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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 7063 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente tra
(già - C.F. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma e Giuseppe Cardona;
attore
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Li Vigni;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio (già - Parte_1 Parte_2
premesso che, in virtù di contratti di cessione, era divenuta titolare dei crediti vantati da diverse società nei confronti dell' (da ora anche ), a titolo di Controparte_1
corrispettivo per la fornitura di merci e la prestazione di servizi - ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento di:
1. € 3.309.102,90 a titolo di sorte capitale, importo progressivamente ridotto in corso di causa;
detto importo, oltre interessi e rivalutazione, è stato richiesto, in subordine, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
2. interessi moratori sino al saldo, determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12;
3. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori e scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione;
4. € 72.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs.
n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture;
1 5. € 156.533,58 (importo successivamente ridotto in corso di causa) a titolo di ulteriori e diversi interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, pure ceduti a e fatturati con apposite note di debito interessi;
6. interessi anatocistici su detti interessi di mora di cui alle note di debito interessi;
7. € 63.800,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. per le fatture il cui tardivo pagamento da parte dell' ha generato gli interessi di mora oggetto delle citate note debito.
In subordine, l'attrice ha chiesto la condanna dell' al pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta per le voci sopra indicate.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, l' ha eccepito: la prescrizione del credito CP_3
azionato; la non debenza della somma di € 510.617,22, già pagata ante causam; l'inesigibilità di parte del credito, essendo in attesa di note credito da parte di in relazione a numerose fatture;
la non debenza della somma di € 40,00 ex art. 6 D.lgs. 231/2002 e, in subordine, la spettanza della stessa per singola pratica e non per ciascuna fattura;
l'infondatezza delle pretese relative a interessi anatocistici su fatture e note debito;
la parziale transazione della controversia.
Nel corso della causa le parti davano atto della sussistenza di trattative volte alla definizione delle pendenze in corso e del raggiungimento di un accordo parziale “avente ad oggetto le Note Debito, relativi interessi anatocistici e somme ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002” (note di trattazione scritta del
13/09/2024).
In conseguenza, i crediti per cui ha proseguito il giudizio (v. note conclusive del
08/04/2025) sono:
1. € 1.891.961,21 per sorte capitale, come specificata nell'elenco allegato alle predette note;
2. interessi moratori sulla sorte capitale azionata con atto di citazione;
3. interessi anatocistici prodotti da detti interessi e scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione;
4. € 72.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs.
n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale azionata con la citazione.
L' convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti relativi a pagamenti di CP_1
carattere periodico, nonché la prescrizione decennale delle fatture antecedenti oltre dieci anni la notifica della citazione (04/06/2020), in assenza di validi atti interruttivi. Tuttavia, quanto alla prescrizione quinquennale, la convenuta non ha precisato quali crediti sarebbero soggetti a tale termine, impedendo al Tribunale di procedere alle opportune verifiche, anche alla luce dell'enorme
2 mole di fatture oggetto di giudizio e dell'impossibilità, sulla base degli atti, di accertare l'eventuale carattere periodico delle prestazioni (art. 2948, n. 4, c.p.c.). Quanto, invece, alle fatture risalenti ad oltre dieci anni prima dell'introduzione del giudizio, l'esame dell'eccezione di prescrizione è superfluo, non avendo dato prova dell'esistenza dei relativi crediti.
In particolare, quanto alla prova del credito, si rileva che la convenuta non ha contestato la sussistenza dei rapporti contrattuali intrattenuti con le società cedenti, né l'esecuzione delle prestazioni da parte delle stesse, né la ricezione dei documenti commerciali in atti, né, infine, la correttezza degli importi portati dalle fatture azionate.
Occorre dunque verificare, sulla base degli atti, rispetto a quali, tra le fatture richieste con l'elenco allegato da alle note conclusive del 08 aprile 2025, sia stata data prova del credito mediante produzione dei relativi documenti commerciali, nonché prova della legittimazione attiva di sulla scorta dei contratti di cessione in atti.
Si riporta, per chiarezza, l'elenco delle società cedenti secondo il medesimo ordine e denominazioni riportati nel citato elenco, senza indicare le società rispetto alle quali l'importo residuo richiesto da parte attrice è pari a € 0,00 o espresso con valore negativo.
