Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 892/2022 R.G., vertente TRA
Parte_1 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._1
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...] [...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del reper-torio e 17470 Per_1 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF: nato il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 Giovanni (RC) ed ivi residente alla via Valle Colosi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Renata Mazzeo (CF: – pec – fax CodiceFiscale_3 Email_2 0965/920852), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria alla Via Pio XI n. 126/d appellato E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore in carica appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, il sig.
proponeva azione di accertamento negativo del carico contributivo Parte_3 previdenziale portato dalla cartella di pagamento e del contestuale ruolo n. 09420050036240938000 relativo all'omesso versamento contributivo dei premi per i Pt_1 periodi 1990, 1991, 1992, 1993 per l'importo complessivo di 1.674,89, di cui sarebbe venuta a conoscenza a seguito di ricognizione della sua posizione debitoria richiesta all'Agente della Riscossione e rilascio di estratto di ruolo.
Eccepiva la maturata prescrizione estintiva quinquennale, comunque decorsa dalla data di asserita notifica avvenuta il 24.12.2005. Costituitosi, l , resisteva al ricorso e chiedeva il rigetto della domanda. Pt_1
L' , pur ritualmente evocata in giudizio, restava Controparte_2 contumace.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1267/2022, pubblicata in data 07.06.2022, Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Dichiara la contumacia di;
Controparte_2 dichiara il difetto di legittimazione passiva di e compensa Controparte_2 le spese legali tra la stessa e parte ricorrente;
condanna l , in persona del rispettivo Pt_1 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 843,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giulia Renata Mazzeo, dichiaratosi procuratore antistatario”. Il Tribunale, preliminarmente affermava che il ricorso, volto ad ottenere la statuizione di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale, era ammissibile in quanto proposto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, che all'art 3 bis prevedeva la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e individuava i limiti all'impugnabilità del ruolo. Trattandosi di ius superveniens - ed in mancanza di uno specifico regime transitorio – doveva ritenersene la necessaria irretroattività. Sussisteva l'interesse ad agire, posto che l'ente impositore riteneva tuttora dovuti i contributi in questione e il ricorrente aveva formulato anche istanza stragiudiziale di sgravio. In punto di legittimazione passiva dell' , doveva darsi Controparte_2 atto del recentissimo arresto giurisprudenziale di Cass. SU. n 7514/2022 pubblicata l'8.3.2022 e doveva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
.
[...] Nel merito, la pretesa contributiva risultava prescritta per mancanza di atti interruttivi infraquinquennali successivi alla data di notifica della cartella che risultava dall'estratto di ruolo. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall' , che ne invocava la riforma. Pt_1
Affermava l'inammissibilità ex lege della domanda per carenza di interesse – applicabilità della disciplina introdotta dall'art.3 bis del d. l. n. 146 del 21/10/2021 L'art. 3 bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 aveva aggiunto all'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 il comma 4 bis che testualmente dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. 3
Trattavasi di norma di carattere generale, applicabile alla fattispecie, che intervenendo in un contrasto interpretativo della giurisprudenza, ha statuito che dopo la notifica delle cartelle esattoriali non era possibile, al di fuori delle specifiche e tassative previsioni, agire avverso gli estratti di ruolo. La norma confermava che in mancanza di atti esecutivi non era possibile agire in giudizio in quanto assente l'interesse ad agire, la cui mancanza era rilevabile d'ufficio. Tale interpretazione era coerente, con la ratio legis, come statuito dalla Corte di legittimità a SS.UU. con la sentenza n. 26283/2022 del 6 settembre 2022, che aveva confermato la natura processuale della norma con conseguente applicazione anche ai processi non definiti. La Suprema Corte, rispondendo ai dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla dottrina con riguardo agli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost., aveva affermato che la disciplina in questione non era irragionevole, né arbitraria. Essa assecondava non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e al cospetto dell'inattività dell'Agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare, le finalità deflattive rispondevano alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sen-tenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera. Chiedeva la riforma della sentenza di primo grado con la declaratoria d'inammissibilità della domanda del ricorrente. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, o, in subordine con la loro compensazione.
Costituitosi, , resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1 Affermava che, nonostante l'attuale normativa prevedesse la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, era pur vero che in tal modo veniva leso il diritto di difesa, ma sussisteva l'interesse ad agire, dato che l'ente impositore continuava a ritenere che i contributi oggetto della controversia fossero dovuti. Qualora fosse stato disconosciuto l'interesse ad agire, la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale sarebbe rimessa alle determinazioni dell'amministrazione circa i modi e i tempi della notifica dell'eventuale atto successivo, mentre, nel frattempo, sarebbe aumentato per il contribuente il pregiudizio connesso alla iscrizione in un registro di pubblici debitori. La possibilità di attivare il sindacato del giudice su atti immediatamente lesivi apparteneva al diritto inviolabile, e quindi fondamentale, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.), senza che contro gli atti della pubblica amministrazione la tutela giurisdizionale potesse essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti (art. 113 Cost.). In riferimento poi al principio “tempus regit processum”, detta disposizione non aveva efficacia retroattiva e, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell'estratto di ruolo erano inapplicabili ai processi in corso Chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, con condannare dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del difensore distrattario.
Non si costituiva , della quale con ordinanza del Controparte_2
24.07.2023 veniva dichiarata la contumacia. 4
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello proposto dall' è fondato. Pt_1 Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo. 5
5. A differenti conclusioni non può addivenirsi alla luce dei motivi di resistenza articolati dall'appellato in punto di sussistenza dell'interesse ad agire e di violazione del diritto di difesa per impossibilità di attivare il sindacato del giudice su atti immediatamente lesivi, con limitazione della tutela giurisdizionale a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. Ciò che ha costituito oggetto della domanda proposta dal ricorrente era la contestazione dei debiti risultanti dall'estratto di ruolo, sì che dalla stessa esposizione degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda, non può che prendersi atto che sono state avversate le risultanze dell'estratto di ruolo. Questo, tuttavia, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di
“mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Ciò posto, la circostanza che nella fattispecie in esame si controverta di notificate e di fatti estintivi successivi, divengono recessive a fronte delle considerazioni che la Suprema Corte ha avuto cura di porre in rilievo, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda il ricorrente aveva posto le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. La prospettazione alternativa configurabile, cioè la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, deve essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021 non è asseverabile nell'insussistenza di indicatori normativi in tal senso. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di 6
un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta dal possa esser qualificata come CP_1 opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, i motivi di resistenza frapposti dal sono infondati. CP_1 Per tutti i motivi esposti, l'appello proposto da è meritevole di accoglimento e, in Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato Controparte_1 inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1267/2022, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
[...] pubblicata in data 07.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede;
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti