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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 41/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sara Baresi (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore _1
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Maffi (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: mansioni e ius variandi.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 11 gennaio 2023
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia - Sezione Parte_1
Lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore _1
per chiedere l'accertamento e la dichiarazione di effettivo Controparte_2 svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente previste, con conseguente condanna della società a versargli le differenze retributive e contributive spettanti.
Più precisamente, il ricorrente deduceva che:
- dall'1 agosto 2017 era assunto con contratto a tempo indeterminato presso
[...]
con sede legale a Grumello del Monte (BG); _1
- svolgeva mansione di magazziniere/banconista/supporto tecnico-telefonico alla clientela, livello V, C.C.N.L. Terziario - Commercio e Servizi;
- egli era destinato all'unità locale sita in San Zeno Naviglio (BS);
- dal gennaio 2020 gli era affidata la mansione di tecnico commerciale, incaricato alle vendite di prodotti e servizi erogati dall'azienda;
- prestava la propria attività lavorativa anche extramoenia, al fine di incrementare la clientela nella zona di Brescia, Cremona e Mantova;
- a tal fine, disponeva della carta carburante della società e della carta di credito
UnicreditCard n. 5312 4725 6504 8926 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso);
- l'impresa datrice di lavoro consegnava a una lettera in data 5 novembre PT
2020, redatta ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. del 3 novembre 2021, onde consentirgli spostamenti durante il periodo dell'emergenza sanitaria (ivi si prevedeva
“servizio di consegna e promozione dei beni e servizi della società presso i clienti sul territorio Lombardo”, cfr. doc. 5 allegato al ricorso);
2 - al mutamento di fatto della mansione non corrispondeva, tuttavia,
l'adeguamento retributivo in busta paga, recante sempre l'indicazione di operaio, livello V (cfr. doc. 6, 7 e 8 allegati al ricorso);
- il 26 maggio 2022 il lavoratore rassegnava le proprie dimissioni. Restituiva al datore di lavoro i beni di servizio (telefonino, carta di credito e carta carburante) messigli a disposizione dalla società;
- successivamente, si rivolgeva al sindacato S.N.A.L.V. - Sindacato PT
Nazionale Autonomo Lavoratori, onde verificare la correttezza delle buste paga emesse da dal gennaio 2020 al maggio 2022. Emergeva una _1 differenza di € 13.128,12 tra quanto percepito e quanto a lui realmente spettante, al netto della mansione di funzionario commerciale in luogo di quella di magazziniere/banconista;
- il tentativo di conciliazione sindacale del 30 agosto 2022 aveva esito negativo e, stante il mancato riscontro all'intimazione formale rivolta alla società di corrispondere quanto dovuto, agiva in giudizio;
PT
- il ricorrente evidenziava che il C.C.N.L. di settore includeva le mansioni da lui svolte nel livello II° (cfr. doc. 14 allegato al ricorso);
- prova scritta dello svolgimento di mansioni superiori si traeva anche da:
• e-mail 25 marzo 2021, inviata da a un cliente, con copia del PT preventivo e indicazione delle condizioni di vendita, del prezzo, ecc. (cfr. doc. 15 allegato al ricorso);
• copia dei tabulati dei fatturati realizzati dal ricorrente dal gennaio 2020
(cfr. doc. 16 allegato al ricorso);
• biglietti da visita della società, in cui egli era indicato come funzionario commerciale (cfr. doc. 17 allegato al ricorso);
• copia comunicazione informativa ai clienti che il ricorrente avrebbe preso il posto di (cfr. doc. 18 allegato al ricorso). Persona_1
Egli formulava le seguenti conclusioni:
3 in via principale: accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto per
[...] dal gennaio 2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia al _1 maggio 2022, mansioni che appartengono al II^ livello del C.C.N.L. Terziario e per l'effetto condannare la resistente a pagare al ricorrente _1
l'importo di € 13.128,12, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in ricorso oltre incidenza su accantonamento T.F.R. interessi e rivalutazione, fino al momento dell'effettivo pagamento;
in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di mancato riconoscimento del II^ livello del C.C.N.L. Terziario a favore di si chiede il Parte_1 riconoscimento del Livello ritenuto di giustizia con conseguente condanna a carico della resistente a pagare al ricorrente l'importo _1 equivalente, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in ricorso oltre incidenza su accantonamento T.F.R. interessi e rivalutazione, fino al momento dell'effettivo pagamento.
Il tutto con vittoria di competenze e spese di causa>.
2. Con memoria ritualmente depositata in via telematica si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore _1 CP_2
la quale chiedeva in principalità il rigetto del ricorso, poiché infondato in
[...] fatto e in diritto. Ricostruiva la vicenda in modo alternativo, nei seguenti termini:
- era assunto l'1 agosto 2017 con mansioni di magazziniere, Parte_1 banconista e adibito, altresì, ad attività di supporto telefonico alla clientela presso la sede operativa sita in San Zeno Naviglio (BS), via Diaz n. 30;
- era inquadrato al V livello del C.C.N.L. Terziario - Commercio e Servizi;
- come indicato nelle buste paga prodotte dallo stesso ricorrente, gli era riconosciuta una maggiorazione a titolo di “superminimo”, da intendersi assorbibile e destinato a essere compreso nei successivi scatti di anzianità e/o passaggi a qualifiche superiori;
- nel mese di febbraio 2020 il ricorrente era assegnato al punto vendita della medesima sede, senza sostanziale mutamento delle precedenti mansioni, in quanto (il quale non aveva specifica esperienza pregressa) si limitava a PT
4 raccogliere gli ordini di acquisto e a recapitare i prodotti ai clienti che non andavano fisicamente in negozio;
- questa attività era svolta, di fatto, a partire da giugno 2020, in quanto nel periodo febbraio - marzo 2020 era disposta chiusura per la nota emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il lavoro quotidiano si svolgeva interamente nel perimetro delle direttive impartite dal datore di lavoro (ad esempio in materia di prezzi e sconti, nonché di clientela), senza alcuna connotazione di autonomia e coordinamento, dunque senza quel requisito caratterizzante il II livello del C.C.N.L. di settore, invocato dal lavoratore;
- il furgone aziendale e la carta carburante erano concessi a esclusivamente PT al fine di recapitare la merce in relazione alla quale raccoglieva gli ordini;
- il lavoratore, tutt'al più, avrebbe potuto accedere al trattamento riferibile al III° livello del C.C.N.L. Terziario - Commercio e Servizi, cui si riferiscono le mansioni di concetto o prevalentemente tali;
- a era riconosciuto un importo mensile di circa 260,00 euro a titolo di PT superminimo assorbibile ad personam in caso di eventuali aumenti/passaggi a qualifiche superiori o eventuali rinnovi del contratto collettivo;
- a fine 2020, con cedolino ad hoc, era erogato l'ulteriore importo di euro
1.448,00 a titolo di quindicesima mensilità;
- al momento delle dimissioni, non rispettava il periodo di preavviso PT applicabile al caso di specie, circostanza riconosciuta dallo stesso ricorrente, che aveva autodecurtato dalle proprie pretese la somma di euro 1.986,78 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
- nel giugno 2022, costituiva (con e la una PT CP_3 Controparte_4 società avente il medesimo oggetto sociale di con vendita dei _1 medesimi prodotti nello stesso territorio.
5 Si sottolineava che era stato tecnico commerciale alle dipendenze CP_3 di dal 2014 al 2022 e che era distributrice _1 CP_4 CP_4 del principale fornitore (Inim Electronics s.r.l.) della società resistente;
- l'onere della prova circa lo svolgimento di mansioni superiori gravava sul dipendente;
- era citata copiosa giurisprudenza anche con riferimento ai livelli di inquadramento del C.C.N.L. di settore;
- a spettava a titolo di indennità di mancato preavviso (pari a _1
20 giorni di retribuzione, in ipotesi di inquadramento al III° livello) la somma di euro 1.385,60.
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione così giudicare: in via principale, rigettare le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da _1 al signor;
[...] Parte_1
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertato che, tutt'al più, il signor ha svolto per PT
mansioni rientranti nel III Livello del C.C.N.L. Terziario e _1
Commercio ed accertato che lo stesso ha percepito l'esatta contribuzione lorda (e relativo T.F.R.) spettante per quel livello, oltre ad un importo a titolo di premio nell'anno 2020, oltre all'indennità di mancato preavviso non versata, di- chiarare per l'effetto che nulla è dovuto da al signor _1 PT
;
[...]
