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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est.
Dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1617/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto l'interdizione di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
con la partecipazione del Pubblico Ministero;
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 su istanza dell'avv. CP_2
(cod. fisc. ), la ricorrente chiedeva che fosse revocata l'interdizione C.F._1
di , in quanto era stata aperta, su istanza di del Controparte_1 Controparte_3
20.11.2014, un'amministrazione di sostegno in suo favore (R.G.V.G. n. 875/2014 Tribuna- le di Crotone).
Esponeva: che ella era stata nominata tutrice della , in sostituzione della CP_1
precedente tutrice, la sorella in quanto non era stata depositata la Controparte_3
rendicontazione periodica;
che, contattata la famiglia dell'interdetta, si avvedeva che era stato aperto un altro fascicolo, di amministrazione di sostegno;
che la residenza familiare era mutata da quella precedente in Pallagorio a quella attuale in Crotone, alla via Ipazia 2
e per tale motivo non erano state più ricevute le comunicazioni dalla tutrice.
Intervenuto il 27.11.2023 il Pubblico Ministero, all'udienza del 26.1.2024 era sentita l'interdetta e l'amministratrice di sostegno Controparte_1 Controparte_3
1 All'udienza del 17.12.2024, l'avv. precisava le conclusioni, sulla scorta delle CP_2
quali la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La domanda di revoca dell'interdizione va accolta.
In favore dell'interdetta coesistono, infatti, due procedimenti, il Controparte_1 presente avente ad oggetto la tutela della stessa e quello precedente, avente ad oggetto l'amministrazione di sostegno.
Considerata la situazione della che, come confermato anche all'udienza CP_1
del 26.1.2024 dalla sorella/amministratrice di sostegno “non parla;
Controparte_3
non ha alcuna autonomia nelle incombenze quotidiane, nel senso che deve essere lavata, vestita, imboccata ecc.; si agita quando si sente male;
la notte spesso non dorme;
riesce a esprimere contentezza, quando è con la stessa sorella ci sono alimenti che gra- CP_3
disce e se non le piacciono espelle quello che ha in bocca oppure la chiude perché non lo vuole;
mangia tutto frullato;
se ha fame e vede un piatto, sorride ed è contenta;
da un oc- chio non vede bene per il diabete;
ha il pannolone;
ama le riviste cartacee;
percepisce una pensione di circa 1300 euro mensili;
ha una quota ereditaria della casa di famiglia in pae- se”; rilevato che anche il G.T. (nella persona del g.o.p. dott. Antonio Mazza, delegato dal
G.T.) ha rilevato che si presenta ricurva su sé stessa in avanti, in modo Controparte_1 anche accentuato, mentre cammina lentamente;
non risponde neanche al saluto del Per_1
dice, né si volta verso quest'ultimo quando la chiama, il Tribunale ritiene che non sia ne- cessaria la conservazione del rimedio di protezione illo tempore adottato, quanto piuttosto un intervento più mirato, individuato nella nomina di amministratore di sostegno.
All'accoglimento dell'istanza di parte segue, pertanto, la revoca dell'interdizione pronunciata dall'intestato Tribunale.
Non essendovi stata alcuna opposizione alla domanda formulata e trattandosi di materia che non consente la realizzazione dei fini perseguiti senza il ricorso al giudice, le spese di causa vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso deposi- tato in data 20.11.2023 in sede al fine di ottenere la revoca dell'interdizione dichiarata dall'intestato Tribunale con sentenza depositata il 27.12.1993, n. 688/1993 nei confronti di
, nata a [...] il [...], così provvede: Controparte_1
a) Revoca l'interdizione dichiarata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 688 del
27.12.1993 nei confronti di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) Esonera il tutore dall'Ufficio;
Dichiara irripetibili le spese di causa;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
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