TAR
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/03/2026, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06505/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04089 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06505/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6505 del 2025, proposto dal Comune di
IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Tricase, non costituito in giudizio; N. 06505/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno n. 12585 del 19.3.2025 con cui è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi all'ampliamento della capacità di accoglienza, con ammissione al relativo finanziamento, ed ha altresì approvato l'elenco delle domande escluse, nella parte in cui esclude il Comune ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso conseguenziale e presupposto anche allo stato non conosciuti e non con riserva dei motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 12585 del 19.3.2025 nella parte in cui ha inserito il Comune di IN tra quelli esclusi, ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. a) delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019, dalla graduatoria relativa all'ampliamento della capacità ricettiva per i progetti SAI-MSNA, ampliamento disposto con una comunicazione del Ministero dell'Interno del 6.8.2024; più nello specifico, il comune ricorrente è stato inserito tra quelli di cui allegato n. 3 all'atto gravato;
- il provvedimento negativo anzidetto è dipeso per la parte ricorrente da quanto previsto dall'art. 18 lett. a) linee guida al D.M. 18.11.2019 e, nello specifico, alla luce di tale motivazione, dal fatto che l'Ente ricorrente non avrebbe “prodotto i chiarimenti N. 06505/2025 REG.RIC.
richiesti dalla Commissione di valutazione nei termini con le modalità dalla stessa indicati”;
- nel corso della procedura, il Responsabile del procedimento, con pec inviata in data
16.12.2024 comunicava al Comune ricorrente esclusivamente la mancanza della firma digitale nella domanda proposta;
- con pec del 17.12.2024 il Comune riscontrava quanto richiesto e inviava nuovamente la domanda, rappresentando che la stessa era stata firmata digitalmente sin dall'inizio da parte del sindaco, Mario Pede (firma digitale in formato Pades apposta il 5.9.2024 alle ore 18:14:19; cfr. documenti prodotti in atti);
- in ragione di quanto sopra, parte ricorrente chiedeva di annullare in parte il decreto gravato, poiché, per un verso, nessun “chiarimento” è mai stato domandato al Comune di IN (l'art. 18 lett. a cit., per la parte ricorrente, non sarebbe diretto a regolamentare le mancanze formali, ma atterrebbe alle questioni di tipo esclusivamente “sostanziale” riferite al potere di “merito” della Commissione nella valutazione delle proposte ai fini della “graduatoria” da stilare), e, per altro verso, al più la domanda si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile laddove fosse realmente mancata la firma digitale, questo ai sensi dell'art. 17 lett. b) delle linee guida al D.M.
18.11.2019, circostanza quest'ultima, comunque, esclusa dall'Ente ricorrente in forza di quanto indicato sulla dimostrata firma apposta in termine da parte del Sindaco;
- si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, che chiedeva di rigettare il ricorso, osservando che il documento-modello predisposto alla formulazione della domanda, aperto dall'amministrazione per il tramite dei consueti software di lettura della firma elettronica, era risultato corrotto in termini di apposizione della firma, contenendo la domanda proposta dal comune ricorrente modifiche apportate successivamente all'inserimento della firma digitale; in effetti, il sistema aveva riportato tale dicitura
“firma NON VALIDA. I documenti sono stati modificati o danneggiati dall'applicazione della firma digitale”; N. 06505/2025 REG.RIC.
- con decreto n. 3749/2025 veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, poi eseguita correttamente;
- all'udienza pubblica del 3.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- il ricorso è fondato, poiché, come già indicato nell'ordinanza cautelare n. 3535/2025, dopo la e-mail del 16.12.2024, con la quale era stato chiesto al Comune di IN di produrre la domanda di ampliamento dotata di firma digitale valida apposta in data antecedente al primo invio dell'istanza anzidetta, l'ente ricorrente risulta aver integrato quanto richiesto dall'amministrazione resistente in data 17.12.2024;
- in particolare, la domanda risulta essere stata firmata digitalmente da parte del sindaco, Mario Pede (firma digitale in formato Pades apposta in data 5.9.2024 alle ore
18:14:19; cfr. documenti prodotti in atti);
- non risulta dirimente neppure la nota in atti depositata il 21.6.2025 dall'amministrazione, poiché dalla stessa, in ragione dei controlli effettuati per il tramite dei consueti software di lettura della firma elettronica, risulta non soltanto che il documento potrebbe essere stato modificato (come sostiene l'amministrazione con la memoria anzidetta) ma, anche, che potrebbe essere solo stato “danneggiato” in fase di firma; detto altrimenti, non può escludersi, in ragione della duplice motivazione data dal sistema software, che il file inviato dal comune fosse soltanto danneggiato per ragioni neppure dipendenti o note all'Ente comunale, il che avrebbe giustificato una indagine più accurata da parte dell'amministrazione resistente e, all'esito, valutare ulteriori forme di soccorso istruttorio nella misura in cui - come detto - il Comune ha affermato che la domanda era comunque stata firmata digitalmente sin dall'inizio da parte del sindaco, Mario Pede;
- per le ragioni sopra descritte, deve essere accolto il ricorso e, pertanto, annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha inserito anche il comune di
IN nell'elenco degli ammessi all'ampliamento della capacità di accoglienza; N. 06505/2025 REG.RIC.
- in ragione della particolarità della vicenda in questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, salva la restituzione del contributo unificato in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla l'atto impugnato nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite ad eccezione dell'obbligo di restituzione in capo all'amministrazione del contributo unificato in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE DO, Presidente
AN ON, Referendario, Estensore
Silvia ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN ON IE DO N. 06505/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04089 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06505/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6505 del 2025, proposto dal Comune di
IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Tricase, non costituito in giudizio; N. 06505/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno n. 12585 del 19.3.2025 con cui è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi all'ampliamento della capacità di accoglienza, con ammissione al relativo finanziamento, ed ha altresì approvato l'elenco delle domande escluse, nella parte in cui esclude il Comune ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso conseguenziale e presupposto anche allo stato non conosciuti e non con riserva dei motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 12585 del 19.3.2025 nella parte in cui ha inserito il Comune di IN tra quelli esclusi, ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. a) delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019, dalla graduatoria relativa all'ampliamento della capacità ricettiva per i progetti SAI-MSNA, ampliamento disposto con una comunicazione del Ministero dell'Interno del 6.8.2024; più nello specifico, il comune ricorrente è stato inserito tra quelli di cui allegato n. 3 all'atto gravato;
- il provvedimento negativo anzidetto è dipeso per la parte ricorrente da quanto previsto dall'art. 18 lett. a) linee guida al D.M. 18.11.2019 e, nello specifico, alla luce di tale motivazione, dal fatto che l'Ente ricorrente non avrebbe “prodotto i chiarimenti N. 06505/2025 REG.RIC.
richiesti dalla Commissione di valutazione nei termini con le modalità dalla stessa indicati”;
- nel corso della procedura, il Responsabile del procedimento, con pec inviata in data
16.12.2024 comunicava al Comune ricorrente esclusivamente la mancanza della firma digitale nella domanda proposta;
- con pec del 17.12.2024 il Comune riscontrava quanto richiesto e inviava nuovamente la domanda, rappresentando che la stessa era stata firmata digitalmente sin dall'inizio da parte del sindaco, Mario Pede (firma digitale in formato Pades apposta il 5.9.2024 alle ore 18:14:19; cfr. documenti prodotti in atti);
- in ragione di quanto sopra, parte ricorrente chiedeva di annullare in parte il decreto gravato, poiché, per un verso, nessun “chiarimento” è mai stato domandato al Comune di IN (l'art. 18 lett. a cit., per la parte ricorrente, non sarebbe diretto a regolamentare le mancanze formali, ma atterrebbe alle questioni di tipo esclusivamente “sostanziale” riferite al potere di “merito” della Commissione nella valutazione delle proposte ai fini della “graduatoria” da stilare), e, per altro verso, al più la domanda si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile laddove fosse realmente mancata la firma digitale, questo ai sensi dell'art. 17 lett. b) delle linee guida al D.M.
18.11.2019, circostanza quest'ultima, comunque, esclusa dall'Ente ricorrente in forza di quanto indicato sulla dimostrata firma apposta in termine da parte del Sindaco;
- si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, che chiedeva di rigettare il ricorso, osservando che il documento-modello predisposto alla formulazione della domanda, aperto dall'amministrazione per il tramite dei consueti software di lettura della firma elettronica, era risultato corrotto in termini di apposizione della firma, contenendo la domanda proposta dal comune ricorrente modifiche apportate successivamente all'inserimento della firma digitale; in effetti, il sistema aveva riportato tale dicitura
“firma NON VALIDA. I documenti sono stati modificati o danneggiati dall'applicazione della firma digitale”; N. 06505/2025 REG.RIC.
- con decreto n. 3749/2025 veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, poi eseguita correttamente;
- all'udienza pubblica del 3.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- il ricorso è fondato, poiché, come già indicato nell'ordinanza cautelare n. 3535/2025, dopo la e-mail del 16.12.2024, con la quale era stato chiesto al Comune di IN di produrre la domanda di ampliamento dotata di firma digitale valida apposta in data antecedente al primo invio dell'istanza anzidetta, l'ente ricorrente risulta aver integrato quanto richiesto dall'amministrazione resistente in data 17.12.2024;
- in particolare, la domanda risulta essere stata firmata digitalmente da parte del sindaco, Mario Pede (firma digitale in formato Pades apposta in data 5.9.2024 alle ore
18:14:19; cfr. documenti prodotti in atti);
- non risulta dirimente neppure la nota in atti depositata il 21.6.2025 dall'amministrazione, poiché dalla stessa, in ragione dei controlli effettuati per il tramite dei consueti software di lettura della firma elettronica, risulta non soltanto che il documento potrebbe essere stato modificato (come sostiene l'amministrazione con la memoria anzidetta) ma, anche, che potrebbe essere solo stato “danneggiato” in fase di firma; detto altrimenti, non può escludersi, in ragione della duplice motivazione data dal sistema software, che il file inviato dal comune fosse soltanto danneggiato per ragioni neppure dipendenti o note all'Ente comunale, il che avrebbe giustificato una indagine più accurata da parte dell'amministrazione resistente e, all'esito, valutare ulteriori forme di soccorso istruttorio nella misura in cui - come detto - il Comune ha affermato che la domanda era comunque stata firmata digitalmente sin dall'inizio da parte del sindaco, Mario Pede;
- per le ragioni sopra descritte, deve essere accolto il ricorso e, pertanto, annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha inserito anche il comune di
IN nell'elenco degli ammessi all'ampliamento della capacità di accoglienza; N. 06505/2025 REG.RIC.
- in ragione della particolarità della vicenda in questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, salva la restituzione del contributo unificato in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla l'atto impugnato nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite ad eccezione dell'obbligo di restituzione in capo all'amministrazione del contributo unificato in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE DO, Presidente
AN ON, Referendario, Estensore
Silvia ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN ON IE DO N. 06505/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO