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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8135 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 9/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 24311/2024
R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 34, Parte_1
presso lo studio legale dell'avvocato Marilena Torre che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza, per procura generale alle liti, rogito per notaio di Roma;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo;
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. in data 24 giugno 2024 parte ricorrente contestava l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito per ottenere il riconoscimento dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap grave ex art. 3 comma 3 L.
104/1992; conveniva, pertanto, in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Roma CP_1
l'accertamento dei benefici indicati con decorrenza dall'epoca della domanda, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice, disposto un nuovo accertamento medico legale, decideva la causa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
In via preliminare, va detto che, esaminato il fascicolo di ufficio dell'ATP, acquisito agli atti, è risultato che la contestazione è stata ritualmente depositata entro il termine di 30 giorni dal termine assegnato dal giudice e che la presente opposizione è stata depositata entro i 30 giorni successivi.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Parte ricorrente chiede, ai sensi della legge n. 18 del 1980, il riconoscimento dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Orbene, il Consulente del Giudice ha precisato che non sussistono i requisiti sanitari per la concessione della indennità di accompagnamento e per il riconoscimento di quelli ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 per le ragioni di seguito indicate: “Sulla base della visita medica espletata nonché della documentazione sanitaria esaminata posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dal Giudice. Risulta dagli atti del procedimento che la ricorrente, IG.ra , presentava, Parte_1
in data 20.02.2022, domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile, dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità ai sensi della L. 104/92.
A seguito di seduta medico legale espletata il 31.05.2023 da parte della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, C.M.L., la donna veniva giudicata CP_1
soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio-gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età su diagnosi di “Esiti di emicolectomia (2018) per eteroplasia del colon, ipertensione arteriosa, maculopatia essudativa senile trattata con iniezioni intravitreali (visus corretto 5/10 OD, 2/10 OS). Poliartrosi”.
Nella stessa data la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap giudicava la donna soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/93 su pari diagnosi.
Ritenendo aver diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/80 nonché della condizione di disabilità con necessità di sostengo intensivo, ex art. 3, comma
3, L. 104/92, la ricorrente, assistita dallo studio legale Pistuddi-Torre, si rivolgeva alla
Sezione Lavoro del Tribunale di Roma che disponeva un accertamento tecnico preventivo.
Quest'ultimo veniva espletato dal CTU incaricato, Dott.ssa la quale non Persona_2
riconosceva a carico della donna il diritto all'indennità di accompagnamento né la disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/92, sulla base della seguente diagnosi: “Esiti di emicolectomia (2018) per NO del colon, senza ripetizioni secondarie.
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Maculopatia essudativa senile trattata con iniezioni intravitreali (visus corretto 5/10 OD, 2/10 OS). Poliartrosi con osteopenia femorale.”.
Al termine del procedimento di ATP, venivano contestate formalmente le conclusioni espresse dal CTU, con richiesta al Giudice di Consulenza Tecnica d'Ufficio, in relazione alla quale il Giudice incaricato mi affidava l'espletamento della presente consulenza tecnica d'ufficio.
Gli accertamenti espletati a seguito dell'incarico affidatomi hanno permesso di focalizzare a carico della ricorrente un complesso morboso estrinsecantesi in
“poliartrosi; esiti di resezione colon per NO (2018); ipertensione arteriosa;
osteopenia; maculopatia essudativa senile trattata con iniezioni intravitreali (visus corretto 5/10 OD, 2/10 OS); diverticolosi del colon”.
Si tratta di una donna affetta da poliartrosi degenerativa, legata all'età, ad interessamento della colonna lombare a moderata ripercussione funzionale, come rilevato in sede di visita peritale, nonché segni radiografici di gonartrosi destra e segni clinici di artrosi interfalangee delle dita a lieve incidenza funzionale in condizione di osteopenia.
Insiste a suo carico condizione di ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico ed una maculopatia essudativa senile con residuo visivo utile, come rilevato in sede di visita peritale. Insistono, infine, a suo carico gli esiti di pregresso intervento di resezione del colon per NO (ottobre 2018) per il quale non si è reso necessario, all'epoca, alcun intervento terapeutico adiuvante (secondo quanto emerso dalla documentazione in atti e da quanto riferito in anamnesi non ha effettuato né RT né chemioterapia) e per il quale non risulta effettuare follow up oncologico (ultima TC addome risale al febbraio
2022).
Detto composito quadro morboso, allo stato attuale, seppur determina a carico della ricorrente quelle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età, non determina, allo stato, l'abolizione o una sensibile riduzione dell'autonomia deambulatoria e neanche una compromissione della globale motricità e non sono emersi, altresì, a carico della ricorrente, deficit neuro-cognitivi di entità tali da impedire alla stessa lo svolgimento della gran parte degli atti quotidiani della vita, così come contemplati dalla normativa di riferimento.
In effetti in esito alla visita da me espletata la donna è risultata in grado di mantenere un valido ortostatismo e di affrontare con sufficiente autonomia i passaggi posturali, ha mostrato, altresì, una deambulazione sufficiente ed autonoma seppur cauta, nonché una sufficiente globale motricità; sul versante neuro-cognitivo è apparsa la ricorrente, vigile, normo-orientata nel tempo e nello spazio, non sono emersi rilevanti segni di compromissione delle funzioni cognitive e/o comportamentali.
Non si ritiene, in conclusione, realizzata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ugualmente per ciò che attiene la richiesta di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, si ritiene che le globali ripercussioni minorative del quadro morboso emerso a carico della ricorrente sicuramente sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, così come contemplato all'art. 3, comma 1, L. 104/92, come già riconosciuto in sede amministrativa ma, allo stato, non comportano alla medesima quella riduzione della sua autonomia, rapportata a quella di soggetti di pari età, di entità tale da rendersi necessario per la medesima quell'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o di relazione non contemplandosi, quindi, a suo carico i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
CONCLUSIONI
In base a quanto sopra esposto posso così rispondere ai quesiti posti dal Giudice:
“Né alla data di proposizione della domanda amministrativa né in epoca successiva la
IG.ra versa nelle condizioni previste dall'art. 1 legge 18/80 per poter Parte_1
beneficiare dell'indennità di accompagnamento né nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 per il diritto alla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo.”
Sulla base di tali argomentazioni, ritenute dal giudicante pienamente condivisibili, risulta chiaramente l'insussistenza dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'indennità di accompagnamento e dall'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in considerazione delle condizioni di reddito della ricorrente mentre le spese di CTU devono essere poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Roma, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 9/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 24311/2024
R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 34, Parte_1
presso lo studio legale dell'avvocato Marilena Torre che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza, per procura generale alle liti, rogito per notaio di Roma;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo;
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. in data 24 giugno 2024 parte ricorrente contestava l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito per ottenere il riconoscimento dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap grave ex art. 3 comma 3 L.
104/1992; conveniva, pertanto, in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Roma CP_1
l'accertamento dei benefici indicati con decorrenza dall'epoca della domanda, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice, disposto un nuovo accertamento medico legale, decideva la causa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
In via preliminare, va detto che, esaminato il fascicolo di ufficio dell'ATP, acquisito agli atti, è risultato che la contestazione è stata ritualmente depositata entro il termine di 30 giorni dal termine assegnato dal giudice e che la presente opposizione è stata depositata entro i 30 giorni successivi.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Parte ricorrente chiede, ai sensi della legge n. 18 del 1980, il riconoscimento dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Orbene, il Consulente del Giudice ha precisato che non sussistono i requisiti sanitari per la concessione della indennità di accompagnamento e per il riconoscimento di quelli ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 per le ragioni di seguito indicate: “Sulla base della visita medica espletata nonché della documentazione sanitaria esaminata posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dal Giudice. Risulta dagli atti del procedimento che la ricorrente, IG.ra , presentava, Parte_1
in data 20.02.2022, domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile, dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità ai sensi della L. 104/92.
A seguito di seduta medico legale espletata il 31.05.2023 da parte della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, C.M.L., la donna veniva giudicata CP_1
soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio-gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età su diagnosi di “Esiti di emicolectomia (2018) per eteroplasia del colon, ipertensione arteriosa, maculopatia essudativa senile trattata con iniezioni intravitreali (visus corretto 5/10 OD, 2/10 OS). Poliartrosi”.
Nella stessa data la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap giudicava la donna soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/93 su pari diagnosi.
Ritenendo aver diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/80 nonché della condizione di disabilità con necessità di sostengo intensivo, ex art. 3, comma
3, L. 104/92, la ricorrente, assistita dallo studio legale Pistuddi-Torre, si rivolgeva alla
Sezione Lavoro del Tribunale di Roma che disponeva un accertamento tecnico preventivo.
Quest'ultimo veniva espletato dal CTU incaricato, Dott.ssa la quale non Persona_2
riconosceva a carico della donna il diritto all'indennità di accompagnamento né la disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/92, sulla base della seguente diagnosi: “Esiti di emicolectomia (2018) per NO del colon, senza ripetizioni secondarie.
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Maculopatia essudativa senile trattata con iniezioni intravitreali (visus corretto 5/10 OD, 2/10 OS). Poliartrosi con osteopenia femorale.”.
Al termine del procedimento di ATP, venivano contestate formalmente le conclusioni espresse dal CTU, con richiesta al Giudice di Consulenza Tecnica d'Ufficio, in relazione alla quale il Giudice incaricato mi affidava l'espletamento della presente consulenza tecnica d'ufficio.
Gli accertamenti espletati a seguito dell'incarico affidatomi hanno permesso di focalizzare a carico della ricorrente un complesso morboso estrinsecantesi in
“poliartrosi; esiti di resezione colon per NO (2018); ipertensione arteriosa;
osteopenia; maculopatia essudativa senile trattata con iniezioni intravitreali (visus corretto 5/10 OD, 2/10 OS); diverticolosi del colon”.
Si tratta di una donna affetta da poliartrosi degenerativa, legata all'età, ad interessamento della colonna lombare a moderata ripercussione funzionale, come rilevato in sede di visita peritale, nonché segni radiografici di gonartrosi destra e segni clinici di artrosi interfalangee delle dita a lieve incidenza funzionale in condizione di osteopenia.
Insiste a suo carico condizione di ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico ed una maculopatia essudativa senile con residuo visivo utile, come rilevato in sede di visita peritale. Insistono, infine, a suo carico gli esiti di pregresso intervento di resezione del colon per NO (ottobre 2018) per il quale non si è reso necessario, all'epoca, alcun intervento terapeutico adiuvante (secondo quanto emerso dalla documentazione in atti e da quanto riferito in anamnesi non ha effettuato né RT né chemioterapia) e per il quale non risulta effettuare follow up oncologico (ultima TC addome risale al febbraio
2022).
Detto composito quadro morboso, allo stato attuale, seppur determina a carico della ricorrente quelle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età, non determina, allo stato, l'abolizione o una sensibile riduzione dell'autonomia deambulatoria e neanche una compromissione della globale motricità e non sono emersi, altresì, a carico della ricorrente, deficit neuro-cognitivi di entità tali da impedire alla stessa lo svolgimento della gran parte degli atti quotidiani della vita, così come contemplati dalla normativa di riferimento.
In effetti in esito alla visita da me espletata la donna è risultata in grado di mantenere un valido ortostatismo e di affrontare con sufficiente autonomia i passaggi posturali, ha mostrato, altresì, una deambulazione sufficiente ed autonoma seppur cauta, nonché una sufficiente globale motricità; sul versante neuro-cognitivo è apparsa la ricorrente, vigile, normo-orientata nel tempo e nello spazio, non sono emersi rilevanti segni di compromissione delle funzioni cognitive e/o comportamentali.
Non si ritiene, in conclusione, realizzata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ugualmente per ciò che attiene la richiesta di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, si ritiene che le globali ripercussioni minorative del quadro morboso emerso a carico della ricorrente sicuramente sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, così come contemplato all'art. 3, comma 1, L. 104/92, come già riconosciuto in sede amministrativa ma, allo stato, non comportano alla medesima quella riduzione della sua autonomia, rapportata a quella di soggetti di pari età, di entità tale da rendersi necessario per la medesima quell'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o di relazione non contemplandosi, quindi, a suo carico i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
CONCLUSIONI
In base a quanto sopra esposto posso così rispondere ai quesiti posti dal Giudice:
“Né alla data di proposizione della domanda amministrativa né in epoca successiva la
IG.ra versa nelle condizioni previste dall'art. 1 legge 18/80 per poter Parte_1
beneficiare dell'indennità di accompagnamento né nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 per il diritto alla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo.”
Sulla base di tali argomentazioni, ritenute dal giudicante pienamente condivisibili, risulta chiaramente l'insussistenza dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'indennità di accompagnamento e dall'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in considerazione delle condizioni di reddito della ricorrente mentre le spese di CTU devono essere poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Roma, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti