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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 18.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6701/2023 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliato in Battipaglia alla Via Parte_1 C.F._1
Briga e Tenda n.6 presso lo studio DEavv. Cosimo Mancino che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale IN in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.24 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28.11.2023 esponeva che in data 21.11.2023 gli Parte_2 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 10020239011922035000 alla quale erano sottesi un avviso di addebito n. 40020170007146386000, avente ad oggetto contributi IN , nonché due cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti diversi . L'opponente , premesso di voler limitare la propria domanda al solo avviso di addebito avente oggetto crediti DEIN, eccepiva l'omessa notifica DEavviso di addebito sopra indicato, nonché la illegittimità della riscossione per tardività della notifica delle cartelle di pagamento e conseguente decadenza (maturata per violazione dei termini di cui all'art. 25 D.Lgs. 46/99) dal diritto al recupero delle somme dovute;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “dichiarare insussistente la pretesa creditoria portata dalle cartelle richiamate per intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione e/o prescrizione del diritto sotteso alla stessa e reclamato dall'ente impositore con conseguente riduzione DEimporto della intimazione di pagamento. Con vittoria di spese, e compensi di causa con attribuzione ex art. 93
c.p.c.”Si costituiva in giudizio l'IN, il quale innanzitutto chiedeva al giudice di ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti DEAgenzia delle Entrate Riscossione
s.p.a., quale ente che aveva emesso e notificato l'intimazione di pagamento opposta;
ribadiva peraltro che l'avviso di addebito contesta era stato correttamente notificato e non opposto nei termini di legge e chiedeva in conclusione il rigetto DEopposizione con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. In via istruttoria si chiedeva al giudice adito di ordinare alla società Agenzia Delle Entrate Riscossione
S.P.A. l'esibizione di tutti gli atti interruttivi del termine di prescrizione successivi alla notifica DEAVA opposto.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di documentazione e all'udienza del 18 settembre 2025 , sulle conclusioni rassegnate in atti , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
*-*-*-*-*-*-*-*
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che si diranno .
Nell'affrontare il merito della controversia, è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione. L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione DEesistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_2 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione DEintimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità DEatto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha, da un canto, proposto una opposizione agli atti esecutivi contestando la regolarità del procedimento riscossivo posto in essere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per mancata notifica DEavviso di addebito e , dall'altro , ha sollevato contestazioni anche sul merito della pretesa contributiva sostenendo l'avvenuta estinzione del credito per prescrizione .
Sennonché , per quanto riguarda l'opposizione agli atti esecutivi essa va rigettata per difetto di legittimazione DEIN , unico convenuto in giudizio .In ogni caso l'opposizione sarebbe comunque infondata anche nel merito atteso che l'IN , nel costituirsi in giudizio , ha documentato di aver ritualmente notificato l'avviso di addebito all'attuale ricorrente in data 8 gennaio 2018 . Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione , l'opposizione , qualificabile come opposizione alla esecuzione , vede come legittimato passivo il solo ente titolare del credito e quindi
, correttamente , il ricorrente ha convenuto in giudizio l'IN . Nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione deducendo l'insussistenza del credito, legittimato passivo è infatti l'ente al quale spettano i proventi, e non l'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto DEopposizione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione, ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione.
(Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2002, n. 8759).
Nulla questio che non si tratti di un processo demolitorio DEatto amministrativo opposto , bensì di accertamento negativo della pretesa DEente . Si deve così ritenere che , in applicazione dei principi processualistici , i limiti DEesame giudiziale siano segnati dal contenuto della domanda introduttiva che , peraltro , può anche essere molto generica ed esaurirsi nella sola contestazione della esistenza del debito .
Deve osservarsi che, in punto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, è necessario distinguere l'eventuale prescrizione già maturata al momento della notifica DEavviso di addebito e quella eventualmente maturata successivamente.
Ebbene, per quanto attiene al primo profilo, l'eccezione è tardiva.
Abbiamo infatti sopra detto che il contribuente, il quale sostenga di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle esattoriali, ha la possibilità di recuperare le possibilità difensive impugnando direttamente la intimazione di pagamento.
Nella specie, tuttavia, l'IN ha documentato di aver ritualmente notificato all'opponente l'atto prodromico alla intimazione di pagamento, atto che non è stato impugnato nel termine di quaranta giorni.
E' infatti assunta costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine di 40 giorni posto dalla suddetta norma (cfr. sin da Cass. 4506/2007 nonché giurisprudenza di seguito citata).
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale - di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto - non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte DEobbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ( sent. n.17978/2008) ha infatti avuto modo di osservare (in forza di ragioni che questo giudice condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa DEente;
esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo DEente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
nè alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poichè, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007).
La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989,
(cfr. Cass., n. 8624/1993).
Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poichè, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte DEinteressato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perchè sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).
La richiesta proposizione DEopposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia DEopposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta.
Il che si verifica, per quanto qui specificamente rileva, in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione;
con la conseguenza che gli effetti che si generano sono gli stessi già descritti nel caso di mancata o tardiva proposizione DEopposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, (ossia, come detto, definitività del titolo e incontestabilità del diritto alla relativa pretesa contributiva).
Nel caso di specie , dunque , l'opposizione , nella parte in cui contesta i crediti portati negli avvisi di addebito è inammissibile perché proposta oltre i termini di cui all'art.24 co.5 del D.L.vo n.46/99 .
Tale norma , infatti , stabilisce che “ contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “ e tale termine si applica anche per l'opposizione avverso gli avvisi di addebito .
E poiché il ricorrente , nonostante la rituale notifica DEavviso di addebito, non ha proposto alcuna opposizione nel termine di quaranta giorni , oggi lo stesso non può mettere in discussione l'obbligazione contributiva consacrata nel suddetto atto. Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle esattoriali, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito DEopposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo e , sotto tale profilo
, l'opposizione è anche fondata .
Invero, possiamo senz'altro affermare che i crediti portati nell'avviso di pagamento n.
4002017000714386 000, notificato il 8.1.2018, sono prescritti atteso che il primo atto utile ad interrompere la prescrizione è stato notificato all'opponente in data 21.11.2023, e quindi quando il quinquennio di prescrizione era già decorso .
E tale conclusione non muta nonostante l'applicazione della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale da COVID 19 .
Sul tema , come è noto , è intervenuto inizialmente il Decreto Cura Italia n. 18/2020 che ha previsto una sospensione del conteggio per 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020) e successivamente il decreto Milleproroghe n. 183/2020 che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni ( a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021).
Con la menzionata normativa , dunque , il periodo sopra detto risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione. Pertanto , nella specie , il termine di prescrizione per i crediti portati nell'avviso di addebito sopra richiamati è scaduto il 15.11.2023 e quindi prima della notifica della intimazione di pagamento oggi opposta .
L'avviso di addebito opposto va dunque annullato .
Attesa tuttavia la parziale infondatezza di alcuni di opposizione proposti , le spese di lite restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 400 2017
000714386 000 ;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno 18 settembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 18.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6701/2023 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliato in Battipaglia alla Via Parte_1 C.F._1
Briga e Tenda n.6 presso lo studio DEavv. Cosimo Mancino che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale IN in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.24 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28.11.2023 esponeva che in data 21.11.2023 gli Parte_2 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 10020239011922035000 alla quale erano sottesi un avviso di addebito n. 40020170007146386000, avente ad oggetto contributi IN , nonché due cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti diversi . L'opponente , premesso di voler limitare la propria domanda al solo avviso di addebito avente oggetto crediti DEIN, eccepiva l'omessa notifica DEavviso di addebito sopra indicato, nonché la illegittimità della riscossione per tardività della notifica delle cartelle di pagamento e conseguente decadenza (maturata per violazione dei termini di cui all'art. 25 D.Lgs. 46/99) dal diritto al recupero delle somme dovute;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “dichiarare insussistente la pretesa creditoria portata dalle cartelle richiamate per intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione e/o prescrizione del diritto sotteso alla stessa e reclamato dall'ente impositore con conseguente riduzione DEimporto della intimazione di pagamento. Con vittoria di spese, e compensi di causa con attribuzione ex art. 93
c.p.c.”Si costituiva in giudizio l'IN, il quale innanzitutto chiedeva al giudice di ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti DEAgenzia delle Entrate Riscossione
s.p.a., quale ente che aveva emesso e notificato l'intimazione di pagamento opposta;
ribadiva peraltro che l'avviso di addebito contesta era stato correttamente notificato e non opposto nei termini di legge e chiedeva in conclusione il rigetto DEopposizione con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. In via istruttoria si chiedeva al giudice adito di ordinare alla società Agenzia Delle Entrate Riscossione
S.P.A. l'esibizione di tutti gli atti interruttivi del termine di prescrizione successivi alla notifica DEAVA opposto.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di documentazione e all'udienza del 18 settembre 2025 , sulle conclusioni rassegnate in atti , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
*-*-*-*-*-*-*-*
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che si diranno .
Nell'affrontare il merito della controversia, è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione. L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione DEesistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_2 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione DEintimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità DEatto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha, da un canto, proposto una opposizione agli atti esecutivi contestando la regolarità del procedimento riscossivo posto in essere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per mancata notifica DEavviso di addebito e , dall'altro , ha sollevato contestazioni anche sul merito della pretesa contributiva sostenendo l'avvenuta estinzione del credito per prescrizione .
Sennonché , per quanto riguarda l'opposizione agli atti esecutivi essa va rigettata per difetto di legittimazione DEIN , unico convenuto in giudizio .In ogni caso l'opposizione sarebbe comunque infondata anche nel merito atteso che l'IN , nel costituirsi in giudizio , ha documentato di aver ritualmente notificato l'avviso di addebito all'attuale ricorrente in data 8 gennaio 2018 . Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione , l'opposizione , qualificabile come opposizione alla esecuzione , vede come legittimato passivo il solo ente titolare del credito e quindi
, correttamente , il ricorrente ha convenuto in giudizio l'IN . Nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione deducendo l'insussistenza del credito, legittimato passivo è infatti l'ente al quale spettano i proventi, e non l'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto DEopposizione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione, ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione.
(Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2002, n. 8759).
Nulla questio che non si tratti di un processo demolitorio DEatto amministrativo opposto , bensì di accertamento negativo della pretesa DEente . Si deve così ritenere che , in applicazione dei principi processualistici , i limiti DEesame giudiziale siano segnati dal contenuto della domanda introduttiva che , peraltro , può anche essere molto generica ed esaurirsi nella sola contestazione della esistenza del debito .
Deve osservarsi che, in punto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, è necessario distinguere l'eventuale prescrizione già maturata al momento della notifica DEavviso di addebito e quella eventualmente maturata successivamente.
Ebbene, per quanto attiene al primo profilo, l'eccezione è tardiva.
Abbiamo infatti sopra detto che il contribuente, il quale sostenga di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle esattoriali, ha la possibilità di recuperare le possibilità difensive impugnando direttamente la intimazione di pagamento.
Nella specie, tuttavia, l'IN ha documentato di aver ritualmente notificato all'opponente l'atto prodromico alla intimazione di pagamento, atto che non è stato impugnato nel termine di quaranta giorni.
E' infatti assunta costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine di 40 giorni posto dalla suddetta norma (cfr. sin da Cass. 4506/2007 nonché giurisprudenza di seguito citata).
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale - di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto - non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte DEobbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ( sent. n.17978/2008) ha infatti avuto modo di osservare (in forza di ragioni che questo giudice condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa DEente;
esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo DEente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
nè alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poichè, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007).
La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989,
(cfr. Cass., n. 8624/1993).
Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poichè, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte DEinteressato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perchè sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).
La richiesta proposizione DEopposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia DEopposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta.
Il che si verifica, per quanto qui specificamente rileva, in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione;
con la conseguenza che gli effetti che si generano sono gli stessi già descritti nel caso di mancata o tardiva proposizione DEopposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, (ossia, come detto, definitività del titolo e incontestabilità del diritto alla relativa pretesa contributiva).
Nel caso di specie , dunque , l'opposizione , nella parte in cui contesta i crediti portati negli avvisi di addebito è inammissibile perché proposta oltre i termini di cui all'art.24 co.5 del D.L.vo n.46/99 .
Tale norma , infatti , stabilisce che “ contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “ e tale termine si applica anche per l'opposizione avverso gli avvisi di addebito .
E poiché il ricorrente , nonostante la rituale notifica DEavviso di addebito, non ha proposto alcuna opposizione nel termine di quaranta giorni , oggi lo stesso non può mettere in discussione l'obbligazione contributiva consacrata nel suddetto atto. Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle esattoriali, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito DEopposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo e , sotto tale profilo
, l'opposizione è anche fondata .
Invero, possiamo senz'altro affermare che i crediti portati nell'avviso di pagamento n.
4002017000714386 000, notificato il 8.1.2018, sono prescritti atteso che il primo atto utile ad interrompere la prescrizione è stato notificato all'opponente in data 21.11.2023, e quindi quando il quinquennio di prescrizione era già decorso .
E tale conclusione non muta nonostante l'applicazione della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale da COVID 19 .
Sul tema , come è noto , è intervenuto inizialmente il Decreto Cura Italia n. 18/2020 che ha previsto una sospensione del conteggio per 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020) e successivamente il decreto Milleproroghe n. 183/2020 che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni ( a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021).
Con la menzionata normativa , dunque , il periodo sopra detto risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione. Pertanto , nella specie , il termine di prescrizione per i crediti portati nell'avviso di addebito sopra richiamati è scaduto il 15.11.2023 e quindi prima della notifica della intimazione di pagamento oggi opposta .
L'avviso di addebito opposto va dunque annullato .
Attesa tuttavia la parziale infondatezza di alcuni di opposizione proposti , le spese di lite restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 400 2017
000714386 000 ;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno 18 settembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio