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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4827/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4827/2024 promossa da:
c.f. , ammessa al Controparte_1 C.F._1 patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/226 del Consiglio dell'Ordine di Livorno del 17.07.2024, dall'Avv. Silvia Castellini;
e
, c.f. , con l'Avv. Barbara Rossi;
Controparte_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in MB (LI) il 22.05.2016 e che dalla loro unione è nato il figlio in data 19.12.2016. Per_1
Con provvedimento in data 21/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di
[...] Controparte_2
MB (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in MB (LI) il 22.05.2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 28 P. 1 anno 2016.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsiasi forma di mantenimento l'uno dei confronti dell'altro.
3) La responsabilità genitoriale sul minore è esercitata da entrambi i genitori, i quali Per_1 assumono di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relativamente alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo anche e preminentemente conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. 4) La rappresentanza e l'amministrazione di eventuali beni mobili ed immobili di proprietà del minore, ai sensi dell'art. 320 e ss. c.c., spetta ai genitori congiuntamente, mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore, con le preclusioni ex lege previste.
5) Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre , con la quale continuerà a vivere nella Controparte_1 casa familiare sita a MB in Via Trento e Trieste n. 30/A e presso la quale manterrà la propria residenza. Qualsiasi mutamento della residenza della madre o del minore che con essa convive dovrà essere prontamente comunicata al padre, il quale per il solo figlio minore dovrà prestare il suo espresso consenso.
6) Il padre potrà stare con il figlio tre pomeriggi infrasettimanali, nelle settimane in cui non trascorre con il bambino il weekend e segnatamente il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 18,00 alle ore 21,00, nel periodo scolastico, ed alle ore 22,00 nei periodi vacanza, quando comunque lo ricondurrà, per il pernotto, a casa della madre. Nelle settimane, invece, in cui trascorre il fine settimana con il padre rimanendo a dormire da lui il Per_1 sabato notte, quest'ultimo potrà stare con il figlio due pomeriggi e segnatamente il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00, nel periodo scolastico, ed alle ore 22,00 nei periodi vacanza, quando comunque lo ricondurrà, per il pernotto, a casa della madre. I fine settimana saranno alternati tra i genitori, ed il padre potrà tenere il sabato e la Per_1 domenica, dalle ore 11,30 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica, quando lo riporterà a casa dalla madre. Le suddette modalità di visita potranno essere variate, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e lavorative di entrambi i genitori, nonché con quelle di vita e scolastiche del minore Per_1
7) In occasione delle principali festività dell'anno, la madre trascorrerà con il proprio figlio il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, quello dell'Epifania e di Pasqua fin dopo l'ora di pranzo, dopodiché il bambino starà con il padre il pomeriggio e il pernotto. Gli altri giorni delle vacanze natalizie e pasquali, il padre potrà stare con il figlio secondo le concordate modalità di visita di cui al punto 2). I genitori, comunque, potranno prendere accordi diversi, anche nel rispetto delle esigenze e dei desideri del figlio, compatibilmente con le loro esigenze di vita e lavorative.
8) Per quanto riguarda, invece, le vacanze estive il padre e la madre potranno trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con il proprio figlio, o presso il Comune di residenza o in altro luogo di vacanza, previo accordo tra i genitori che verrà comunque preso entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Nel caso in cui le vacanze estive o parte di esse si svolgano in luoghi diversi dal Comune di residenza, i genitori si obbligano, comunque, a darsene comunicazione, fornendo all'altro i nomi, gli indirizzi ed i recapiti telefonici delle strutture nelle quali soggiorneranno con il bambino. 9) Il padre si obbliga a versare, come già sta facendo dal mese di Controparte_2 maggio 2024, il giorno 17 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di €. 300,00 (euro trecento//00). La predetta somma, che sarà rivalutata Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà accreditata a mezzo bonifico bancario sul c/c postale intestato a secondo il codice IBAN che la stessa ha Controparte_1 già provveduto a comunicare a suo tempo al sig. CP_2
10) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, da intendersi quelle mediche e specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche ivi ricomprese quelle della mensa, quelle sportive e ricreative, e comunque tutte quelle specificamente individuate nelle linee guida rilasciate dal CNF, da intendersi qui richiamate e trascritte. Le spese straordinarie dovranno essere opportunamente documentate e previamente concordate tra i genitori, a meno che le stesse non siano urgenti ed indilazionabili. In quest'ultimo caso, il genitore che ha sostenuto la spesa dovrà darne pronta comunicazione all'altro, il quale dovrà provvedere, a prima richiesta e previa esibizione del documento fiscale che comprova l'esborso a nome del figlio alla Per_1 refusione della medesima per la quota del 50% di sua spettanza.
11) L'Assegno Unico Universale erogato in favore del figlio che attualmente è pari Per_1 ad €. 199,40, continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra . Controparte_1
12) I coniugi si prestano, sin d'ora, il loro reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualunque altro documento valido per l'espatrio, cosicché sarà sufficiente presentare ai competenti uffici, copia autentica del presente ricorso e del relativo decreto di omologazione, per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del medesimo.
13) I genitori, invece, non si prestano il consenso a che sia rilasciato o rinnovato, ad istanza di uno solo di essi, il passaporto e/o un equipollente documento valido per l'espatrio per il figlio minore cosicché sarà necessaria la prestazione congiunta del consenso dei Per_1 medesimi avanti le competenti autorità amministrative e/o di polizia.
