TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14552/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Persona_1 C.F._2
Carrà;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 9 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato l'11 ottobre 2024 Parte_1
, nella qualità di erede di , ha proposto opposizione avverso le
[...] Persona_1 conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10531/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. A sostegno
1 dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 ottobre 2025 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise perché basate non soltanto sulla documentazione medica prodotta (cioè gli unici elementi che, all'esito del decesso della , potrebbe valutare un altro Per_1 ausiliario), ma soprattutto sull'esame obiettivo dell'originaria ricorrente (all'evidenza particolarmente utile nel caso in cui debbano valutarsi i requisiti per l'indennità di accompagnamento e per i benefici ex L. 104/1992) e sui risultati dei test opportunamente somministrati dal medico in occasione della visita peritale (cfr. relazione in atti).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non aveva i requisiti sanitari per il riconoscimento né Per_1 dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 CP_1 disp. att. c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
2 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non aveva i requisiti Persona_1
sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI ON
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14552/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Persona_1 C.F._2
Carrà;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 9 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato l'11 ottobre 2024 Parte_1
, nella qualità di erede di , ha proposto opposizione avverso le
[...] Persona_1 conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10531/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. A sostegno
1 dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 ottobre 2025 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise perché basate non soltanto sulla documentazione medica prodotta (cioè gli unici elementi che, all'esito del decesso della , potrebbe valutare un altro Per_1 ausiliario), ma soprattutto sull'esame obiettivo dell'originaria ricorrente (all'evidenza particolarmente utile nel caso in cui debbano valutarsi i requisiti per l'indennità di accompagnamento e per i benefici ex L. 104/1992) e sui risultati dei test opportunamente somministrati dal medico in occasione della visita peritale (cfr. relazione in atti).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non aveva i requisiti sanitari per il riconoscimento né Per_1 dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 CP_1 disp. att. c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
2 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non aveva i requisiti Persona_1
sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI ON
3