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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5555 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, in persona del G.M., dott.
Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24149/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento danni, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Diomede Carafa n. 26 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Curcio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
QUALE IMPRESA DESIGNATA DAL F.G.V.S. Controparte_1
(P.I. ), in persona dei legali rapp.ti p.t., elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Salerno alla via Leopoldo Cassese n. 19 presso lo studio dell'avv. Licia Polizio che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio la quale Impresa Controparte_1
designata dal FGVS, per sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali dallo stesso patite in seguito al sinistro stradale di seguito descritto, quantificati nella misura di un danno biologico del 12%,
ITT x gg. 30; ITP (al 75%) x gg. 50, ITP (al 50%) x gg. 60, oltre il danno da sofferenza soggettiva interiore, con personalizzazione del danno dinamico relazionale nella misura del 47% per le gravi ripercussioni economiche, occupazionali, estetiche, relazionali, patite e potenzialmente
- 1 - ravvisabili, oltre spese mediche, documentate e non, rivalutazione monetaria ed interessi patrimoniali dal fatto, vinte le spese con distrazione;
l'istante ha premesso che in data 09/04/2011 era proprietario del motociclo
Honda SH300 tg. DG03632 ed assicurato per il rischio R.C.A. presso
(polizza n. 188894043 00) in corso di Controparte_2
validità; che, il giorno 09/04/2011, alle ore 12:30, l'istante, mentre si trovava alla guida del suddetto motociclo e percorreva Via Foria, in
Napoli, con direzione P.zza Carlo III, era stato colliso da un motociclo mod. Honda SH di colore nero, privo di targa, rimasto non identificato;
che, il conducente del predetto scooter, anch'egli non identificato, percorreva a velocità sostenuta detta strada nella medesima direzione del motociclo attoreo, allorquando dalla destra della carreggiata si spostava - repentinamente e senza alcuna preventiva segnalazione – sulla parte sinistra della carreggiata per immettersi nel passaggio pedonale del cordolo spartitraffico ivi insistente;
che, il conducente del motociclo rimasto privo di identificazione, per la condotta di guida tenuta, aveva tagliato la strada all'istante il quale, pur procedendo moderatamente e frenando, non era riuscito ad evitare la collisione stante la imprevedibilità e repentinità della descritta manovra posta in essere dall'ignoto conducente;
che, il motociclo
Honda SH300 tg. DG 03632 era stato colpito sul lato dx. del telaio dalla parte anteriore dello scooter non identificato e, per effetto dell'urto, era caduto al suolo sulla propria parte sinistra unitamente all'istante; che, in conseguenza della descritta collisione e la conseguente caduta, l'istante era restato a terra dolorante e nell'impossibilità di rialzarsi, tanto da rendersi necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli” di
Napoli ove gli erano state prestate le cure di prima necessità; che successivamente si era dovuto sottoporre anche ad interventi chirurgici al ginocchio sinistro per gravi danni al menisco con postumi permanenti come da perizia medica di parte allegata.
Si è costituita tempestivamente la convenuta società impugnando la domanda, evidenziandone l'improponibilità e l'infondatezza nell'an e nel quantum.
- 2 - Ciò premesso, va preliminarmente rilevata la documentata proponibilità della domanda che ci occupa alla luce delle messe in mora in atti.
Sempre in via preliminare va osservato che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , Parte_2
sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass. 13/7/2011, n. 15367; Cass.
25/7/1995, n. 8086; Cass. 8/3/1990, n. 1860). A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purchè egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (v. Cass. 13/7/2011, n. 15367; Cass. 8/3/1990, n. 1860). La prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere dal danneggiato data anche in base a mere “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass. 18/11/2005, n. 24449). Può essere del pari offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, senza peraltro automatismi, ben potendo il giudice di merito sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (v. Cass. 3/9/2007, n. 18532). Per altro verso si è precisato che ragione giustificativa della non identificazione del veicolo è che il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del
- 3 - fatto, circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno (cfr. Cass. 13/7/2011, n. 15367), presupposto indefettibile al riguardo essendo solamente che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (Cass.
13/1/2015, n. 274; Cass. 17/12/2019, n. 33444). D'altro canto l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è da ritenersi conforme alla “ratio” della disposizione normativa interna (art. 283 comma 1 lettera a del Codice delle
Assicurazioni) e non confligge con i principi del diritto comunitario (cfr., in particolare il 2^, 12 e 14^ Considerando della Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009, nonché quanto affermato dalla Corte di Giustizia
U.E.: Corte Giust., 28/3/1996, Bernaldez, C-129/94; Corte Giust.,
30/6/2005, , C-537/03; Corte Giust., 9/6/2011, C- Per_1 Per_2
409/09; Corte Giust., 17/3/2011, C-484/09) non Persona_3
potendosi addossare alla comunità le conseguenze della condotta non diligente, imprudente, imperita del privato nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione;
una diversa interpretazione si appaleserebbe invero eccentrica rispetto alle finalità della normativa comunitaria de qua più sopra esposte, nonché suscettibile di vulnerare il sistema, in quanto inidonea ad evitare abusi e possibili frodi (così Cass. n. 18308/2015).
Ciò posto, dalla documentazione in atti non si evince la prova tranquillante dell'uso della normale diligenza dell'odierno istante in ordine alla identificazione del veicolo asseritamente danneggiante. In particolare è pacifico che lo stesso non ebbe a richiedere l'intervento di qualche pubblica autorità nell'immediatezza dei fatti e neppure successivamente mediante la presentazione di denuncia-querela contro ignoti per le lesioni subite. A ciò si aggiunga che neppure nelle plurime messe in mora in atti venivano indicati eventuali testimoni e, soprattutto, che dal referto di
Pronto Soccorso del giorno 9.4.2011 dell'Ospedale “A. Cardarelli” di
Napoli, dove furono prestate le prime cure all'istante, peraltro non
- 4 - perfettamente leggibile, non emerge alcuna dichiarazione da parte del sig. in merito all'ascrivibilità delle lesioni refertategli ad un incidente Pt_1
stradale per responsabilità di terzi, tanto meno riguardo alla circostanza di un'omissione di soccorso.
Per altro verso non può neppure ritenersi che parte istante abbia assolto in modo pieno e convincente al rigoroso onere probatorio gravante sulla medesima della sussistenza del fatto illecito dedotto in giudizio. In particolare va rimarcato che la versione del sinistro descritta in citazione
(così come sopra riportata) non è stata pienamente confermata dall'unico teste escusso il quale ha riferito di aver visto l'istante a bordo del suo scooter percorrere Via Foria in direzione Piazza Carlo III, tenendo la propria destra, quando improvvisamente un altro motorino, proveniente dalla destra rispetto al senso di marcia del sig. , senza alcuna Pt_1
segnalazione, invase la corsia di marcia percorsa dal , effettuando Pt_1
una manovra verso la sinistra della carreggiata stessa, come per effettuare una inversione ad U, urtando con la sua ruota anteriore, la ruota anteriore lato destro del motorino del . In buona sostanza il teste Pt_1
ha dichiarato che il motoveicolo rimasto sconosciuto proveniva da destra e non procedeva, quindi, nello stesso senso di marcia del come Pt_1
dedotto in citazione e ha, poi, descritto un impatto quasi frontale tra i due mezzi coinvolti nel sinistro (tra le due ruote anteriori), anziché una collisione dello scooter “pirata” con il “telaio” lato destro del mezzo dell'istante (come riportato in citazione). Non si può inoltre non sottolineare la complessiva inattendibilità della deposizione de qua avendo il teste riferito di non aver avvisato dell'accaduto i familiari, pur essendo munito di cellulare e pur avendo premesso di conoscerli da lunga data e di essere appena disceso dallo scooter del che l'aveva accompagnato Pt_1 in loco;
parimenti anomala è la riferita circostanza dell'arrivo poco dopo il sinistro di una pattuglia di vigili urbani senza che gli stessi avessero verbalizzato la sua presenza o senza che egli si fosse avvicinato agli agenti per rendere testimonianza in favore del proprio conoscente. Da tutto quanto suesposto appare evidente che parte istante non abbia adempiuto
- 5 - l'onere di provare convincentemente il fondamento della pretesa risarcitoria avanzata per l'insufficienza, la contraddittorietà e la lacunosità complessiva del materiale probatorio e per l'assenza di riscontri sui fatti di causa ulteriori rispetto alle dichiarazioni rese dal teste escusso che vanno considerate per i motivi in precedenza esposti non credibili, cosicché risulta non convincentemente provato lo stesso fatto storico come dedotto in giudizio, ancor prima che la responsabilità del conducente il mezzo antagonista nella produzione del sinistro e la non identificabilità del veicolo danneggiante con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Dalle considerazioni finora sviluppate discende, dunque, il rigetto della domanda. Le spese di lite vanno in ogni caso compensate stante l'oggettiva controvertibilità in fatto della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Napoli, 3/6/2025
Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
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