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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°7791 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da NOTO Contro
E Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 20 maggio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 21/05/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7791 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
Cod. Fisc.: , e , Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
, col ministero dell'Avv.to Accursio Gallo, dell'Avv.to Andrea C.F._3
Pulvirenti e dell'Avv.to Salvatore Palazzolo, come da procura in atti,
ATTORI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 rappresentata da col ministero dell'Avv.to Giuseppe Controparte_2
Pinelli, giusta procura in atti,
CONVENUTA
− SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori in epigrafe hanno svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1726/2023 con cui, su istanza dell'opposta, è stato loro ingiunto, nella qualità di eredi di il Persona_1 pagamento di € 120.340,31, di cui € 89.822,84 per rate impagate ed € 30.517,47 per interessi di mora, dovuti in dipendenza del contratto di mutuo fondiario concesso l'1.2.2005 alla avente ad oggetto la somma di € Controparte_3
130.000,00, garantito da ipoteca e da fideiussione omnibus sottoscritta da
[...] e l'8.7.2004 (sino al limite di € 200.000,00), deceduta Parte_1 Persona_1 quest'ultima il 12.8.2017.
2. Con comparsa depositata il 2.4.2024, si è costituita l'opposta, chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del titolo opposto.
3. Autorizzata la provvisoria esecuzione sino all'importo di € 100.000,00 (v. ord. del 22.4.2024), concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., all'esito di questi la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione (ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.) all'udienza del 20.5.2025, sostituita dal deposito di note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo malgrado non si disponga del contratto di cessione di Controparte_1 crediti del 20.4.2018 intercorso tra e parte opposta, Controparte_4
l'apprezzamento complessivo dei documenti prodotti da quest'ultima – e in particolare, oltre all'avviso di cessione accluso al fasc. monitorio, la dichiarazione di cui al doc. 9 della comparsa di costituzione dell'opposta – induce a ritenere provata l'acquisizione (a titolo particolare) al patrimonio di del credito per cui è CP_1 causa. Infatti, secondo il recente indirizzo della Suprema Corte, cui il Tribunale ritiene di aderire, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (v. Cass. n. 17944 del 22/06/2023).
2. Sul piano dei titoli, l'opposta ha prodotto sia il contratto di mutuo fondiario allora stipulato (l'1.2.2005) dalla (doc. a fasc. Controparte_3 monitorio), che le fideiussioni omnibus (contenenti il limite della garanzia) rilasciate da e l'8.7.2004 (doc. b-c acclusi al ricorso Parte_4 Persona_1 monitorio), delle quali gli opponenti hanno eccepito la nullità (necessariamente parziale: v. Cass. n. 26957.2023) per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n.
287/1990.
Su tale aspetto, il Tribunale rileva piena rispondenza tra la clausola n. 6 dello schema predisposto dall'ABI, secondo cui «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato», con la previsione di cui all'art. 6 del contratto inter partes, col risultato che i profili di invalidità delle fideiussioni redatte a valle secondo lo schema 'ABI-2002', per supposta anti- concorrenzialità a monte delle clausole incriminate, appaiono verosimili, tenuto conto del carattere di prova privilegiata del provvedimento dell'autorità di regolazione (v. Cass. n. 18176.2019), nonché della data di stipula delle fideiussioni, di poco successiva allo schema ABI-2002 e precedente di un anno il provvedimento della Banca d'Italia che ebbe ad affermare la portata anticoncorrenziale di quell'intesa a monte.
Senonché, la reviviscenza dell'art. 1957 c.c. (per effetto della caducazione dell'art. 6 del contratto, per contrasto con la disciplina anticoncorrenziale) non conduce a concludere che il termine fissato dalla disposizione codicistica sia decorso prima della proposizione ex latere creditoris dell'istanza diretta all'apprensione del credito, per tale intendendosi un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (v.
Cass. n. 7502.2004). Risulta, infatti che, nel corso del 2012, Controparte_4 ebbe a notificare un atto di precetto (seguito da esecuzione) sia alla debitrice principale (di cui, a oggi, non è documentato però l'esito), sia alla sig.ra _1
(ch'era fideiussore e terza datrice di ipoteca), ricezione perfezionatasi, per
[...] quest'ultima, ex art. 143 c.p.c. Emerge, dunque, la tempestività dell'iniziativa della creditrice agli effetti dell'art. 1957 c.c., essendo siffatta iniziativa occorsa prima della scadenza dell'obbligazione garantita, con effetti estendibili nei confronti degli altri condebitori ex art. 1310, comma primo, c.c. (v. Cass. n. 26042.2005): nel contratto di mutuo, invero, la scadenza dell'obbligazione, in difetto di recesso unilaterale o di risoluzioni antecedenti, coincide col pagamento dell'ultima rata (v.
