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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 55/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Ferrario del foro di Milano presso il cui studio legale, sito in
Rho (MI), corso Garibaldi n. 67, dichiara di essere elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante quale mandataria della (p.i. ) rappresentata Controparte_2 CP_3 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Costantino Loiacono del foro di Lecce presso il cui studio legale, sito in Milano, via
Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1, dichiara di essere elettivamente domiciliata
OPPOSTO
Oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente: <Nel merito ed in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la mancata consegna ad della merce sottesa alla fattura ingiunta al pagamento, risolvere la vendita per Pt_1 totale inadempimento della venditrice e revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome fondato su somme non dovute, anche in applicazione dell'art. 1460 c.c.. Condannare la società opposta alla restituzione ad di tutto quanto ricevuto per effetto della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione. Pt_1 pagina 1 di 3 Con vittoria di spese>>.
Per parte opposta: <rigettare l'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1527/2022 per l'intera somma ingiunta;
in via subordinata, per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice adito o che verrà accertata e riconosciuta in corso di causa, con ogni provvedimento conseguente in ordine alle spese di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La STUDIO quale mandataria della Controparte_1 Controparte_1 [...]
ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento nei confronti della a titolo di CP_4 Parte_1
compenso per <fornitura e noleggio merci>>.
La ha opposto il decreto asserendo che la merce non sarebbe stata consegnata e che Parte_1
l' ” che risulta sul documento di trasporto non sarebbe un proprio dipendente. Parte_3
Da quanto in atti emerge che:
- in data 01/12/2021, la aveva ordinato la merce, da consegnarsi presso la sede di Novedrate Pt_1
(CO) in via Risera n. 9 (doc. 1 opponente);
- in data 01/02/2022, la merce era stata affidata alla Bartolini Spedizioni, che l'aveva consegnata all'indirizzo della dove era stata ritirata, il 02/02/2022, da " " (doc. 3 opposto); Pt_1 Parte_3
- la fattura è datata 01/02/2022 (doc. 5 opposto);
- la prima contestazione della circa la mancata ricezione della merce è dell'08/08/2022 (doc. Pt_1
2 opponente).
Ebbene, la vendita di cosa da trasportare si presume vendita con spedizione, nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore (art. 1510, comma 2, c.c.).
Da un lato, il compratore non ha allegato alcun elemento che faccia ritenere che la vendita fosse stata configurata con consegna all'arrivo.
Dall'altro, il venditore ha dato prova di aver consegnato la merce al trasportatore.
Il venditore non risponde dell'(eventuale) inadempimento del vettore.
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità ai parametri tra medi e minimi del decreto ministeriale, stanti la semplicità della controversia e il mancato deposito di atti conclusivi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale l'11/10/2022 nel R.G. N. 3570/2022;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in
€4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 25/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Ferrario del foro di Milano presso il cui studio legale, sito in
Rho (MI), corso Garibaldi n. 67, dichiara di essere elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante quale mandataria della (p.i. ) rappresentata Controparte_2 CP_3 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Costantino Loiacono del foro di Lecce presso il cui studio legale, sito in Milano, via
Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1, dichiara di essere elettivamente domiciliata
OPPOSTO
Oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente: <Nel merito ed in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la mancata consegna ad della merce sottesa alla fattura ingiunta al pagamento, risolvere la vendita per Pt_1 totale inadempimento della venditrice e revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome fondato su somme non dovute, anche in applicazione dell'art. 1460 c.c.. Condannare la società opposta alla restituzione ad di tutto quanto ricevuto per effetto della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione. Pt_1 pagina 1 di 3 Con vittoria di spese>>.
Per parte opposta: <rigettare l'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1527/2022 per l'intera somma ingiunta;
in via subordinata, per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice adito o che verrà accertata e riconosciuta in corso di causa, con ogni provvedimento conseguente in ordine alle spese di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La STUDIO quale mandataria della Controparte_1 Controparte_1 [...]
ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento nei confronti della a titolo di CP_4 Parte_1
compenso per <fornitura e noleggio merci>>.
La ha opposto il decreto asserendo che la merce non sarebbe stata consegnata e che Parte_1
l' ” che risulta sul documento di trasporto non sarebbe un proprio dipendente. Parte_3
Da quanto in atti emerge che:
- in data 01/12/2021, la aveva ordinato la merce, da consegnarsi presso la sede di Novedrate Pt_1
(CO) in via Risera n. 9 (doc. 1 opponente);
- in data 01/02/2022, la merce era stata affidata alla Bartolini Spedizioni, che l'aveva consegnata all'indirizzo della dove era stata ritirata, il 02/02/2022, da " " (doc. 3 opposto); Pt_1 Parte_3
- la fattura è datata 01/02/2022 (doc. 5 opposto);
- la prima contestazione della circa la mancata ricezione della merce è dell'08/08/2022 (doc. Pt_1
2 opponente).
Ebbene, la vendita di cosa da trasportare si presume vendita con spedizione, nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore (art. 1510, comma 2, c.c.).
Da un lato, il compratore non ha allegato alcun elemento che faccia ritenere che la vendita fosse stata configurata con consegna all'arrivo.
Dall'altro, il venditore ha dato prova di aver consegnato la merce al trasportatore.
Il venditore non risponde dell'(eventuale) inadempimento del vettore.
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità ai parametri tra medi e minimi del decreto ministeriale, stanti la semplicità della controversia e il mancato deposito di atti conclusivi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale l'11/10/2022 nel R.G. N. 3570/2022;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in
€4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 25/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 3 di 3