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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
107 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 107 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data 27/12/2008 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP
; C.F._1
2. , nata a PALERMO (PA) in [...] Controparte_2
02/06/1975, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MARZOCCHI CLAUDIO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16/01/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 19/07/2021;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi riconciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
27/12/2008 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP
; C.F._1
2. , nata a PALERMO (PA) in [...] Controparte_2
02/06/1975, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al N. 149 P. 2 S.
A Anno 2008; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
16/01/2025, che integralmente si riportano:
• dare atto che la casa coniugale, rimane assegnata al proprietario IG. CP
, il quale continuerà a risiedere unitamente al figlio in Forlì (FC),
[...] Per_1
2 Via Ravegnana n. 353, altro immobile di sua proprietà: mentre la IG.ra
[...]
continuerà a vivere in Forlì (FC) Via Zampeschi n. 101B; Controparte_2
• dare atto che, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, non vi è richiesta di alcun di assegno divorzile (doc. 7: dichiarazioni redditi;
doc. CP
7.1: dichiarazioni redditi);
• dare atto, altresì, che già dall'epoca della separazione, i coniugi hanno definito compiutamente tutti i loro rapporti economici, per cui gli stessi nulla hanno reciprocamente più a pretendere, a titolo personale, per qualsivoglia ragione e/o titolo;
• il figlio , maggiorenne ma ancora studente frequentante la scuola Per_1
media superiore al 5° anno , manterrà inalterata la sua collocazione Persona_2
presso la residenza del padre;
• la madre si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio, maggiorenne ma ancora non autosufficiente, mediante la corresponsione al figlio, direttamente, di €
100,00 mensili che verserà mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
• entrambi i genitori risponderanno nella misura del 50% delle spese straordinarie che di volta in volta dovranno affrontare per , adottando Per_1
quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Forlì che depositano e che dichiarano di aver letto e compreso (doc. 8);
• le parti rinunciano a richiedere per se alcuna forma di contributo a titolo di mantenimento;
• quanto al resto, le parti dichiarano di aver regolato preventivamente ogni aspetto economico passato e presente tra loro, dichiarando di nulla avere a che pretendere, per nessun titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altro;
• le spese legali si ritengono integralmente compensate tra le parti.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
3 Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 16/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 107 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data 27/12/2008 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP
; C.F._1
2. , nata a PALERMO (PA) in [...] Controparte_2
02/06/1975, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MARZOCCHI CLAUDIO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16/01/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 19/07/2021;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi riconciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
27/12/2008 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP
; C.F._1
2. , nata a PALERMO (PA) in [...] Controparte_2
02/06/1975, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al N. 149 P. 2 S.
A Anno 2008; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
16/01/2025, che integralmente si riportano:
• dare atto che la casa coniugale, rimane assegnata al proprietario IG. CP
, il quale continuerà a risiedere unitamente al figlio in Forlì (FC),
[...] Per_1
2 Via Ravegnana n. 353, altro immobile di sua proprietà: mentre la IG.ra
[...]
continuerà a vivere in Forlì (FC) Via Zampeschi n. 101B; Controparte_2
• dare atto che, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, non vi è richiesta di alcun di assegno divorzile (doc. 7: dichiarazioni redditi;
doc. CP
7.1: dichiarazioni redditi);
• dare atto, altresì, che già dall'epoca della separazione, i coniugi hanno definito compiutamente tutti i loro rapporti economici, per cui gli stessi nulla hanno reciprocamente più a pretendere, a titolo personale, per qualsivoglia ragione e/o titolo;
• il figlio , maggiorenne ma ancora studente frequentante la scuola Per_1
media superiore al 5° anno , manterrà inalterata la sua collocazione Persona_2
presso la residenza del padre;
• la madre si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio, maggiorenne ma ancora non autosufficiente, mediante la corresponsione al figlio, direttamente, di €
100,00 mensili che verserà mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
• entrambi i genitori risponderanno nella misura del 50% delle spese straordinarie che di volta in volta dovranno affrontare per , adottando Per_1
quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Forlì che depositano e che dichiarano di aver letto e compreso (doc. 8);
• le parti rinunciano a richiedere per se alcuna forma di contributo a titolo di mantenimento;
• quanto al resto, le parti dichiarano di aver regolato preventivamente ogni aspetto economico passato e presente tra loro, dichiarando di nulla avere a che pretendere, per nessun titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altro;
• le spese legali si ritengono integralmente compensate tra le parti.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
3 Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 16/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)