Sentenza 9 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
02 REP BI CA TALIA Il Consigliere est E DEL POPOLO ITALIANO Il Presidente LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11088/99 Dott. Ettore MERCURIO Presidente Cron. 4603 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 14.11.01 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ENTE MINERARIO SICILIANO, in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Francesco Lala, elettivamente domiciliato in Roma alla via Tibullo n. 10, presso l'avv. Marcello Furitano, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Michele Pellitteri;
- ricorrente -
contro
DI IA EN, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura 4397 in calce dagli avv. IN De Marco e Mario Milone;
- controricorrente -
-6- avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.133 dell'8.3.1999. Reg. Gen. n.269/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Furitano per delega dell'avv.Pellitteri; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E.M. Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell' 8.3.1999 il Tribunale di Agrigento rigettava l'appello, proposto dall'Ente Minerario Siciliano nei confronti di Di ZZ IN ed avverso sentenza del Pretore della medesima città, confermando l'accoglimento della domanda del Di ZZ avente ad oggetto il computo nell'indennità una tantum, prevista dal secondo comma della legge regionale siciliana n.27 del 1984, del compenso per festività non godute. Confermava in motivazione la natura di prestazione di assistenza sociale della predetta indennità e la conseguente inapplicabilità ad essa della prescrizione quinquennale. Rigettava, quindi, le tesi tendenti alla esclusione della voce dal computo della indennità fondate sulla natura eccezionale del compenso, attesa la normalità di esso. Negava anche l'equiparazione di tale compenso a quello del lavoro festivo, espressamente escluso dal computo perché la festività non goduta non è lavorata. Escludeva infine che l'indennità -2- costituisse una integrazione del t.f.r. e, partecipando della stessa natura, fosse soggetta alla prescizione quinquennale. L'Ente Minerario Siciliano propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati poi con memoria;
il Di ZZ resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve preliminarmente esaminare la questione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata con il controricorso, sul rilievo che il mandato al difensore è stato sottoscritto, su delega dell'assessore per l'Industria della Regione Siciliana. dal dott. Lala Francesco, dirigente dell'assessorato, che non era legale rappresentante dell'ente in liquidazione. L'eccezione è fondata. La legge regionale siciliana del 20.1.1999 n.5, all'art. 1, ha previsto la soppressione e messa i liquidazione dell'Ente Minerario Siciliano e, al terzo comma dell'art.3, la nomina di parte della Giunta Regionale di un liquidatore. Nomina che la memoria dell'E.M.S. conferma essere stata deliberata in data 8.3.1999 nella persona della prof. SA LE, che si è insediata il 18.5.1999. Il ricorrente E.M.S. afferma nella memoria ex art.378 c.p.c. che il potere dell'Assessorato Regionale all'Industria deriva dal sesto comma dell'art. 7, della citata legge n.5 del 1999 che conferisce all'Assessorato all'Industria la gestione del personale di cui all'art. 13, lettera a) della legge regionale n.42 del 1975 e successive mottificazioni, gestione che l'assessorato ha realizzato con un proprio funzionario -3- reponsabile, nella specie il dott. Lala nominato con decreto assessoriale n.26 del 27.1.1999. Aggiunge che la norma citata ha trasferito, non tanto la gestione del personale, quanto la gestione del fondo di cui al citato art. 13, su cui gravano le indennità il personale in prepensionamento, e che l'E.M.S. era stato convenuto in giudizio quale gestore di detto fondo, conclude che la rappresentanza legale e i relativi poteri di firma rientravano nei poteri dell'Assessorato regionale, anche in relazione agli adempimenti urgenti in attesa dell'insediamento del liquidatore. La tesi dell'E.M.S. non può essere condivisa. Va premesso che legali rappresentanti dell'ente, secondo il controricorrente, erano sino alla messa in liquidazione ed alla nomina del liquidatore, i presidenti dell'ente, secondo la previsione della legge regionale siciliana n.2 del 1963 (art. 15) istitutiva dell'ente, confermata dalla riforma contenuta della legge n.50 del 1973 (art. 7). Si deve ritenere che in mancanza di statuizioni sul punto la rappresentanza dell'ente spettava sino all'insediamento del liquidatore al presidente secondo i principi della prorogatio, cfr. tra le tante, Cass. nn.52 e 3588 del 1993, n.9183 del 1994 e 6437 del 1995. Quanto all'assunto del ricorrente, mentre va condivisa la premessa che l'art. 7, sesto comma, della legge regionale siciliana non ha trasferito dall'ente all'assessorato regionale del personale, ma la gestione di fondi istituiti presso la Regione Sicilia dall'art. 13 della legge n.42 del 1975 e successive modificazioni per far fronte agli -4- oneri per indennità di prepensionamento ed indennità una tantum nei confronti del personale licenziato e cioè in sostanza le obbligazioni nei confronti del medesimo, va, però, osservato che da questo trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso deriva, a sensi dell'art. 111, quarto comma, c.p., la facoltà del successore di impugnare autonomamente la sentenza, ma non anche quella di proporre in nome e per conto del precedente titolare l'impugnazione, che questi, malgrado il trasferimento del diritto, può proporre a sensi del primo comma dell'art. 111 c.p.. Va aggiunto che un potere di sostituzione del liquidatore non ancora insediato non è prospettabile nella presente causa in quanto il ricorso è stato notificato il 19.5.1999, quando la commissaria liquidatrice si era insediata il giorno precedente. Si deve concludere che l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia, non essendo divenuto per effetto dell'art. 7, sesto comma, legale rappresentante dell'E.M.S. né avendo il potere di sostituirsi al liquidatore dell'EMS, non aveva il potere di conferire il mandato e di sottoscrivere il ricorso per cassazione per conto dell'E.M.S. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in I D £. 36000 pari a Euro 18,5J oltre £.3000.000 di onorario pari a Euro 1549,37. O L L O A 0 B 3 S Te residents 1 Così deciso in Roma il 14 novembre 2001 I 3 S D 5 A Je Cunghangat. Y T A . R T A N A ' S Fernlefu ll S L O E 3 L P P E 7 S M - I D I 8 I - A N 1 S G D 1 N O E E T S E A I D G A E G FE , E O O 8 L T Pleate R - T T I S A R I I L G L D E E R Q