Sentenza breve 3 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 03/03/2023, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2023
N. 00272/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Turarolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio illegittimamente tenuto dalla Prefettura di Genova sull'istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, presentata dal datore di lavoro in favore dell'odierno ricorrente in data -OMISSIS-, (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che:
- il datore di lavoro in data -OMISSIS- ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art 103, comma 1, del DL n. 34/2020, a favore dell’odierno ricorrente (lavoratore) Sig.-OMISSIS-;
- in ragione della mancata conclusione del procedimento, in data -OMISSIS- il difensore del ricorrente ha effettuato l’accesso agli atti presso la Prefettura per accertarsi dello stato della pratica;
- in data -OMISSIS-, il ricorrente ha anche inoltrato alla Prefettura medesima alcuni atti (schermata del portale INPS per i lavoratori domestici dal quale si evince l'assunzione quale badante; denuncia lavoro domestico; quietanza dei contributi INPS e dichiarazione di interesse all’assunzione da parte di una impresa commerciale);
- tuttavia la Prefettura non ha adottato l’atto conclusivo del procedimento, neppure a fronte delle plurime richieste in tal senso inoltrate dall'odierno ricorrente via Pec in data -OMISSIS-;
- con il ricorso di cui in epigrafe il ricorrente ha, quindi, chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione procedente, con conseguente condanna della stessa a provvedere entro un termine certo, adottando un provvedimento espresso di conclusione del procedimento, con nomina fin d’ora di commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia della Prefettura;
CONSIDERATO che:
- in materia di termini di conclusione del procedimento sulle domande di regolarizzazione dei cittadini stranieri è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato, sez. III, con l’arresto n. 3578 del 9.5.2022 (cui sono seguite plurime pronunce conformi), portante un’esegesi sistematica dell’art. 2 della L. n. 241/90 in punto di termini conclusivi dei procedimenti in materia di immigrazione;
- secondo tale interpretazione, se da un lato i procedimenti concernenti l'immigrazione non sono soggetti agli ordinari termini massimi per la definizione dei procedimenti amministrativi previsti dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990 (in ragione di esigenze organizzative correlate alla mole e alla complessità dei procedimenti implicati, non conciliabili con l'ordinario sistema dei termini), dall’altro lato, anche in assenza di una testuale indicazione è comunque “ possibile rinvenire nelle maglie della normativa un implicito termine residuale applicabile ai procedimenti in oggetto di 180 giorni, decorsi i quali deve ritenersi superato il termine da parte dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, 9.5.2022, n. 3578);
RITENUTO, pertanto, che pur dando atto dell’attività istruttoria effettuata dalla Prefettura, il termine suddetto per la definizione del procedimento è da tempo scaduto, con conseguente fondatezza del ricorso, pur con le seguenti precisazioni:
- l’esegesi - prima non univoca - secondo cui il termine procedimentale massimo in materia di regolarizzazione ex art. 103 DL n. 34/20 è limitato a 180 giorni, impone di assegnare alla Prefettura resistente un ulteriore termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione (se anteriore) della presente sentenza, entro cui dovrà adottare il provvedimento conclusivo del procedimento;
- per il caso di ulteriore inerzia oltre il termine suddetto, il Collegio nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Genova in carica, con facoltà di delega, per la definizione del procedimento in questione nell’ulteriore termine di 30 giorni;
RILEVATO, infine, che:
a) la particolarità della questione induce a compensare le spese di lite;
b) sul patrocinio a spese dello Stato, preso atto del Decreto n. 1/2023 di ammissione al relativo beneficio pronunciato dalla competente Commissione in data 18.1.2023, si conferma la spettanza di tale compenso al difensore nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione resistente, ordinandole di provvedere nei termini e nei modi indicati in motivazione;
2) per il solo caso di inerzia oltre il termine di cui in motivazione, nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Genova in carica, con facoltà di delega, con obbligo di definizione del procedimento nei termini di cui in motivazione;
3) compensa le spese del giudizio;
4) quale compenso per il patrocinio a spese dello Stato liquida, a favore del difensore del ricorrente avv. Paola Turarolo, l’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre alle spese generali 15%, alla cassa avvocati 4% e all’Iva (quest’ultima se dovuta al difensore).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Richard Goso, Consigliere
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.