14) I coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà comune e di ogni altro bene in comune in ragione del matrimonio e della convivenza.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 6.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4827/2024 promossa da:
c.f. , ammessa al Controparte_1 C.F._1 patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/226 del Consiglio dell'Ordine di Livorno del 17.07.2024, dall'Avv. Silvia Castellini;
e
, c.f. , con l'Avv. Barbara Rossi;
Controparte_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in MB (LI) il 22.05.2016 e che dalla loro unione è nato il figlio in data 19.12.2016. Per_1
Con provvedimento in data 21/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di
[...] Controparte_2
MB (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in MB (LI) il 22.05.2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 28 P. 1 anno 2016.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsiasi forma di mantenimento l'uno dei confronti dell'altro.
3) La responsabilità genitoriale sul minore è esercitata da entrambi i genitori, i quali Per_1 assumono di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relativamente alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo anche e preminentemente conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. 4) La rappresentanza e l'amministrazione di eventuali beni mobili ed immobili di proprietà del minore, ai sensi dell'art. 320 e ss. c.c., spetta ai genitori congiuntamente, mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore, con le preclusioni ex lege previste.
5) Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre , con la quale continuerà a vivere nella Controparte_1 casa familiare sita a MB in Via Trento e Trieste n. 30/A e presso la quale manterrà la propria residenza. Qualsiasi mutamento della residenza della madre o del minore che con essa convive dovrà essere prontamente comunicata al padre, il quale per il solo figlio minore dovrà prestare il suo espresso consenso.
6) Il padre potrà stare con il figlio tre pomeriggi infrasettimanali, nelle settimane in cui non trascorre con il bambino il weekend e segnatamente il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 18,00 alle ore 21,00, nel periodo scolastico, ed alle ore 22,00 nei periodi vacanza, quando comunque lo ricondurrà, per il pernotto, a casa della madre. Nelle settimane, invece, in cui trascorre il fine settimana con il padre rimanendo a dormire da lui il Per_1 sabato notte, quest'ultimo potrà stare con il figlio due pomeriggi e segnatamente il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00, nel periodo scolastico, ed alle ore 22,00 nei periodi vacanza, quando comunque lo ricondurrà, per il pernotto, a casa della madre. I fine settimana saranno alternati tra i genitori, ed il padre potrà tenere il sabato e la Per_1 domenica, dalle ore 11,30 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica, quando lo riporterà a casa dalla madre. Le suddette modalità di visita potranno essere variate, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e lavorative di entrambi i genitori, nonché con quelle di vita e scolastiche del minore Per_1
7) In occasione delle principali festività dell'anno, la madre trascorrerà con il proprio figlio il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, quello dell'Epifania e di Pasqua fin dopo l'ora di pranzo, dopodiché il bambino starà con il padre il pomeriggio e il pernotto. Gli altri giorni delle vacanze natalizie e pasquali, il padre potrà stare con il figlio secondo le concordate modalità di visita di cui al punto 2). I genitori, comunque, potranno prendere accordi diversi, anche nel rispetto delle esigenze e dei desideri del figlio, compatibilmente con le loro esigenze di vita e lavorative.
8) Per quanto riguarda, invece, le vacanze estive il padre e la madre potranno trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con il proprio figlio, o presso il Comune di residenza o in altro luogo di vacanza, previo accordo tra i genitori che verrà comunque preso entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Nel caso in cui le vacanze estive o parte di esse si svolgano in luoghi diversi dal Comune di residenza, i genitori si obbligano, comunque, a darsene comunicazione, fornendo all'altro i nomi, gli indirizzi ed i recapiti telefonici delle strutture nelle quali soggiorneranno con il bambino. 9) Il padre si obbliga a versare, come già sta facendo dal mese di Controparte_2 maggio 2024, il giorno 17 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di €. 300,00 (euro trecento//00). La predetta somma, che sarà rivalutata Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà accreditata a mezzo bonifico bancario sul c/c postale intestato a secondo il codice IBAN che la stessa ha Controparte_1 già provveduto a comunicare a suo tempo al sig. CP_2
10) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, da intendersi quelle mediche e specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche ivi ricomprese quelle della mensa, quelle sportive e ricreative, e comunque tutte quelle specificamente individuate nelle linee guida rilasciate dal CNF, da intendersi qui richiamate e trascritte. Le spese straordinarie dovranno essere opportunamente documentate e previamente concordate tra i genitori, a meno che le stesse non siano urgenti ed indilazionabili. In quest'ultimo caso, il genitore che ha sostenuto la spesa dovrà darne pronta comunicazione all'altro, il quale dovrà provvedere, a prima richiesta e previa esibizione del documento fiscale che comprova l'esborso a nome del figlio alla Per_1 refusione della medesima per la quota del 50% di sua spettanza.
11) L'Assegno Unico Universale erogato in favore del figlio che attualmente è pari Per_1 ad €. 199,40, continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra . Controparte_1
12) I coniugi si prestano, sin d'ora, il loro reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualunque altro documento valido per l'espatrio, cosicché sarà sufficiente presentare ai competenti uffici, copia autentica del presente ricorso e del relativo decreto di omologazione, per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del medesimo.
13) I genitori, invece, non si prestano il consenso a che sia rilasciato o rinnovato, ad istanza di uno solo di essi, il passaporto e/o un equipollente documento valido per l'espatrio per il figlio minore cosicché sarà necessaria la prestazione congiunta del consenso dei Per_1 medesimi avanti le competenti autorità amministrative e/o di polizia.
14) I coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà comune e di ogni altro bene in comune in ragione del matrimonio e della convivenza.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 6.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai