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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale il chiede l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della c.f./p.i. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in VIA VESPASIANO DA BISTICCI 5 FIRENZE;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che la società debitrice non si è costituita né è comparso il suo legale rappresentante all'udienza fissata per la di lui audizione, nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC);
pagina 1 di 3 Rilevato che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito della ricorrente risultante da scritture private sottoscritte dal legale rappresentante non disconosciute, costituite da accordo transattivo e da atto di riconoscimento di debito del 23.02.2022a;
-dallo stato di inattività della debitrice;
-dal mancato deposito dei bilanci a fare data dal 2021;
-dalla perdita di esercizio risultante nel bilancio 2019;
-dall'esistenza di debiti anche verso l'Agenzia Entrate Riscossione (€ 9.935,84);
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
VESPASIANO DA BISTICCI 5 FIRENZE
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
pagina 2 di 3 Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 16.10.2025 ad ore 10.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 21/05/2025 La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale il chiede l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della c.f./p.i. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in VIA VESPASIANO DA BISTICCI 5 FIRENZE;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che la società debitrice non si è costituita né è comparso il suo legale rappresentante all'udienza fissata per la di lui audizione, nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC);
pagina 1 di 3 Rilevato che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito della ricorrente risultante da scritture private sottoscritte dal legale rappresentante non disconosciute, costituite da accordo transattivo e da atto di riconoscimento di debito del 23.02.2022a;
-dallo stato di inattività della debitrice;
-dal mancato deposito dei bilanci a fare data dal 2021;
-dalla perdita di esercizio risultante nel bilancio 2019;
-dall'esistenza di debiti anche verso l'Agenzia Entrate Riscossione (€ 9.935,84);
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
VESPASIANO DA BISTICCI 5 FIRENZE
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
pagina 2 di 3 Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 16.10.2025 ad ore 10.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 21/05/2025 La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli pagina 3 di 3