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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 103/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere
dott. Virginia Zuppetta Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al n.103/2024 R.G.V.G., promossa da:
– (p. iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
presso i cui uffici, siti in alla Via Rubichi n.39, domicilia ope legis;
CP_1
-RECLAMANTE-
contro
in persona del socio accomandatario e legale Controparte_2
rappresentante sig. , (C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Prof. Salvatore De Vitis (C.F. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._1
Valentina Renna (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del C.F._2
primo in alla Via Trinchese 95/A, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in questo CP_1
grado; -RECLAMATA-
NONCHÉ
(codice fiscale e partita IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante e Presidente dott. rappresentata P.IVA_3 CP_4
e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Fernando Greco, presso il cui studio in alla Piazza Mazzini n. 64 è elettivamente domiciliata;
CP_1
-RECLAMANTE-
E
P.G.
-INTERVENTORE-
All'udienza del 2/5/2024, previo deposito di memorie da parte dei procuratori delle parti, nel termine loro concesso, ed acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.01.2023, la ha Controparte_2
proposto domanda prenotativa di concordato e, successivamente, nel termine assegnato, con ricorso depositato il 03.04.2023, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo a cui, in data 28.04.2023, sono seguiti i chiarimenti richiesti con provvedimento datato 14.04.2023.
Si tratta di un concordato con continuità aziendale indiretta, ex art.84 cc.ii, mediante un contratto di fitto d'azienda (già stipulato con la Società AI S.r.l. in data 29/09/2022) e con la successiva cessione dello stesso complesso aziendale al termine del contratto stipulato nonché con proposta irrevocabile di acquisto formulata dall'affittuario per il prezzo minimo stimato dal consulente nominato dal Commissario su autorizzazione del Tribunale. In particolare, la società ha rappresentato che, a fronte di un passivo che si aggira sull'importo di €
14.204.817,95, con la proposta concordataria è possibile realizzare un attivo di € 4.547.744,00 dalle seguenti fonti:
1. finanza esterna di € 721.000,00 fornita da AI RL (che si è impegnata ad apportarla indipendentemente dall'acquisizione dell'azienda); AI ha già versato il 20% dell'importo di €
700.000,00 (€ 140.000,00), a titolo di garanzia per l'apporto di finanza esterna, come attestato dal
Commissario nella relazione ex art. 105 CCII;
inoltre, con dichiarazione del 05.02.2024, si è impegnata a versare, condizionatamente all'omologazione, entro 15 giorni, la somma residua di € 581.000,00;
l'importo della finanza esterna, inizialmente determinato in € 700.000,00 è stato integrato con dichiarazione di impegno del 05.12.2023, per consentire il soddisfo del credito erariale della classe n. 6
nella misura del 7%;
2. € 1.168.000 per corrispettivo di cessione dell'azienda come stimato dal consulente nominato nell'ambito del procedimento (al riguardo la AI ha allegato dichiarazione di impegno irrevocabile all'acquisto dell'azienda a tale prezzo, condizionatamente all'omologazione del piano di concordato);
AI S.r.l. ha versato il 10% del prezzo di acquisto (€ 116.800,00), a titolo di cauzione, come attestato dal Commissario nella relazione ex art. 105 CCII;
posto che la vendita avverrà con procedura competitiva deve, di fatto, intendersi rinunciato anche il diritto di opzione che era stato inizialmente riconosciuto a
AI;
3. € 180.000,00 per canoni di affitto (che la AI, in deroga all'art. 17.4 del contratto si è impegnata a non detrarre dal prezzo di acquisto di € 1.168.000,00 in caso di aggiudicazione della azienda della;
CP_2
4. € 2.327.024 per incasso crediti;
5. € 145.000,00 per incasso immobilizzazioni finanziarie – fondi di investimento Intesa;
6. € 6.720,00 di disponibilità di cassa esistenti.
All'esito delle operazioni di voto, 7 sono state le classi favorevoli, ossia le n. 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 12; le altre 5 sono state contrarie.
Più nello specifico, il progetto di risanamento di ha riscontrato il parere favorevole di: CP_2 classe 1 - lavoratori dipendenti per retribuzioni (pagamento 100% oltre 30 giorni ed entro 180 giorni)
- maggioranza raggiunta con la percentuale del 82,82%;
classe 2 - lavoratori dipendenti per TFR (pagamento 100% oltre 30 giorni ed entro 180 giorni) -
maggioranza raggiunta con la percentuale del 90,81%;
classe 3 - professionisti privilegiati (pagamento 100% oltre 180 giorni) - maggioranza raggiunta con la percentuale del 90,57%;
classe 4 - artigiani privilegiati (pagamento 100% oltre 180 giorni) - maggioranza raggiunta con la percentuale del 52,50%;
classe 9 - fornitori strategici (pagamento al 7% oltre 180 giorni) - maggioranza raggiunta con la percentuale del 57,84%;
classe 10 - fornitori strategici a breve (pagamento al 6,50% oltre 180 giorni) - maggioranza raggiunta con la percentuale del 73,37%;
classe 12 - fornitori non strategici (pagamento al 5,10% oltre 180 giorni) - maggioranza raggiunta con la percentuale del 57,69%.
Depositavano osservazioni ex art. 107, c. 4, CCII i creditori “BCC di Leverano”, “Strade e Servizi
S.r.l.”, “Sicilbitumi S.r.l.”, “Sicilstrade S.r.l.”, “Eurostrade S.r.l.” ed INAIL.
Non essendo stata raggiunta l'unanimità dei creditori, la ha, quindi, proposto ricorso ex CP_2
art. 112, c. 2, CCII chiedendo l'omologa del concordato preventivo.
È stata fissata l'udienza del 23.01.2024 per decidere su tale ricorso.
Prima dell'udienza si sono costituiti in giudizio i creditori , Controparte_5 [...]
e , opponendosi alla richiesta di Controparte_3 Controparte_1
omologa; è anche intervenuto il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecce opponendosi all'omologazione e proponendo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Successivamente - con nota del 05.02.2024 - AI “tenuto conto degli impegni concordatari già assunti
nonché a riprova della serietà dei medesimi e della buona fede che connota l'agire della scrivente
società”, si impegnava “sempre condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo di CP_2 a versare entro 15 giorni l'importo di € 560.000,00 sul conto della procedura concordataria, a saldo
[...]
della complessiva somma di € 700.000,00 che la stessa si è impegnata ad apportare a titolo di finanza
esterna”, nonché' si è impegnata a versare, alle stesse condizioni e termini di cui sopra, “l'ulteriore
importo di € 21.000,00 al fine di consentire il soddisfo del debito erariale – come rettificato dall'ente
creditore – nella misura del 7%”, come di fatto avvenuto in data 22 febbraio 2024.
Il Tribunale, in composizione collegiale, verificata la ritualità delle notifiche a cura della debitrice e preso atto del favorevole motivato parere del Commissario, il quale ha ribadito come medio tempore
non fossero intervenuti significativi fatti o accadimenti idonei a compromettere l'esito della votazione o a far venire meno le condizioni di fattibilità del piano, con sentenza del 12 febbraio, ha omologato
il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, rilevando come la soluzione proposta
dalla società concordante resta(sse) funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali
rispetto alla alternativa liquidatoria, oltre che alla conservazione dei valori aziendali e dei livelli
occupazionali.
Ha proposto reclamo ex art.51 C.C.I.F, innanzi alla Corte di Appello di Lecce, l'
[...]
, in persona del direttore p.t.; in particolare, la reclamante ha invocato Controparte_1
– per le ragioni di seguito riportate – la riforma della sentenza impugnata, insistendo per la revoca dell'omologato concordato.
Cont Con autonomo atto di reclamo, riunito a quello precedentemente iscritto a ruolo da , la BCC di
Leverano ha impugnato la predetta sentenza instando per la sua revoca.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, la Controparte_7
in persona del l.r.p.t., contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto del proposto reclamo, con vittoria delle spese del presente procedimento.
All'udienza del 2/5/2024 il Collegio, acquisito il parere del PG, ha riservato la decisione.
2. Con l'atto di reclamo, l' deduce come le violazioni commesse dalla società Controparte_1
nel corso degli anni non siano state causate da fattori o eventi che hanno inciso negativamente sull'equilibrio economico finanziario dell'impresa, onde il ricorso alla procedura de qua risulta finalizzato principalmente, se non esclusivamente, ad azzerare la posizione di debito con il Fisco, non risultando tale condotta conforme alla ratio dell'istituto, che è quella di favorire la permanenza nel mercato di un'impresa che si è trovata improvvisamente, per circostanze estranee alla propria sfera di controllo, a fronteggiare un fatale evento economico avverso.
oltre ad evidenziare una comunanza di Controparte_3
sede operativa nonché di rapporti parentali tra gli amministratori di di AI, deduce come, CP_2
nella stessa sentenza impugnata, si è dato atto della sussistenza di una contabilità opaca della CP_2
rispetto ai bilanci degli anni precedenti al 2022, con una conseguente sovrastima dell'attivo di bilancio, e stigmatizza come, ove la avesse contabilizzato secondo i corretti principi contabili, il CP_2
patrimonio netto avrebbe assunto valori negativi fin dal 2019 che ne rivelano la non meritevolezza all'accesso dello strumento concordatario.
3. Dette doglianze sono infondate.
È stato spiegato, in un recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
9061 del 07/04/2017), che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue:
difatti — si è detto — il «controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta» non può
predicarsi «se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma». Con la conseguenza — si è aggiunto — che non è esatto porre a base del giudizio una
summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e controllo di fattibilità
economica (sempre vietato).
Il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati,
individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (sent. cit., in motivazione). Su
tale posizione si attestano le successive pronunce della Suprema Corte (cfr., da ultimo
Cass.n.170103/2023) con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (cfr., nello stesso senso, Cass. 1° marzo 2018, n. 4790;
Cass. 17 settembre 2018, n. 23315) e cioè prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; v.
anche: Sez. 1, Ordinanza n. 16562 del 2021; nonché Sez. 1, Ordinanza n. 13224 del 2021; vedi anche:
Sez. 1, Ordinanza n. 6709 del 2021).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con una nota pronuncia, hanno stigmatizzato il principio per cui “ il controllo spettante al giudice in sede di ammissione alla procedura di concordato, così come quello esercitato in sede di revoca ed omologazione, non si estende alle probabilità di successo economico del piano ed ai rischi inerenti, la cui valutazione è rimessa ai creditori, ma è limitato alla fattibilità giuridica della proposta, ovverosia all'idoneità del piano a realizzare effettivamente la causa concreta del concordato, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, che non ha contenuto fisso e predeterminabile, ma dipende dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore,
da un lato, ed all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, dallo altro” (cfr. Cass., Sez. Un., 23/01/2013, n. 1521; v. anche Cass., Sez. I, 27/05/2013,
n. 13083; 9/05/2013, n, 11014). Orbene, contrariamente a quanto assume la difesa dell'amministrazione reclamante, che addebita al
Tribunale di aver omologato il concordato proposto da ai suoi creditori, nonostante CP_2
vi fosse l'evidenza di condotte distrattive, depauperative e decettive ed anche della sistematica violazione degli obblighi tributari, il decisum è in perfetta sintonia con l'attuale normativa regolante l'istituto del concordato preventivo che consente ai soli creditori di apprezzare la convenienza della proposta (Cass 872/2019 n.3863).
Il Tribunale è tenuto a verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità della procedura e quindi la sua fattibilità giuridica (Cass.5825/2018), condizioni che il Tribunale ha ritenuto sussistenti e che,
nella attuale configurazione dell'istituto, non richiedono meritevolezza in capo al debitore proponente
(cfr., Cass. Ordinanza 7961/2022).
Cont La convenienza della proposta concordataria per e per lo stesso istituto di credito reclamante consiste nel rilievo per cui, in assenza dell'apporto di finanza esterna, legato al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, la società, ove fallita, non avrebbe risorse proprie per soddisfare integralmente anche solo i crediti privilegiati ex art.2751 bis n 1.
Il Commissario Giudiziale Avv. nel proprio motivato parere, ai sensi dell'art. 48, co. 2, CP_8
ha confermato la “fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria”, pur facendo salve le valutazioni del Tribunale in ordine ai comportamenti posti in essere dalla debitrice
Con nota del 05.02.2024 - AI “tenuto conto degli impegni concordatari già assunti nonché a
riprova della serietà dei medesimi e della buona fede che connota l'agire della scrivente società”, si impegnava “sempre condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo di a CP_2
versare entro 15 giorni l'importo di € 560.000,00 sul conto della procedura concordataria, a saldo
della complessiva somma di € 700.000,00 che la stessa si è impegnata ad apportare a titolo di finanza
esterna”, nonché' si è impegnata a versare, alle stesse condizioni e termini di cui sopra, “l'ulteriore
importo di € 21.000,00 al fine di consentire il soddisfo del debito erariale – come rettificato dall'ente
creditore – nella misura del 7%”, come di fatto avvenuto in data 22 febbraio 2024. Cont Orbene al di fuori della procedura concordataria, introdotta da né e né la B.C.C., CP_2
ricaverebbero alcuna utilità anche in caso di dichiarazione di fallimento della società proponente.
Le condotte tenute dal debitore, per quanto censurabili, non sono sintomo di "immeritevolezza" e dunque non possono giustificare il rigetto dell'istanza di concordato: infatti la valutazione della proposta verte sull'interesse al soddisfacimento dei creditori e, quindi, sull'esame di fattibilità e di convenienza economica della proposta. In sostanza la "meritevolezza" dell'imprenditore debitore non
è presupposto imprescindibile per l'ammissione al concordato, per cui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano, anche se l'imprenditore abbia avuto in passato condotte non irreprensibili,
purché tali comportamenti non abbiano impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità
del piano e la sua convenienza.
Del resto gli atti in frode di cui all'articolo 106 del Codice della crisi, che potrebbero legittimare una revoca della procedura di concordato «sono quelli potenzialmente idonei a pregiudicare il c.d. “consenso informato”
dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento (…)», circostanza che non ricorrerebbe nella fattispecie analizzata, poiché «la situazione contabile rappresentata ai creditori al momento della proposizione della
domanda di concordato era stata “sanata”, in quanto – in quel momento – la condizione contabile fotografava
esattamente la situazione societaria».
Pertanto, in virtù delle considerazioni sin qui svolte, considerato che le censure sollevate in questa sede non attengono alla regolarità e/o convenienza e/o non trasparenza del piano, va rigettato il reclamo de quo con conseguente conferma della sentenza reclamata.
4. Spese.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna delle reclamanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore della amministrazione reclamata, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima Civile, 1) rigetta il reclamo proposto da Controparte_1
– e da con atti Controparte_3
rispettivamente depositati in data 11/3/24 e 2/5/24, con conseguente conferma della sentenza in oggetto;
2) condanna le reclamanti, in solido, al pagamento, in favore della eclamata, CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 15
gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere
dott. Virginia Zuppetta Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al n.103/2024 R.G.V.G., promossa da:
– (p. iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
presso i cui uffici, siti in alla Via Rubichi n.39, domicilia ope legis;
CP_1
-RECLAMANTE-
contro
in persona del socio accomandatario e legale Controparte_2
rappresentante sig. , (C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Prof. Salvatore De Vitis (C.F. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._1
Valentina Renna (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del C.F._2
primo in alla Via Trinchese 95/A, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in questo CP_1
grado; -RECLAMATA-
NONCHÉ
(codice fiscale e partita IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante e Presidente dott. rappresentata P.IVA_3 CP_4
e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Fernando Greco, presso il cui studio in alla Piazza Mazzini n. 64 è elettivamente domiciliata;
CP_1
-RECLAMANTE-
E
P.G.
-INTERVENTORE-
All'udienza del 2/5/2024, previo deposito di memorie da parte dei procuratori delle parti, nel termine loro concesso, ed acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.01.2023, la ha Controparte_2
proposto domanda prenotativa di concordato e, successivamente, nel termine assegnato, con ricorso depositato il 03.04.2023, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo a cui, in data 28.04.2023, sono seguiti i chiarimenti richiesti con provvedimento datato 14.04.2023.
Si tratta di un concordato con continuità aziendale indiretta, ex art.84 cc.ii, mediante un contratto di fitto d'azienda (già stipulato con la Società AI S.r.l. in data 29/09/2022) e con la successiva cessione dello stesso complesso aziendale al termine del contratto stipulato nonché con proposta irrevocabile di acquisto formulata dall'affittuario per il prezzo minimo stimato dal consulente nominato dal Commissario su autorizzazione del Tribunale. In particolare, la società ha rappresentato che, a fronte di un passivo che si aggira sull'importo di €
14.204.817,95, con la proposta concordataria è possibile realizzare un attivo di € 4.547.744,00 dalle seguenti fonti:
1. finanza esterna di € 721.000,00 fornita da AI RL (che si è impegnata ad apportarla indipendentemente dall'acquisizione dell'azienda); AI ha già versato il 20% dell'importo di €
700.000,00 (€ 140.000,00), a titolo di garanzia per l'apporto di finanza esterna, come attestato dal
Commissario nella relazione ex art. 105 CCII;
inoltre, con dichiarazione del 05.02.2024, si è impegnata a versare, condizionatamente all'omologazione, entro 15 giorni, la somma residua di € 581.000,00;
l'importo della finanza esterna, inizialmente determinato in € 700.000,00 è stato integrato con dichiarazione di impegno del 05.12.2023, per consentire il soddisfo del credito erariale della classe n. 6
nella misura del 7%;
2. € 1.168.000 per corrispettivo di cessione dell'azienda come stimato dal consulente nominato nell'ambito del procedimento (al riguardo la AI ha allegato dichiarazione di impegno irrevocabile all'acquisto dell'azienda a tale prezzo, condizionatamente all'omologazione del piano di concordato);
AI S.r.l. ha versato il 10% del prezzo di acquisto (€ 116.800,00), a titolo di cauzione, come attestato dal Commissario nella relazione ex art. 105 CCII;
posto che la vendita avverrà con procedura competitiva deve, di fatto, intendersi rinunciato anche il diritto di opzione che era stato inizialmente riconosciuto a
AI;
3. € 180.000,00 per canoni di affitto (che la AI, in deroga all'art. 17.4 del contratto si è impegnata a non detrarre dal prezzo di acquisto di € 1.168.000,00 in caso di aggiudicazione della azienda della;
CP_2
4. € 2.327.024 per incasso crediti;
5. € 145.000,00 per incasso immobilizzazioni finanziarie – fondi di investimento Intesa;
6. € 6.720,00 di disponibilità di cassa esistenti.
All'esito delle operazioni di voto, 7 sono state le classi favorevoli, ossia le n. 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 12; le altre 5 sono state contrarie.
Più nello specifico, il progetto di risanamento di ha riscontrato il parere favorevole di: CP_2 classe 1 - lavoratori dipendenti per retribuzioni (pagamento 100% oltre 30 giorni ed entro 180 giorni)
- maggioranza raggiunta con la percentuale del 82,82%;
classe 2 - lavoratori dipendenti per TFR (pagamento 100% oltre 30 giorni ed entro 180 giorni) -
maggioranza raggiunta con la percentuale del 90,81%;
classe 3 - professionisti privilegiati (pagamento 100% oltre 180 giorni) - maggioranza raggiunta con la percentuale del 90,57%;
classe 4 - artigiani privilegiati (pagamento 100% oltre 180 giorni) - maggioranza raggiunta con la percentuale del 52,50%;
classe 9 - fornitori strategici (pagamento al 7% oltre 180 giorni) - maggioranza raggiunta con la percentuale del 57,84%;
classe 10 - fornitori strategici a breve (pagamento al 6,50% oltre 180 giorni) - maggioranza raggiunta con la percentuale del 73,37%;
classe 12 - fornitori non strategici (pagamento al 5,10% oltre 180 giorni) - maggioranza raggiunta con la percentuale del 57,69%.
Depositavano osservazioni ex art. 107, c. 4, CCII i creditori “BCC di Leverano”, “Strade e Servizi
S.r.l.”, “Sicilbitumi S.r.l.”, “Sicilstrade S.r.l.”, “Eurostrade S.r.l.” ed INAIL.
Non essendo stata raggiunta l'unanimità dei creditori, la ha, quindi, proposto ricorso ex CP_2
art. 112, c. 2, CCII chiedendo l'omologa del concordato preventivo.
È stata fissata l'udienza del 23.01.2024 per decidere su tale ricorso.
Prima dell'udienza si sono costituiti in giudizio i creditori , Controparte_5 [...]
e , opponendosi alla richiesta di Controparte_3 Controparte_1
omologa; è anche intervenuto il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecce opponendosi all'omologazione e proponendo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Successivamente - con nota del 05.02.2024 - AI “tenuto conto degli impegni concordatari già assunti
nonché a riprova della serietà dei medesimi e della buona fede che connota l'agire della scrivente
società”, si impegnava “sempre condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo di CP_2 a versare entro 15 giorni l'importo di € 560.000,00 sul conto della procedura concordataria, a saldo
[...]
della complessiva somma di € 700.000,00 che la stessa si è impegnata ad apportare a titolo di finanza
esterna”, nonché' si è impegnata a versare, alle stesse condizioni e termini di cui sopra, “l'ulteriore
importo di € 21.000,00 al fine di consentire il soddisfo del debito erariale – come rettificato dall'ente
creditore – nella misura del 7%”, come di fatto avvenuto in data 22 febbraio 2024.
Il Tribunale, in composizione collegiale, verificata la ritualità delle notifiche a cura della debitrice e preso atto del favorevole motivato parere del Commissario, il quale ha ribadito come medio tempore
non fossero intervenuti significativi fatti o accadimenti idonei a compromettere l'esito della votazione o a far venire meno le condizioni di fattibilità del piano, con sentenza del 12 febbraio, ha omologato
il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, rilevando come la soluzione proposta
dalla società concordante resta(sse) funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali
rispetto alla alternativa liquidatoria, oltre che alla conservazione dei valori aziendali e dei livelli
occupazionali.
Ha proposto reclamo ex art.51 C.C.I.F, innanzi alla Corte di Appello di Lecce, l'
[...]
, in persona del direttore p.t.; in particolare, la reclamante ha invocato Controparte_1
– per le ragioni di seguito riportate – la riforma della sentenza impugnata, insistendo per la revoca dell'omologato concordato.
Cont Con autonomo atto di reclamo, riunito a quello precedentemente iscritto a ruolo da , la BCC di
Leverano ha impugnato la predetta sentenza instando per la sua revoca.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, la Controparte_7
in persona del l.r.p.t., contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto del proposto reclamo, con vittoria delle spese del presente procedimento.
All'udienza del 2/5/2024 il Collegio, acquisito il parere del PG, ha riservato la decisione.
2. Con l'atto di reclamo, l' deduce come le violazioni commesse dalla società Controparte_1
nel corso degli anni non siano state causate da fattori o eventi che hanno inciso negativamente sull'equilibrio economico finanziario dell'impresa, onde il ricorso alla procedura de qua risulta finalizzato principalmente, se non esclusivamente, ad azzerare la posizione di debito con il Fisco, non risultando tale condotta conforme alla ratio dell'istituto, che è quella di favorire la permanenza nel mercato di un'impresa che si è trovata improvvisamente, per circostanze estranee alla propria sfera di controllo, a fronteggiare un fatale evento economico avverso.
oltre ad evidenziare una comunanza di Controparte_3
sede operativa nonché di rapporti parentali tra gli amministratori di di AI, deduce come, CP_2
nella stessa sentenza impugnata, si è dato atto della sussistenza di una contabilità opaca della CP_2
rispetto ai bilanci degli anni precedenti al 2022, con una conseguente sovrastima dell'attivo di bilancio, e stigmatizza come, ove la avesse contabilizzato secondo i corretti principi contabili, il CP_2
patrimonio netto avrebbe assunto valori negativi fin dal 2019 che ne rivelano la non meritevolezza all'accesso dello strumento concordatario.
3. Dette doglianze sono infondate.
È stato spiegato, in un recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
9061 del 07/04/2017), che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue:
difatti — si è detto — il «controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta» non può
predicarsi «se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma». Con la conseguenza — si è aggiunto — che non è esatto porre a base del giudizio una
summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e controllo di fattibilità
economica (sempre vietato).
Il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati,
individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (sent. cit., in motivazione). Su
tale posizione si attestano le successive pronunce della Suprema Corte (cfr., da ultimo
Cass.n.170103/2023) con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (cfr., nello stesso senso, Cass. 1° marzo 2018, n. 4790;
Cass. 17 settembre 2018, n. 23315) e cioè prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; v.
anche: Sez. 1, Ordinanza n. 16562 del 2021; nonché Sez. 1, Ordinanza n. 13224 del 2021; vedi anche:
Sez. 1, Ordinanza n. 6709 del 2021).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con una nota pronuncia, hanno stigmatizzato il principio per cui “ il controllo spettante al giudice in sede di ammissione alla procedura di concordato, così come quello esercitato in sede di revoca ed omologazione, non si estende alle probabilità di successo economico del piano ed ai rischi inerenti, la cui valutazione è rimessa ai creditori, ma è limitato alla fattibilità giuridica della proposta, ovverosia all'idoneità del piano a realizzare effettivamente la causa concreta del concordato, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, che non ha contenuto fisso e predeterminabile, ma dipende dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore,
da un lato, ed all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, dallo altro” (cfr. Cass., Sez. Un., 23/01/2013, n. 1521; v. anche Cass., Sez. I, 27/05/2013,
n. 13083; 9/05/2013, n, 11014). Orbene, contrariamente a quanto assume la difesa dell'amministrazione reclamante, che addebita al
Tribunale di aver omologato il concordato proposto da ai suoi creditori, nonostante CP_2
vi fosse l'evidenza di condotte distrattive, depauperative e decettive ed anche della sistematica violazione degli obblighi tributari, il decisum è in perfetta sintonia con l'attuale normativa regolante l'istituto del concordato preventivo che consente ai soli creditori di apprezzare la convenienza della proposta (Cass 872/2019 n.3863).
