Articolo 23 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 22Articolo 24
Versione
11 gennaio 1991
Art. 23. (Condono disciplinare) 1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costruzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.
2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991