Art. 29.
L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.
Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.
Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati delle relazioni illustrative, e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.
L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.
Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.
Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati delle relazioni illustrative, e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.