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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/11/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 03/11/2025, RGC n. 2015/2022 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. CRESCENTE FRANCESCO DOMENICO, per delega dell'avv. GASPARRO
IC per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
La dott.ssa , per delega dell'avv. LAGHI ROBERTO per parte Controparte_1
convenuta, , la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti Controparte_2
difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. COVUCCI VINCENZO, per delega dell'avv. LEPIANE LUCIA per parte convenuta il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di CP_3
causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.11.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2015 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Gasparro e nel cui studio in C.F._2
Castrovillari alla Via delle Bouganville, n. 4, elettivamente domiciliano;
- attori -
contro
(C.F.: , in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_2 P.IVA_1 CP_4
e difeso dall'Avv. Roberto Laghi e nel cui studio in Castrovillari alla Piazza Indipendenza n. 6,
elettivamente domicilia;
-ente convenuto –
nonché
denominata in forma abbreviata Controparte_5 Controparte_6
(C.F.: , in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Lepiane e nel cui P.IVA_2
studio in Cosenza (CS) alla Via A. De Filippis n. 26, elettivamente domicilia
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 03.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, nelle loro qualità spiegate, evocavano in giudizio gli odierni convenuti identificati in epigrafe al fine di “…...accertare e dichiarare la
responsabilità del in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2051 c.c. e, Controparte_2
conseguentemente, dichiarare l'inadempimento dello stesso nell'osservanza degli obblighi di manutenzione e CP_2
custodia; b) accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale Controparte_7
rappresentante (commissario liquidatore) pro tempore, ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, dichiarare la negligente
realizzazione dei lavori di rifacimento del manto stradale;
e per l'effetto c) condannare gli Enti convenuti, in proprio o
in solido, nelle persone del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra così come quantizzati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, Parte_2
eventualmente, nella misura che l'Ill.mo Sig. Giudice vorrà qualificare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.;
d) in ogni caso, condannare gli Enti convenuti, in proprio o solido, nelle persone del legale rappresentante pro tempore,
al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze di lite, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge,
con distrazione in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario…”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.10.2022 si costituiva il il quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto richiesto ed Controparte_2
eccepito e ne chiedeva l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 14.04.2023 si costituiva la la quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito e ne CP_6
chiedeva l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza del 03.11.2025
il giudice invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati. La fattispecie oggetto di causa va inquadrata in termini di responsabilità per cosa in custodia,
rientrando senz'altro la strada teatro del sinistro rientrante nell'ambito dei beni sui quali il CP_2
è titolare di una signoria di fatto qualificata ed è tenuta ad esercitare una custodia e una
[...]
manutenzione diffusa, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Com'è noto, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., evocata dall'attore quale primario titolo di responsabilità della parte convenuta, il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è
tenuto a fornire la prova del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex multis, Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio, nel senso della reiezione della azionata domanda risarcitoria - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dagli odierni attori nell'atto di citazione non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Tutti i testi escussi non hanno visto il sinistro oggetto di causa. Il teste (cfr ud. Testimone_1
del 22.03.2024) ha testualmente dichiarato “….Sono a conoscenza dei fatti di causa, ma non ho visto il momento
dell'impatto.…. Io non ho visto il momento dell'impatto…. La signora mi ha riferito di una buca con molta acqua…”; il teste , alla medesima udienza riferisce “…Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto la Tes_2
mattina dopo il capufficio mi avvertì che c'era stato un incidente…”. In definitiva la prova testimoniale ha consentito di accertare esclusivamente che quel giorno nel
Comune di su Via Maiuri vi erano dei lavori in corso da parte di , ma non ha CP_2 CP_6
in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare causalmente l'evento sinistro all'insidia stradale derivante da asserita cattiva manutenzione della strada con conseguente responsabilità del
[...]
e ex art. 2051 c.c.. CP_2 CP_3
L'esito dell'istruttoria ha giustificato il diniego della richiesta di CTU.
In conclusione, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata istruttoria, si può concludere che la prospettazione attorea in ordine al sinistro per cui è causa non sia stata affatto provata atteso che i testi escussi in corso di causa hanno espressamente riferito di non aver visto il verificarsi del sinistro.
Ne consegue che la domanda attorea è sguarnita di prova sufficiente in quanto non può ritenersi raggiunta prova adeguata sul fatto storico, sulla sua dinamica e sul nesso eziologico e del danno e va pertanto rigettata sotto tutti i titoli di responsabilità sia ex art. 2051 c.c. e sia ex art. 2043 c.c
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna e alla refusione delle spese di lite sia in Parte_1 Parte_2
favore del , in persona del suo l.r.p.t. e sia in favore della , in persona Controparte_2 CP_6
del suo l.r.p.t., che liquida in euro 1.278,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
Così deciso in Castrovillari, il 03 novembre 2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
L'avv. CRESCENTE FRANCESCO DOMENICO, per delega dell'avv. GASPARRO
IC per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
La dott.ssa , per delega dell'avv. LAGHI ROBERTO per parte Controparte_1
convenuta, , la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti Controparte_2
difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. COVUCCI VINCENZO, per delega dell'avv. LEPIANE LUCIA per parte convenuta il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di CP_3
causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.11.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2015 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Gasparro e nel cui studio in C.F._2
Castrovillari alla Via delle Bouganville, n. 4, elettivamente domiciliano;
- attori -
contro
(C.F.: , in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_2 P.IVA_1 CP_4
e difeso dall'Avv. Roberto Laghi e nel cui studio in Castrovillari alla Piazza Indipendenza n. 6,
elettivamente domicilia;
-ente convenuto –
nonché
denominata in forma abbreviata Controparte_5 Controparte_6
(C.F.: , in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Lepiane e nel cui P.IVA_2
studio in Cosenza (CS) alla Via A. De Filippis n. 26, elettivamente domicilia
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 03.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, nelle loro qualità spiegate, evocavano in giudizio gli odierni convenuti identificati in epigrafe al fine di “…...accertare e dichiarare la
responsabilità del in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2051 c.c. e, Controparte_2
conseguentemente, dichiarare l'inadempimento dello stesso nell'osservanza degli obblighi di manutenzione e CP_2
custodia; b) accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale Controparte_7
rappresentante (commissario liquidatore) pro tempore, ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, dichiarare la negligente
realizzazione dei lavori di rifacimento del manto stradale;
e per l'effetto c) condannare gli Enti convenuti, in proprio o
in solido, nelle persone del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra così come quantizzati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, Parte_2
eventualmente, nella misura che l'Ill.mo Sig. Giudice vorrà qualificare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.;
d) in ogni caso, condannare gli Enti convenuti, in proprio o solido, nelle persone del legale rappresentante pro tempore,
al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze di lite, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge,
con distrazione in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario…”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.10.2022 si costituiva il il quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto richiesto ed Controparte_2
eccepito e ne chiedeva l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 14.04.2023 si costituiva la la quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito e ne CP_6
chiedeva l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza del 03.11.2025
il giudice invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati. La fattispecie oggetto di causa va inquadrata in termini di responsabilità per cosa in custodia,
rientrando senz'altro la strada teatro del sinistro rientrante nell'ambito dei beni sui quali il CP_2
è titolare di una signoria di fatto qualificata ed è tenuta ad esercitare una custodia e una
[...]
manutenzione diffusa, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Com'è noto, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., evocata dall'attore quale primario titolo di responsabilità della parte convenuta, il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è
tenuto a fornire la prova del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex multis, Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio, nel senso della reiezione della azionata domanda risarcitoria - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dagli odierni attori nell'atto di citazione non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Tutti i testi escussi non hanno visto il sinistro oggetto di causa. Il teste (cfr ud. Testimone_1
del 22.03.2024) ha testualmente dichiarato “….Sono a conoscenza dei fatti di causa, ma non ho visto il momento
dell'impatto.…. Io non ho visto il momento dell'impatto…. La signora mi ha riferito di una buca con molta acqua…”; il teste , alla medesima udienza riferisce “…Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto la Tes_2
mattina dopo il capufficio mi avvertì che c'era stato un incidente…”. In definitiva la prova testimoniale ha consentito di accertare esclusivamente che quel giorno nel
Comune di su Via Maiuri vi erano dei lavori in corso da parte di , ma non ha CP_2 CP_6
in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare causalmente l'evento sinistro all'insidia stradale derivante da asserita cattiva manutenzione della strada con conseguente responsabilità del
[...]
e ex art. 2051 c.c.. CP_2 CP_3
L'esito dell'istruttoria ha giustificato il diniego della richiesta di CTU.
In conclusione, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata istruttoria, si può concludere che la prospettazione attorea in ordine al sinistro per cui è causa non sia stata affatto provata atteso che i testi escussi in corso di causa hanno espressamente riferito di non aver visto il verificarsi del sinistro.
Ne consegue che la domanda attorea è sguarnita di prova sufficiente in quanto non può ritenersi raggiunta prova adeguata sul fatto storico, sulla sua dinamica e sul nesso eziologico e del danno e va pertanto rigettata sotto tutti i titoli di responsabilità sia ex art. 2051 c.c. e sia ex art. 2043 c.c
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna e alla refusione delle spese di lite sia in Parte_1 Parte_2
favore del , in persona del suo l.r.p.t. e sia in favore della , in persona Controparte_2 CP_6
del suo l.r.p.t., che liquida in euro 1.278,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
Così deciso in Castrovillari, il 03 novembre 2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio