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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11-1/2022 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Francesca Pastore Presidente
2) dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice rel.
3) dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 11-1/2022 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Molfetta al Viale Papa Giovanni Paolo II n. 19 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Nasca e
Maurizio Altomare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente l'8.9.2022 e hanno richiesto Parte_2 Parte_3 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società esponendo di essere Parte_1 creditori della somma di € 80.000,00 in virtù di scrittura privata del 30.10.2019 con cui la società resistente si impegnava ad estinguere il debito vantato dai ricorrenti nei confronti dei germani
Pt_4
In data 28.10.2022 è intervenuto in giudizio l'avv. , creditore della somma di € Controparte_1
67.081,95, sempre sulla scorta della scrittura privata del 30.10.2019 fra i fratelli e la Pt_4 Pt_1
Il procedimento, in cui sono intervenuti anche altri creditori della è stato rinviato
[...] Parte_1
più volte per tentativo di bonario componimento e, successivamente, per la pendenza del procedimento di composizione negoziata della crisi, conclusosi con la declaratoria di inammissibilità del concordato semplificato proposto dalla società. Con ricorso depositato il 6.3.2025 la società resistente ha chiesto disporsi la liquidazione giudiziale depositando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 c.c.i.i., i bilanci al 31.12.2024, 31.12.2023,
31.12.2022, le scritture contabili obbligatorie 2021,2022,2023 e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa della liquidazione giudiziale si identifica con “inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più capace di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In altri termini, lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell'art. 2 c.c.i.i. deve individuarsi nell' incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinali e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia la assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa. In particolare, non può certamente ritenersi normale per una impresa economicamente sana, che i suoi creditori si vedano costretti ad agire esecutivamente sui beni e i crediti verso terzi, di pertinenza della impresa debitrice, per vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito.
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società in argomento versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti.
Al riguardo si rileva che, oltre ai crediti dei ricorrenti principali e dei creditori intervenuti, risultano, in base alle acquisite informative della Guardia di Finanza, debiti della di euro Parte_1
298.548,94 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, oltre che i crediti dei fornitori di cui all'elenco prodotto dalla società debitrice. La stessa ell'istanza di autoliquidazione del 6.3.2025 Parte_1
ha fatto presente la sussistenza del proprio stato di insolvenza, ossia di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non possedendo alcuna prospettiva di ripresa dell'attività, soprattutto in considerazione della situazione patrimoniale ormai deteriorata. Tali elementi, oltre a far emergere lo stato di insolvenza della che evidentemente versa in Parte_1
uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, comportano pure il superamento della soglia di euro 30.000,00 anche ai fini della declaratoria di fallimento, ex art. 49 quinto comma C.C.I.I..
In relazione, poi, alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da
A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per
l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass., 19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro 500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale (l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice). E sia l' attivo patrimoniale, sia i ricavi, devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di liquidazione giudiziale;
quanto ai debiti, la scadenza che rileva è quella maturata al momento della decisione anziché al momento della presentazione del ricorso. L' imprenditore che presenta istanza di autoliquidazione, oltre a provare lo stato di insolvenza, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di almeno uno dei requisiti dimensionali normativamente previsti, ai fini della liquidazione, dall' art. 2 c.c.i.i., con riferimento all' arco temporale degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza.; nel difetto di tale prova, che può essere raggiunta anche attraverso i mezzi di prova disposti d' ufficio, il tribunale non potrà dichiarare il fallimento richiesto dal medesimo debitore (cfr. con riferimento alla legge fallimentare, Cass., 14.6.2019, n. 16117). Nella vicenda in esame, dai bilanci depositati al Registro delle Imprese risulta che per l'anno 2024 l'attivo patrimoniale è pari ad euro 3.303.263,00 ed i ricavi ammontano ad euro -410.411,00; dal bilancio dell'anno 2023 l'attivo patrimoniale è di euro
3.349.336,00 i ricavi sono pari ad euro -199.181,00, pertanto, è evidente che la Società non ha i requisiti per essere considerata impresa minore così come indicato al citato art. 2, lett. d. c.c.i.i.. Per quanto riguarda la situazione debitoria dall'informativa emerge che la Società ha debiti verso
[...]
per cartelle notificate di euro 298.548,94 e nei confronti di INAIL per euro Controparte_2
40.187,78. Il mancato pagamento del dovuto nei confronti dei ricorrenti, l' elevata debitoria nei confronti dell' , la cessazione dell'attività, il deficit patrimoniale Controparte_3
rinveniente dal bilancio 2022, sono tutti indici sintomatici che evidenziano l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi.
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la pronuncia in ordine alla liquidazione controllata richiesta dal creditore nel ricorso depositato il 22.6.2023. CP_4
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ( p.iva Parte_1
n. ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Molfetta;
P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA dott. Sebastiano Zingaro iscritto all' albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società in persona del legale rappresentante p.t., di depositare entro tre Parte_1
giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; FISSA l'udienza del 27.11.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale nonché a l'avvenuta declaratoria CP_5
di liquidazione giudiziale al fine di ottenere la consegna della corrispondenza della società debitrice;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Francesca Pastore Presidente
2) dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice rel.
3) dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 11-1/2022 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Molfetta al Viale Papa Giovanni Paolo II n. 19 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Nasca e
Maurizio Altomare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente l'8.9.2022 e hanno richiesto Parte_2 Parte_3 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società esponendo di essere Parte_1 creditori della somma di € 80.000,00 in virtù di scrittura privata del 30.10.2019 con cui la società resistente si impegnava ad estinguere il debito vantato dai ricorrenti nei confronti dei germani
Pt_4
In data 28.10.2022 è intervenuto in giudizio l'avv. , creditore della somma di € Controparte_1
67.081,95, sempre sulla scorta della scrittura privata del 30.10.2019 fra i fratelli e la Pt_4 Pt_1
Il procedimento, in cui sono intervenuti anche altri creditori della è stato rinviato
[...] Parte_1
più volte per tentativo di bonario componimento e, successivamente, per la pendenza del procedimento di composizione negoziata della crisi, conclusosi con la declaratoria di inammissibilità del concordato semplificato proposto dalla società. Con ricorso depositato il 6.3.2025 la società resistente ha chiesto disporsi la liquidazione giudiziale depositando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 c.c.i.i., i bilanci al 31.12.2024, 31.12.2023,
31.12.2022, le scritture contabili obbligatorie 2021,2022,2023 e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa della liquidazione giudiziale si identifica con “inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più capace di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In altri termini, lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell'art. 2 c.c.i.i. deve individuarsi nell' incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinali e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia la assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa. In particolare, non può certamente ritenersi normale per una impresa economicamente sana, che i suoi creditori si vedano costretti ad agire esecutivamente sui beni e i crediti verso terzi, di pertinenza della impresa debitrice, per vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito.
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società in argomento versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti.
Al riguardo si rileva che, oltre ai crediti dei ricorrenti principali e dei creditori intervenuti, risultano, in base alle acquisite informative della Guardia di Finanza, debiti della di euro Parte_1
298.548,94 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, oltre che i crediti dei fornitori di cui all'elenco prodotto dalla società debitrice. La stessa ell'istanza di autoliquidazione del 6.3.2025 Parte_1
ha fatto presente la sussistenza del proprio stato di insolvenza, ossia di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non possedendo alcuna prospettiva di ripresa dell'attività, soprattutto in considerazione della situazione patrimoniale ormai deteriorata. Tali elementi, oltre a far emergere lo stato di insolvenza della che evidentemente versa in Parte_1
uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, comportano pure il superamento della soglia di euro 30.000,00 anche ai fini della declaratoria di fallimento, ex art. 49 quinto comma C.C.I.I..
In relazione, poi, alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da
A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per
l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass., 19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro 500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale (l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice). E sia l' attivo patrimoniale, sia i ricavi, devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di liquidazione giudiziale;
quanto ai debiti, la scadenza che rileva è quella maturata al momento della decisione anziché al momento della presentazione del ricorso. L' imprenditore che presenta istanza di autoliquidazione, oltre a provare lo stato di insolvenza, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di almeno uno dei requisiti dimensionali normativamente previsti, ai fini della liquidazione, dall' art. 2 c.c.i.i., con riferimento all' arco temporale degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza.; nel difetto di tale prova, che può essere raggiunta anche attraverso i mezzi di prova disposti d' ufficio, il tribunale non potrà dichiarare il fallimento richiesto dal medesimo debitore (cfr. con riferimento alla legge fallimentare, Cass., 14.6.2019, n. 16117). Nella vicenda in esame, dai bilanci depositati al Registro delle Imprese risulta che per l'anno 2024 l'attivo patrimoniale è pari ad euro 3.303.263,00 ed i ricavi ammontano ad euro -410.411,00; dal bilancio dell'anno 2023 l'attivo patrimoniale è di euro
3.349.336,00 i ricavi sono pari ad euro -199.181,00, pertanto, è evidente che la Società non ha i requisiti per essere considerata impresa minore così come indicato al citato art. 2, lett. d. c.c.i.i.. Per quanto riguarda la situazione debitoria dall'informativa emerge che la Società ha debiti verso
[...]
per cartelle notificate di euro 298.548,94 e nei confronti di INAIL per euro Controparte_2
40.187,78. Il mancato pagamento del dovuto nei confronti dei ricorrenti, l' elevata debitoria nei confronti dell' , la cessazione dell'attività, il deficit patrimoniale Controparte_3
rinveniente dal bilancio 2022, sono tutti indici sintomatici che evidenziano l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi.
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la pronuncia in ordine alla liquidazione controllata richiesta dal creditore nel ricorso depositato il 22.6.2023. CP_4
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ( p.iva Parte_1
n. ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Molfetta;
P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA dott. Sebastiano Zingaro iscritto all' albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società in persona del legale rappresentante p.t., di depositare entro tre Parte_1
giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; FISSA l'udienza del 27.11.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale nonché a l'avvenuta declaratoria CP_5
di liquidazione giudiziale al fine di ottenere la consegna della corrispondenza della società debitrice;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore