Sentenza 5 maggio 2017
Massime • 1
In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.
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Quesito con risposta a cura di Umberto De Rasis ed Eliana Esposito In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, e, per altro verso, che tale termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa: ma solo se la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi (ma, in difetto di accertamento sul punto e di una censura dello stesso per omesso …
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Con l'ordinanza n. 17597/2020, pubblicata il 21 agosto 2020, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla decorrenza del termine prescrizionale di un anno riconosciuto al compratore dall'art. 1495 del codice civile per far valere la garanzia per i vizi della cosa venduta nei confronti del venditore e sull'idoneità o meno, ai fini dell'interruzione del suddetto termine, degli atti extragiudiziali compiuti dal compratore. NORMA DI RIFERIMENTO: art.. 1495 c.c. Termini e condizioni per l'azione: Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/2017, n. 11037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11037 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2017 |
Testo completo
1 1037-1 7 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RESPONSABILITA CIVILE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GENERALE SECONDA SEZIONE CIVILE R.G.N. 15181/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 4037 Presidente -Rep. el Dott. LINA MATERA Consigliere Ud. 25/01/2017 Dott. CESARE ANTONIO PROTO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Rel. Consigliere PU Dott. PASQUALE D'ASCOLA Consigliere Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15181-2013 proposto da: DI CO [...], LU AN [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANGELO BROFFERIO 7, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA CIAVARRELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA POLI;
ricorrenti 2017 contro 253 BA & LU SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato PIETRO AMURA, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORENZA BIANCHI;
controricorrente avverso la sentenza n. 37/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l'Avvocato Alfio PAGLIONE con delega depositata in udienza dell'Avvocato Andrea POLI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato BIANCHI Fiorenza difensore del resistente che ha chiesto il rigetto, chiede l'acquisizione agli atti del fascicolo di parte depositato con il controricorso;
Procuratoreudito il P.M. in persona del Sostituto Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. حالم g RITENUTO IN FATTO 1. PA RI e UC MA convennero in giudizio la società Baroni & UC s.n.c. (ora UC Marmi s.r.l.), chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni derivati agli attori dai vizi che presentava la pietra di carniglia ad essi fornita, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà. Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale di Lucca rigettò la domanda. 2. - Sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Firenze confermò la pronuncia di primo grado.
3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono PA RI e UC MA sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la società UC Marmi s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. — Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del controricorso - proposto dalla società UC Marmi per tardività. Infatti, il ricorso risulta essere stato notificato il 17/6/2013 e il controricorso risulta essere stato spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 31/10/2013, ossia oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.
1.1. Nonostante l'inammissibilità del controricorso, va esaminata l'eccezione - proposta oralmente dal difensore durante la discussione – con la quale l'intimato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi relativamente all'atto di appello, deducendo la 3 де conseguente inammissibilità dell'appello e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'eccezione è infondata, non potendosi configurare la pretesa inammissibilità dell'appello né il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Infatti, dall'esame degli atti, cui la Corte può avere accesso in materia di errores in procedendo, risulta che solo la UC non sottoscrisse la procura a margine dell'atto di gravame, che risulta invece ritualmente sottoscritta da PA RI. Ciò esclude in radice il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. -2. Superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all'esame dei motivi. 2.1. © Col primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione degli artt. 1495 e 1667 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto l'azione prescritta ai sensi dell'art. 1495 comma 3 cod. civ.; a loro dire, il termine di prescrizione dell'azione non sarebbe decorso dalla consegna dei beni, bensì dalla scoperta del vizio (avvenuta all'esito di una complessa analisi strutturale compiuta da periti tecnici specializzati), non essendo quest'ultimo rilevabile attraverso un diretto ed evidente esame della fornitura. Il motivo è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 cod. civ. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass., n. 26967 del 15/12/2011). S -Il secondo motivo (col quale i ricorrenti deducono l'errata e 2.2. contraddittoria interpretazione delle risultanze processuali, per avere la Corte territoriale ritenuto che la presenza delle macule di ruggine fosse conseguenza della tipologia di materiale, piuttosto che un vizio della merce) rimane assorbito nel rigetto del primo motivo. -2.3. Col terzo motivo, si deduce infine l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla condanna al pagamento delle spese del giudizio, per non avere la Corte di Appello ritenuto sussistenti i presupposti per compensarle tra le parti. Il motivo è inammissibile, sia perché viene dedotto il vizio di motivazione non più previsto dal nuovo testo dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, sia perché, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183). -3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
5 La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 25 gennaio 2017. Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell'Assistente di studio dott. Andrea Penta. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Luigi Lombardo Ling MateraLing {2saarno Dizionario Giudiziario Valeria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 05 MAG. 2017 II Funzionario Giudiziario Valeria NERIValeria 6