Articolo 2 della Legge 22 maggio 1939, n. 811
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 luglio 1939
Art. 2.

Il prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Villanova Baltea e di Aimavilla.


Entrata in vigore il 4 luglio 1939