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande precedenti, nella non creduta ipotesi che al signor venga PT riconosciuto di aver svolto per mansioni rientranti nel II _1
Livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio, accertato e dichiarato che tali mansioni sono iniziate tutt'al più nel mese di giugno 2020 al termine della
6 prima fase di emergenza pandemica, tenuto conto del maggiore importo versato da alla fine dell'anno 2020 con cedolino ad hoc di _1 quindicesima mensilità e tenuto infine conto del mancato riconoscimento da parte del convenuto sig. del periodo di preavviso cui era tenuto, con PT decurtazione del corrispondente importo a titoli di indennità di mancato preavviso, ridurre gli importi richiesti dall'attore e contenere la condanna di nella minor somma che verrà ritenuta di giustizia e _1 provata in corso di causa.
Onorari e spese interamente rifuse>.
3. All'udienza del 29 giugno 2023, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione giudiziale, le parti insistevano per l'ammissione delle prove dichiarative, che erano ammesse con ordinanza 7 luglio 2023.
Alle udienze del 6 febbraio 2024 e del 9 aprile 2024 erano auditi i testi.
Era fissata udienza di discussione per il giorno 17 aprile 2025, celebrata in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti tempestivamente depositavano note scritte, nelle quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già enunciate negli atti introduttivi.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Giudice che il ricorso sia infondato e che debba essere respinto, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Nel caso in esame, rivendica l'applicazione dell'art. 2103, comma 7 c.c. PT al suo rapporto di lavoro con siccome afferma di essere stato _1 assegnato a mansioni superiori per il periodo gennaio 2020 - 26 maggio 2022, donde l'insorgenza del suo diritto a un trattamento economico corrispondente all'attività svolta.
7 Giova richiamare i principi consolidati che regolano la materia.
In primo luogo, la tutela apprestata dalla norma invocata presuppone che l'effettivo esercizio delle mansioni superiori sia provato in punto di fatto.
Grava sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda;
in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto
- cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 8025 del 21 maggio 2003 (Rv. 563414 - 01).
In secondo luogo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda - così si legge in Cass. Civ., Sez.
Lav., sentenza n. 8589 del 28 aprile 2015 (Rv. 635313 - 01).
In terzo luogo, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per qualche tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che la destinazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata [così statuisce Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 16200 del 10 luglio 2009 (Rv. 610161 - 01); nello stesso senso si veda Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 14569 del 27 dicembre 1999 (Rv. 532535 - 01), che ancor più nel dettaglio prescrive: Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a
8 quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche il diritto all'assegnazione definitiva a tale attività e alla relativa qualifica - la precipua ed essenziale condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità
e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. La relativa valutazione effettuata da parte del giudice di merito, con le modalità e la completezza delineate, risulta incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina in tema di inquadramento del personale>].
6. Ciò posto, si osserva che nel caso che occupa alcuni aspetti sono pacifici e non contestati.
Da un lato, è incontrovertibile, siccome documentalmente provato dal contratto acquisito a fascicolo, che era assunto nel 2017 da parte resistente con la PT qualifica di operaio magazziniere, banconista e supporto tecnico - telefonico alla clientela, inquadrato al livello V del C.C.N.L. Terziario - Commercio e Servizi (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente e doc. 2 fasc. resistente).
In secondo luogo, è sicuro - in quanto ammesso da entrambe le parti processuali - che interveniva un mutamento allorché si licenziava un venditore che operava per l'azienda su Brescia, tal , in quanto il ricorrente chiedeva al datore di Persona_2 lavoro e otteneva di sostituirlo.
Su questo tema concordano i testi escussi e, inoltre, si realizza una convergenza con il portato documentale agli atti, dal momento che a erano messi a PT disposizione per lo svolgimento della nuova funzione strumenti di lavoro dedicati
(carta carburante, carta di credito aziendale, telefono cellulare e relativa carta
SIM, computer portatile e furgone aziendale, cfr. doc. 4 e 9 fasc. ricorrente).
9 In terzo luogo, è innegabile che egli, formalmente, era incaricato nel gennaio
2020; tuttavia, subito dopo l'esordio intervenivano i provvedimenti governativi di confinamento adottati nella primavera del 2020 per arginare l'epidemia da
Covid-19, di talché in concreto diveniva operativo solo dopo le riaperture PT da maggio - giugno 2020, come allegato dalla convenuta nella comparsa, senza smentite del ricorrente e come confermato dai testi e Testimone_1 [...]
. Tes_2
Per appurare quali fossero i compiti di in concreto prima e dopo questo PT discrimen è stata svolta attività istruttoria con audizione di taluni testi.
Si sottolinea che, sebbene tutti abbiano convenuto sul ruolo di mero banconista del ricorrente fino al termine del 2019, non si è registrata unanimità di vedute quanto alla portata delle mansioni successivamente acquisite.
Invero, , e descrivevano l'attività di Testimone_3 CP_3 Testimone_4 come tecnico commerciale. PT
Però, merita di essere sottolineata la scarsa attendibilità di questi testi.
Il primo, , più che per il legame personale con il ricorrente, di cui è Testimone_3 cognato, per la genericità del racconto, che abbraccia indistintamente tutto il periodo in cui era alle dipendenze di dal 2019 al PT _1
2022. In buona sostanza, riconosceva le mansioni superiori del ricorrente fin dal primo giorno di lavoro, siccome era stato in contatto con lui per avere una consulenza in merito a una fornitura di telecamere, acquistate dalla convenuta.
Nel dettaglio, egli asseriva: CO perché è mio cognato ed è Parte_1 anche colui che mi ha aiutato perché mi ha venduto le telecamere per le mie attività. Mi ha venduto le telecamere nel corso degli anni, praticamente quasi tutti gli anni, il 2019 2020 2021 e 2022 perché ho fatto una serie di allargamenti nella mia struttura. Principalmente ho avuto rapporti con che è venuto PT da me e mi consigliava le telecamere che poi però mi fatturava _1
Che io sappia è sempre stato il commerciale tra virgolette di
[...] PT CP_1 perché comunque chiamavo e lui usciva e faceva il sopralluogo e poi mi PT consigliava le telecamere da installare nelle strutture. Io poi, ad esempio, ho
10 acquistato una nuova struttura su Rogno e anche lì mi ha fatto una consulenza.
Siamo nel periodo 2022 per quanto riguarda Rogno. Secondo me il primo acquisto che ho fatto tramite è stato nel 2019 perché ho ritirato la PT struttura nel 2019 e lì ho fatto il cambio delle telecamere proprio perché volevo una nuova gestione di telecamere>.
Quanto a , si sottolinea che egli era dipendente di CP_3 _1 dal 2014 al settembre 2022 (cfr. modello UNILAV, allegato 11 fasc.
[...] resistente) e si dimetteva per dar vita, il 29 giugno 2022, a una società operante nello stesso settore merceologico della convenuta, “DBS Security s.r.l.”, proprio insieme a (vi era un terzo socio, la società “ e ciascuno dei PT CP_4 tre soci era titolare di un terzo del capitale sociale, pari a 30.000 euro, con una quota di 10.000 euro) - cfr. doc. 11 fascicolo resistente.
Va dunque valutato con prudenza il suo narrato, dal momento che egli ha stretti legami di interesse con il ricorrente, conosciuto allorché entrambi erano dipendenti di e svolgevano le stesse mansioni;
era in _1 quell'ambiente che maturavano la decisione di lasciare la società per dare vita a una propria realtà imprenditoriale, attiva nello stesso ambito merceologico e territoriale della convenuta, di talché essi dal 2022 a oggi hanno lavorato in aperta concorrenza con la resistente.
Egli profilava una piena autonomia per sé stesso e durante il periodo in cui PT erano stati in forze presso CO , sono _1 Parte_1 stato suo collega per 5 anni. Io ho lavorato 8 anni nell'azienda in cui ha lavorato lui, presso la dal 2014 al 2022. Io ero un tecnico commerciale e lui era un CP_1 mio collega, mi occupavo della vendita e anche dopo due anni PT PT circa è stato inserito. È stato inserito inizialmente come banconista, come responsabile del punto vendita. Dopo di che un mio collega si è licenziato, quello che a Brescia faceva la stessa mia funzione e lui si è proposto come commerciale ed è venuto a fare quel lavoro lì. Avevamo un pacchetto clienti separato, lui aveva i suoi clienti e io avevo i miei.
Ha iniziato circa dal 2019, indicativamente, adesso il mese preciso non lo ricordo. Credo fine 2019. Quando lavoravo io lavoravo autonomamente rispetto
11 a C'era il responsabile del punto vendita e due commerciali che PT lavoravano autonomamente. L'altro era prima di c'era PT PT CP_5 che ha passato le consegne. Sulla questione dei prezzi ed eventuali sconti
[...] eravamo autonomi, nel senso che ci venivano date delle indicazioni. Poi chiaramente, su trattative di un certo livello, dove la marginalità scendeva, allora coinvolgevi il titolare, altrimenti eravamo autonomi. Noi avevamo uno stipendio fisso e tra parentesi non ci davano neanche le provvigioni e quindi un motivo per il quale mi sono licenziato era anche quello lì. Avevamo delle direttive sui prezzi e sulla scontistica in base alla famiglia e alla marca del prodotto. Questi ci venivano indicati dalla direzione. Io la chiamo la direzione ma alla fine era il titolare che decideva. Tu facevi delle trattative, ti chiedevano dei preventivi e li inviavi. Se loro accettavano, diventavano ordine e poi tu facevi la bolla di vendita e portavi il materiale. Ho rapporti con è il mio PT socio. Facciamo lo stesso lavoro di prima, siamo distributori di materiale per la sicurezza. Abbiamo aperto una società, io mi sono licenziato ad aprile 2022 e lui penso a giugno o luglio, il periodo preciso non lo ricordo. Abbiamo deciso di aprire una società insieme ad un terzo socio. è uno dei soci. PT CP_2 girava le varie filiali ed era sostanzialmente il nostro referente, era lui che ci dava le direttive. Una volta al mese ci si trovava per vedere i risultati, ci dava i dati e i tabulati elaborati dall'amministrazione con i fatturati di ogni singolo commerciale. Lo davano a tutti i commerciali>.
Il terzo, , spiegava il cambiamento avvenuto dipingendo il Testimone_4 subentro di nell'incarico che presso svolgeva PT _1 [...]
come responsabile commerciale;
differenziava il suo impegno rispetto al Per_2 periodo antecedente, in cui lo ricordava come “banconista”, poiché dopo il passaggio avviava un rapporto più personale e diretto con lui quale cliente.
Peraltro, non sapeva precisare in modo dettagliato, al di là della veste apparente, la variazione delle sue mansioni, di talché non emerge con nettezza l'elevazione qualitativa della prestazione lavorativa di Lavoro come libero PT professionista, sono un artigiano, mi occupo di sistemi di sicurezza, installazione di antifurti, telecamere di sorveglianza. ho conosciuto PT
è il mio attuale fornitore die sistemi di sicurezza ed era il mio referente
[...]
12 precedentemente. Precedentemente alla sua apertura di attività in proprio. Non ricordo esattamente da quanto lo conosco, penso dal 2018 almeno. All'epoca l'ho conosciuto perché lavorava dal mio fornitore all'epoca la . Prima _1 aveva il ruolo di banconista, dopo è diventato responsabile commerciale che seguiva me. Ha cambiato delle cose. Il responsabile commerciale che prima seguiva la mia azienda era poi c'è stato un cambio di mano, Persona_2 si è licenziato e ha cambiato azienda ed è passato di ruolo Persona_2 PT
Prima come banconista io andavo al banco, ordinavo le cose, poi è diventato il mio responsabile commerciale quindi lo chiamavo per eventuali forniture, per farmi fare dei preventivi ecc. Questo da quando ha aperto la nuova ragione sociale che è stato il primo gennaio 2020. Se non erro c'è stato un piccolo periodo di affiancamento con l'ex collega che era all'epoca e poi l'ha Per_3 sostituito in toto. Prima quando era banconista io lo vedevo al banco e non penso che avesse un numero personale all'interno dell'azienda, quindi io quando chiamavo il numero fisso dell'azienda rispondeva lui. Poi lo chiamavo sul cellulare piuttosto che via mail. Piuttosto che vederlo di persona al banco, cioè non al banco, in ufficio quando lo trovavo. Però principalmente era via mail o via telefono. Avevo il contatto suo>.
Invece, la versione del quarto teste sentito, , delinea un'assenza di Testimone_2 potere decisionale per anche dopo il passaggio di ruolo. PT
Le sue affermazioni appaiono credibili da un lato per l'assoluta neutralità rispetto ai fatti di causa, dall'altro lato per la posizione apicale rivestita all'interno di
[...]
in quanto consulente con compiti di organizzazione e finanza _1 aziendale dalla sua costituzione, in affiancamento all'amministratore unico e legale rappresentante e, dall'altro lato ancora, per l'estrema Controparte_2 puntualità con cui descriveva l'operato di Ho conosciuto era un PT PT dipendente. È stato assunto come banconista al punto vendita di San Zeno
Naviglio ma non ricordo la data di assunzione. Era addetto al banco, prendeva gli ordini al banco, consegnava i materiali ai clienti. All'inizio stando in negozio
e dopo, diciamo che quando si è licenziato un venditore su Brescia, ha chiesto, lo so perché mi è stato riferito dall'amministratore, di poter uscire lui a vendere.
13 Gli è stata data questa possibilità però ha chiesto di essere messo alla prova perché non aveva questo tipo di esperienza. Aveva iniziato questo tipo di lavoro nel 2020, nel febbraio 2020. Di questo ne sono certo perché dopo è arrivato il
Covid e quindi effettivamente ha iniziato il lavoro nel post Covid quando ci sono state le aperture delle attività. I prezzi e la scontistica sono sempre appannaggio dell'amministratore. È l'amministratore che decide fondamentalmente le politiche, i prezzi di scontistica e i venditori dovevano attenersi a quelle politiche di prezzi e di scontistica. Questo lo so perché sono praticamente il braccio destro dell'amministratore e mi occupo di organizzazione, di controllo e di gestione e di budget, di pianificazione. Mi occupo di tutte queste cose per definire le strategie.
Che io sappia non c'erano decisioni autonome che potevano essere prese da
Io ero il braccio destro e quando veniva fatta la pianificazione, prima PT ancora di chiedere se avesse dovuto concedere scontistiche maggiori ai clienti, chiamava me, per sapere se stava dentro nei margini e per chiedere CP_2 se c'era la possibilità di farlo. Questo perché io mi occupavo di controllo gestione
e redditività dell'azienda ed ero il braccio destro e gli davo dei suggerimenti. Poi dopo lui in autonomia decideva le fasce di scontistica, le fasce di prezzo per i prodotti, per gli articoli e quant'altro. L'attività di la conoscevo perché PT partecipavo all'organizzazione dell'azienda e sapevamo perfettamente i nostri collaboratori cosa facessero>.
Alla luce di queste discordanti opinioni, reputa la Decidente che non possa riconoscersi in modo inoppugnabile al ricorrente la qualifica di tecnico commerciale al II livello del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi.
Invero, è inconfutabile - in base a quanto previsto dall'art. 113 del contratto collettivo citato, testo in vigore dal 2019, applicato dall'impresa datrice di lavoro del ricorrente - che appartengano al livello V i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: (…)
6. addetto ai negozi>
(cfr. doc. 13 fasc. ricorrente e 3 fasc. resistente).
Invece, appartengono al livello II i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché
14 il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: (…)
9. consegnatario responsabile di magazzino;
(…) 11. agente esterno consegnatario delle merci> (cfr. doc. 14 fasc. ricorrente e 5 fasc. resistente).
Il portato orale dei testi sopra esposto non ha consentito di raggiungere un grado di rassicurante certezza in ordine all'adibizione di in modo continuo, a PT mansioni superiori;
comunque, nemmeno è provato che il loro svolgimento fosse qualificato dai caratteri legali richiesti ai fini della promozione automatica, in conformità al costante insegnamento della Corte di Cassazione, che ne ha specificato l'indefettibile presupposto della pienezza, nel senso che l'adibizione alle mansioni superiori deve aver comportato, in modo stabile, l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (sul che si vedano Cass. Civ., Sez. Lav., n.
11125/2001; n. 14569/1999; n. 16200/2009, Rv. 610161 - 01).
Infatti, non è acclarato in modo indiscutibile che il ricorrente avesse acquisito, in teoria dal gennaio 2020 e di fatto dal maggio/giugno 2020, un potere di coordinamento e di controllo.
È dimostrato in modo inequivocabile che egli raccoglieva gli ordini di acquisto, formulava preventivi e recapitava i materiali acquistati;
tuttavia, non vi è evidenza che vi fossero margini di una sua autonomia operativa, in quanto era assoggettato in modo incisivo alle stringenti direttive del legale rappresentante della società, il quale determinava le dinamiche dei prezzi e le condizioni di vendita;
era tenuto a rimettersi alle sue indicazioni. Per le forniture più PT importanti, il ricorrente doveva consultare l'amministratore, il quale accentrava tutte le decisioni.
In tal senso, collima il narrato dei testi ed . CP_3 Testimone_2
Non sposta i termini della questione il carteggio compiegato in allegato al ricorso.
In primo luogo, nella lettera di autorizzazione agli spostamenti durante il c.d. secondo lockdown, del 4 novembre 2020 (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente), il riferimento alla necessità della presenza di presso la sede sociale di PT
15 Grumello del Monte, ovvero presso i punti vendita indicati espressamente, nonché del servizio di consegna e promozione dei beni e servizi della società presso i clienti sul territorio lombardo>, non esplicitano l'autonomia operativa e/o con funzioni di coordinamento e controllo di cui secondo la tesi attorea PT avrebbe goduto, che si esigono per la declaratoria del II livello.
In secondo luogo, la e-mail 25 marzo 2021 (cfr. doc. 15 fasc. ricorrente) consiste in mera comunicazione di servizio alla clientela, con conferma scritta di accordi verbali;
in tutta evidenza questo atto non implica l'esercizio a monte di poteri di negoziazione e dispositivi da parte di PT
In terzo luogo, il biglietto da visita rilasciato dalla parte resistente al lavoratore
(doc. 17 fasc. ricorrente) si risolve in uno strumento di presentazione ai terzi, di riconoscimento e di legittimazione alla trattativa, che non riflette necessariamente l'attribuzione di maggiori capacità rispetto al passato e, segnatamente, di potestà di scelta discrezionale all'interno dell'azienda, dal momento che era immutato il suo funzionamento su base gerarchica.
Infine, la c.d. lettera di sostituzione commerciale di cui al doc. 18 fasc. ricorrente è priva di data e firma, sicché non è valutabile come proveniente dalla convenuta.
In conclusione, reputa la Giudice non condivisibile l'aspirazione di PT all'inclusione, da gennaio/maggio 2020 fino al termine del rapporto di lavoro, nel
II livello del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non si ravvisa nel suo operato lo svolgimento di compiti autonomi e/o di funzioni di coordinamento e controllo, né sul punto vendita, né su altri dipendenti o collaboratori di tantomeno, viene in rilievo una sua attività _1 creativa in ambito tecnico o scientifico. Infatti, il ricorrente non è riuscito a soddisfare l'onere della prova gravante a suo carico in merito.
7. , è convincente l'assunto che il trapasso del ricorrente alla nuova CP_6 condizione professionale comportasse un ampliamento della sua sfera di azione.
Stima la Decidente che l'inquadramento più convincente sia nel livello III del citato C.C.N.L., Terziario - Distribuzione e Servizi, a norma del quale vi rientrano
i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
16 comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (…) 16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori> (cfr. doc. 6 fasc. resistente).
Depone in tal senso la combinazione di più fattori, evincibili dai documenti sopra citati, ossia la missiva per gli spostamenti in epoca Covid-19, il biglietto da visita e un esempio di corrispondenza telematica intrattenuta da con un cliente. PT
Infatti, per un verso, è acclarato il potenziamento delle competenze relazionali di il quale dopo il subingresso a si interfacciava con la clientela anche PT Per_2 oltre le mansioni d'ordine precedentemente espletate come mero commesso.
Per altro verso, è indubbio che fosse accreditata all'esterno dallo stesso datore di lavoro, nei confronti dei terzi, un'apparenza differente del lavoratore rispetto al suo primo periodo di servizio, poiché grazie alla nuova dotazione strumentale e a un'immagine di accresciuta importanza era presentato come un interlocutore abilitato alla trattativa in nome e per conto dell'impresa.
Se, come sopra si è visto, ciò non si risolveva in un ruolo di spiccata indipendenza, non di meno si trattava di mansioni di concetto e non solo esecutive, da parte di soggetto che per due anni e mezzo aveva già lavorato per la medesima società in posizione subalterna, di talché aveva maturato un'adeguata esperienza sul campo.
17 Tanto basta all'attribuzione del III livello del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e
Servizi.
8. In merito alle differenze retributive che rivendicava per effetto della PT qualifica superiore, si osserva. eccepiva di aver corrisposto al ricorrente, sin dalla data della _1 sua assunzione nel 2017, un importo a titolo di superminimo assorbibile ad personam, pari a euro 263,00 mensili.
La circostanza è irrefutabile, giacché da un lato è provata per tabulas dalle buste paga di da agosto 2017 a maggio 2022 (cfr. doc. 3, 6, 7 e 8 fasc. ricorrente) PT
e, dall'altro lato, la voce in questione è stata presa in esame nei conteggi di dettaglio sulle differenze mensili elaborati in suo favore da S.N.A.L.V. (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente).
Quindi, egli mensilmente percepiva una retribuzione lorda di euro 1.782,28 (per i mesi di gennaio - luglio 2020) e di euro 1.802,58 (per i mesi da agosto 2020 a maggio 2022), oltre a tredicesima e quattordicesima mensilità, più nel dicembre
2020 una quindicesima mensilità una tantum (cfr. doc. 9 fasc. parte resistente).
Si rammenta che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il c.d. superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento - cfr.
Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 14689 del 29 agosto 2012 (Rv. 623623 - 01); ordinanza n. 26017 del 17 ottobre 2018 (Rv. 650897 - 01).
Nel caso che occupa, parte ricorrente non ha allegato l'esistenza di un accordo in deroga a questo criterio da lui raggiunto con il datore di lavoro o di portata
18 generale, in forza del C.C.N.L. Terziario - Distribuzione e Servizi;
né, tantomeno, lo ha dimostrato.
Infatti, si rimarca che le produzioni delle parti di cui s'è dato conto non riguardavano l'intero testo del C.C.N.L. Terziario citato, bensì concernevano solo stralci dell'art. 113.
Quindi, non ha soddisfatto l'onere su di lui gravante di provare il patto di PT mantenimento, in caso di promozione, di una eccedenza rispetto al minimo tabellare di retribuzione del nuovo livello.
Ne consegue che le somme elargite da parte resistente a titolo di superminimo devono considerarsi riassorbite ai fini del calcolo della paga spettante al ricorrente per effetto dell'ascesa al III livello.
Come si evince dall'analisi dei conteggi versati dalla società convenuta (cfr. doc. 7 fasc. parte resistente) relativi alle differenze retributive per il passaggio dal V al
III livello - non specificamente contestati da - egli, in conseguenza del PT pagamento da gennaio 2020 a maggio 2022 della somma di euro 263,00 mensili a titolo di superminimo individuale riassorbibile, più quindicesima mensilità del dicembre 2020 di euro 1.000 netti, ha incassato una somma superiore a quella che sarebbe stata di sua competenza in caso di immediato riconoscimento del III livello (paga base, euro 1.801,38).
In conclusione, nessuna differenza retributiva residua in favore di parte ricorrente.
Perciò, il ricorso va integralmente rigettato.
9. Le spese di lite, stante l'oggettiva complessità delle questioni esaminate
(implicanti anche valutazioni strettamente interpretative), devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
19 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 18 aprile 2025.
La Giudice
dr. Elena Stefana
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sara Baresi (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore _1
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Maffi (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: mansioni e ius variandi.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 11 gennaio 2023
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia - Sezione Parte_1
Lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore _1
per chiedere l'accertamento e la dichiarazione di effettivo Controparte_2 svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente previste, con conseguente condanna della società a versargli le differenze retributive e contributive spettanti.
Più precisamente, il ricorrente deduceva che:
- dall'1 agosto 2017 era assunto con contratto a tempo indeterminato presso
[...]
con sede legale a Grumello del Monte (BG); _1
- svolgeva mansione di magazziniere/banconista/supporto tecnico-telefonico alla clientela, livello V, C.C.N.L. Terziario - Commercio e Servizi;
- egli era destinato all'unità locale sita in San Zeno Naviglio (BS);
- dal gennaio 2020 gli era affidata la mansione di tecnico commerciale, incaricato alle vendite di prodotti e servizi erogati dall'azienda;
- prestava la propria attività lavorativa anche extramoenia, al fine di incrementare la clientela nella zona di Brescia, Cremona e Mantova;
- a tal fine, disponeva della carta carburante della società e della carta di credito
UnicreditCard n. 5312 4725 6504 8926 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso);
- l'impresa datrice di lavoro consegnava a una lettera in data 5 novembre PT
2020, redatta ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. del 3 novembre 2021, onde consentirgli spostamenti durante il periodo dell'emergenza sanitaria (ivi si prevedeva
“servizio di consegna e promozione dei beni e servizi della società presso i clienti sul territorio Lombardo”, cfr. doc. 5 allegato al ricorso);
2 - al mutamento di fatto della mansione non corrispondeva, tuttavia,
l'adeguamento retributivo in busta paga, recante sempre l'indicazione di operaio, livello V (cfr. doc. 6, 7 e 8 allegati al ricorso);
- il 26 maggio 2022 il lavoratore rassegnava le proprie dimissioni. Restituiva al datore di lavoro i beni di servizio (telefonino, carta di credito e carta carburante) messigli a disposizione dalla società;
- successivamente, si rivolgeva al sindacato S.N.A.L.V. - Sindacato PT
Nazionale Autonomo Lavoratori, onde verificare la correttezza delle buste paga emesse da dal gennaio 2020 al maggio 2022. Emergeva una _1 differenza di € 13.128,12 tra quanto percepito e quanto a lui realmente spettante, al netto della mansione di funzionario commerciale in luogo di quella di magazziniere/banconista;
- il tentativo di conciliazione sindacale del 30 agosto 2022 aveva esito negativo e, stante il mancato riscontro all'intimazione formale rivolta alla società di corrispondere quanto dovuto, agiva in giudizio;
PT
- il ricorrente evidenziava che il C.C.N.L. di settore includeva le mansioni da lui svolte nel livello II° (cfr. doc. 14 allegato al ricorso);
- prova scritta dello svolgimento di mansioni superiori si traeva anche da:
• e-mail 25 marzo 2021, inviata da a un cliente, con copia del PT preventivo e indicazione delle condizioni di vendita, del prezzo, ecc. (cfr. doc. 15 allegato al ricorso);
• copia dei tabulati dei fatturati realizzati dal ricorrente dal gennaio 2020
(cfr. doc. 16 allegato al ricorso);
• biglietti da visita della società, in cui egli era indicato come funzionario commerciale (cfr. doc. 17 allegato al ricorso);
• copia comunicazione informativa ai clienti che il ricorrente avrebbe preso il posto di (cfr. doc. 18 allegato al ricorso). Persona_1
Egli formulava le seguenti conclusioni:
3 in via principale: accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto per
[...] dal gennaio 2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia al _1 maggio 2022, mansioni che appartengono al II^ livello del C.C.N.L. Terziario e per l'effetto condannare la resistente a pagare al ricorrente _1
l'importo di € 13.128,12, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in ricorso oltre incidenza su accantonamento T.F.R. interessi e rivalutazione, fino al momento dell'effettivo pagamento;
in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di mancato riconoscimento del II^ livello del C.C.N.L. Terziario a favore di si chiede il Parte_1 riconoscimento del Livello ritenuto di giustizia con conseguente condanna a carico della resistente a pagare al ricorrente l'importo _1 equivalente, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in ricorso oltre incidenza su accantonamento T.F.R. interessi e rivalutazione, fino al momento dell'effettivo pagamento.
Il tutto con vittoria di competenze e spese di causa>.
2. Con memoria ritualmente depositata in via telematica si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore _1 CP_2
la quale chiedeva in principalità il rigetto del ricorso, poiché infondato in
[...] fatto e in diritto. Ricostruiva la vicenda in modo alternativo, nei seguenti termini:
- era assunto l'1 agosto 2017 con mansioni di magazziniere, Parte_1 banconista e adibito, altresì, ad attività di supporto telefonico alla clientela presso la sede operativa sita in San Zeno Naviglio (BS), via Diaz n. 30;
- era inquadrato al V livello del C.C.N.L. Terziario - Commercio e Servizi;
- come indicato nelle buste paga prodotte dallo stesso ricorrente, gli era riconosciuta una maggiorazione a titolo di “superminimo”, da intendersi assorbibile e destinato a essere compreso nei successivi scatti di anzianità e/o passaggi a qualifiche superiori;
- nel mese di febbraio 2020 il ricorrente era assegnato al punto vendita della medesima sede, senza sostanziale mutamento delle precedenti mansioni, in quanto (il quale non aveva specifica esperienza pregressa) si limitava a PT
4 raccogliere gli ordini di acquisto e a recapitare i prodotti ai clienti che non andavano fisicamente in negozio;
- questa attività era svolta, di fatto, a partire da giugno 2020, in quanto nel periodo febbraio - marzo 2020 era disposta chiusura per la nota emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il lavoro quotidiano si svolgeva interamente nel perimetro delle direttive impartite dal datore di lavoro (ad esempio in materia di prezzi e sconti, nonché di clientela), senza alcuna connotazione di autonomia e coordinamento, dunque senza quel requisito caratterizzante il II livello del C.C.N.L. di settore, invocato dal lavoratore;
- il furgone aziendale e la carta carburante erano concessi a esclusivamente PT al fine di recapitare la merce in relazione alla quale raccoglieva gli ordini;
- il lavoratore, tutt'al più, avrebbe potuto accedere al trattamento riferibile al III° livello del C.C.N.L. Terziario - Commercio e Servizi, cui si riferiscono le mansioni di concetto o prevalentemente tali;
- a era riconosciuto un importo mensile di circa 260,00 euro a titolo di PT superminimo assorbibile ad personam in caso di eventuali aumenti/passaggi a qualifiche superiori o eventuali rinnovi del contratto collettivo;
- a fine 2020, con cedolino ad hoc, era erogato l'ulteriore importo di euro
1.448,00 a titolo di quindicesima mensilità;
- al momento delle dimissioni, non rispettava il periodo di preavviso PT applicabile al caso di specie, circostanza riconosciuta dallo stesso ricorrente, che aveva autodecurtato dalle proprie pretese la somma di euro 1.986,78 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
- nel giugno 2022, costituiva (con e la una PT CP_3 Controparte_4 società avente il medesimo oggetto sociale di con vendita dei _1 medesimi prodotti nello stesso territorio.
5 Si sottolineava che era stato tecnico commerciale alle dipendenze CP_3 di dal 2014 al 2022 e che era distributrice _1 CP_4 CP_4 del principale fornitore (Inim Electronics s.r.l.) della società resistente;
- l'onere della prova circa lo svolgimento di mansioni superiori gravava sul dipendente;
- era citata copiosa giurisprudenza anche con riferimento ai livelli di inquadramento del C.C.N.L. di settore;
- a spettava a titolo di indennità di mancato preavviso (pari a _1
20 giorni di retribuzione, in ipotesi di inquadramento al III° livello) la somma di euro 1.385,60.
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione così giudicare: in via principale, rigettare le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da _1 al signor;
[...] Parte_1
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertato che, tutt'al più, il signor ha svolto per PT
mansioni rientranti nel III Livello del C.C.N.L. Terziario e _1
Commercio ed accertato che lo stesso ha percepito l'esatta contribuzione lorda (e relativo T.F.R.) spettante per quel livello, oltre ad un importo a titolo di premio nell'anno 2020, oltre all'indennità di mancato preavviso non versata, di- chiarare per l'effetto che nulla è dovuto da al signor _1 PT
;
[...]
