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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/10/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 983 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] – AO AO (Brasile) il Controparte_1
22.02.1984,
, nata a [...] – AO AO Controparte_2
(Brasile) il 10.03.1958;
, nata a [...] – AO AO (Brasile) il Controparte_3
18.07.1987; nata a [...] – SP (Brasile) il 18.07.1961; Controparte_4 con l'avv. SARA NARDELLA;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_5 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTO
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per gli attori.
“[…] riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
pag. 1 di 4 - e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per il convenuto.
“In via principale, rigettare il ricorso avversario in quanto non provato e in ogni caso infondato in fatto e in diritto per tutto quanto sopra argomentato, con rifusione integrale delle spese di lite;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano per ciascuno di essi i necessari presupposti in fatto e diritto, voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, facendo risalire per generazioni la trasmissione dello status sino all'avo , nata il [...] a [...] Persona_1
e poi emigrata in Brasile (doc. 1 ricorso).
2. Inutile ripercorrere le vicende generazionali, giacché la domanda è da ritenere infondata già su tale primo assunto.
Infatti, non è possibile affermare che abbia mai avuto la cittadinanza Persona_1 italiana, essendo nata in [...] territorio (quello del Trentino) all'epoca facente parte dell'Impero austro-ungarico, ed entrato a far parte del Regno d'Italia solamente dopo la Prima guerra mondiale, e precisamente il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain, che contestualmente ha stabilito l'acquisto di diritto della cittadinanza italiana da parte di chiunque avesse avuto, a quella data, la pertinenza “in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica” (art. 70 del citato Trattato, approvato con R.d. n. 1804 del 1919, conv. l. n. 1322 del 1920). In particolare, è noto che la suddetta Persona_1 si sia sposata in Brasile il 18.05.1932, ma non è noto quando ella sia partita dal suo territorio natio, ossia il Trentino, e dunque se ella abbia mai potuto giovarsi dell'acquisto di pieno diritto della cittadinanza italiana in parola.
pag. 2 di 4 2.1. I ricorrenti richiamano l'orientamento giurisprudenziale, espresso dal Tribunale di Trieste, secondo il quale, “nel caso in cui l'avo sia nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia o prima della data di annessione al territorio italiano e non sia nota la data della sua emigrazione, egli è considerato cittadino italiano in applicazione delle leggi del 31 gennaio 1901 n. 23 e del
17 maggio 1906 n. 217 se, al momento della costituzione del Regno d'Italia (17 marzo 1861) o al momento dell'annessione del territorio di provenienza al Regno d'Italia, non si era naturalizzato brasiliano o non era deceduto” (cfr. p. 1 note depositate il 20.10.2025).
Il richiamo, tuttavia, non è pertinente con la specifica fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo Tribunale, già integralmente e perfettamente regolata dal Trattato di Saint Germain e dalla relativa legge di approvazione, trattandosi unicamente di comprendere se l'avo, cittadino austriaco, abbia in seguito acquisito la cittadinanza italiana in forza del Trattato medesimo.
2.2. Da ultimo, con le note conclusionali (depositate il 20.10.2025), i ricorrenti depositano un certificato rilasciato dall'amministrazione brasiliana, dal quale risulterebbe che tale
[...]
indicata come la sorella di , sarebbe sbarcata dalla nave Persona_2 Persona_1
RE TI al porto di Rio de Janeiro il 10.03.1926.
Occorre anzitutto rilevare che la produzione documentale è da ritenere inammissibile.
Infatti, da una lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 281 undecies, comma 1 e 281 duodecies, comma 4, c.p.c., deve desumersi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Conviene precisare che non è dato ravvedere alcun giustificato motivo che, ai sensi del cit. comma 4, possa consentire a questo giudice di concedere un termine per consentire la produzione documentale, dal momento che la questione circa l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo , per certo cittadina austriaca, è fatto principale Persona_1 sul quale si incentra la causa petendi della domanda, ed è dunque da ritenere nota ai ricorrenti sin dall'introduzione del processo.
In ogni caso, preme ad abundantiam annotare che il certificato in parola non presenta, comunque, alcun valore dirimente, non provando né lo sbarco né – e soprattutto, visto il thema probandum qui affrontato – il luogo e il momento della partenza dell'ascendente che avrebbe innescato il meccanismo di trasmissione della cittadinanza italiana agli attori.
2.3. Va annotato, da ultimo, che potrebbe in astratto trovare applicazione, al caso in esame, la disciplina di cui alla l. n. 379 del 2000, che all'art. 1 stabilisce che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920
pag. 3 di 4 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di una dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23, l. n. 91 del 1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 379 del 2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273 del 2005, conv. in l. n. 51 del 2006).
Tuttavia, e stando agli atti di causa, tale dichiarazione non risulta effettuata da alcuno dei discendenti di . Persona_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro
26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 2; misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 983 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] – AO AO (Brasile) il Controparte_1
22.02.1984,
, nata a [...] – AO AO Controparte_2
(Brasile) il 10.03.1958;
, nata a [...] – AO AO (Brasile) il Controparte_3
18.07.1987; nata a [...] – SP (Brasile) il 18.07.1961; Controparte_4 con l'avv. SARA NARDELLA;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_5 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTO
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per gli attori.
“[…] riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
pag. 1 di 4 - e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per il convenuto.
“In via principale, rigettare il ricorso avversario in quanto non provato e in ogni caso infondato in fatto e in diritto per tutto quanto sopra argomentato, con rifusione integrale delle spese di lite;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano per ciascuno di essi i necessari presupposti in fatto e diritto, voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, facendo risalire per generazioni la trasmissione dello status sino all'avo , nata il [...] a [...] Persona_1
e poi emigrata in Brasile (doc. 1 ricorso).
2. Inutile ripercorrere le vicende generazionali, giacché la domanda è da ritenere infondata già su tale primo assunto.
Infatti, non è possibile affermare che abbia mai avuto la cittadinanza Persona_1 italiana, essendo nata in [...] territorio (quello del Trentino) all'epoca facente parte dell'Impero austro-ungarico, ed entrato a far parte del Regno d'Italia solamente dopo la Prima guerra mondiale, e precisamente il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain, che contestualmente ha stabilito l'acquisto di diritto della cittadinanza italiana da parte di chiunque avesse avuto, a quella data, la pertinenza “in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica” (art. 70 del citato Trattato, approvato con R.d. n. 1804 del 1919, conv. l. n. 1322 del 1920). In particolare, è noto che la suddetta Persona_1 si sia sposata in Brasile il 18.05.1932, ma non è noto quando ella sia partita dal suo territorio natio, ossia il Trentino, e dunque se ella abbia mai potuto giovarsi dell'acquisto di pieno diritto della cittadinanza italiana in parola.
pag. 2 di 4 2.1. I ricorrenti richiamano l'orientamento giurisprudenziale, espresso dal Tribunale di Trieste, secondo il quale, “nel caso in cui l'avo sia nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia o prima della data di annessione al territorio italiano e non sia nota la data della sua emigrazione, egli è considerato cittadino italiano in applicazione delle leggi del 31 gennaio 1901 n. 23 e del
17 maggio 1906 n. 217 se, al momento della costituzione del Regno d'Italia (17 marzo 1861) o al momento dell'annessione del territorio di provenienza al Regno d'Italia, non si era naturalizzato brasiliano o non era deceduto” (cfr. p. 1 note depositate il 20.10.2025).
Il richiamo, tuttavia, non è pertinente con la specifica fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo Tribunale, già integralmente e perfettamente regolata dal Trattato di Saint Germain e dalla relativa legge di approvazione, trattandosi unicamente di comprendere se l'avo, cittadino austriaco, abbia in seguito acquisito la cittadinanza italiana in forza del Trattato medesimo.
2.2. Da ultimo, con le note conclusionali (depositate il 20.10.2025), i ricorrenti depositano un certificato rilasciato dall'amministrazione brasiliana, dal quale risulterebbe che tale
[...]
indicata come la sorella di , sarebbe sbarcata dalla nave Persona_2 Persona_1
RE TI al porto di Rio de Janeiro il 10.03.1926.
Occorre anzitutto rilevare che la produzione documentale è da ritenere inammissibile.
Infatti, da una lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 281 undecies, comma 1 e 281 duodecies, comma 4, c.p.c., deve desumersi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Conviene precisare che non è dato ravvedere alcun giustificato motivo che, ai sensi del cit. comma 4, possa consentire a questo giudice di concedere un termine per consentire la produzione documentale, dal momento che la questione circa l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo , per certo cittadina austriaca, è fatto principale Persona_1 sul quale si incentra la causa petendi della domanda, ed è dunque da ritenere nota ai ricorrenti sin dall'introduzione del processo.
In ogni caso, preme ad abundantiam annotare che il certificato in parola non presenta, comunque, alcun valore dirimente, non provando né lo sbarco né – e soprattutto, visto il thema probandum qui affrontato – il luogo e il momento della partenza dell'ascendente che avrebbe innescato il meccanismo di trasmissione della cittadinanza italiana agli attori.
2.3. Va annotato, da ultimo, che potrebbe in astratto trovare applicazione, al caso in esame, la disciplina di cui alla l. n. 379 del 2000, che all'art. 1 stabilisce che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920
pag. 3 di 4 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di una dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23, l. n. 91 del 1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 379 del 2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273 del 2005, conv. in l. n. 51 del 2006).
Tuttavia, e stando agli atti di causa, tale dichiarazione non risulta effettuata da alcuno dei discendenti di . Persona_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro
26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 2; misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4