Articolo 25 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 gennaio 1987
Art. 25. Comunicazioni per gli anni 1974 e successivi

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attivita' professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:
a) data di inizio dell'attivita' professionale;
b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;
c) per ciascun anno dal 1974 in poi:
1) reddito professionale dichiarato, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attivita' associata;
2) volume di affari dichiarato agli effetti IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attivita' associata.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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