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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
In persona dei magistrati
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice rel.
Dott. Andrea Ghio Giudice ha pronunciato il seguente
Decreto ex art. 99 L.F.
nella causa R.G. 2861/2024, promossa da: con sede in Napoli, via Santa Brigida n. 39, C.F. Controparte_1
, capitale sociale Euro 655.153.674,00 i.v., iscritta all'Albo degli intermediari finanziari P.IVA_1 ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n° 6, codice ABI , in persona del suo procuratore Sig. P.IVA_2 CP_2 nato a [...] rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in
[...] allegato (doc. a) dall'Avv. Luciana Cipolla
-ricorrente in opposizione-
Contro il (codice fiscale ), sede Controparte_3 P.IVA_3 legale già in San Giorgio Canavese (TO), via San Giorgio s.n.c., nonché del sig. in Controparte_3 proprio (codice fiscale ) in persona del Curatore Fallimentare dott. C.F._1 [...]
(codice fiscale: rappresentato e difeso, dall'avv. Michele CP_4 C.F._2
Palladino (codice fiscale: ) in forza di procura separata in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta
-opposto-
Avente ad oggetto: Opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il creditore opponente:
Come da ricorso in riassunzione
Per il Fallimento:
Come da memoria di costituzione depositata in data 31.01.2025 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza pubblicata in data 7 agosto 2019 il Tribunale di Ivrea ha dichiarato il fallimento della di , nonché del sig. in proprio (doc. 1), il Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3
Giudice delegato – a fronte dell'istanza di insinuazione presentata dalla Controparte_1
– ha escluso il credito dallo stato passivo per tardività dell'insinuazione sulla base
[...] della seguente motivazione (conforme alla proposta del Curatore):
“Il G.D. dichiara l'inammissibilità della domanda, essendo il ritardo imputabile al creditore istante.
Ed invero, come condivisibilmente argomentato dal Curatore, pacifica la omessa comunicazione dell'avviso ex art. 92 l.f., l'estratto della sentenza di fallimento è stato depositato nella procedura esecutiva n. 58/2019 R.G.E. in data 24.09.2019. Il cedente il credito per cui è causa non ha adottato iniziative in sede fallimentare, pur avendo in visione nel fascicolo della procedura esecutiva l'estratto della sentenza di fallimento. Il cessionario odierno istante poi, costituitosi nel processo esecutivo il 18.05.2020, non ha formalizzato istanza di ammissione al passivo sino al
29.07.2021.
Non può ragionevolmente dubitarsi della conoscenza dell'intervenuto fallimento sin dalla data di deposito dell'estratto di sentenza nella procedura esecutiva, essendo onere delle parti verificare il contenuto degli atti processuali presenti nel fascicolo d'ufficio, sia in vista della costituzione in giudizio che ai fine di adempiere al mandato difensivo (atti di impulso della procedura).
La posizione creditoria è la medesima e pertanto deve ai fini che ci occupano tenersi in considerazione la condotta del cedente (valutata unitamente a quella del cessionario). In ogni caso, la costituzione in giudizio del cessionario è avvenuta nel maggio 2020, ovverosia in un momento in cui non era ancora decorso il termine annuale di cui all'art. 101 l.f.
Infine, anche volendo considerare perfezionata la conoscenza solo mediante comunicazione del
Curatore (comunicazione pec del 24.03.2021), giova richiamare un consolidato orientamento interpretativo secondo cui "il creditore che abbia ricevuto l'avviso L. Fall. ex art. 92 oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto" (Cass.
23975/2015, 21661/2018, 19017/2017, 6559/2016). Nella specie dalla comunicazione del Curatore
(marzo 2021) alla trasmissione dell'istanza di insinuazione al passivo sono trascorsi ulteriori 4 mesi;
trattasi di ritardo (dalla comunicazione pec del Curatore all'assunzione dell'iniziativa processuale) non giustificato alla luce della natura del credito dedotto e della documentazione a supporto dell'istanza (ridotta produzione documentale e questioni in diritto di modesta complessità). La domanda in esame, alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi inammissibile”.
Con ricorso ex artt. 98 e 99 L.F. la soc. ha proposto Controparte_5 ricorso in opposizione ex artt. 98 e 99 l.f., chiedendo di essere ammessa al passivo come da domanda e sostenendo l'illegittimità del provvedimento di esclusione.
Ha resistito con comparsa il chiedendo l'esclusione del prefato credito, attesa la CP_3 tardività dell'insinuazione.
Il Tribunale di Ivrea con ordinanza del 02.05.2023 -all'esito del prefato giudizio- ha rigettato l'opposizione confermando la statuizione del Giudice delegato valorizzando, ai fini della tempestività della domanda, la conoscenza effettiva da parte del creditore della procedura CP_5 fallimentare a prescindere dalla comunicazione effettiva ex art. 92 L.F. del curatore.
In particolare, Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione ha rimarcato come fosse provata in maniera univoca la conoscenza del fallimento da parte di sulla base di queste evidenze i) il deposito CP_5 della sentenza di fallimento avvenuto nell'alveo della procedura R.G.E. 58/2019 del Tribunale di
Ivrea per mano della cancelleria ove la soc. agiva in qualità di cessionaria del fondiario ii) la CP_5 circostanza che fosse stata presentata sempre nella predetta procedura di espropriazione immobiliare istanza di vendita in data 19.03.2019 richiamando il 41 TUB iii) la coincidenza del difensore che aveva, a suo tempo, presentato istanza di vendita nella procedura esecutiva e poi promosso l'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. per conto della soc. . CP_5
Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per Cassazione la soc.
[...] articolando due distinti motivi di ricorso i) violazione e / o falsa Controparte_5 applicazione di legge dell'art. 101 L.F. per avere il Tribunale ritenuto che avesse avuto CP_5 conoscenza effettiva del fallimento, con conseguente imputabilità del ritardo nella presentazione dell'istanza oltre il termine ex art. 101 L.F., malgrado il mancato avviso del curatore ex art. 92 L.F.,
ii) violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto di poter ritenere dimostrata per presunzioni semplici la conoscenza del fallimento del debitore esecutato dal mero deposito della sentenza nel fascicolo della procedura esecutiva facendo discendere da un fatto ignoto la conoscenza del fatto conseguente ovvero invertendo l'onere della prova facendo gravare sul ricorrente l'onere di fornire elementi utili CP_5
a comprendere la mancata conoscenza del fallimento.
La Curatela del e del socio ha resistito con Controparte_3 Controparte_3 controricorso depositato in data 18.07.2023, deducendo l'inammissibilità dell'impugnativa promossa da e comunque chiedendo il rigetto del Controparte_6 ricorso avversario.
Con ordinanza n. 13578/2023, del 11.04.2024, la Corte di Cassazione investita dell'impugnazione promossa ha accolto il ricorso statuendo che la decisione assunta dal Tribunale di Ivrea era da considerarsi errata laddove consentiva al Curatore di avvalersi di presunzioni semplici pur in difetto di rituale comunicazione ex art. 92 L.F. della sentenza di fallimento;
dovendo per contro essere il Curatore a dimostrare che il creditore avesse avuto conoscenza del fallimento in una data determinata, data non ricavabile in modo certo dal mero deposito telematico della sentenza nella procedura di espropriazione immobiliare, né dal richiamo dell'art. 41 TUB nell'istanza di vendita, né in ultimo dall'identità del patrocinatore che aveva, a suo tempo, presentato l'istanza di vendita nella prefata procedura fallimentare e depositato poi l'istanza di intervento per la cessionaria.
La Corte ha dunque cassato il provvedimento impugnato rinviando al Tribunale di Ivrea la controversia per la disamina della censura dichiarata assorbita, e rimettendo al Tribunale anche la statuizione in punto spese di lite.
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Con ricorso in riassunzione del 04.11.2024 la soc. ha riassunto il giudizio avanti l'intestato CP_5
Tribunale, ribadendo la non imputabilità nel ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo, e chiedendo, per l'effetto, di essere ammessa.
La società in particolare ha evidenziato, con riguardo alla censura che il Tribunale di Ivrea CP_5 aveva ritenuto assorbita, che la statuizione del Giudice delegato era basata sull'errato convincimento che dalla trasmissione al cessionario della comunicazione relativa al fallimento in data 24.03.2021 erano decorsi quattro mesi prima della presentazione della domanda di insinuazione (trasmessa a mezzo P.E.C. nel luglio 2021) e tale ritardo non sarebbe stato in ogni caso giustificato, attesa l'assenza di questioni di particolari complessità nella natura del credito dedotto e nella documentazione allegata.
Con comparsa del 31.01.2025 si è costituito in giudizio il insistendo per l'esclusione CP_3 dell'insinuazione al passivo ed evidenziando come non fosse in alcun modo dimostrato quali
“verifiche” e quali “approfondimenti” sarebbero stati in concreto svolti dalla cessionaria, né ha precisato quali sarebbero stati i tempi e le modalità di evasione di questi accertamenti da parte dei preposti uffici interni, accertamenti che anche ove compiuti avrebbero dovuto imporre al creditore di formulare nel più breve tempo possibile l'insinuazione, senza attendere altri quattro mesi.
Il Giudice, alla prima udienza, ha dato breve termine alle parti per depositare memorie di replica fissando poi udienza di discussione del ricorso in data 11.04.2025, con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e riservando all'esito la decisione.
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La domanda di insinuazione al passivo non può essere accolta.
Occorre, invero, evidenziare che dalla data di effettiva comunicazione ad opera del curatore della sentenza di fallimento alla data di trasmissione della pec di insinuazione sono decorsi circa quattro mesi, tempo che lo scrivente Collegio non considera ragionevole secondo i parametri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che: “il creditore che abbia ricevuto l'avviso L. Fall. ex art.
92 oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1 (ndr. come nel caso di specie), può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto" (ex multis Cass. 21661/2018).”
In questo caso, come evidenziato correttamente dalla difesa fallimento, una volta ricevuta la comunicazione del Curatore (nel mese di marzo 2021) e venuta meno la situazione di ignoranza incolpevole del creditore, sarebbe stato preciso onere della parte dimostrare la non imputabilità dell'ulteriore ritardo intercorso tra la comunicazione del 24.03.2021 e l'insinuazione promossa in data 29.07.2021.
In punto ci si richiama ancora alla giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che: “è onere del creditore istante giustificare il ritardo, non potrebbe bastare una giustificazione che non comprenda tutto il ritardo: se quest'ultimo è giustificato dall'ignoranza dell'apertura del fallimento dovuta alla mancanza dell'avviso di cui alla L. Fall., art. 92, come nell'ipotesi in esame, una volta che tale ignoranza sia venuta meno, l'ulteriore ritardo dovrà logicamente trovare giustificazione in altre ragioni” (Cass. 23975/2015; Cass.12336/2021, 21661/2018, 19017/2017, 6559/2016).
Ciò posto, ad avviso del Collegio, non appare affatto giustificabile l'ampio decorso del termine di quasi quattro mesi per promuovere l'insinuazione, tempo che anche tenuto conto delle allegate peculiarità del caso specifico non risulta congruo.
Non risulta dirimente la circostanza rappresentata dalla soc. secondo la quale si sono CP_5 imposti controlli ad opera della cessionaria in ordine alle previgenti insinuazioni al passivo;
controlli più che giustificati tenuto conto che il credito per cui si insinuava era stato acquistato in CP_5 forza della cessione di credito occorsa con la Banca cedente, la quale astrattamente avrebbe già potuto aver formulato l'insinuazione (tenuto conto che la cessione è intervenuta dopo il fallimento).
Non risulta dirimente, infine, il fatto allegato sempre dalla ricorrente che la Banca cedente ( CP_7
) sia stata medio tempore fusa per incorporazione (come provato dal fallimento la fusione è
[...] intervenuta esattamente un anno dopo la comunicazione del curatore, è un fatto in se e per sé neutrale ai fini di cui è causa).
Ciò posto in termini astratti, il Collegio non può esimersi dall'osservare che a suffragio delle allegate verifiche e approfondimenti (giustificanti ad avviso della società ricorrente il ritardo nell'insinuazione) non è stato prodotto nessuno documento che comprovi eventuali ricerche e/o approfondimenti della società presso la cedente (documenti che non erano nemmeno CP_5 allegati al ricorso iniziale avverso lo stato passivo (RG 4058/2022).
In altre parole, anche aderendo potenzialmente alle argomentazioni spese dalla società per CP_5 giustificare il ritardo ulteriore, non è possibile ritenere che le stesse siano fondate attesa la totale assenza di documentazione prodotta a sostegno.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 07 marzo
2023, n. 6797, la quale si è espressa in merito alla valutazione delle cause dell'inerzia con riferimento all'ammissibilità della domanda ultra-tardiva al passivo fallimentare.
Il Giudice delle leggi ha avuto modo di chiarire che il comma finale dell'articolo 101 della legge fallimentare riguardante la domanda di ammissione ultra-tardiva dei crediti al passivo deve essere interpretato nel senso che i creditori devono dimostrare non solo la causa esterna che ha impedito loro di agire tempestivamente o entro il termine previsto dalla legge, ma anche la causa esterna che ha causato l'inerzia tra il momento in cui l'ostacolo è stato rimosso e la presentazione della richiesta di ammissione al passivo.
Correttamente è stato evidenziato che il creditore deve agire in modo ragionevolmente contenuto e nel rispetto del principio di durata ragionevole del procedimento. In altre parole, il creditore deve dimostrare di aver agito tempestivamente non appena possibile, dopo la rimozione dell'ostacolo, in modo che il procedimento fallimentare possa essere condotto in modo efficiente e tempestivo
Spetta dunque al creditore ultra-tardivo (che non ha assolto al relativo onere) dimostrare la non imputabilità del ritardo – per la presenza di un fattore estraneo alla sua volontà, insuperabile con l'ordinaria diligenza (e usualmente ricondotto alle categorie del caso fortuito e della forza maggiore) tale da integrare un'impossibilità assoluta, non già relativa, né tantomeno una mera difficoltà, che abbia inciso sulla eziologia dell'evento – anche con riferimento alla sua diligente riattivazione (intesa come “immediatezza della reazione”) al cessare della causa ostativa.
L'opposizione, alla luce dei su estesi principi giurisprudenziali, va dunque rigettata.
Ai fini della distribuzione del carico delle spese di lite, vengono in rilievo i seguenti principi: “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2,
c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass., sentenza n. 3438/2016).
Nel caso di specie, tenuto conto della oggettiva controvertibilità di talune questioni sottoposte all'esame del Collegio e della novità della questione che è stata esaminata anche più recentemente dalla Cassazione, si stima congruo disporre la parziale compensazione delle spese di lite, dovendo comunque procedere ad una rivalutazione complessiva delle spese di lite anche del primo grado.
Ciò posto, quanto al primo giudizio di opposizione allo stato passivo, si stima congruo liquidare la complessiva somma di Euro 11.229,00 (compensi minimi di cui al DM 55/2014, controversie ordinarie, valore del decisum ricompreso nello scaglione di Euro 260.000- 520.000) tenuto conto delle questioni trattate alcune ancora in parte non oggetto di orientamento consolidato.
Per il giudizio di Cassazione, valutato sempre secondo il valore del decisum, si stima congruo liquidare le spese in complessivi Euro 5.387,00.
Per il presente giudizio di rinvio, si liquidano le spese per tutte e quattro le fasi del giudizio in complessivi Euro 11.229,00.
Quindi, complessivamente, per i tre gradi di giudizio si liquida la complessiva somma di Euro
24.476,30, somma che si compensa per il 50% per le ragioni sopra evidenziate e la restante parte per Euro 12.238,15, va posta a carico della società odierna ricorrente in riassunzione, tenuto conto del complessivo esito del giudizio.
Infatti, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.
(cfr. Cassazione sentenza 16503/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 99, comma
11, L.F., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA le spese di lite per ½ ponendo il residuo ½ liquidato in Euro 12.238,15, oltre spese forfettarie, IVA e CPA a carico della soc. da rinfondere a Controparte_1 favore del e del socio accomandatario (P.IVA Controparte_3 Controparte_3
); P.IVA_3
Così deciso in Ivrea nella Camera di Consiglio del 09.06.2025
Il Presidente
(dott.ssa Antonia Mussa)
Il Giudice relatore
(dott.ssa Federica Lorenzatti)