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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2301/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. CARLUCCIO FRANCESCO Parte_1 Per l'avv. RINELLA ROSSANA M.A. Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 9.4.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale. pagina 1 di 7 L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come rassegnate in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei Alle ore 17,20 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2301/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLUCCIO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARLUCCIO
FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINELLA Controparte_1 P.IVA_2
ROSSANA M.A., elettivamente domiciliato in VIA DELLA PANATTERIA 15 00100 ROMA presso il difensore avv. RINELLA ROSSANA M.A.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 617 cpc conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la rassegnando le seguenti conclusioni: “… a) Nel merito, Controparte_1 accertare e riconoscere l'illegittimità e/o la nullità, del precetto di pagamento notificato il 10 luglio
2023 per la mancata notifica del titolo esecutivo sotteso, con ogni conseguenza di legge a ciò connessa. c) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della somma intimata a titolo di interessi. Con vittoria di spese e diritti di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Più in dettaglio parte ricorrente deduceva che in data 10 luglio 2023 riceveva da parte della CP_1
atto di precetto asseritamente fondato sul decreto ingiuntivo n. 5940/2022 emesso in data 6
[...]
settembre 2022 dal Tribunale di Roma – sezione lavoro per l'importo di € 64.585,75 oltre spese e competenze liquidate nel provvedimento monitorio.
pagina 3 di 7 Tale decreto sarebbe stato notificato alla società in data 20 settembre 2022 Parte_1
tuttavia, a detta della odierna ricorrente, la notifica del titolo non sarebbe mai avvenuta.
Eccepiva pertanto la nullità dell'atto di precetto rilevando che il processo esecutivo era viziato da invalidità formale non essendo preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo (come nel caso di specie) e/o dell'atto di precetto.
La odierna ricorrente esponeva inoltre di non essere a conoscenza delle asserite pretese di controparte, non potendo quindi entrare nel merito sulla giustezza o meno dei paventati crediti rilevando che tra le parti vi erano in essere rateizzazione del debito per alcune annualità.
Eccepiva ulteriormente che gli interessi richiesti apparivano eccessivi rispetto alla somma ingiunta, e che la controparte non aveva specificato dettagliatamente il regime di calcolo che aveva portato alla somma richiesta.
Si costituiva in giudizio la chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione Controparte_1 contestando quanto affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e difesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa: nel merito, accertare e dichiarare la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 5940/2022 del 06.09.2019, emesso dal Tribunale di Roma, Sez. lavoro, R.G. 24453/2022 e provvisto di decreto di definitiva esecutorietà del 22.02.2023 ritualmente notificato in data 20.09.2022 e conseguentemente accertare e dichiarare la regolarità e l'efficacia del precetto notificato in data 10.07.2023 e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione ex art. 617 c.p.c.; sempre nel merito, accertare e dichiarare la regolarità dei conteggi a titolo di interessi e rivalutazione per come calcolati nell'atto di precetto notificato in data 10.07.2023 e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione ex art. 617 c.p.c.; in via istruttoria, si deposita decreto ingiuntivo n. 5940/2022 del
06.09.2019, emesso dal Tribunale di Roma, Sez. lavoro, R.G. 24453/2022 e provvisto di decreto di definitiva esecutorietà del 22.02.2023 ritualmente notificato in data 20.09.2022. Con vittoria di spese, competenza ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
Deduceva in particolare che il titolo esecutivo era stato correttamente e ritualmente notificato in data
20.09.2022. Tant'è che il Tribunale di Roma, previo accertamento della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, aveva emesso in data 22.02.2023, decreto di definitiva esecutorietà ed in data
28.02.2023 formula esecutiva.
Infine in merito alla errata quantificazione delle somme dovute a titolo di interessi rilevava che l'odierna resistente aveva imputato a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria (come disposto dal giudice del procedimento monitorio) l'importo pari ad €.7.113,86, calcolati a decorrere dal
03.02.2022 al 14.04.2023, data di redazione dell'atto di precetto.
pagina 4 di 7 La causa veniva istruita documentalmente.
Ciò premesso, preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Tanto premesso l'opposizione va rigettata.
Occorre precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850del 2011, tra le tante).
Basti rammentare poi che la sede in cui si contesta la sussistenza del credito azionato in via monitoria non può che essere quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre con l'opposizione al precetto, intimato in virtù dello stesso titolo, si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “il titolo esecutivo giudiziale
(nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di
pagina 5 di 7 quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass., Sez. L, Sentenza n.
3667 del 14/02/2013).
Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 611 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo" (cfr. Cass. n. 25713/2014, nonchè Cass. n. 8011/09, n. 15892/09, tra le più recenti;
in conformità a Cass. S.U. 9938/2005).
Nella vicenda in esame il vizio della notificazione del titolo esecutivo prospettato dalla ricorrente sarebbe ascrivibile sicuramente ad un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione.
Quest'ultima è infatti configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).
In ogni caso il titolo è stato regolarmente notificato, come provato per tabulas dall'odierna resistente
(cfr all. 2 fascicolo di parte resistente).
Ne deriva l'inammissibilità del presente motivo di opposizione, posto che lo strumento corretto per eccepire l'asserita nullità della notifica è comunque quello previsto dagli artt. 645 e 650 c.p.c.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione afferente alla asserita illegittimità della somma intimata a titolo di interessi si osserva quanto segue.
Si rammenta anzitutto che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di
Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.
pagina 6 di 7 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
Con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr., ex multis, Cass. 12-3-2013 n. 6111; Cass. 30-1-
2013 n. 2160; Cass. 29-2-2008 n. 5515).
Ciò posto deve rilevarsi che l'eccezione del tutto generica è rimasta priva di supporto probatorio alla luce dei calcoli esposti e documentati da parte resistente.
Parimenti priva di pregio oltre che non supporta da prova alcuna appare la deduzione circa l'esistenza di piani di rateizzazione delle somme dovute e del pagamento mediante bonifico della somma di euro
15.000,00 a deconto della debitoria.
Parte resistente ha documentato che le due rateizzazioni e il pagamento parziale erano relativi a posizioni diverse da quelle oggetto del presente giudizio.
Per tali ragioni anche tale motivo di opposizione va disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico di parte riorrente avendo a mente valori inferiori a quelli medi in virtù della natura essenzialmente documentale della controversia e della limitata attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore dell'opposto che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2301/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. CARLUCCIO FRANCESCO Parte_1 Per l'avv. RINELLA ROSSANA M.A. Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 9.4.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale. pagina 1 di 7 L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come rassegnate in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei Alle ore 17,20 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2301/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLUCCIO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARLUCCIO
FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINELLA Controparte_1 P.IVA_2
ROSSANA M.A., elettivamente domiciliato in VIA DELLA PANATTERIA 15 00100 ROMA presso il difensore avv. RINELLA ROSSANA M.A.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 617 cpc conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la rassegnando le seguenti conclusioni: “… a) Nel merito, Controparte_1 accertare e riconoscere l'illegittimità e/o la nullità, del precetto di pagamento notificato il 10 luglio
2023 per la mancata notifica del titolo esecutivo sotteso, con ogni conseguenza di legge a ciò connessa. c) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della somma intimata a titolo di interessi. Con vittoria di spese e diritti di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Più in dettaglio parte ricorrente deduceva che in data 10 luglio 2023 riceveva da parte della CP_1
atto di precetto asseritamente fondato sul decreto ingiuntivo n. 5940/2022 emesso in data 6
[...]
settembre 2022 dal Tribunale di Roma – sezione lavoro per l'importo di € 64.585,75 oltre spese e competenze liquidate nel provvedimento monitorio.
pagina 3 di 7 Tale decreto sarebbe stato notificato alla società in data 20 settembre 2022 Parte_1
tuttavia, a detta della odierna ricorrente, la notifica del titolo non sarebbe mai avvenuta.
Eccepiva pertanto la nullità dell'atto di precetto rilevando che il processo esecutivo era viziato da invalidità formale non essendo preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo (come nel caso di specie) e/o dell'atto di precetto.
La odierna ricorrente esponeva inoltre di non essere a conoscenza delle asserite pretese di controparte, non potendo quindi entrare nel merito sulla giustezza o meno dei paventati crediti rilevando che tra le parti vi erano in essere rateizzazione del debito per alcune annualità.
Eccepiva ulteriormente che gli interessi richiesti apparivano eccessivi rispetto alla somma ingiunta, e che la controparte non aveva specificato dettagliatamente il regime di calcolo che aveva portato alla somma richiesta.
Si costituiva in giudizio la chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione Controparte_1 contestando quanto affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e difesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa: nel merito, accertare e dichiarare la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 5940/2022 del 06.09.2019, emesso dal Tribunale di Roma, Sez. lavoro, R.G. 24453/2022 e provvisto di decreto di definitiva esecutorietà del 22.02.2023 ritualmente notificato in data 20.09.2022 e conseguentemente accertare e dichiarare la regolarità e l'efficacia del precetto notificato in data 10.07.2023 e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione ex art. 617 c.p.c.; sempre nel merito, accertare e dichiarare la regolarità dei conteggi a titolo di interessi e rivalutazione per come calcolati nell'atto di precetto notificato in data 10.07.2023 e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione ex art. 617 c.p.c.; in via istruttoria, si deposita decreto ingiuntivo n. 5940/2022 del
06.09.2019, emesso dal Tribunale di Roma, Sez. lavoro, R.G. 24453/2022 e provvisto di decreto di definitiva esecutorietà del 22.02.2023 ritualmente notificato in data 20.09.2022. Con vittoria di spese, competenza ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
Deduceva in particolare che il titolo esecutivo era stato correttamente e ritualmente notificato in data
20.09.2022. Tant'è che il Tribunale di Roma, previo accertamento della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, aveva emesso in data 22.02.2023, decreto di definitiva esecutorietà ed in data
28.02.2023 formula esecutiva.
Infine in merito alla errata quantificazione delle somme dovute a titolo di interessi rilevava che l'odierna resistente aveva imputato a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria (come disposto dal giudice del procedimento monitorio) l'importo pari ad €.7.113,86, calcolati a decorrere dal
03.02.2022 al 14.04.2023, data di redazione dell'atto di precetto.
pagina 4 di 7 La causa veniva istruita documentalmente.
Ciò premesso, preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Tanto premesso l'opposizione va rigettata.
Occorre precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850del 2011, tra le tante).
Basti rammentare poi che la sede in cui si contesta la sussistenza del credito azionato in via monitoria non può che essere quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre con l'opposizione al precetto, intimato in virtù dello stesso titolo, si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “il titolo esecutivo giudiziale
(nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di
pagina 5 di 7 quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass., Sez. L, Sentenza n.
3667 del 14/02/2013).
Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 611 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo" (cfr. Cass. n. 25713/2014, nonchè Cass. n. 8011/09, n. 15892/09, tra le più recenti;
in conformità a Cass. S.U. 9938/2005).
Nella vicenda in esame il vizio della notificazione del titolo esecutivo prospettato dalla ricorrente sarebbe ascrivibile sicuramente ad un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione.
Quest'ultima è infatti configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).
In ogni caso il titolo è stato regolarmente notificato, come provato per tabulas dall'odierna resistente
(cfr all. 2 fascicolo di parte resistente).
Ne deriva l'inammissibilità del presente motivo di opposizione, posto che lo strumento corretto per eccepire l'asserita nullità della notifica è comunque quello previsto dagli artt. 645 e 650 c.p.c.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione afferente alla asserita illegittimità della somma intimata a titolo di interessi si osserva quanto segue.
Si rammenta anzitutto che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di
Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.
pagina 6 di 7 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
Con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr., ex multis, Cass. 12-3-2013 n. 6111; Cass. 30-1-
2013 n. 2160; Cass. 29-2-2008 n. 5515).
Ciò posto deve rilevarsi che l'eccezione del tutto generica è rimasta priva di supporto probatorio alla luce dei calcoli esposti e documentati da parte resistente.
Parimenti priva di pregio oltre che non supporta da prova alcuna appare la deduzione circa l'esistenza di piani di rateizzazione delle somme dovute e del pagamento mediante bonifico della somma di euro
15.000,00 a deconto della debitoria.
Parte resistente ha documentato che le due rateizzazioni e il pagamento parziale erano relativi a posizioni diverse da quelle oggetto del presente giudizio.
Per tali ragioni anche tale motivo di opposizione va disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico di parte riorrente avendo a mente valori inferiori a quelli medi in virtù della natura essenzialmente documentale della controversia e della limitata attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore dell'opposto che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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