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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/09/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8042/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Angela Maggioni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Pavia in data 25.04.1977 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Laura Maria Rachele Salvetti presso il quale ha eletto domicilio telematico e Avv. Benedetta Maria Tusa
pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RL (PV) il 29.4.2006 (anno 2006 atto n. 6 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 01.02.2021 omologato con decreto del 10.02.2021 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, studente Parte_3 maggiorenne, non economicamente autosufficiente e nata a [...] il [...], Persona_1 cittadinanza italiana, minorenne, studentessa FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29 aprile 2006 in RL, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RL al n. 6 anno 2006, Serie A, Parte II
• ordinare al Comune di RL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
“1) Dare atto che il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, ha deciso di Pt_3 risiedere presso il padre. La figlia minore rimane affidata con modalità condivisa tra i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica presso la casa coniugale. 2) La casa familiare cointestata per il 50 % ciascuno ai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
sita a Milano, Viale San Michele al Carso n. 10 (foglio 383 – mapp. 248 – sub. 717 e le
[...] pertinenti cantina e sottotetto ai subb. 718 e 719) rimane assegnata alla madre . Parte_1
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Pt_2 Parte_1 somma mensile di € 1.000,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al giugno 2026.
4) I genitori provvederanno al mantenimento del figlio , maggiorenne e studente, con modalità Pt_3 diretta nei periodi di sua permanenza presso ciascun genitore.
5) Le spese extra assegno, relative ai due figli, saranno a carico del padre nella misura del 70 % e a carico della madre nella misura del 30 % ed individuate in base alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in vigore dal 10 giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets pagina 2 di 6 sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE pagina 3 di 6 Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6) In considerazione dell'età dei figli, ivi compresa , le frequentazioni ed i tempi di permanenza Per_1 degli stessi presso i genitori vengono lasciati alla loro scelta ed agli accordi con e tra i genitori, da assumersi anche in base a specifiche necessità.
7) Dare atto che il mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare, cointestato alle parti, continuerà ad essere onorato nella misura del 50 % per ciascuno mediante versamento, entro il primo giorno lavorativo del mese, della provvista necessaria sul conto corrente cointestato alle parti esistente presso ME (già CheBanca) e dedicato esclusivamente a tale incombente.
8) Dare atto che le parti hanno definito ogni ulteriore questione economica fra loro pendente, diversa dal pagamento del mutuo, ivi compresi i rimborsi per spese straordinarie dei figli affrontate sino a giugno 2025, per il quale titolo dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente. Le parti dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere reciprocamente a pretendere a titolo di assegno divorzile.
9) Le parti dichiarano di compensare le spese del presente procedimento ed i difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 L.P.F. sottoscrivendo a tal fine il presente ricorso.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RL (PV) in data 29 aprile 2006 tra e trascritto agli atti del Comune di Parte_1 Parte_2
RL al n. 6 – serie A – Parte II dell'anno 2006
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di Casteggio e di Pavia dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Angela Maggioni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Pavia in data 25.04.1977 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Laura Maria Rachele Salvetti presso il quale ha eletto domicilio telematico e Avv. Benedetta Maria Tusa
pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RL (PV) il 29.4.2006 (anno 2006 atto n. 6 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 01.02.2021 omologato con decreto del 10.02.2021 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, studente Parte_3 maggiorenne, non economicamente autosufficiente e nata a [...] il [...], Persona_1 cittadinanza italiana, minorenne, studentessa FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29 aprile 2006 in RL, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RL al n. 6 anno 2006, Serie A, Parte II
• ordinare al Comune di RL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
“1) Dare atto che il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, ha deciso di Pt_3 risiedere presso il padre. La figlia minore rimane affidata con modalità condivisa tra i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica presso la casa coniugale. 2) La casa familiare cointestata per il 50 % ciascuno ai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
sita a Milano, Viale San Michele al Carso n. 10 (foglio 383 – mapp. 248 – sub. 717 e le
[...] pertinenti cantina e sottotetto ai subb. 718 e 719) rimane assegnata alla madre . Parte_1
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Pt_2 Parte_1 somma mensile di € 1.000,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al giugno 2026.
4) I genitori provvederanno al mantenimento del figlio , maggiorenne e studente, con modalità Pt_3 diretta nei periodi di sua permanenza presso ciascun genitore.
5) Le spese extra assegno, relative ai due figli, saranno a carico del padre nella misura del 70 % e a carico della madre nella misura del 30 % ed individuate in base alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in vigore dal 10 giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets pagina 2 di 6 sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE pagina 3 di 6 Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6) In considerazione dell'età dei figli, ivi compresa , le frequentazioni ed i tempi di permanenza Per_1 degli stessi presso i genitori vengono lasciati alla loro scelta ed agli accordi con e tra i genitori, da assumersi anche in base a specifiche necessità.
7) Dare atto che il mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare, cointestato alle parti, continuerà ad essere onorato nella misura del 50 % per ciascuno mediante versamento, entro il primo giorno lavorativo del mese, della provvista necessaria sul conto corrente cointestato alle parti esistente presso ME (già CheBanca) e dedicato esclusivamente a tale incombente.
8) Dare atto che le parti hanno definito ogni ulteriore questione economica fra loro pendente, diversa dal pagamento del mutuo, ivi compresi i rimborsi per spese straordinarie dei figli affrontate sino a giugno 2025, per il quale titolo dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente. Le parti dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere reciprocamente a pretendere a titolo di assegno divorzile.
9) Le parti dichiarano di compensare le spese del presente procedimento ed i difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 L.P.F. sottoscrivendo a tal fine il presente ricorso.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RL (PV) in data 29 aprile 2006 tra e trascritto agli atti del Comune di Parte_1 Parte_2
RL al n. 6 – serie A – Parte II dell'anno 2006
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di Casteggio e di Pavia dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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