Il Tribunale è tenuto a verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità della procedura e quindi la sua fattibilità giuridica (Cass.5825/2018), condizioni che il Tribunale ha ritenuto sussistenti e che,
nella attuale configurazione dell'istituto, non richiedono meritevolezza in capo al debitore proponente
(cfr., Cass. Ordinanza 7961/2022).
Cont La convenienza della proposta concordataria per e per lo stesso istituto di credito reclamante consiste nel rilievo per cui, in assenza dell'apporto di finanza esterna, legato al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, la società, ove fallita, non avrebbe risorse proprie per soddisfare integralmente anche solo i crediti privilegiati ex art.2751 bis n 1.
Il Commissario Giudiziale Avv. nel proprio motivato parere, ai sensi dell'art. 48, co. 2, CP_8
ha confermato la “fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria”, pur facendo salve le valutazioni del Tribunale in ordine ai comportamenti posti in essere dalla debitrice
Con nota del 05.02.2024 - AI “tenuto conto degli impegni concordatari già assunti nonché a
riprova della serietà dei medesimi e della buona fede che connota l'agire della scrivente società”, si impegnava “sempre condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo di a CP_2
versare entro 15 giorni l'importo di € 560.000,00 sul conto della procedura concordataria, a saldo
della complessiva somma di € 700.000,00 che la stessa si è impegnata ad apportare a titolo di finanza
esterna”, nonché' si è impegnata a versare, alle stesse condizioni e termini di cui sopra, “l'ulteriore
importo di € 21.000,00 al fine di consentire il soddisfo del debito erariale – come rettificato dall'ente
creditore – nella misura del 7%”, come di fatto avvenuto in data 22 febbraio 2024. Cont Orbene al di fuori della procedura concordataria, introdotta da né e né la B.C.C., CP_2
ricaverebbero alcuna utilità anche in caso di dichiarazione di fallimento della società proponente.
Le condotte tenute dal debitore, per quanto censurabili, non sono sintomo di "immeritevolezza" e dunque non possono giustificare il rigetto dell'istanza di concordato: infatti la valutazione della proposta verte sull'interesse al soddisfacimento dei creditori e, quindi, sull'esame di fattibilità e di convenienza economica della proposta. In sostanza la "meritevolezza" dell'imprenditore debitore non
è presupposto imprescindibile per l'ammissione al concordato, per cui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano, anche se l'imprenditore abbia avuto in passato condotte non irreprensibili,
purché tali comportamenti non abbiano impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità
del piano e la sua convenienza.
Del resto gli atti in frode di cui all'articolo 106 del Codice della crisi, che potrebbero legittimare una revoca della procedura di concordato «sono quelli potenzialmente idonei a pregiudicare il c.d. “consenso informato”
dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento (…)», circostanza che non ricorrerebbe nella fattispecie analizzata, poiché «la situazione contabile rappresentata ai creditori al momento della proposizione della
domanda di concordato era stata “sanata”, in quanto – in quel momento – la condizione contabile fotografava
esattamente la situazione societaria».
Pertanto, in virtù delle considerazioni sin qui svolte, considerato che le censure sollevate in questa sede non attengono alla regolarità e/o convenienza e/o non trasparenza del piano, va rigettato il reclamo de quo con conseguente conferma della sentenza reclamata.
4. Spese.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna delle reclamanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore della amministrazione reclamata, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima Civile, 1) rigetta il reclamo proposto da Controparte_1
– e da con atti Controparte_3
rispettivamente depositati in data 11/3/24 e 2/5/24, con conseguente conferma della sentenza in oggetto;
2) condanna le reclamanti, in solido, al pagamento, in favore della eclamata, CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 15
gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele