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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3109/2024 promossa da: to il 28/08/1962 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile); Parte_1
to il 30/05/1964 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile); Parte_2
ata il 13/12/2000 a OV LI (Minas Gerais – Brasile); Parte_3
ato il 07/07/2004 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile); Parte_4
ata il 21/12/1967 a BE ZO (Minas Gerais – Parte_5
Brasile); nata il [...] a [...] – Parte_6 Pt_5
Brasile); nata l'[...] a [...] – Parte_7 Pt_5
Brasile); ato il 01/04/1964 a BE ZO (Minas Parte_8
Gerais – Brasile); nato l'[...] a [...] Parte_9
(Minas Gerais – Brasile); nata il [...] a [...] Controparte_1
ZO (Minas Gerais – Brasile); nato Parte_10
il13/10/2003 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile); nata Persona_1
il 21/09/1972 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile) la quale agisce in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori nata il [...] Persona_2
a NT (Ontario – Canada) e nato il [...] a Persona_3
NT (Ontario-Canada); nata il CP_2 Parte_11
20/01/1971 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile) la quale agisce in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore nata il [...] a Persona_4
OV lima (Minas Gerais – Brasile); nato il [...] a Parte_12
1 BE TE (Minas Gerais – Brasile) il quale agisce in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore nata il [...] Persona_5
a BE ZO (Minas Gerais – Brasile); nata il Parte_13
09/05/1997 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile) tutti elettivamente domiciliati in Terni, via E. Barbarasa 46, presso lo studio dell'avv. Giulia Minucci ( ), pec: C.F._1
che li rappresenta e difende come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narra]va, che ato in Brasile il 28/08/1962; ato in Brasile il Parte_1 Parte_2
30/05/1964; nata in [...] il [...]; nato in [...]_2 Parte_3
Brasile il 07/07/2004; nata in [...] il [...]; Parte_5 Parte_6
, nata il Brasile il 28/06/1997; , nata il Brasile l'11/02/2001; Pt_5 Parte_7 Pt_5 [...]
nato in [...] il [...]; nato in [...]_9 Brasile l'08/10/2007; nata in [...] il l'02/02/2000; Controparte_1 [...]
nato in [...] il l'13/10/2003; , nata in [...]_10 Controparte_4 il l'21/09/1972; , nata in [...] il [...]; Controparte_5 Persona_3
, nato in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_14
Brasile il 20/01/1971; , nata in [...] il [...]; Persona_4 [...]
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] il Parte_12 Persona_5
22/11/2022 e nata in [...] il [...], sono cittadini italiani Persona_6 dalla nascita e ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile Controparte_3 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello
Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi maggiorati di spese generali e accessori come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_3
italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , Persona_7
nato a Piozzo, in [...], il [...] da e Persona_8 CP_6
(cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrava in Brasile, ove moriva nel 1965 (cfr. doc. in
[...]
atti n. 4), senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Certificato di Non
Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica Segreteria
2 Nazionale della Giustizia Dipartimento di Migrazioni prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “NON
RISULTA, fino alla data attuale, registro di naturalizzazione a nome di o Persona_7
o , figlio di , Persona_9 Persona_10 Controparte_6 CP_7
, e di
[...] Controparte_8
, , , Persona_11 Persona_12 Persona_13 [...]
, originario dell'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. in atti n. Persona_14
2).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_9
non comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.1.2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso richiamandosi alle conclusioni in atti.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 24/11/1906, l'avo sposava in Brasile la cittadina italiana Persona_7 [...]
nata nel Regno d'Italia, nella provincia di Pesaro (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro Pt_15
unione il 19/10/1907 nasceva (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_15
3 - il 07/10/1934 si coniugava con il brasiliano Persona_15 Parte_16
(cfr. doc. in atti n. 6) e dal loro matrimonio nascevano: il
[...] Persona_16
12/05/1935 (cfr. doc. in atti n. 8); il 09/03/1941 (cfr. doc. in atti n. 21) e Parte_17
l 25/12/1942 (cfr. doc. in atti n. 32); Parte_18
- , il 04/07/1959 sposava fr. doc. in atti n. 9) e dalla Persona_16 Persona_17
coppia nascevano tre figli, tutti ricorrenti: 28/08/1962 (cfr. doc. in Parte_1
atti n. 10), l 30/05/1964 (cfr. doc. in atti n. 13) e l Pt_1 Parte_2 Parte_5
21/12/1967 (cfr. doc. in atti n. 17);
- il primogenito il 13/10/1977 si coniugava con cfr. Parte_1 Persona_18
doc. in atti n. 11), dalla quale successivamente divorziava con sentenza di omologa passata in giudicato il 26/01/2012 (cfr. doc. in atti n. 12);
- successivamente l 07/07/1998 si sposava con da Parte_2 CP_10 [...]
(cfr. doc. in atti n. 14), e da questa ulteriore unione nascevano due figli, ulteriori Pt_19
ricorrenti: l 13/12/2000 (cfr. doc. in atti n. 15) e Parte_3 Parte_4
il 7/07/2004 (cfr. doc. in atti n. 16);
- la terza figlia di il 04/06/1993, sposava Persona_19 Persona_20 [...]
(cfr. doc. in atti n. 18) e dal loro matrimonio nascevano le ricorrenti: Controparte_11
il 28/06/1997 (cfr. doc. in atti n. 19) e l'11/02/2001 Parte_6 Pt_5 Parte_7 Pt_5
(cfr. doc. in atti n. 20);
- , invece, il 01/12/1961, sposava (cfr. doc. in atti Parte_17 Persona_21
n. 22), dalla relazione coniugale nascevano due figli, entrambi ricorrenti: Parte_8
l'1/04/1964 (cfr. doc. in atti n. 23) e il 21/09/1972 (cfr. doc.
[...] Persona_1
in atti n. 28);
- posava il 05/12/1995 (cfr. doc. in atti n. 24) e dalla loro Parte_8 Persona_22
unione matrimoniale nascevano tre figli, altri ricorrenti: Parte_9
l'8/10/1997 (cfr. doc. in atti n. 25), il 2/02/2000 (cfr. doc. in atti n. Controparte_1
26) e il 13/10/2003 (cfr. doc. in atti n. 27); Parte_10
- sposava il 14/11/2001 (cfr. doc. in atti n. 29) Persona_1 Persona_23
e dalla coppia nascevano due figli: il 26/10/2007 (cfr. doc. in atti Controparte_5
n. 30) e il 13/04/2011 (cfr. doc. in atti n. 31); Persona_24
- l 12/02/1965, sposava (cfr. doc. in atti n. 33), Parte_18 Parte_20
dalla cui unione nasceva la ricorrente il 20/01/1971 (cfr. doc. in Parte_14
atti n. 34), la quale a sua volta si sposava con il 12/12/1991 Persona_25
(cfr. doc. in atti n. 35);
4 - dalla predetta unione nascevano tre figli: il 23/05/1992 (cfr. doc. Parte_12
in atti n. 36), il 9/05/1997 (cfr. doc. in atti n. 39) e Persona_26 Per_4 Pt_12
il 1/05/2007 (cfr. doc. in atti n. 40);
[...]
- primogenito di il 27/11/2021 si coniugava con Parte_12 CP_2
(cfr. doc. in atti n. 37), dal cui matrimonio nasceva la ricorrente CP_12 Per_5
il 23/11/2022 (cfr. doc. in atti n. 38). Persona_5
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della
L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente
5 dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_7 legge che fosse nativo dell'Italia, dal certificato di morte, nonché dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 4 – 2). In quanto italiano, dunque, Persona_7 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia Persona_15
che a sua volta non la trasmetteva ai propri figli, in quanto nati in epoca antecedente
[...]
al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa Persona_7 della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983
n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro
6 ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina Persona_15
italiana iure sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure Persona_15 sanguinis” perché figlia del cittadino italiano trasmetteva a sua volta ai propri Persona_7
figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero,
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Pt_5 Parte_21 Pt_7
,
[...] Pt_5 Parte_8 Parte_9
Controparte_1 Parte_10 [...]
, , Persona_1 Persona_2 Persona_3
, , Parte_14 Persona_4
, , Parte_12 Persona_5 [...]
, il diritto alla determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Parte_13
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
7 Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
ato il 28/08/1962 in Brasile;
to il 30/05/1964 in
[...] Parte_2
Brasile; ata il 13/12/2000 in Brasile;
Parte_3 [...]
ato il 07/07/2004 in Brasile;
Parte_4 Parte_5
nata in [...] il [...]; ata il 28/06/1997 in Brasile;
Parte_21 ata l'11/02/2001 in Brasile;
Parte_22 Parte_8
nato il [...] in [...]; nato
[...] Parte_9
l'08/10/1997 in Brasile;
nata il [...] in Controparte_1
Brasile; nato [...] in [...]; Parte_10
nata il [...] in [...]; Persona_1 Persona_2
nata il [...] in [...]; nato
[...] Persona_3
il 13/04/2011 in Canada;
nata Parte_14
il 20/01/1971 in Brasile;
nata il [...] in Persona_4
Brasile; nato il [...] in [...]; Pt_10 Persona_4 Per_5
nata il [...] in [...];
[...] Persona_4 Parte_13
nata il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...]
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_9
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
8 − compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 21 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3109/2024 promossa da: to il 28/08/1962 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile); Parte_1
to il 30/05/1964 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile); Parte_2
ata il 13/12/2000 a OV LI (Minas Gerais – Brasile); Parte_3
ato il 07/07/2004 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile); Parte_4
ata il 21/12/1967 a BE ZO (Minas Gerais – Parte_5
Brasile); nata il [...] a [...] – Parte_6 Pt_5
Brasile); nata l'[...] a [...] – Parte_7 Pt_5
Brasile); ato il 01/04/1964 a BE ZO (Minas Parte_8
Gerais – Brasile); nato l'[...] a [...] Parte_9
(Minas Gerais – Brasile); nata il [...] a [...] Controparte_1
ZO (Minas Gerais – Brasile); nato Parte_10
il13/10/2003 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile); nata Persona_1
il 21/09/1972 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile) la quale agisce in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori nata il [...] Persona_2
a NT (Ontario – Canada) e nato il [...] a Persona_3
NT (Ontario-Canada); nata il CP_2 Parte_11
20/01/1971 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile) la quale agisce in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore nata il [...] a Persona_4
OV lima (Minas Gerais – Brasile); nato il [...] a Parte_12
1 BE TE (Minas Gerais – Brasile) il quale agisce in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore nata il [...] Persona_5
a BE ZO (Minas Gerais – Brasile); nata il Parte_13
09/05/1997 a BE ZO (Minas Gerais – Brasile) tutti elettivamente domiciliati in Terni, via E. Barbarasa 46, presso lo studio dell'avv. Giulia Minucci ( ), pec: C.F._1
che li rappresenta e difende come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narra]va, che ato in Brasile il 28/08/1962; ato in Brasile il Parte_1 Parte_2
30/05/1964; nata in [...] il [...]; nato in [...]_2 Parte_3
Brasile il 07/07/2004; nata in [...] il [...]; Parte_5 Parte_6
, nata il Brasile il 28/06/1997; , nata il Brasile l'11/02/2001; Pt_5 Parte_7 Pt_5 [...]
nato in [...] il [...]; nato in [...]_9 Brasile l'08/10/2007; nata in [...] il l'02/02/2000; Controparte_1 [...]
nato in [...] il l'13/10/2003; , nata in [...]_10 Controparte_4 il l'21/09/1972; , nata in [...] il [...]; Controparte_5 Persona_3
, nato in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_14
Brasile il 20/01/1971; , nata in [...] il [...]; Persona_4 [...]
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] il Parte_12 Persona_5
22/11/2022 e nata in [...] il [...], sono cittadini italiani Persona_6 dalla nascita e ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile Controparte_3 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello
Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi maggiorati di spese generali e accessori come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_3
italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , Persona_7
nato a Piozzo, in [...], il [...] da e Persona_8 CP_6
(cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrava in Brasile, ove moriva nel 1965 (cfr. doc. in
[...]
atti n. 4), senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Certificato di Non
Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica Segreteria
2 Nazionale della Giustizia Dipartimento di Migrazioni prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “NON
RISULTA, fino alla data attuale, registro di naturalizzazione a nome di o Persona_7
o , figlio di , Persona_9 Persona_10 Controparte_6 CP_7
, e di
[...] Controparte_8
, , , Persona_11 Persona_12 Persona_13 [...]
, originario dell'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. in atti n. Persona_14
2).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_9
non comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.1.2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso richiamandosi alle conclusioni in atti.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 24/11/1906, l'avo sposava in Brasile la cittadina italiana Persona_7 [...]
nata nel Regno d'Italia, nella provincia di Pesaro (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro Pt_15
unione il 19/10/1907 nasceva (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_15
3 - il 07/10/1934 si coniugava con il brasiliano Persona_15 Parte_16
(cfr. doc. in atti n. 6) e dal loro matrimonio nascevano: il
[...] Persona_16
12/05/1935 (cfr. doc. in atti n. 8); il 09/03/1941 (cfr. doc. in atti n. 21) e Parte_17
l 25/12/1942 (cfr. doc. in atti n. 32); Parte_18
- , il 04/07/1959 sposava fr. doc. in atti n. 9) e dalla Persona_16 Persona_17
coppia nascevano tre figli, tutti ricorrenti: 28/08/1962 (cfr. doc. in Parte_1
atti n. 10), l 30/05/1964 (cfr. doc. in atti n. 13) e l Pt_1 Parte_2 Parte_5
21/12/1967 (cfr. doc. in atti n. 17);
- il primogenito il 13/10/1977 si coniugava con cfr. Parte_1 Persona_18
doc. in atti n. 11), dalla quale successivamente divorziava con sentenza di omologa passata in giudicato il 26/01/2012 (cfr. doc. in atti n. 12);
- successivamente l 07/07/1998 si sposava con da Parte_2 CP_10 [...]