L'accertamento è stato condotto, quanto alle fatture, sulle cartelle prodotte sub doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, e, quanto ai contratti di cessione, sulla scorta dei contratti prodotti in allegato all'atto di citazione (doc. 06) e alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 (doc. 16 cessioni del capitale, parti da 1 a 8).
Innanzitutto, non sono state rinvenute in atti (doc. 11) le fatture, indicate nel citato elenco crediti, relative ai seguenti cedenti: Fidia farmaceutici, SIFI, Sofar, Olympus, Ge Healthcare, Ind.
Farm. Ga, Biomerieux, General me, Ortofix, Air Liquide, Diasorin, Telecom, ICU medical, Nacatur,
Vivisol, Internation, Mecall, Elettronica, Eni Plenitud, GE Capital, Dentsply, Beckman, Viatris Italia,
Althea Italia, Eb Neuro, Inter farma, Hikma, Getinge, Eni Gas e Luce e Meda Pharm.
Per quanto concerne, invece, gli altri cedenti:
- nessuna delle fatture rinvenute in atti è contenuta nell'elenco crediti ceduti Controparte_4
allegato al contratto di cessione, concernente “esclusivamente i crediti indicati in allegato” (art. 7 contratto), prodotto sub doc. 16 parte 1;
- il contratto di cessione in atti (doc. 16, parte 1) è stato notificato il 05/06/2020 e, CP_5
dunque, successivamente all'introduzione del presente giudizio (04/06/2020);
- Zimmer: l'unica fattura che risulta effettivamente prodotta e ceduta a con Parte_2
contratto del 23/12/2016, n. 55435, regolarmente notificato (doc. Cessioni del capitale parte 8) è:
1. 1616983570 del 2016 di € 1.300,00,
3 - Abbott: le fatture effettivamente prodotte e cedute con contratto del 20/12/2019 n. 35472
(doc. 06), notificato alla convenuta, sono:
2. 50313068 2015 3.940,20
3. 50338452 2015 3.980,00
4. S16F034856 2016 1.200,00
5. S16F034857 2016 600,00
6. S17D000999 2017 5.255,26
7. S17F011507 2017 789,84
8. S17F023304 2017 980,00
9. S17F031806 2017 205,20
10. S18D000166 2018 1.960,00
11. S18F021274 2018 3.724,72
12. S18F021441 2018 789,12
13. S18F039334 2018 4.166,11
14. S19D000580 2019 2.014,53
15. S19F015532 2019 3.669,41
16. S19F047172 2019 28,19
17. S17F041626 2017 4.200,00 per un totale di € 37.502,58, dal quale sottrarre l'importo negativo complessivo di € 295,31 portato dalle note di credito indicate nel medesimo elenco per tale cedente, così ottenendo un totale dovuto pari ad € 37.107,17;
- : rispetto alle fatture di cui ha richiesto il pagamento con l'ultimo elenco di CP_6 precisazione del credito, l'unica rinvenuta in atti è la n. SI1509215 del 2015; con il contratto in atti
(doc. 16 parte 2) n. 4333 del 28/06/2019 è stata convenuta la cessione dei seguenti crediti: “i crediti futuri descritti in allegato (allegato “A”) che sorgeranno nei 24 me si dal la sottoscrizione della presente da: (i) contratti/ordini di fornitura già perfezio nati, (ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i “crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti, i “Crediti”).”; la fattura in questione non può, dunque, ritenersi oggetto del contratto di cessione in atti, essendo il credito già sorto in data anteriore a quest'ultimo;
- Teleflex me: le 3 fatture richieste, versate in atti e cedute con contratto del 26/12/2016 (doc.
16, parte 3) e comunicato ad sono:
17. 2152040406 del 2015 di € 240,00;
18. 2162048999 del 2016 di € 3.798,90;
19. 2162045514 del 2016 di € 300,00,
4 per un totale di € 4.338,90;
- Takeda Italia: le uniche due fatture versate in atti sono le n. 8315015007 del 2015 e la n.
8317211673 del 2017 non sono contenute nell'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto n.
10170 del 28/03/2017 (doc. 16, parte 3) ove è specificato che “La presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato” (art. 5);
- Molnlycke: la fattura richiesta è in atti;
difetta, tuttavia, il contratto di cessione;
: le uniche fatture allegate dall'attore sono le n. 3000004951 del 2015, CP_7
3000006879 e 3000007143 del 2017, 3201914865, 3201915165 e 3201924002 del 2019; la cessione, giusta contratto n. 9405 del 24/03/2020 (doc. 16, parte 2), “concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato” (art. 7), all'interno dei quali sono compresi solo quelli portati dalle fatture:
20. 3201914865 del 2019 di € 7.385,30;
21. 3201915165 del 2019 di € 5.996,06;
22. 3201924002 del 2019 di € 1.545,84, per un totale di € 14.927,20, dal quale sottrarre l'importo negativo di € 656,01 portato dalla nota di credito indicata nell'elenco crediti, così ottenendo un totale dovuto pari ad € 14.271,19;
- le fatture in atti che risultano cedute giusta contratto n. 15378 del 22/04/2016 (doc. Pt_3
16 parte 3) notificato alla ceduta sono:
23. 1411110359 2014 13.046,70
24. 1411110360 2014 7.526,60
25. 1411110361 2014 6.121,15
26. 1411110362 2014 10.836,84
27. 1411110363 2014 5.418,42
28. 1411110364 2014 3.411,94
29. 1411110365 2014 2.709,21
30. 1411114016 2014 2.709,21, per un totale di € 51.780,07, dal quale sottrarre l'importo negativo complessivo di € 4.356,89 portato dalle note di credito indicate nel medesimo elenco per tale cedente, così ottenendo un totale dovuto pari ad € 47.423,18;
- Baxter: il contratto di cessione n. 6309 del 27/02/2018 (doc. 16 parte 3) ha ad oggetto “i crediti esistenti sotto identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture;
i crediti che sorgeranno per
l'esecuzione di contratti/ordini gia' perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente […] ovvero tutte le fatture che verranno emesse dalla nr. 18011568 del 31-01-2018”; il contratto di cessione del 23/03/2016 (doc. 16 parte 7) prevede la cessione dei crediti indicati in allegato, nonché di quelli che sorgeranno per l'esecuzione di
5 contratti/ordini già perfezionati e di quelli che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della scrittura. Di conseguenza, le fatture effettivamente rinvenute in atti che rientrano nell'oggetto di tali contratti di cessione sono:
31. 2017 17110728 906,84
32. 2017 17119359 605,00
33. 2019 19112402 2.100,00
34. 2019 19112495 1.575,00
35. 2019 19146295 219,20
36. 2016 16064829 147,44
37. 2016 16130689 3.312,00, in quanto comprese nei periodi rilevanti ai fini della cessione di crediti futuri, e
38. 2016 16011737 1.575,00
39. 2016 16011738 2.100,00
40. 2016 16011739 1.995,00
41. 2016 16013769 71,60 in quanto ricomprese nell'elenco allegato al contratto del 23/03/2016, per un totale di €
14.607,08, dal quale sottrarre l'importo negativo complessivo di € 430,98 portato dalle note di credito indicate nell'elenco crediti relativo a tale cedente, così ottenendo un totale dovuto pari ad €
14.176,10;
- IZ Italia: le fatture in atti cedute con contratto di cessione n. 58398 del 22/11/2018 (che prevede che “La presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato” – doc. 16 parte 4), notificato all' sono:
42. 9780012974 del 2018 di € 5.808,00;
43. 9780016087 del 2018 di € 595,00;
44. 9780047740 del 2018 di € 0,03; il totale di tali fatture riconosciute risulta, ad ogni modo, inferiore rispetto a quello portato dalle note di credito di questa cedente indicate in elenco documenti e, pertanto, nulla può essere riconosciuto a titolo di sorte capitale in relazione ai crediti da essa ceduti;
- la documentazione in atti (doc. 11), non consente di stabilire in maniera univoca se gli CP_8
ordini e i documenti di trasporto prodotti siano effettivamente riferibili alle fatture di cui è richiesto il pagamento;
- Bracco imag: le fatture in atti cedute con contratto di cessione n. 31569 del 18/02/2012 (doc.
16 parte 8) e notificato all' sono:
45. 1208112900 del 2012 di € 1.232,00;
6 46. 1208117190 del 2012 di € 1.232,00;
Inoltre, con contratto n. 4201 rep. del 22/06/2016 (doc. 16, parte 8) veniva ceduta la fattura, in atti, numero:
47. 1608104623 del 2016 di € 230,00, per un totale di € 2.694,00, dal quale sottrarre l'importo negativo complessivo di € 610,17 portato dalle note di credito indicate nel medesimo elenco per tale cedente, così ottenendo un totale dovuto pari ad € 2.083,83;
- A. sono state prodotte le fatture, cedute coi contratti rinvenuti in atti e di seguito CP_9
indicati, numero:
48. 0603266 del 2016 di € 4.200,00 (contratto n. 10954 del 2017, doc. 16 parte 4);
49. 0601125 del 2016 di € 1.500,00 (contratto n. 41826 del 2016, doc. 16 parte 7);
50. 0601130 del 2016 di € 1.500,00 (contratto n. 41826 del 2016, doc. 16 parte 7);
51. 0601131 del 2016 di € 2.700,00 (contratto n. 41826 del 2016, doc. 16 parte 7);
52. 0903173 del 2016 di € 4.200,00 (contratto n. 41826 del 2016, doc. 16 parte 7);
53. 0601868 del 2016 di € 1.500,00 (contratto n. 60586 del 2016, doc. 16 parte 7);
54. 0601869 del 2016 di € 2.700,00 (contratto n. 60586 del 2016, doc. 16 parte 7);
55. 0602081 del 2016 di € 1.833,32 (contratto n. 60586 del 2016, doc. 16 parte 7), per un totale di € 20.133,32;
- non si rinvengono in atti contratti di cessione aventi ad oggetto la fattura CP_10 richiesta;
- Otsuka: risulta in atti e ceduta con contratto n. 18025 del 2015 (doc. 16 parte 5), riguardante esclusivamente i crediti indicati in allegato, la sola fattura n.
56. 8500019859 del 2015 di € 760,53;
l'importo di tale fattura risulta, ad ogni modo, inferiore rispetto a quello portato dalle note di credito di questa cedente indicate in elenco e, pertanto, nulla può essere riconosciuto in favore di per tale cedente;
- il contratto di cessione in atti (doc. 16, parte 7) non contiene l'elenco dei crediti ceduti;
Tes_1
- il totale, di segno negativo, degli importi portati dalle note di credito supera l'importo CP_11
richiesto con le n. 3 fatture rinvenute in atti (7700030652, 9896439924 e 9896442311);
- Shire: non vi è in atti alcun contratto di cessione del credito riferibile a tale cedente;
- MY SP: le fatture in atti che risultano oggetto del contratto di cessione in atti (n.
52710/2017, doc. 16 parte 6) sono:
57. 2015036734 del 2015 di € 27,59;
58. 2015043339 del 2015 di € 69,49;
7 59. 2015043345 del 2015 di € 33,00;
60. 2015047194 del 2015 di € 33,00;
61. 2015047196 del 2015 di € 103,45;
62. 2015067755 del 2015 di € 34,48;
63. 2015070280 del 2015 di € 175,70;
64. 2015074062 del 2015 di € 3.797,28;
65. 2015074063 del 2015 di € 383,68;
66. 2015074064 del 2015 di € 1.638,72;
67. 2015106508 del 2015 di € 41,38;
68. 2015107417 del 2015 di € 68,96;
69. 2015126633 del 2015 di € 125,50;
70. 2016144952 del 2016 di € 16,50;
71. 2017013383 del 2017 di € 308,48;
72. 2017013384 del 2017 di € 61,69;
73. 2017013385 del 2017 di € 246,78;
74. 2017013386 del 2017 di € 154,24;
75. 2017030305 del 2017 di € 650,00;
76. 2015034330 del 2015 di € 32,32;
77. 2015074065 del 2015 di € 1.057,60;
78. 2015074066 del 2015 di € 779,52;
79. 2015074067 del 2015 di € 447,20;
80. 2015074068 del 2015 di € 64,64;
81. 2015078361 del 2015 di € 27,50;
82. 2015078362 del 2015 di € 206,89;
83. 2015083095 del 2015 di € 32,32;
84. 2015083099 del 2015 di € 41,38;
85. 2015083104 del 2015 di € 34,48;
86. 2015095790 del 2015 di € 68,96, per importo totale di € 10.762,73, dal quale sottrarre l'importo negativo complessivo di €
2.721,77 portato dalle note di credito indicate nel medesimo elenco per tale cedente, così ottenendo un totale dovuto pari ad € 8.040,96;
- Diesse diagn: le due fatture di cui è richiesto il pagamento, sebbene in atti, non risultano oggetto del contratto di cessione di cui al doc. 16, parte 5.
8 L' deve, dunque, essere condannata al pagamento di Controparte_1
complessivi € 148.874,65 a titolo di sorte capitale, in relazione alle fatture sopra indicate. Su tale somma sono dovuti gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, stante l'applicabilità di detta normativa alle transazioni commerciali tra un'impresa e una pubblica amministrazione, con decorrenza per ciascuna fattura dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ex art. 4, co. 1 e 2, e fino all'effettivo soddisfo.
Nella stessa misura già indicata per gli interessi di mora ed in relazione alle stesse fatture, vanno, altresì, riconosciuti gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c., con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.
Infine, parte attrice ha chiesto il riconoscimento dell'importo di € 72.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, ossia un risarcimento forfetario di € 40,00 per il mancato pagamento di ciascuna delle fatture di cui ha richiesto il pagamento con atto di citazione.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva UE 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di € 40,00 quale risarcimento per i costi di recupero. Inoltre, il paragrafo 2 di tale articolo 6 impone agli Stati membri di provvedere affinché tale importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente, anche senza un sollecito al debitore, e che tale importo sia inteso a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti.
La direttiva 2011/7, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
"stabilisce quindi un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'articolo 6, paragrafo 1, e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento.
Infatti, come enunciato dal considerando 18 di tale direttiva, le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono pertanto documenti importanti nella catena delle transazioni commerciali, tra l'altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento"; dunque, "l'articolo 6 della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale" (sentenza della Corte del 20/10/2022 nella causa C-
585/20)
Deve, pertanto, essere riconosciuto in favore di l'importo di € 40,00 per ciascuna delle sole
86 fatture riconosciute e, dunque, la somma di € 3.440,00.
9 Quanto alle restanti pretese creditorie, la domanda deve essere rigettata per carenza di legittimazione attiva e/o di prova del credito, né è meritevole di accoglimento la domanda subordinata con cui parte attrice ha chiesto il pagamento di un importo corrispondente alla sorte capitale a titolo di ingiustificato arricchimento.
Ed invero, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. S.U. n. 33954/2023).
Nel caso di specie, gli importi non liquidati a titolo di sorte non possono essere riconosciuti ex
2041 c.c. in quanto l'azione contrattuale è stata rigettata per carenza di legittimazione attiva e/o di prova del credito.
Deve essere, infine, rigettata la domanda di pagamento degli interessi sulle fatture espunte in corso di causa dal totale dovuto, stante la genericità della domanda: il materiale probatorio in atti non consente di accertare quali siano le fatture cui la stessa si riferisce, stante la produzione di svariati elenchi di precisazione del credito residuo senza l'indicazione delle ragioni della progressiva rimozione di numerosissime fatture dal totale richiesto.
Quanto alle ulteriori pretese originariamente avanzate con atto di citazione in relazione a note debito interessi e relativi accessori, parte attrice ha dato atto, con le proprie note conclusive del
08/04/2025, dell'avvenuto raggiungimento di accordo su tali voci;
ha chiesto, dunque, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento ai suddetti crediti. Dal canto suo, l'azienda convenuta ha chiesto, a sua volta, dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto all'intero giudizio.
Pertanto, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle sole voci che risultano pacificamente transatte dalle parti, ossia: € 156.533,58 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, fatturati mediante note debito interessi;
gli interessi anatocistici prodotti da detti interessi;
€
63.800,00 per risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002 in relazione alle fatture che hanno generato tali interessi di mora.
In conclusione, l' deve essere condannata al pagamento Controparte_1
di € 148.874,65 a titolo di sorte capitale, in relazione alle fatture sopra indicate, oltre gli interessi di
10 mora e gli interessi anatocistici da calcolarsi secondo criteri e scadenze già indicati, nonché della somma di € 3.440,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 per n. 90 fatture.
In base al principio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate, sulla base del valore del decisum, in base ai parametri fissati dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, valori minimi tenuto conto della qualità dell'attività svolta, ed in particolare, tra l'altro, della non corrispondenza tra larga parte del credito richiesto e la copiosa documentazione prodotta ai fini della relativa prova, nonché la produzione di numerosissimi archivi in formato .zip non accompagnati da apposito indice del relativo, articolato, contenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, della somma di € 148.874,65 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.lgs. n.
231/2002 dal giorno successivo alla scadenza fino al soddisfo e oltre interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, della somma di € 3.440,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002; dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle domande indicate in motivazione;
rigetta ogni altra domanda;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimborso spese vive documentate pari a € 1.713,00.
Palermo, 17/07/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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