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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
15864 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa FA LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15864 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Trevenzuolo 7 rappresentata e difesa dall'avv. DE GUIDI IRENE ANTONIETTA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
(VR), via Trevenzuolo 7 rappresentato e difeso dall'avv. DE GUIDI IRENE ANTONIETTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto più opportuno, con il dovere di comunicarsi ogni variazione di indirizzo;
2. Assegnare la casa coniugale con gli arredi e corredi in essa contenuti e sita in Vigasio (VR), via
Trevenzuolo n. 7, alla sig.ra , la quale la abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
3. Disporsi l'affidamento super esclusivo della minore alla sig.ra , la Persona_2 Parte_1 quale ne curerà l'educazione e l'istruzione ed il mantenimento tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari al rilascio o rinnovo dei documenti –compresi quelli validi per l'espatrio. Il padre conserverà il diritto-dovere di vigilanza ai sensi dell'art. 337 quater u.c.e dovrà essere sempre informato sulle condizioni della figlia, degli eventi straordinari che la riguardino nonché dei trattamenti a cui debba eventualmente sottoporsi.
4. Disporsi che il padre possa incontrare la figlia in occasione dei suoi rientri in Italia previo accordo con la madre, nonché sentirla liberamente al telefono nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici;
5. Disporsi che il sig. a far data dal mese di novembre 2025, a titolo di mantenimento Parte_2 per la figlia minore, corrisponda la somma mensile di euro 200.00. Tale somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Disporsi inoltre che il sig. rimborsi alla moglie il Parte_2
50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute i figli in ottemperanza a quanto disposto dal
Protocollo del Tribunale di Verona e segnatamente
I) spese mediche da documentare, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: costo per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.200,00; l'acquisto di strumenti informatici e connessione a internet qualora detto strumento sia suggerito dalla scuola;
centri estivi;
spese per uno sport o altra attività ludica e relativo abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Le spese saranno ripartite al 50% tra i genitori, con obbligo di rimborso a chi ha sostenuto la spesa entro 15 giorni successivi all'esborso, previa esibizione di fattura/scontrino. In merito alle spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6. Disporsi che l'assegno unico e universale sia percepito dalla sig.ra nella misura del 100% Pt_1
e che coniugi suddividano al 50% la possibilità di detrarre fiscalmente le spese sostenute per i figli.
7. Spese compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/11/2025, e Parte_1 Parte_3
– sul presupposto per cui, il 14/08/2014, avevano contratto matrimonio, celebrato con
[...] rito civile in Vigasio (VR); dall'unione era nata (26/08/2016); subito dopo la Persona_2 nascita della bambina, la comunione spirituale e materiale dei coniugi era venuta meno;
avevano protratto la convivenza fino al 2023, fino a quando il sig. prima per motivi di lavoro, si Parte_2 era trasferito in Francia e, successivamente, era rientrato nel proprio paese d'origine; attualmente il sig. alternava periodi di permanenza nei due paesi esteri in Parte_3 dipendenza dalle occasioni lavorative – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 10/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente di quest'ultima, ivi compreso l'affido super esclusivo in favore della madre, stante la perdurante assenza del sig. . Parte_3
Anche l'accordo sul contributo di mantenimento a carico di quest'ultimo risulta congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...]_1
CA (VR) e , nato il [...] a [...], alle Parte_3 condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
8, parte I , serie /, Ufficio 1, anno 2014;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
FA LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa FA LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15864 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Trevenzuolo 7 rappresentata e difesa dall'avv. DE GUIDI IRENE ANTONIETTA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
(VR), via Trevenzuolo 7 rappresentato e difeso dall'avv. DE GUIDI IRENE ANTONIETTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto più opportuno, con il dovere di comunicarsi ogni variazione di indirizzo;
2. Assegnare la casa coniugale con gli arredi e corredi in essa contenuti e sita in Vigasio (VR), via
Trevenzuolo n. 7, alla sig.ra , la quale la abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
3. Disporsi l'affidamento super esclusivo della minore alla sig.ra , la Persona_2 Parte_1 quale ne curerà l'educazione e l'istruzione ed il mantenimento tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari al rilascio o rinnovo dei documenti –compresi quelli validi per l'espatrio. Il padre conserverà il diritto-dovere di vigilanza ai sensi dell'art. 337 quater u.c.e dovrà essere sempre informato sulle condizioni della figlia, degli eventi straordinari che la riguardino nonché dei trattamenti a cui debba eventualmente sottoporsi.
4. Disporsi che il padre possa incontrare la figlia in occasione dei suoi rientri in Italia previo accordo con la madre, nonché sentirla liberamente al telefono nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici;
5. Disporsi che il sig. a far data dal mese di novembre 2025, a titolo di mantenimento Parte_2 per la figlia minore, corrisponda la somma mensile di euro 200.00. Tale somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Disporsi inoltre che il sig. rimborsi alla moglie il Parte_2
50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute i figli in ottemperanza a quanto disposto dal
Protocollo del Tribunale di Verona e segnatamente
I) spese mediche da documentare, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: costo per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.200,00; l'acquisto di strumenti informatici e connessione a internet qualora detto strumento sia suggerito dalla scuola;
centri estivi;
spese per uno sport o altra attività ludica e relativo abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Le spese saranno ripartite al 50% tra i genitori, con obbligo di rimborso a chi ha sostenuto la spesa entro 15 giorni successivi all'esborso, previa esibizione di fattura/scontrino. In merito alle spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6. Disporsi che l'assegno unico e universale sia percepito dalla sig.ra nella misura del 100% Pt_1
e che coniugi suddividano al 50% la possibilità di detrarre fiscalmente le spese sostenute per i figli.
7. Spese compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/11/2025, e Parte_1 Parte_3
– sul presupposto per cui, il 14/08/2014, avevano contratto matrimonio, celebrato con
[...] rito civile in Vigasio (VR); dall'unione era nata (26/08/2016); subito dopo la Persona_2 nascita della bambina, la comunione spirituale e materiale dei coniugi era venuta meno;
avevano protratto la convivenza fino al 2023, fino a quando il sig. prima per motivi di lavoro, si Parte_2 era trasferito in Francia e, successivamente, era rientrato nel proprio paese d'origine; attualmente il sig. alternava periodi di permanenza nei due paesi esteri in Parte_3 dipendenza dalle occasioni lavorative – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 10/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente di quest'ultima, ivi compreso l'affido super esclusivo in favore della madre, stante la perdurante assenza del sig. . Parte_3
Anche l'accordo sul contributo di mantenimento a carico di quest'ultimo risulta congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...]_1
CA (VR) e , nato il [...] a [...], alle Parte_3 condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
8, parte I , serie /, Ufficio 1, anno 2014;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
FA LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra