06.06.2024, il Direttore della UOC Medicina Legale
Pubblico Valutativa comunicava alla e, per conoscenza, alla Direzione Pt_3
Strategica, le assenze ingiustificate e il mancato passaggio di consegne della Dott.ssa
(all.5). Parte_1 Ebbene, la proceduta in esame risulta disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. 165/2001. È noto che il testo del citato art. 30 ha subito rilevanti modifiche ad opera della legge 246/2005, mediante la quale il passaggio diretto è stato espressamente qualificato dal legislatore come cessione del contratto di lavoro Il legislatore, così operando, ha recepito i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale in materia (cfr. in particolare Cassazione 28 settembre 2021, n. 26265;
Cass., Sez. Un., sentenza n. 26420/2006; Cass., Sez. Un., sentenza n. 14698/2005; Cass., sentenza n. 19564/2006; Cass., sentenza n. 16185/2006; Cass., sentenza n. 8389/2006), secondo la quale la mobilità volontaria per passaggio diretto integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, per l'appunto, una vera e propria cessione del contratto.
In base a questo schema, il rapporto di lavoro del dipendente, spostato per passaggio diretto, viene trasferito in capo all'amministrazione di destinazione. Questa ricostruzione comporta che, a seguito della cessione del contratto, il mero trasferimento della titolarità da un'amministrazione ad un'altra lascia immutate la posizione e le tutele del lavoratore, al quale viene garantito il mantenimento del trattamento economico e normativo di cui già godeva.
La mobilità realizza un'ipotesi di cessione del contratto, una novazione, ma solo dal lato soggettivo, nel rapporto contrattuale che vede il subentro, nella posizione di colui che riceverà la prestazione, di un nuovo soggetto. Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse può avvenire, previo consenso della P.A. di appartenenza, e valutazione di quella di destinazione. Ai fini del perfezionamento della procedura, combinando l'articolo 1406 del codice civile con l'articolo 30 del d.lgs 165/2001, trattandosi di un negozio trilaterale, il trasferimento si costituisce quando tutte e tre le parti prestino consenso alla cessione. L'ente cessionario manifesta il proprio consenso a valle della scelta discrezionale del candidato, che ritiene idoneo a conclusione della selezione (di diritto privato) svolta;
il lavoratore cedente esprime consenso nei confronti dell'ente di destinazione accettando il trasferimento e chiedendo (ma tale richiesta può anche essere prodotta dall'ente cessionario) il nulla osta;
l'ente ceduto esprime il consenso finale, che perfeziona il
4 negozio, una volta a conoscenza dell'accordo tra cedente e cessionario, producendo il nulla osta o “assenso”. Nel caso in esame, col rilascio del nulla osta del 7.05.2024, quindi, il trasferimento si è compiuto ed il rapporto di lavoro della odierna ricorrente è proseguito con l'ente cessionario, alle condizioni concordate.
Nella missiva del 7.5.2024 la ha prestato assenso alla mobilità. Controparte_4
Pertanto, la procedura si è perfezionata, con decorrenza del rapporto di lavoro presso l'ASL Na 2 Nord dall'01.06.2024, come da comunicazione del 17.05.2024 (doc. n. 11 ric) a nulla rilevando le vicende successive. Né sarebbe ipotizzabile un assenso condizionato, che
è ontologicamente in contrasto con il nulla osta.
Peraltro, nella nota della del 13.5.2024, prodotta su richiesta del Parte_2
Tribunale, si legge esclusivamente che, in vista del trasferimento, era necessario regolamentare il passaggio di consegne, ma nulla viene innovato rispetto alla procedura, ormai già perfezionatasi.
Pertanto, tenuto conto di quanto innanzi, deve rilevarsi la illegittimità del procedimento disciplinare, disposto in danno della ricorrente, da parte della Parte_2 atteso che la , con decorrenza dall'1.6.2024, deve ritenersi alle dipendenze della Parte_1
ASL NA 2 Nord. Ne discende la caducazione del provvedimento disciplinare, irrogato alla parte attrice (sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per mesi 6).
Alla luce delle considerazioni di cui innanzi, il ricorso deve essere accolto.
Spese secondo soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e la , Parte_2 mentre, devono essere compensate tra le altre parti, stante la marginalità della posizione della ASL NA 2 Nord, rispetto alle vicende in esame.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara l'avvenuto perfezionamento della procedura di mobilità della ricorrente alle dipendenze della ASL NA 2 Nord, con decorrenza dall'1.6.2024 ed annulla il provvedimento disciplinare a suo carico, irrogato dalla Parte_2 condanna la al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, Parte_2 liquidate in € 4.000, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Fusco;
compensa le spese nei rapporti tra le altre parti.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 24.4.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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