(cfr. doc. in atti n. 14), e da questa ulteriore unione nascevano due figli, ulteriori Pt_19
ricorrenti: l 13/12/2000 (cfr. doc. in atti n. 15) e Parte_3 Parte_4
il 7/07/2004 (cfr. doc. in atti n. 16);
- la terza figlia di il 04/06/1993, sposava Persona_19 Persona_20 [...]
(cfr. doc. in atti n. 18) e dal loro matrimonio nascevano le ricorrenti: Controparte_11
il 28/06/1997 (cfr. doc. in atti n. 19) e l'11/02/2001 Parte_6 Pt_5 Parte_7 Pt_5
(cfr. doc. in atti n. 20);
- , invece, il 01/12/1961, sposava (cfr. doc. in atti Parte_17 Persona_21
n. 22), dalla relazione coniugale nascevano due figli, entrambi ricorrenti: Parte_8
l'1/04/1964 (cfr. doc. in atti n. 23) e il 21/09/1972 (cfr. doc.
[...] Persona_1
in atti n. 28);
- posava il 05/12/1995 (cfr. doc. in atti n. 24) e dalla loro Parte_8 Persona_22
unione matrimoniale nascevano tre figli, altri ricorrenti: Parte_9
l'8/10/1997 (cfr. doc. in atti n. 25), il 2/02/2000 (cfr. doc. in atti n. Controparte_1
26) e il 13/10/2003 (cfr. doc. in atti n. 27); Parte_10
- sposava il 14/11/2001 (cfr. doc. in atti n. 29) Persona_1 Persona_23
e dalla coppia nascevano due figli: il 26/10/2007 (cfr. doc. in atti Controparte_5
n. 30) e il 13/04/2011 (cfr. doc. in atti n. 31); Persona_24
- l 12/02/1965, sposava (cfr. doc. in atti n. 33), Parte_18 Parte_20
dalla cui unione nasceva la ricorrente il 20/01/1971 (cfr. doc. in Parte_14
atti n. 34), la quale a sua volta si sposava con il 12/12/1991 Persona_25
(cfr. doc. in atti n. 35);
4 - dalla predetta unione nascevano tre figli: il 23/05/1992 (cfr. doc. Parte_12
in atti n. 36), il 9/05/1997 (cfr. doc. in atti n. 39) e Persona_26 Per_4 Pt_12
il 1/05/2007 (cfr. doc. in atti n. 40);
[...]
- primogenito di il 27/11/2021 si coniugava con Parte_12 CP_2
(cfr. doc. in atti n. 37), dal cui matrimonio nasceva la ricorrente CP_12 Per_5
il 23/11/2022 (cfr. doc. in atti n. 38). Persona_5
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della
L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente
5 dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_7 legge che fosse nativo dell'Italia, dal certificato di morte, nonché dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 4 – 2). In quanto italiano, dunque, Persona_7 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia Persona_15
che a sua volta non la trasmetteva ai propri figli, in quanto nati in epoca antecedente
[...]
al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa Persona_7 della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983
n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro
6 ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina Persona_15
italiana iure sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure Persona_15 sanguinis” perché figlia del cittadino italiano trasmetteva a sua volta ai propri Persona_7
figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero,
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Pt_5 Parte_21 Pt_7
,
[...] Pt_5 Parte_8 Parte_9
Controparte_1 Parte_10 [...]
, , Persona_1 Persona_2 Persona_3
, , Parte_14 Persona_4
, , Parte_12 Persona_5 [...]
, il diritto alla determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Parte_13
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
7 Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
ato il 28/08/1962 in Brasile;
to il 30/05/1964 in
[...] Parte_2
Brasile; ata il 13/12/2000 in Brasile;
Parte_3 [...]
ato il 07/07/2004 in Brasile;
Parte_4 Parte_5
nata in [...] il [...]; ata il 28/06/1997 in Brasile;
Parte_21 ata l'11/02/2001 in Brasile;
Parte_22 Parte_8
nato il [...] in [...]; nato
[...] Parte_9
l'08/10/1997 in Brasile;
nata il [...] in Controparte_1
Brasile; nato [...] in [...]; Parte_10
nata il [...] in [...]; Persona_1 Persona_2
nata il [...] in [...]; nato
[...] Persona_3
il 13/04/2011 in Canada;
nata Parte_14
il 20/01/1971 in Brasile;
nata il [...] in Persona_4
Brasile; nato il [...] in [...]; Pt_10 Persona_4 Per_5
nata il [...] in [...];
[...] Persona_4 Parte_13
nata il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...]
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_9
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
8 − compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 21 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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