Cass. n. 17798.2011), e nel caso di specie il finanziamento è stato erogato nel 2005, con piano di ammortamento contemplante una restituzione in 20 rate semestrali, con scadenza finale nel 2015.
3. Quanto, poi, al tema degli interessi moratori, il cui calcolo sarebbe derivato – secondo gli opponenti – dall'applicazione di tassi anatocistici, l'opposta ha specificato in sede monitoria la composizione del credito ingiunto tramite un estratto di posizione certificato da notaio (v. doc. g fasc. monitorio), in cui si trova esposto (fra gli altri) un credito di € 30.517,47 per interessi di mora, di cui €
16.674,44 per interessi precedenti al 31.12.2017 ed € 13.843,03 per interessi successivi alla predetta data. A fronte di simile precisazione, era compito degli opponenti dettagliare il fatto impeditivo della pretesa avversaria, spiegando le ragioni di asserite pratiche anatocistiche o magari supportandole da considerazioni a carattere tecnico-contabile, senza limitarsi ad evocare conteggi erronei o l'applicazione di tassi insani.
4. In merito, infine, alla quantificazione del dovuto alla luce delle assegnazioni sopraggiunte in favore di in seno alla procedura espropriativa originatasi CP_1 dal precetto del 2012, l'opposta ha documentato (con la memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c.) di avere avuto assegnato, in esito alla distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile espropriato, l'importo di € 35,33 (imputato ex art. 1194 c.c. a deconto degli interessi), residuando, perciò, un impagato (non oggetto di alcuna altra contestazione) di € 120.304,98, di cui € 89.822,84 per rate impagate dal
30/06/2009 al 30/06/2015, ed € 30.482,14 per interessi di mora.
Con il che va provveduto come in dispositivo alla revoca del decreto opposto ed alla condanna degli opponenti al pagamento di € 120.304,98.
5. L'esito della lite, connotato dalla soccombenza degli opponenti, giustifica la condanna di essi al pagamento delle spese di lite (da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi processuali, scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 120.304,98, oltre interessi dalla domanda monitoria sino al dì dell'effettiva corresponsione;
- condanna gli opponenti al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso, il 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°7791 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da NOTO Contro
E Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 20 maggio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 21/05/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7791 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
Cod. Fisc.: , e , Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
, col ministero dell'Avv.to Accursio Gallo, dell'Avv.to Andrea C.F._3
Pulvirenti e dell'Avv.to Salvatore Palazzolo, come da procura in atti,
ATTORI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 rappresentata da col ministero dell'Avv.to Giuseppe Controparte_2
Pinelli, giusta procura in atti,
CONVENUTA
− SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori in epigrafe hanno svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1726/2023 con cui, su istanza dell'opposta, è stato loro ingiunto, nella qualità di eredi di il Persona_1 pagamento di € 120.340,31, di cui € 89.822,84 per rate impagate ed € 30.517,47 per interessi di mora, dovuti in dipendenza del contratto di mutuo fondiario concesso l'1.2.2005 alla avente ad oggetto la somma di € Controparte_3
130.000,00, garantito da ipoteca e da fideiussione omnibus sottoscritta da
[...] e l'8.7.2004 (sino al limite di € 200.000,00), deceduta Parte_1 Persona_1 quest'ultima il 12.8.2017.
2. Con comparsa depositata il 2.4.2024, si è costituita l'opposta, chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del titolo opposto.
3. Autorizzata la provvisoria esecuzione sino all'importo di € 100.000,00 (v. ord. del 22.4.2024), concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., all'esito di questi la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione (ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.) all'udienza del 20.5.2025, sostituita dal deposito di note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo malgrado non si disponga del contratto di cessione di Controparte_1 crediti del 20.4.2018 intercorso tra e parte opposta, Controparte_4
l'apprezzamento complessivo dei documenti prodotti da quest'ultima – e in particolare, oltre all'avviso di cessione accluso al fasc. monitorio, la dichiarazione di cui al doc. 9 della comparsa di costituzione dell'opposta – induce a ritenere provata l'acquisizione (a titolo particolare) al patrimonio di del credito per cui è CP_1 causa. Infatti, secondo il recente indirizzo della Suprema Corte, cui il Tribunale ritiene di aderire, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (v. Cass. n. 17944 del 22/06/2023).
2. Sul piano dei titoli, l'opposta ha prodotto sia il contratto di mutuo fondiario allora stipulato (l'1.2.2005) dalla (doc. a fasc. Controparte_3 monitorio), che le fideiussioni omnibus (contenenti il limite della garanzia) rilasciate da e l'8.7.2004 (doc. b-c acclusi al ricorso Parte_4 Persona_1 monitorio), delle quali gli opponenti hanno eccepito la nullità (necessariamente parziale: v. Cass. n. 26957.2023) per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n.
287/1990.
Su tale aspetto, il Tribunale rileva piena rispondenza tra la clausola n. 6 dello schema predisposto dall'ABI, secondo cui «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato», con la previsione di cui all'art. 6 del contratto inter partes, col risultato che i profili di invalidità delle fideiussioni redatte a valle secondo lo schema 'ABI-2002', per supposta anti- concorrenzialità a monte delle clausole incriminate, appaiono verosimili, tenuto conto del carattere di prova privilegiata del provvedimento dell'autorità di regolazione (v. Cass. n. 18176.2019), nonché della data di stipula delle fideiussioni, di poco successiva allo schema ABI-2002 e precedente di un anno il provvedimento della Banca d'Italia che ebbe ad affermare la portata anticoncorrenziale di quell'intesa a monte.
Senonché, la reviviscenza dell'art. 1957 c.c. (per effetto della caducazione dell'art. 6 del contratto, per contrasto con la disciplina anticoncorrenziale) non conduce a concludere che il termine fissato dalla disposizione codicistica sia decorso prima della proposizione ex latere creditoris dell'istanza diretta all'apprensione del credito, per tale intendendosi un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (v.
Cass. n. 7502.2004). Risulta, infatti che, nel corso del 2012, Controparte_4 ebbe a notificare un atto di precetto (seguito da esecuzione) sia alla debitrice principale (di cui, a oggi, non è documentato però l'esito), sia alla sig.ra _1
(ch'era fideiussore e terza datrice di ipoteca), ricezione perfezionatasi, per
[...] quest'ultima, ex art. 143 c.p.c. Emerge, dunque, la tempestività dell'iniziativa della creditrice agli effetti dell'art. 1957 c.c., essendo siffatta iniziativa occorsa prima della scadenza dell'obbligazione garantita, con effetti estendibili nei confronti degli altri condebitori ex art. 1310, comma primo, c.c. (v. Cass. n. 26042.2005): nel contratto di mutuo, invero, la scadenza dell'obbligazione, in difetto di recesso unilaterale o di risoluzioni antecedenti, coincide col pagamento dell'ultima rata (v.
Cass. n. 17798.2011), e nel caso di specie il finanziamento è stato erogato nel 2005, con piano di ammortamento contemplante una restituzione in 20 rate semestrali, con scadenza finale nel 2015.
3. Quanto, poi, al tema degli interessi moratori, il cui calcolo sarebbe derivato – secondo gli opponenti – dall'applicazione di tassi anatocistici, l'opposta ha specificato in sede monitoria la composizione del credito ingiunto tramite un estratto di posizione certificato da notaio (v. doc. g fasc. monitorio), in cui si trova esposto (fra gli altri) un credito di € 30.517,47 per interessi di mora, di cui €
16.674,44 per interessi precedenti al 31.12.2017 ed € 13.843,03 per interessi successivi alla predetta data. A fronte di simile precisazione, era compito degli opponenti dettagliare il fatto impeditivo della pretesa avversaria, spiegando le ragioni di asserite pratiche anatocistiche o magari supportandole da considerazioni a carattere tecnico-contabile, senza limitarsi ad evocare conteggi erronei o l'applicazione di tassi insani.
4. In merito, infine, alla quantificazione del dovuto alla luce delle assegnazioni sopraggiunte in favore di in seno alla procedura espropriativa originatasi CP_1 dal precetto del 2012, l'opposta ha documentato (con la memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c.) di avere avuto assegnato, in esito alla distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile espropriato, l'importo di € 35,33 (imputato ex art. 1194 c.c. a deconto degli interessi), residuando, perciò, un impagato (non oggetto di alcuna altra contestazione) di € 120.304,98, di cui € 89.822,84 per rate impagate dal
30/06/2009 al 30/06/2015, ed € 30.482,14 per interessi di mora.
Con il che va provveduto come in dispositivo alla revoca del decreto opposto ed alla condanna degli opponenti al pagamento di € 120.304,98.
5. L'esito della lite, connotato dalla soccombenza degli opponenti, giustifica la condanna di essi al pagamento delle spese di lite (da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi processuali, scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 120.304,98, oltre interessi dalla domanda monitoria sino al dì dell'effettiva corresponsione;
- condanna gli opponenti al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso, il 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi