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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4496/2011 R.G. vertente
TRA
, C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
RE di VA (ME) via Lungomare, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Carbone giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
, P.I. , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede in Roma, via G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferraù giusta procura in atti. OPPOSTA
, C.F. Controparte_3
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, in proprio e quale mandatario della
[...]
con sede in Roma, Largo Chigi n. 5, in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio in Roma rep. n. 77778 del 23.12.2011. Persona_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.8.2011 proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 295 2011 000225081, notificatagli in data
1 6.7.2011 dalla con la quale gli era stato richiesto il Controparte_5
pagamento di euro 7.037,34 a titolo di somme iscritte a ruolo da parte dell' e relative a CP_3
contributi a percentuale eccedenti il minimale, gestione commercianti.
Preliminarmente, eccepiva la violazione della L. n. 241/1990, della L. 212/2000 e del
D.Lgs. 32/2001, stante la carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo oggetto di impugnazione.
Eccepiva altresì l'illegittimità ed erroneità delle iscrizioni a ruolo a titolo di contributi deducendo in particolare la pendenza, innanzi alla Commissione Tributaria CP_3
Provinciale di Messina, di tre ricorsi in opposizione, avverso – rispettivamente – gli avvisi di accertamento emessi e notificati alla società ed ai singoli soci, Controparte_6
e e rilevando la stretta interdipendenza tra Parte_1 Parte_1
l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti e la cartella di pagamento opposta recante contributi previdenziali scaturenti dal predetto accertamento.
Eccepiva, poi, la prescrizione del diritto a richiedere le somme ingiunte con la cartella impugnata, deducendo che tali somme afferivano al periodo contributivo 2005, a fronte di una richiesta di pagamento di cui era venuto a conoscenza solo in data 6.7.2011, ovvero oltre il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge.
Eccepiva infine la nullità della cartella opposta per carenza di sottoscrizione.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o declaratoria di invalidità o inefficacia, instando per la rifusione delle spese di lite
2. - Con memoria depositata in data 28.2.2012 si costituiva in giudizio l' in proprio CP_3
e quale mandatario della Controparte_7
contestando la fondatezza del ricorso.
In particolare, deduceva il mancato decorso del termine di prescrizione in quanto il credito oggetto della cartella impugnata derivava da accertamento da parte dell' Controparte_1
notificato il 5.8.2009 e, in quanto tale, interruttivo del termine di prescrizione relativo alla contribuzione per l'anno 2005.
Assumeva che l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali assistenziali oggetto del giudizio era pienamente legittima nonché dovuta per legge.
2 Deduceva altresì che i vizi formali del ruolo e/o della cartella esattoriale, quali, a mero titolo esemplificativo, la nullità della cartella nonché la nullità della notifica, non erano suscettibili di opposizione dinnanzi al Giudice del Lavoro, in quanto non attinenti al merito della pretesa creditoria.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con 3. – Con memoria depositata in data 3.4.2012 si costituiva in giudizio la Controparte_9
Deduceva l'infondatezza del vizio di motivazione rilevato ex adverso, evidenziando che l'opponente, avendo specificato che l'iscrizione al ruolo era riconducibile ad un avviso di accertamento dell' , aveva dimostrato di conoscere le motivazioni sottese Controparte_1
alla richiesta tributaria.
Assumeva che in ogni caso la cartella impugnata rispettava i requisiti contenutistici di cui al
D.P.R. n. 602/73, in quanto indicava dettagliatamente i codici, consentendo al contribuente di comprendere sufficientemente la pretesa tributaria.
Deduceva altresì l'infondatezza dell'eccezione formulata ex adverso di difetto di sottoscrizione sostenendo che, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della legge 28 dicembre 1998 n. 549, la sottoscrizione dell'atto amministrativo poteva legittimamente essere sostituita dall'indicazione del responsabile del procedimento, espressamente indicato nella cartella di pagamento opposta nel presente giudizio.
Chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda e, per l'effetto, di dichiarare la legittimità della cartella di pagamento impugnata. Spese vinte.
4. – Con ordinanza resa all'udienza del 3.4.2012, sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinnanzi alla Commissione Tributaria di Messina iscritto al n. 2748/2010 R.G., avente ad oggetto una questione pregiudiziale.
5. – In data 3.12.2024 il procuratore dell , subentrata a titolo Controparte_1
universale a Riscossione Sicilia S.p.A., presentava istanza di riassunzione del procedimento sospeso, rilevando che il giudizio pendente presso la C.T.P. di Messina era stato definito con sentenza n. 62/2013.
3 Per la prosecuzione del giudizio veniva fissata l'udienza dell'11.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
5. - Dalla documentazione versata in atti (estratto di ruolo aggiornato alla data del 2 dicembre
2024) si evince che il ruolo esattoriale emesso dall' e posto a fondamento della cartella CP_3
di pagamento n. 2952011000225081 opposta nel presente giudizio è stato integralmente sgravato;
la sopravvenienza di tale circostanza appare di fatto estintiva della situazione giuridica posta a fondamento della domanda attorea.
6. - Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
7. – Il tenore della decisione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
, con ricorso depositato in data 4.8.2011 nei confronti della
[...] [...]
(già , della e dell' Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 12 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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