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande precedenti, nella non creduta ipotesi che al signor venga PT riconosciuto di aver svolto per mansioni rientranti nel II _1
Livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio, accertato e dichiarato che tali mansioni sono iniziate tutt'al più nel mese di giugno 2020 al termine della
6 prima fase di emergenza pandemica, tenuto conto del maggiore importo versato da alla fine dell'anno 2020 con cedolino ad hoc di _1 quindicesima mensilità e tenuto infine conto del mancato riconoscimento da parte del convenuto sig. del periodo di preavviso cui era tenuto, con PT decurtazione del corrispondente importo a titoli di indennità di mancato preavviso, ridurre gli importi richiesti dall'attore e contenere la condanna di nella minor somma che verrà ritenuta di giustizia e _1 provata in corso di causa.
Onorari e spese interamente rifuse>.
3. All'udienza del 29 giugno 2023, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione giudiziale, le parti insistevano per l'ammissione delle prove dichiarative, che erano ammesse con ordinanza 7 luglio 2023.
Alle udienze del 6 febbraio 2024 e del 9 aprile 2024 erano auditi i testi.
Era fissata udienza di discussione per il giorno 17 aprile 2025, celebrata in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti tempestivamente depositavano note scritte, nelle quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già enunciate negli atti introduttivi.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Giudice che il ricorso sia infondato e che debba essere respinto, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Nel caso in esame, rivendica l'applicazione dell'art. 2103, comma 7 c.c. PT al suo rapporto di lavoro con siccome afferma di essere stato _1 assegnato a mansioni superiori per il periodo gennaio 2020 - 26 maggio 2022, donde l'insorgenza del suo diritto a un trattamento economico corrispondente all'attività svolta.
7 Giova richiamare i principi consolidati che regolano la materia.
In primo luogo, la tutela apprestata dalla norma invocata presuppone che l'effettivo esercizio delle mansioni superiori sia provato in punto di fatto.
Grava sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda;
in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto
- cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 8025 del 21 maggio 2003 (Rv. 563414 - 01).
In secondo luogo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda - così si legge in Cass. Civ., Sez.
Lav., sentenza n. 8589 del 28 aprile 2015 (Rv. 635313 - 01).
In terzo luogo, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per qualche tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che la destinazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata [così statuisce Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 16200 del 10 luglio 2009 (Rv. 610161 - 01); nello stesso senso si veda Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 14569 del 27 dicembre 1999 (Rv. 532535 - 01), che ancor più nel dettaglio prescrive: Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a
8 quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche il diritto all'assegnazione definitiva a tale attività e alla relativa qualifica - la precipua ed essenziale condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità
e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. La relativa valutazione effettuata da parte del giudice di merito, con le modalità e la completezza delineate, risulta incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina in tema di inquadramento del personale>].
6. Ciò posto, si osserva che nel caso che occupa alcuni aspetti sono pacifici e non contestati.
Da un lato, è incontrovertibile, siccome documentalmente provato dal contratto acquisito a fascicolo, che era assunto nel 2017 da parte resistente con la PT qualifica di operaio magazziniere, banconista e supporto tecnico - telefonico alla clientela, inquadrato al livello V del C.C.N.L. Terziario - Commercio e Servizi (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente e doc. 2 fasc. resistente).
In secondo luogo, è sicuro - in quanto ammesso da entrambe le parti processuali - che interveniva un mutamento allorché si licenziava un venditore che operava per l'azienda su Brescia, tal , in quanto il ricorrente chiedeva al datore di Persona_2 lavoro e otteneva di sostituirlo.
Su questo tema concordano i testi escussi e, inoltre, si realizza una convergenza con il portato documentale agli atti, dal momento che a erano messi a PT disposizione per lo svolgimento della nuova funzione strumenti di lavoro dedicati
(carta carburante, carta di credito aziendale, telefono cellulare e relativa carta
SIM, computer portatile e furgone aziendale, cfr. doc. 4 e 9 fasc. ricorrente).
9 In terzo luogo, è innegabile che egli, formalmente, era incaricato nel gennaio
2020; tuttavia, subito dopo l'esordio intervenivano i provvedimenti governativi di confinamento adottati nella primavera del 2020 per arginare l'epidemia da
Covid-19, di talché in concreto diveniva operativo solo dopo le riaperture PT da maggio - giugno 2020, come allegato dalla convenuta nella comparsa, senza smentite del ricorrente e come confermato dai testi e Testimone_1 [...]
. Tes_2
Per appurare quali fossero i compiti di in concreto prima e dopo questo PT discrimen è stata svolta attività istruttoria con audizione di taluni testi.
Si sottolinea che, sebbene tutti abbiano convenuto sul ruolo di mero banconista del ricorrente fino al termine del 2019, non si è registrata unanimità di vedute quanto alla portata delle mansioni successivamente acquisite.
Invero, , e descrivevano l'attività di Testimone_3 CP_3 Testimone_4 come tecnico commerciale. PT
Però, merita di essere sottolineata la scarsa attendibilità di questi testi.
Il primo, , più che per il legame personale con il ricorrente, di cui è Testimone_3 cognato, per la genericità del racconto, che abbraccia indistintamente tutto il periodo in cui era alle dipendenze di dal 2019 al PT _1
2022. In buona sostanza, riconosceva le mansioni superiori del ricorrente fin dal primo giorno di lavoro, siccome era stato in contatto con lui per avere una consulenza in merito a una fornitura di telecamere, acquistate dalla convenuta.
Nel dettaglio, egli asseriva: CO perché è mio cognato ed è Parte_1 anche colui che mi ha aiutato perché mi ha venduto le telecamere per le mie attività. Mi ha venduto le telecamere nel corso degli anni, praticamente quasi tutti gli anni, il 2019 2020 2021 e 2022 perché ho fatto una serie di allargamenti nella mia struttura. Principalmente ho avuto rapporti con che è venuto PT da me e mi consigliava le telecamere che poi però mi fatturava _1
Che io sappia è sempre stato il commerciale tra virgolette di
[...] PT CP_1 perché comunque chiamavo e lui usciva e faceva il sopralluogo e poi mi PT consigliava le telecamere da installare nelle strutture. Io poi, ad esempio, ho
10 acquistato una nuova struttura su Rogno e anche lì mi ha fatto una consulenza.
Siamo nel periodo 2022 per quanto riguarda Rogno. Secondo me il primo acquisto che ho fatto tramite è stato nel 2019 perché ho ritirato la PT struttura nel 2019 e lì ho fatto il cambio delle telecamere proprio perché volevo una nuova gestione di telecamere>.
Quanto a , si sottolinea che egli era dipendente di CP_3 _1 dal 2014 al settembre 2022 (cfr. modello UNILAV, allegato 11 fasc.
[...] resistente) e si dimetteva per dar vita, il 29 giugno 2022, a una società operante nello stesso settore merceologico della convenuta, “DBS Security s.r.l.”, proprio insieme a (vi era un terzo socio, la società “ e ciascuno dei PT CP_4 tre soci era titolare di un terzo del capitale sociale, pari a 30.000 euro, con una quota di 10.000 euro) - cfr. doc. 11 fascicolo resistente.
Va dunque valutato con prudenza il suo narrato, dal momento che egli ha stretti legami di interesse con il ricorrente, conosciuto allorché entrambi erano dipendenti di e svolgevano le stesse mansioni;
era in _1 quell'ambiente che maturavano la decisione di lasciare la società per dare vita a una propria realtà imprenditoriale, attiva nello stesso ambito merceologico e territoriale della convenuta, di talché essi dal 2022 a oggi hanno lavorato in aperta concorrenza con la resistente.
Egli profilava una piena autonomia per sé stesso e durante il periodo in cui PT erano stati in forze presso CO , sono _1 Parte_1 stato suo collega per 5 anni. Io ho lavorato 8 anni nell'azienda in cui ha lavorato lui, presso la dal 2014 al 2022. Io ero un tecnico commerciale e lui era un CP_1 mio collega, mi occupavo della vendita e anche dopo due anni PT PT circa è stato inserito. È stato inserito inizialmente come banconista, come responsabile del punto vendita. Dopo di che un mio collega si è licenziato, quello che a Brescia faceva la stessa mia funzione e lui si è proposto come commerciale ed è venuto a fare quel lavoro lì. Avevamo un pacchetto clienti separato, lui aveva i suoi clienti e io avevo i miei.
Ha iniziato circa dal 2019, indicativamente, adesso il mese preciso non lo ricordo. Credo fine 2019. Quando lavoravo io lavoravo autonomamente rispetto
11 a C'era il responsabile del punto vendita e due commerciali che PT lavoravano autonomamente. L'altro era prima di c'era PT PT CP_5 che ha passato le consegne. Sulla questione dei prezzi ed eventuali sconti
[...] eravamo autonomi, nel senso che ci venivano date delle indicazioni. Poi chiaramente, su trattative di un certo livello, dove la marginalità scendeva, allora coinvolgevi il titolare, altrimenti eravamo autonomi. Noi avevamo uno stipendio fisso e tra parentesi non ci davano neanche le provvigioni e quindi un motivo per il quale mi sono licenziato era anche quello lì. Avevamo delle direttive sui prezzi e sulla scontistica in base alla famiglia e alla marca del prodotto. Questi ci venivano indicati dalla direzione. Io la chiamo la direzione ma alla fine era il titolare che decideva. Tu facevi delle trattative, ti chiedevano dei preventivi e li inviavi. Se loro accettavano, diventavano ordine e poi tu facevi la bolla di vendita e portavi il materiale. Ho rapporti con è il mio PT socio. Facciamo lo stesso lavoro di prima, siamo distributori di materiale per la sicurezza. Abbiamo aperto una società, io mi sono licenziato ad aprile 2022 e lui penso a giugno o luglio, il periodo preciso non lo ricordo. Abbiamo deciso di aprire una società insieme ad un terzo socio. è uno dei soci. PT CP_2 girava le varie filiali ed era sostanzialmente il nostro referente, era lui che ci dava le direttive. Una volta al mese ci si trovava per vedere i risultati, ci dava i dati e i tabulati elaborati dall'amministrazione con i fatturati di ogni singolo commerciale. Lo davano a tutti i commerciali>.
Il terzo, , spiegava il cambiamento avvenuto dipingendo il Testimone_4 subentro di nell'incarico che presso svolgeva PT _1 [...]
come responsabile commerciale;
differenziava il suo impegno rispetto al Per_2 periodo antecedente, in cui lo ricordava come “banconista”, poiché dopo il passaggio avviava un rapporto più personale e diretto con lui quale cliente.
Peraltro, non sapeva precisare in modo dettagliato, al di là della veste apparente, la variazione delle sue mansioni, di talché non emerge con nettezza l'elevazione qualitativa della prestazione lavorativa di Lavoro come libero PT professionista, sono un artigiano, mi occupo di sistemi di sicurezza, installazione di antifurti, telecamere di sorveglianza. ho conosciuto PT
è il mio attuale fornitore die sistemi di sicurezza ed era il mio referente
[...]
12 precedentemente. Precedentemente alla sua apertura di attività in proprio. Non ricordo esattamente da quanto lo conosco, penso dal 2018 almeno. All'epoca l'ho conosciuto perché lavorava dal mio fornitore all'epoca la . Prima _1 aveva il ruolo di banconista, dopo è diventato responsabile commerciale che seguiva me. Ha cambiato delle cose. Il responsabile commerciale che prima seguiva la mia azienda era poi c'è stato un cambio di mano, Persona_2 si è licenziato e ha cambiato azienda ed è passato di ruolo Persona_2 PT
Prima come banconista io andavo al banco, ordinavo le cose, poi è diventato il mio responsabile commerciale quindi lo chiamavo per eventuali forniture, per farmi fare dei preventivi ecc. Questo da quando ha aperto la nuova ragione sociale che è stato il primo gennaio 2020. Se non erro c'è stato un piccolo periodo di affiancamento con l'ex collega che era all'epoca e poi l'ha Per_3 sostituito in toto. Prima quando era banconista io lo vedevo al banco e non penso che avesse un numero personale all'interno dell'azienda, quindi io quando chiamavo il numero fisso dell'azienda rispondeva lui. Poi lo chiamavo sul cellulare piuttosto che via mail. Piuttosto che vederlo di persona al banco, cioè non al banco, in ufficio quando lo trovavo. Però principalmente era via mail o via telefono. Avevo il contatto suo>.
Invece, la versione del quarto teste sentito, , delinea un'assenza di Testimone_2 potere decisionale per anche dopo il passaggio di ruolo. PT
Le sue affermazioni appaiono credibili da un lato per l'assoluta neutralità rispetto ai fatti di causa, dall'altro lato per la posizione apicale rivestita all'interno di
[...]
in quanto consulente con compiti di organizzazione e finanza _1 aziendale dalla sua costituzione, in affiancamento all'amministratore unico e legale rappresentante e, dall'altro lato ancora, per l'estrema Controparte_2 puntualità con cui descriveva l'operato di Ho conosciuto era un PT PT dipendente. È stato assunto come banconista al punto vendita di San Zeno
Naviglio ma non ricordo la data di assunzione. Era addetto al banco, prendeva gli ordini al banco, consegnava i materiali ai clienti. All'inizio stando in negozio
e dopo, diciamo che quando si è licenziato un venditore su Brescia, ha chiesto, lo so perché mi è stato riferito dall'amministratore, di poter uscire lui a vendere.
13 Gli è stata data questa possibilità però ha chiesto di essere messo alla prova perché non aveva questo tipo di esperienza. Aveva iniziato questo tipo di lavoro nel 2020, nel febbraio 2020. Di questo ne sono certo perché dopo è arrivato il
Covid e quindi effettivamente ha iniziato il lavoro nel post Covid quando ci sono state le aperture delle attività. I prezzi e la scontistica sono sempre appannaggio dell'amministratore. È l'amministratore che decide fondamentalmente le politiche, i prezzi di scontistica e i venditori dovevano attenersi a quelle politiche di prezzi e di scontistica. Questo lo so perché sono praticamente il braccio destro dell'amministratore e mi occupo di organizzazione, di controllo e di gestione e di budget, di pianificazione. Mi occupo di tutte queste cose per definire le strategie.
Che io sappia non c'erano decisioni autonome che potevano essere prese da
Io ero il braccio destro e quando veniva fatta la pianificazione, prima PT ancora di chiedere se avesse dovuto concedere scontistiche maggiori ai clienti, chiamava me, per sapere se stava dentro nei margini e per chiedere CP_2 se c'era la possibilità di farlo. Questo perché io mi occupavo di controllo gestione
e redditività dell'azienda ed ero il braccio destro e gli davo dei suggerimenti. Poi dopo lui in autonomia decideva le fasce di scontistica, le fasce di prezzo per i prodotti, per gli articoli e quant'altro. L'attività di la conoscevo perché PT partecipavo all'organizzazione dell'azienda e sapevamo perfettamente i nostri collaboratori cosa facessero>.
Alla luce di queste discordanti opinioni, reputa la Decidente che non possa riconoscersi in modo inoppugnabile al ricorrente la qualifica di tecnico commerciale al II livello del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi.
Invero, è inconfutabile - in base a quanto previsto dall'art. 113 del contratto collettivo citato, testo in vigore dal 2019, applicato dall'impresa datrice di lavoro del ricorrente - che appartengano al livello V i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: (…)
6. addetto ai negozi>
(cfr. doc. 13 fasc. ricorrente e 3 fasc. resistente).
Invece, appartengono al livello II i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché
14 il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: (…)
9. consegnatario responsabile di magazzino;
(…) 11. agente esterno consegnatario delle merci> (cfr. doc. 14 fasc. ricorrente e 5 fasc. resistente).
Il portato orale dei testi sopra esposto non ha consentito di raggiungere un grado di rassicurante certezza in ordine all'adibizione di in modo continuo, a PT mansioni superiori;
comunque, nemmeno è provato che il loro svolgimento fosse qualificato dai caratteri legali richiesti ai fini della promozione automatica, in conformità al costante insegnamento della Corte di Cassazione, che ne ha specificato l'indefettibile presupposto della pienezza, nel senso che l'adibizione alle mansioni superiori deve aver comportato, in modo stabile, l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (sul che si vedano Cass. Civ., Sez. Lav., n.
11125/2001; n. 14569/1999; n. 16200/2009, Rv. 610161 - 01).
Infatti, non è acclarato in modo indiscutibile che il ricorrente avesse acquisito, in teoria dal gennaio 2020 e di fatto dal maggio/giugno 2020, un potere di coordinamento e di controllo.
È dimostrato in modo inequivocabile che egli raccoglieva gli ordini di acquisto, formulava preventivi e recapitava i materiali acquistati;
tuttavia, non vi è evidenza che vi fossero margini di una sua autonomia operativa, in quanto era assoggettato in modo incisivo alle stringenti direttive del legale rappresentante della società, il quale determinava le dinamiche dei prezzi e le condizioni di vendita;
era tenuto a rimettersi alle sue indicazioni. Per le forniture più PT importanti, il ricorrente doveva consultare l'amministratore, il quale accentrava tutte le decisioni.
In tal senso, collima il narrato dei testi ed . CP_3 Testimone_2
Non sposta i termini della questione il carteggio compiegato in allegato al ricorso.
In primo luogo, nella lettera di autorizzazione agli spostamenti durante il c.d. secondo lockdown, del 4 novembre 2020 (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente), il riferimento alla necessità della presenza di presso la sede sociale di PT
15 Grumello del Monte, ovvero presso i punti vendita indicati espressamente, nonché del servizio di consegna e promozione dei beni e servizi della società presso i clienti sul territorio lombardo>, non esplicitano l'autonomia operativa e/o con funzioni di coordinamento e controllo di cui secondo la tesi attorea PT avrebbe goduto, che si esigono per la declaratoria del II livello.
In secondo luogo, la e-mail 25 marzo 2021 (cfr. doc. 15 fasc. ricorrente) consiste in mera comunicazione di servizio alla clientela, con conferma scritta di accordi verbali;
in tutta evidenza questo atto non implica l'esercizio a monte di poteri di negoziazione e dispositivi da parte di PT
In terzo luogo, il biglietto da visita rilasciato dalla parte resistente al lavoratore
(doc. 17 fasc. ricorrente) si risolve in uno strumento di presentazione ai terzi, di riconoscimento e di legittimazione alla trattativa, che non riflette necessariamente l'attribuzione di maggiori capacità rispetto al passato e, segnatamente, di potestà di scelta discrezionale all'interno dell'azienda, dal momento che era immutato il suo funzionamento su base gerarchica.
Infine, la c.d. lettera di sostituzione commerciale di cui al doc. 18 fasc. ricorrente è priva di data e firma, sicché non è valutabile come proveniente dalla convenuta.
In conclusione, reputa la Giudice non condivisibile l'aspirazione di PT all'inclusione, da gennaio/maggio 2020 fino al termine del rapporto di lavoro, nel
II livello del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non si ravvisa nel suo operato lo svolgimento di compiti autonomi e/o di funzioni di coordinamento e controllo, né sul punto vendita, né su altri dipendenti o collaboratori di tantomeno, viene in rilievo una sua attività _1 creativa in ambito tecnico o scientifico. Infatti, il ricorrente non è riuscito a soddisfare l'onere della prova gravante a suo carico in merito.
7. , è convincente l'assunto che il trapasso del ricorrente alla nuova CP_6 condizione professionale comportasse un ampliamento della sua sfera di azione.
Stima la Decidente che l'inquadramento più convincente sia nel livello III del citato C.C.N.L., Terziario - Distribuzione e Servizi, a norma del quale vi rientrano
i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
16 comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (…) 16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori> (cfr. doc. 6 fasc. resistente).
Depone in tal senso la combinazione di più fattori, evincibili dai documenti sopra citati, ossia la missiva per gli spostamenti in epoca Covid-19, il biglietto da visita e un esempio di corrispondenza telematica intrattenuta da con un cliente. PT
Infatti, per un verso, è acclarato il potenziamento delle competenze relazionali di il quale dopo il subingresso a si interfacciava con la clientela anche PT Per_2 oltre le mansioni d'ordine precedentemente espletate come mero commesso.
Per altro verso, è indubbio che fosse accreditata all'esterno dallo stesso datore di lavoro, nei confronti dei terzi, un'apparenza differente del lavoratore rispetto al suo primo periodo di servizio, poiché grazie alla nuova dotazione strumentale e a un'immagine di accresciuta importanza era presentato come un interlocutore abilitato alla trattativa in nome e per conto dell'impresa.
Se, come sopra si è visto, ciò non si risolveva in un ruolo di spiccata indipendenza, non di meno si trattava di mansioni di concetto e non solo esecutive, da parte di soggetto che per due anni e mezzo aveva già lavorato per la medesima società in posizione subalterna, di talché aveva maturato un'adeguata esperienza sul campo.
17 Tanto basta all'attribuzione del III livello del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e
Servizi.
8. In merito alle differenze retributive che rivendicava per effetto della PT qualifica superiore, si osserva. eccepiva di aver corrisposto al ricorrente, sin dalla data della _1 sua assunzione nel 2017, un importo a titolo di superminimo assorbibile ad personam, pari a euro 263,00 mensili.
La circostanza è irrefutabile, giacché da un lato è provata per tabulas dalle buste paga di da agosto 2017 a maggio 2022 (cfr. doc. 3, 6, 7 e 8 fasc. ricorrente) PT
e, dall'altro lato, la voce in questione è stata presa in esame nei conteggi di dettaglio sulle differenze mensili elaborati in suo favore da S.N.A.L.V. (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente).
Quindi, egli mensilmente percepiva una retribuzione lorda di euro 1.782,28 (per i mesi di gennaio - luglio 2020) e di euro 1.802,58 (per i mesi da agosto 2020 a maggio 2022), oltre a tredicesima e quattordicesima mensilità, più nel dicembre
2020 una quindicesima mensilità una tantum (cfr. doc. 9 fasc. parte resistente).
Si rammenta che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il c.d. superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento - cfr.
Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 14689 del 29 agosto 2012 (Rv. 623623 - 01); ordinanza n. 26017 del 17 ottobre 2018 (Rv. 650897 - 01).
Nel caso che occupa, parte ricorrente non ha allegato l'esistenza di un accordo in deroga a questo criterio da lui raggiunto con il datore di lavoro o di portata
18 generale, in forza del C.C.N.L. Terziario - Distribuzione e Servizi;
né, tantomeno, lo ha dimostrato.
Infatti, si rimarca che le produzioni delle parti di cui s'è dato conto non riguardavano l'intero testo del C.C.N.L. Terziario citato, bensì concernevano solo stralci dell'art. 113.
Quindi, non ha soddisfatto l'onere su di lui gravante di provare il patto di PT mantenimento, in caso di promozione, di una eccedenza rispetto al minimo tabellare di retribuzione del nuovo livello.
Ne consegue che le somme elargite da parte resistente a titolo di superminimo devono considerarsi riassorbite ai fini del calcolo della paga spettante al ricorrente per effetto dell'ascesa al III livello.
Come si evince dall'analisi dei conteggi versati dalla società convenuta (cfr. doc. 7 fasc. parte resistente) relativi alle differenze retributive per il passaggio dal V al
III livello - non specificamente contestati da - egli, in conseguenza del PT pagamento da gennaio 2020 a maggio 2022 della somma di euro 263,00 mensili a titolo di superminimo individuale riassorbibile, più quindicesima mensilità del dicembre 2020 di euro 1.000 netti, ha incassato una somma superiore a quella che sarebbe stata di sua competenza in caso di immediato riconoscimento del III livello (paga base, euro 1.801,38).
In conclusione, nessuna differenza retributiva residua in favore di parte ricorrente.
Perciò, il ricorso va integralmente rigettato.
9. Le spese di lite, stante l'oggettiva complessità delle questioni esaminate
(implicanti anche valutazioni strettamente interpretative), devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
19 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 18 aprile 2025.
La Giudice
dr. Elena Stefana
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