CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno 27/6/2025 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1 Claudio Perrella elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1
PARTE APPELLANTE
E
Cod. Fisc. ); Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
esponendo: - che era una società che si occupava di Parte_1 intermediazione finanziaria e assicurativa e che era impegnata nell'attività di pag. 1 di 12 brokeraggio;
- che nel mese di luglio 2016 veniva a conoscenza dal dott.
[...]
(amministratore delegato di Cattolica , che Per_1 Controparte_2 [...] (per brevità, e Controparte_3 Controparte_3 [...] (per brevità, ricercavano un agente di Controparte_4 CP_4 assicurazione per commercializzare e distribuire le polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione da loro emesse;
- che, quindi, si rivolgeva a
[...] per valutare un possibile interessamento sia alla Parte_2 commercializzazione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione emesse da e sia all'assunzione di un mandato Controparte_3 CP_4 in esclusiva;
- che aveva fatto da intermediario per la distribuzione delle polizze;
- che non accettava il mandato in favore di e Parte_2 Controparte_3 [...]CP
, ma consigliava di farlo sottoscrivere a società facente parte Parte_1 del “Gruppo Today”; - che ad aprile 2017 venivano avviate delle trattative tra
[...]
CF Life e in merito all'accordo di agenzia, e delle CP_3 Parte_1 trattative con riguardo a un accordo di collaborazione;
- che
Parte_1 veniva deciso con la ripartizione in parti uguali dei ricavi derivanti
Parte_1 dalla commercializzazione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- che in data 22 maggio 2017 veniva sottoscritto il relativo contratto di collaborazione con - che in data 27 giugno 2017 veniva, invece,
Parte_1 sottoscritto l'accordo commerciale tra e
Parte_1 Controparte_3 CP_4 per la distribuzione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- che non aveva la disponibilità della copia dei documenti riguardanti i mandati di agenzia sottoscritti tra e -
Parte_1 Controparte_3 CP_4CP che il 31 luglio 2017 CF Assicurazioni e CF ottenevano l'autorizzazione da parte dell'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo credito;
- che dal mese di settembre 2017 sia il contratto di collaborazione che l'accordo commerciale erano perfettamente esecutivi;
- che, pertanto, aveva adempiuto alle obbligazioni e a tutte le prestazioni assunte in forza del contratto di collaborazione;
- che, qualche volta, si occupava di contattare gli
Parte_1 istituti di credito e le società finanziarie per la sottoscrizione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione di e - che, Controparte_3 CP_4 comunque, aveva sempre aiutato con i nuovi clienti partecipando
Parte_1 alla preparazione del materiale necessario;
- che aveva operato
Parte_1 molte volte in modo non appropriato per il tramite dei rappresentanti di
[...] ; - che aveva avuto delle incomprensioni con in merito Pt_2 Parte_1 all'utilizzo del gestionale informatico e che lo aveva migliorato a sue spese;
- che, nonostante le incomprensioni, i risultati attesi venivano raggiunti e il contratto di collaborazione continuava ad essere efficace, come del resto si evinceva dalla comunicazione e-mail inviata da il 31 gennaio 2019; - che a
Parte_1 febbraio 2019 non veniva rinnovata a l'esclusiva riguardo alla
Parte_1 commercializzazione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione e che ciò non aveva avuto nessuna ripercussione sul contratto di collaborazione;
- che successivamente aveva espresso la volontà
Parte_1 di rivedere i corrispettivi pattuiti nel contratto di collaborazione, ma non riteneva di poter accogliere tale richiesta;
- che in data 18 ottobre 2019,
Parte_1 contestava delle anomalie e delle inadeguatezze del sistema informatico e manifestava la sua volontà di recedere dal contratto di collaborazione;
- che rilevava l'inesistenza di un diritto di recesso a favore di e la
Parte_1
pag. 2 di 12 invitava a revocare il recesso dal contratto;
- che riaffermava la
Parte_1 legittimità del recesso rispetto al contratto di collaborazione;
- che in data 18 ottobre 2019 comunicava di voler recedere dal contratto di
Parte_1 collaborazione e non di risolvere per inadempimento il predetto accordo;
- che aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di collaborazione e pertanto non era da ritenere inadempiente;
- che il recesso di dal contratto
Parte_1 di collaborazione doveva ritenersi illegittimo;
- che, pertanto, domandava, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la condanna di a dare esecuzione al contratto di
Parte_1 collaborazione e a corrispondere parte delle somme ricevute dall'esecuzione dei mandati agenziali operanti con e - che chiedeva la Controparte_3 CP_4 condanna di a risarcire i danni subiti a causa dell'illegittimo
Parte_1 recesso dal contratto di collaborazione;
- che, in via subordinata, domandava di risolvere il contratto di collaborazione per fatto e colpa di e la
Parte_1 condanna della convenuta al risarcimento del danno patito per la sua condotta inadempiente. Concludeva, pertanto, chiedendo: “(…) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, - accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso manifestato da rispetto al contratto di collaborazione stipulato in data 22
Parte_1 maggio 2017 con e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante protempore, ad adempiere il Parte_1 predetto accordo, per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte nel presente atto;
conseguentemente, - condannare in persona del legale Pt_1 Parte_1 rappresentante protempore, a corrispondere a la metà di Controparte_1 tutte le somme percepite dall'esecuzione dei mandati agenziali in essere con
[...] e a partire Controparte_3 Controparte_4 dal 2 dicembre 2019, data di pretesa efficacia del recesso ex adverso invocato, sino all'effettivo adempimento, per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte nel presente atto;
il tutto, oltre interessi al tasso di mora previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal dovuto al saldo;
- condannare in persona Parte_1 del legale rappresentante protempore, a risarcire a il Controparte_1 danno subito per le causali di cui in narrativa e, quindi, un importo complessivo pari a Euro 62.137,60, oltre interessi legali dalla data di notificazione del presente atto sino al saldo, ovvero al risarcimento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, NELL'IPOTESI IN CUI LA DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI CUI SOPRA NON POSSA ESSERE ACCOLTA PER UNA QUALSIASI RAGIONE, - accertare e dichiarare il grave inadempimento di
[...] al contratto di collaborazione concluso con Parte_1 Controparte_1 in data 22 maggio 2017, per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte nel presedente atto;
per l'effetto, risolvere il predetto accordo per fatto e colpa di Parte_1
conseguentemente, - condannare a risarcire a
[...] Parte_1 il danno subito per le causali di cui in narrativa e, quindi, Controparte_5 un importo complessivo pari a Euro 3.262.137,60, oltre interessi legali dalla data di notificazione del presente atto sino al saldo, ovvero al risarcimento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
IN OGNI CASO, - condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante protempore, a rifondere a le Controparte_1 competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge”. Instauratosi il contraddittorio, si pag. 3 di 12 costituiva in giudizio la quale esponeva: - che operava nel Parte_1 campo dell'intermediazione assicurativa nell'ambito del “gruppo Today” e che si occupava delle polizze inerenti ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o cessione del quinto della pensione;
- che nel 2008 veniva costituita la (in seguito e la le conferiva l'incarico di CP_6 Parte_2 CP_7 sviluppare il business della cessione del quinto dello stipendio;
- che, successivamente, nella metà del 2016 nasceva per la gestione e lo Parte_1 sviluppo del business della cessione del quinto dello stipendio;
- che i rapporti con si instauravano dopo la metà del 2016 quando il Dott. Controparte_1
, amministratore delegato delle società e Persona_1 Controparte_3 [...] CP
, proponeva di creare un'intesa tra soggetti che operavano nel mercato dell'intermediazione e in questo modo sviluppare il business principale delle compagnie e - che non era vero che le società Controparte_3 CP_4 [...] e erano alla ricerca di un agente assicurativo a cui dare CP_3 CP_4 mandato anche in esclusiva per la distribuzione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- che veniva evidenziata la possibilità di collaborare con poiché aveva conoscenze nel mercato Controparte_1 bancario e finanziario e affermava di essere già dotata di sistema gestionale informatico compatibile;
- che dopo la metà del 2016 iniziavano le trattative con e si chiudevano con la stipula del contratto definito Controparte_1
“gentleman agreement/contratto”; - che all'accordo intervenuto a maggio 2017 si doveva collegare l'accordo del 27 giugno 2017 dove e Controparte_3 CP_4 concedevano solo formalmente l'esclusiva a ed era integrativa dei mandati Pt_1 agenziali conferiti a - che nell'accordo era previsto il conferimento di una Pt_1 esclusiva da parte di e per poter lavorare con una serie Controparte_3 CP_4 di banche e finanziarie interessate alla conclusione di polizze cessione del quinto dello stipendio;
- che, quindi, l'unica esclusiva esistente era quella concessa a che poi l'aveva conferita a nelle intese;
- che Pt_1 Controparte_1 l'esclusiva, salvo rinnovi, doveva durare fino al 31 dicembre 2018, ma invece veniva revocata;
- che si trattava di un'esclusiva legata all'operatività ed allo sviluppo degli affari tra le parti;
- che il sistema gestionale già esisteva in base all'accordo del 22 maggio 2017 e non veniva creato appositamente per il progetto, ma solo implementato per renderlo compatibile al gestionale delle compagnie;
- che in realtà il gestionale non era funzionante e ciò aveva creato dei problemi con le finanziarie;
- che, pertanto, aveva dovuto procedere all'emissione manuale delle polizze;
- che a causa di ciò aveva chiesto il recesso dal contratto di Co collaborazione;
- che e revocavano l'esclusiva il 15 febbraio 2019; - CP_4 che aveva tentato di rinegoziare il contratto dato che si era verificata la revoca dell'esclusiva; - che l'8 agosto 2019 si incontrava con i rappresentanti di e accettava di ricevere i nuovi programmi di sviluppo;
- CP_1 CP_1 che successivamente veniva contattata per e-mail per un Controparte_1 altro incontro ma non rispondeva;
- che quindi il 18 ottobre 2019 interveniva il recesso;
- che, inoltre, aveva revocato l'incarico di brokeraggio a CP_8 e, tuttavia, la collaborazione con era durata fino Controparte_1 CP_8 al 5 marzo 2020; - che il contratto con era un accordo di Controparte_1 collaborazione tra intermediari che rispecchiava il modello delle libere collaborazioni previste nella L. n. 221/2012; - che l'accordo di collaborazione doveva essere interpretato in base alla comune volontà delle parti e secondo buona pag. 4 di 12 fede;
- che trattandosi di un contratto a tempo indeterminato il recesso era legittimo e si configurava, pertanto, la figura giurisprudenziale del recesso libero;
- che il termine di preavviso per il recesso era congruo;
- che, nonostante la richiesta di recesso, poteva domandare, in via subordinata e se del caso riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento ascrivibile alla condotta dell'attrice; - che, dunque, le domande formulate da Controparte_1 dovevano essere rigettate. Concludeva, pertanto, come puntualmente
[...] riportato in epigrafe. La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con ordine di esibizione documentale impartito, ex art. 210 c.p.c., alla convenuta e, a seguito dell'udienza cartolare del 2.4.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “1) in accoglimento della domanda principale formulata da e in Controparte_1 assorbimento delle altre domande avanzate dall'attrice, dichiara la illegittimità del recesso operato dalla convenuta in data 18.10.2019, con Parte_1 efficacia dal 02.12.2019, a valere sul contratto di collaborazione del 22.05.2017; 2) per l'effetto, condanna la convenuta alla ripetizione in Parte_1 favore di dell'importo di euro 1.267.685,75, a titolo di Controparte_1 compensi maturati sino al 2023, oltre al 50% degli ulteriori compensi maturati dalla convenuta sino all'adempimento e agli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., dalla domanda al soddisfo;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; 4) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
5) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata dalla convenuta;
6) condanna Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € Controparte_1 545,00 per esborsi ed € 28.400,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'attrice ha instaurato l'odierno giudizio al fine di sentir dichiarare la illegittimità del recesso operato di a Parte_1 valere sul contratto di collaborazione siglato tra le parti in data 22.05.2017 e, in subordine, per ottenere la risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali assunte, oltre al risarcimento del danno. In particolare, parte attrice ha dedotto che con il predetto contratto le parti si erano impegnate a collaborare tra di loro al fine di promuovere, distribuire e stipulare polizze emesse da due compagnie assicurative ( e Controparte_3
, le quali, con separato contratto, Controparte_4 avevano concesso a parte convenuta il diritto di esclusiva in merito alla stipulazione delle polizze con soggetti indicati in apposito elenco, nonché la possibilità di concludere accordi di collaborazione con altri brokers, come poi verificatosi nel caso di specie. Con il contratto di collaborazione, inoltre, era stato convenuto che i compensi derivanti dalla stipulazione delle polizze, indipendentemente da chi tra e fosse stato poi Controparte_1 Parte_1 soggetto stipulante, sarebbero stati riparti in parti uguali, nella misura del 50%
pag. 5 di 12 ciascuno. Quanto alla durata del rapporto di collaborazione, l'attrice, eccependone la determinatezza, in quanto era stato stabilito che la collaborazione avrebbe avuto efficacia per tutta la durata delle convenzioni assicurative con le compagnie con cui aveva stipulato l'accordo, anche in caso di Parte_1 rinnovo, modifica o nuovi contratti intercorrenti con le medesime compagnie, ha dunque concluso per la illegittimità del recesso comunicatole da parte convenuta, domandando dunque la sua condanna al corretto adempimento. In via subordinata, poi, l'attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di collaborazione, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Per contro, parte convenuta ha contestato tutto quanto dedotto da parte attrice, eccependo in primo luogo la legittimità del recesso operato, a fronte della indeterminatezza del termine di efficacia apposto al contratto di collaborazione e, in subordine, l'inadempimento di parte attrice agli obblighi negoziali assunti, compreso quello afferente alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali a fronte dello squilibrio economico, con conseguente richiesta di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni. Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, la domanda attorea formulata in via principale è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono. In via generale, l'ordinamento prevede due forme di recesso unilaterale, di cui uno – convenzionale - disciplinato dall'art. 1373 c.c., a mente del quale, per quanto qui d'interesse, “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione” (co. 1) e “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione” (co. 2) e l'altro – legale – in quanto previsto dalla legge per alcuni specifici contratti, quali la somministrazione a tempo indeterminato, l'affitto, l'appalto, il trasporto, il comodato, il deposito, il conto corrente, il contratto di agenzia, ecc. A ogni modo, in deroga al principio di cui all'art. 1372 c.c., parte della dottrina ammette anche il diritto di recesso, quantunque non previsto espressamente dalla legge o non stabilito dalle parti per i contratti a tempo indeterminato, atteso il principio secondo il quale nessun vincolo obbligatorio può essere perpetuo e, dunque, eccessivamente limitativo della libertà di una delle parti. La questione è risolta in modi contrastanti dalla giurisprudenza, la quale, almeno in decisioni più risalenti, definisce il recesso come istituto di carattere eccezionale (cfr. Cass. 22/02/1963 n. 424: “L'istituto del recesso unilaterale e di carattere eccezionale diretto, com'e, e derogare il principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, onde non può essere sciolto se non per concorde volontà delle parti stesse o per cause ammesse dalla legge (art 1372 cod civ). che questa lo contempli anche in varie ipotesi di contratto a tempo indeterminato (artt. 1569,1616,1750,1833,1845,1855,2118 e 2285) non si può da ciò, dedurre che esse siano applicazione di una regola generale (della recedibilità ad nutum), poiché rappresentano, invece, unitamente agli altri casi espressamente previsti, le eccezioni al suddetto principio secondo la riserva contenuta nella surricordata fondamentale dell'art 1372 cod civ.”; v. anche Cass. 16/07/1976 n. 2817: “l'art 1373 cod. civ. non stabilisce affatto che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il recesso sia una facoltà spettante ex lege al contraente;
invece, la norma, in base al suo primo comma ed al richiamo alle forme di scioglimento previste dall'art 1372 dello stesso codice, si riferisce alle ipotesi di recesso pag. 6 di 12 convenzionalmente previsto”). Più di recente, per contro, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “la recedibilità ad nutum dai rapporti di durata a tempo indeterminato è principio generale del nostro ordinamento, rispondente all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, di talché l'istituto del recesso unilaterale ad nutum si configura come causa estintiva ordinaria, alternativa rispetto al recesso per giusta causa ed alla risoluzione per inadempimento per qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato” (cfr. Cass. Sez. L, 19/08/2004 n. 16269; Cass. Sez. L, 04/08/2004 n. 14970). Tanto premesso, nella fattispecie per cui è causa deve essere comunque rilevato che il contratto di collaborazione intervenuto tra le parti non può dirsi a tempo indeterminato/perpetuo. Invero, interpretando sistematicamente l'accordo commerciale intercorso tra le compagnie assicurative e Controparte_3 CP_4 e in data 27 giugno 2017 ed il contratto di collaborazione oggetto Parte_1 di giudizio, si evince che il termine, ancorché incerto nel quando, possa essere individuato nell'an. In primo luogo, infatti, l'accordo commerciale concluso con (doc. 7 parte attrice) si inserisce nel progetto industriale delle Parte_1 compagnie assicurative predisposto per il periodo 2017-2021 e si è sviluppato in regime di esclusiva in favore di parte convenuta, la quale ha poi stipulato il contratto di collaborazione con riconoscendole il diritto di Controparte_1 esclusiva relativamente alla commercializzazione e distribuzione delle convenzioni CQS/CQP sviluppate con le compagnie. Sempre in forza dell'accordo commerciale del 27.6.2017, poi, al 30.12.2018 – termine di scadenza del contratto - le compagnie assicurative avrebbero potuto verificare i risultati ottenuti dalla Pt_1
– circostanza effettivamente verificatasi – potendo dunque decidere di sciogliere il rapporto di esclusiva concesso all'Agente Generale, qualora tali risultati non avessero rappresentato quanto auspicato e concordato tra le parti (come di fatto accaduto il 15.2.2019: doc. 9 parte convenuta). In caso contrario, alla stessa data del 31.12.2018 l'accordo commerciale, corredato del diritto di esclusiva, avrebbe potuto essere rinnovato. Con riguardo, invece, al contratto di collaborazione, come anzidetto, la durata dello stesso è strettamente correlata alla durata del mandato agenziale concesso a da parte delle compagnie assicurative e alla Pt_1 durata delle convenzioni assicurative CQS/CQP con le compagnie, tenendo anche conto di eventuali rinnovi, modifiche o nuovi contratti conclusi con i medesimi soggetti. Sicché, il rapporto di collaborazione non può dirsi a tempo tout court indeterminato, dal momento che, come anticipato, il termine di efficacia del contratto ben può essere individuato per relationem relativamente al verificarsi di specifici e individuati eventi di non impossibile verificazione, tenendo anche conto che il rapporto esistente tra la parte convenuta e le compagnie assicurative si inserisce in un piano industriale comunque determinato nel tempo (2017-2021). In assenza, dunque, di un'apposita convenzione tra le parti, il recesso comunicato a mezzo Pec da in data 18.10.2019 (doc. 33 parte attrice) non Parte_1 può dirsi legittimo e nemmeno accompagnato da una giusta motivazione. Non vale, sul punto, il richiamo operato da parte convenuta ad un sopravvenuto squilibrio economico derivante dal venir meno del rapporto di esclusiva originariamente concesso dalle compagnie assicurative. In primo luogo, difetta al riguardo qualsivoglia allegazione sull'asserita modifica peggiorativa per Parte_1 degli assetti economici stabiliti originariamente con il contratto di collaborazione, avendo la convenuta genericamente sollevato le proprie contestazioni e limitato la pag. 7 di 12 propria difesa adducendo anche un inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile a parte attrice, la quale non avrebbe stipulato un numero di polizze emesse dalla compagnie pari a quelle concluse da E ciò sebbene Parte_1 sul punto, come dedotto in contratto, non avesse assunto alcun Controparte_1 obbligo di stipulazione di polizze emesse dalle compagnie assicurative, essendosi invece impegnata alla commercializzazione e distribuzione del prodotto, alla ricezione delle richieste di polizza da parte dei clienti e alla consegna delle stesse, alla gestione degli incassi, mentre si era vincolata alla gestione Parte_1 dell'incarico affidatole dalle compagnie assicurative e alla sottoscrizione delle polizze presentate da Peraltro, la ripartizione convenzionale Controparte_1 dei corrispettivi riconosciuti dalle compagnie in parti uguali tra Controparte_1 e è stata così stabilita da queste ultime indipendentemente dal soggetto Pt_1 sottoscrittore delle polizze (contrattualmente individuato in , sicché Parte_1 la doglianza relativa al prospettato inadempimento di parte attrice all'obbligazione afferente alla sottoscrizione delle polizze è priva di pregio, posto che la parte non era vincolata a tale attività, né tale elemento risulta essere stato ritenuto determinante ai fini della ripartizione dei compensi. Del pari, deve essere disattesa la doglianza afferente alla mancata rinegoziazione dei termini contrattuali asseritamente chiesta da a parte attrice. In primo Parte_1 luogo, dal tenore assunto dalle trattative intercorse tra le parti sia prima della stipula dell'accordo che dopo lo scioglimento del rapporto di esclusiva con le compagnie, non vi è prova dei criteri con cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto o di sopravvenienze tali da alterare il sinallagma contrattuale, né l'art. 1374 c.c., o gli invocati doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, consentono di ritenere esistente un generale obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, salvo le ipotesi normativamente previste, né vi è un potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di là, anche qui, delle ipotesi tassativamente previste, coma, ad esempio le previsioni di cui all'art. 1384 c.c. e all'art. 1660 c.c. (cfr. Trib. Roma n. 15763/2021) D'altronde, pur ammettendosi un obbligo generale di percorrere nuove trattative tra le parti, quest'ultimo non implica un dovere di rinegoziazione e, dunque, un obbligo di addivenire a una stipula di un ulteriore contratto in modifica od integrazione di quello originariamente conclusosi. Sicché, va respinta la pretesa di fondata su un presunto Parte_1 obbligo di rinegoziazione derivante dal principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto. Non può essere accolta nemmeno la tesi avanzata da parte convenuta avente ad oggetto la cessazione del contratto per il venir meno del diritto di esclusiva originariamente concessole dalle compagnie assicurative, qualificato da alla stregua di elemento essenziale del contratto di Parte_1 collaborazione oggetto di contestazione. Ed invero, all'art. 5 del contratto di collaborazione la durata di quest'ultimo risulta ancorata alla efficacia del mandato agenziale concesso a dalle compagnie, senza riferimento Parte_1 alcuno al regime di esclusiva nel quale il mandato è stato eseguito, facendosi invece richiamo anche alle modifiche o novazioni del mandato stesso. Lo stesso dicasi con riguardo al contenuto delle premesse facenti parte del contratto di collaborazione, con le quali si impegna a concedere il diritto di Parte_1 esclusiva (diverso e autonomo rispetto a quello afferente all'accordo commerciale)
pag. 8 di 12 in favore di parte attrice, la quale si obbliga a cooperare per la conclusione degli affari inerenti alle polizze CQP/CQS. Peraltro, ha continuato a Parte_1 mantener fermi gli obblighi assunti con il contratto di collaborazione anche successivamente alla revoca del diritto di esclusiva nei suoi confronti operato dalle compagnie assicurative e ciò rende inattendibile la tesi di parte convenuta, la quale ha asserito che il diritto di esclusiva in proprio favore sarebbe qualificabile quale elemento giustificativo del rapporto di collaborazione intervenuto con parte attrice. Nemmeno può accogliersi, infine, la domanda avanzata dalla convenuta in via alternativa o subordinata ed eventualmente riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., sul presupposto dell'inadempimento di a talune obbligazioni contrattuali. Per Controparte_1 giurisprudenza consolidata, infatti, l'inadempimento idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione contrattuale deve presentare i caratteri di imputabilità e di gravità, come anche previsto dall'art. 1455 c.c.; sicché per inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1453 c.c. deve intendersi quello che impedisce la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto, valutato in relazione a ciò che le parti si propongono nell'assumersi le rispettive obbligazioni e, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, l'inadempimento grave è quell'inadempimento che rischia di sacrificare la sicurezza di ottenere le successive prestazioni, fatta salva l'ipotesi in cui siano state proprio le parti contraenti a stabilire che la violazione di un preciso obbligo costituisca un grave inadempimento (circostanza non verificatasi nel caso di specie). Nel caso concreto, rinviando alle considerazioni svolte in merito all'asserita violazione da parte dell'attrice all'obbligo di rinegoziazione e alla mancata stipulazione di polizze da parte di anche il lamentato inadempimento insito nel non aver Controparte_1 parte attrice implementato le funzionalità del sistema informatico per la gestione del business CQS/CQP non può ritenersi rilevante o, comunque, di importanza tale, tenuto conto dell'interesse della convenuta, da giustificare la risoluzione del rapporto, in quanto, in primo luogo, come ammesso da tale Parte_1 circostanza non ha impedito l'emissione delle polizze e una loro corretta gestione, ancorché manuale (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta) e, dall'altro, tale inadempimento non è stato indicato come motivo fondamentale sotteso alla comunicazione di recesso, ma è stato adombrato in via subordinata per una eventuale pronuncia risolutiva del contratto richiesta da Parte_1 con ciò desumendosi una sua scarsa importanza nel contesto generale dell'economia dell'operazione contrattuale. Per tutte le predette considerazioni, dunque, il recesso operato da in data 18.10.2019 deve essere Parte_1 dichiarato illegittimo, in quanto non convenzionalmente previsto nel contratto di collaborazione a tempo determinato e, comunque, non supportato da giusta causa. Pertanto, in accoglimento della domanda principale formulata da parte attrice, deve essere dichiarata l'illegittimità del recesso comunicato dalla convenuta in data 18.10.2019 rispetto al contratto di collaborazione del 22.05.2017 e, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1
della metà dei compensi percepiti dall'esecuzione dei Controparte_1 mandati agenziali in essere con le compagnie assicurative e Controparte_3 [...]CP
, a partire dal 02.12.2019, data di pretesa efficacia del recesso e sino all'avvenuto adempimento. In ordine alla quantificazione di tali compensi, sulla base dei documenti esibiti in giudizio dalla convenuta (convenzioni assicurative pag. 9 di 12 relative alle finanziarie GE, DE, AC, ON, CO EL, OF,
, IT, IB ID, AM e Banca Popolare Pugliese: cfr. docc. CP_8 da 43.1 a 43.11; certificazioni da CF e CF Life di tutti i compensi provvigionali effettivi corrispettivi in ambito di intermediazione assicurativa, divisi mese per mese, da Dicembre 2019 a Giugno 2021: cfr. doc. 44 da 1 a 19; storni Co CP provvigionali CF e restituiti da per provvigioni percepite, per Pt_1 annullamenti e/o estinzioni anticipate polizze a tutto giugno 2021: cfr. doc. 45; contabilizzazione relativa alle spese di emissione: cfr. doc. 46 da 1 a 19); nonché, alla luce delle risultanze dei bilanci di esercizio di relativi agli anni Parte_1 2020, 2021 e 2022 (cfr. docc. 53 e 54 parte attrice, prodotti in data 29.3.2024), la cui formazione in data successiva alla scadenza dei termini istruttori non è oggetto di contestazione della convenuta;
infine, sulla scorta delle risultanze del bilancio relativo all'anno 2023, approvato dall'assemblea della in data Parte_1 29.4.2024, quindi, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. doc. 55 parte attrice: prodotto in allegato alla comparsa conclusionale), si evincono ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti dalla nel 2020, per euro Parte_1 904.010,00, nel 2021, per euro 1.255.938,00, nel 2022, per euro 2.015.435,00 e nel 2023, per euro 895.360,00. Ciò posto, l'importo spettante alla Controparte_1 (50% dei ricavi, mentre non possono essere considerati nel computo i costi di produzione sostenuti dalla convenuta, i quali, secondo le previsioni di cui al par. 4 del contratto di collaborazione del 22.5.2017, “resteranno ad esclusivo carico di ciascuna delle Società che eseguiranno le singole prestazioni come sopra determinate”) sarà pari, complessivamente, sino al 2023, ad euro 2.535.371,50 (euro 452.005,00 per il 2020; euro 627.969,00 per il 2021; euro 1.007.717,50 per il 2022; euro 447.680 per il 2023), dal quale deve essere detratto l'importo dei ricavi relativi ad altri mandati che ha ricevuto da altre compagnie, Parte_1 contemporaneamente a quelli della CF Assicurazioni e della quindi, CP_4 estranei al rapporto con (quali Controparte_1 Controparte_9 e Controparte_10 Parte_3
cfr. estratti registri pubblici IVASS allegati alla memoria di
[...] replica della convenuta), che può essere quantificato, equitativamente, nella misura del 50% dei ricavi risultanti dai predetti bilanci, per un importo residuo di euro 1.267.685,75. Relativamente, invece, alla richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, la stessa deve essere rigettata. Con riguardo all'asserito pregiudizio all'immagine subito dalla a seguito della condotta tenuta da Controparte_1
parte attrice non ha allegato ai sensi dell'art. 1223 c.c. l'effettivo Parte_1 danno conseguente alla presentazione della convenuta, nel mercato di riferimento, quale soggetto non più associato a parte attrice. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c. il creditore danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.), di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente e ulteriore rispetto all'inadempimento (cfr. Cass. 5960/05). In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno pag. 10 di 12 in re ipsa, appare evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/08). Pertanto, sebbene sia stata accertata la natura indebita del recesso unilateralmente operato dalla convenuta dal contratto di collaborazione oggetto di causa, difetta del tutto la prova, in base a conferente allegazione, del danno asseritamente subito e pretesamente da risarcire. Inoltre, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità (cfr. Cass. 10607/10; Cass. 13288/07; Cass. 16992/05; Cass. 13761/04; Cass.16202/02; Cass. 682/01). In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni ed in assorbimento delle altre domande formulate dalla
[...]
le domande svolte in via principale dalla parte attrice meritano CP_1 parziale accoglimento e, dunque, il recesso operato da in data Parte_1 18.10.2019, con efficacia a decorrere dal 02.12.2019, deve essere dichiarato illegittimo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della metà dei compensi percepiti dall'esecuzione dei mandati agenziali in essere con le compagnie assicurative e a Controparte_3 CP_4 partire dal 02.12.2019 e sino all'avvenuto adempimento, per un importo, sino al 2023, di euro 1.267.685,75, oltre al 50% degli ulteriori compensi maturati sino all'adempimento e agli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., dalla domanda al soddisfo. Al riguardo, deve essere accertata l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in quanto introdotta tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni. Così come deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni, in quanto infondata e non corroborata da elementi probatori. Parimenti, per le ragioni sopra esposte, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dalla convenuta, avente ad oggetto l'accertamento della risoluzione dell'accordo di collaborazione per fatti ascrivibili alla condotta dell'attrice. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza prevalente della convenuta, nei limiti del decisum.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dei suesposti motivi di appello, - In via preliminare: sospendere ex art. 283 e 351 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 17071/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma. - In via istruttoria: ammettere le prove per testi articolate nell'interesse di nel giudizio di primo Parte_1 grado, come sopra riportate, ed adottare ogni provvedimento a tal fine necessario.
- Nel merito: riformare integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità del recesso esercitato da in data 15.10.2019, e Parte_1 rigettare per l'effetto la domanda attorea;
- Nel merito e in via subordinata: rideterminare le somme liquidate in favore di in accoglimento Controparte_1
pag. 11 di 12 dei motivi di appello sopra esposti. Con vittoria di spese e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre Cassa Avvocati e IVA come per legge.”.
La parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 20/6/2025 né a quella odierna, cui la causa è stata rinviata, previo rituale avviso al difensore;
in tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...] non costituitasi pure regolarmente citata. CP_1
La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorchè l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, così provvede:
– dichiara improcedibile l'appello;
– spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 27/6/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno 27/6/2025 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1 Claudio Perrella elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1
PARTE APPELLANTE
E
Cod. Fisc. ); Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
esponendo: - che era una società che si occupava di Parte_1 intermediazione finanziaria e assicurativa e che era impegnata nell'attività di pag. 1 di 12 brokeraggio;
- che nel mese di luglio 2016 veniva a conoscenza dal dott.
[...]
(amministratore delegato di Cattolica , che Per_1 Controparte_2 [...] (per brevità, e Controparte_3 Controparte_3 [...] (per brevità, ricercavano un agente di Controparte_4 CP_4 assicurazione per commercializzare e distribuire le polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione da loro emesse;
- che, quindi, si rivolgeva a
[...] per valutare un possibile interessamento sia alla Parte_2 commercializzazione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione emesse da e sia all'assunzione di un mandato Controparte_3 CP_4 in esclusiva;
- che aveva fatto da intermediario per la distribuzione delle polizze;
- che non accettava il mandato in favore di e Parte_2 Controparte_3 [...]CP
, ma consigliava di farlo sottoscrivere a società facente parte Parte_1 del “Gruppo Today”; - che ad aprile 2017 venivano avviate delle trattative tra
[...]
CF Life e in merito all'accordo di agenzia, e delle CP_3 Parte_1 trattative con riguardo a un accordo di collaborazione;
- che
Parte_1 veniva deciso con la ripartizione in parti uguali dei ricavi derivanti
Parte_1 dalla commercializzazione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- che in data 22 maggio 2017 veniva sottoscritto il relativo contratto di collaborazione con - che in data 27 giugno 2017 veniva, invece,
Parte_1 sottoscritto l'accordo commerciale tra e
Parte_1 Controparte_3 CP_4 per la distribuzione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- che non aveva la disponibilità della copia dei documenti riguardanti i mandati di agenzia sottoscritti tra e -
Parte_1 Controparte_3 CP_4CP che il 31 luglio 2017 CF Assicurazioni e CF ottenevano l'autorizzazione da parte dell'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo credito;
- che dal mese di settembre 2017 sia il contratto di collaborazione che l'accordo commerciale erano perfettamente esecutivi;
- che, pertanto, aveva adempiuto alle obbligazioni e a tutte le prestazioni assunte in forza del contratto di collaborazione;
- che, qualche volta, si occupava di contattare gli
Parte_1 istituti di credito e le società finanziarie per la sottoscrizione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione di e - che, Controparte_3 CP_4 comunque, aveva sempre aiutato con i nuovi clienti partecipando
Parte_1 alla preparazione del materiale necessario;
- che aveva operato
Parte_1 molte volte in modo non appropriato per il tramite dei rappresentanti di
[...] ; - che aveva avuto delle incomprensioni con in merito Pt_2 Parte_1 all'utilizzo del gestionale informatico e che lo aveva migliorato a sue spese;
- che, nonostante le incomprensioni, i risultati attesi venivano raggiunti e il contratto di collaborazione continuava ad essere efficace, come del resto si evinceva dalla comunicazione e-mail inviata da il 31 gennaio 2019; - che a
Parte_1 febbraio 2019 non veniva rinnovata a l'esclusiva riguardo alla
Parte_1 commercializzazione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione e che ciò non aveva avuto nessuna ripercussione sul contratto di collaborazione;
- che successivamente aveva espresso la volontà
Parte_1 di rivedere i corrispettivi pattuiti nel contratto di collaborazione, ma non riteneva di poter accogliere tale richiesta;
- che in data 18 ottobre 2019,
Parte_1 contestava delle anomalie e delle inadeguatezze del sistema informatico e manifestava la sua volontà di recedere dal contratto di collaborazione;
- che rilevava l'inesistenza di un diritto di recesso a favore di e la
Parte_1
pag. 2 di 12 invitava a revocare il recesso dal contratto;
- che riaffermava la
Parte_1 legittimità del recesso rispetto al contratto di collaborazione;
- che in data 18 ottobre 2019 comunicava di voler recedere dal contratto di
Parte_1 collaborazione e non di risolvere per inadempimento il predetto accordo;
- che aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di collaborazione e pertanto non era da ritenere inadempiente;
- che il recesso di dal contratto
Parte_1 di collaborazione doveva ritenersi illegittimo;
- che, pertanto, domandava, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la condanna di a dare esecuzione al contratto di
Parte_1 collaborazione e a corrispondere parte delle somme ricevute dall'esecuzione dei mandati agenziali operanti con e - che chiedeva la Controparte_3 CP_4 condanna di a risarcire i danni subiti a causa dell'illegittimo
Parte_1 recesso dal contratto di collaborazione;
- che, in via subordinata, domandava di risolvere il contratto di collaborazione per fatto e colpa di e la
Parte_1 condanna della convenuta al risarcimento del danno patito per la sua condotta inadempiente. Concludeva, pertanto, chiedendo: “(…) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, - accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso manifestato da rispetto al contratto di collaborazione stipulato in data 22
Parte_1 maggio 2017 con e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante protempore, ad adempiere il Parte_1 predetto accordo, per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte nel presente atto;
conseguentemente, - condannare in persona del legale Pt_1 Parte_1 rappresentante protempore, a corrispondere a la metà di Controparte_1 tutte le somme percepite dall'esecuzione dei mandati agenziali in essere con
[...] e a partire Controparte_3 Controparte_4 dal 2 dicembre 2019, data di pretesa efficacia del recesso ex adverso invocato, sino all'effettivo adempimento, per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte nel presente atto;
il tutto, oltre interessi al tasso di mora previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal dovuto al saldo;
- condannare in persona Parte_1 del legale rappresentante protempore, a risarcire a il Controparte_1 danno subito per le causali di cui in narrativa e, quindi, un importo complessivo pari a Euro 62.137,60, oltre interessi legali dalla data di notificazione del presente atto sino al saldo, ovvero al risarcimento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, NELL'IPOTESI IN CUI LA DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI CUI SOPRA NON POSSA ESSERE ACCOLTA PER UNA QUALSIASI RAGIONE, - accertare e dichiarare il grave inadempimento di
[...] al contratto di collaborazione concluso con Parte_1 Controparte_1 in data 22 maggio 2017, per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte nel presedente atto;
per l'effetto, risolvere il predetto accordo per fatto e colpa di Parte_1
conseguentemente, - condannare a risarcire a
[...] Parte_1 il danno subito per le causali di cui in narrativa e, quindi, Controparte_5 un importo complessivo pari a Euro 3.262.137,60, oltre interessi legali dalla data di notificazione del presente atto sino al saldo, ovvero al risarcimento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
IN OGNI CASO, - condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante protempore, a rifondere a le Controparte_1 competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge”. Instauratosi il contraddittorio, si pag. 3 di 12 costituiva in giudizio la quale esponeva: - che operava nel Parte_1 campo dell'intermediazione assicurativa nell'ambito del “gruppo Today” e che si occupava delle polizze inerenti ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o cessione del quinto della pensione;
- che nel 2008 veniva costituita la (in seguito e la le conferiva l'incarico di CP_6 Parte_2 CP_7 sviluppare il business della cessione del quinto dello stipendio;
- che, successivamente, nella metà del 2016 nasceva per la gestione e lo Parte_1 sviluppo del business della cessione del quinto dello stipendio;
- che i rapporti con si instauravano dopo la metà del 2016 quando il Dott. Controparte_1
, amministratore delegato delle società e Persona_1 Controparte_3 [...] CP
, proponeva di creare un'intesa tra soggetti che operavano nel mercato dell'intermediazione e in questo modo sviluppare il business principale delle compagnie e - che non era vero che le società Controparte_3 CP_4 [...] e erano alla ricerca di un agente assicurativo a cui dare CP_3 CP_4 mandato anche in esclusiva per la distribuzione delle polizze cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- che veniva evidenziata la possibilità di collaborare con poiché aveva conoscenze nel mercato Controparte_1 bancario e finanziario e affermava di essere già dotata di sistema gestionale informatico compatibile;
- che dopo la metà del 2016 iniziavano le trattative con e si chiudevano con la stipula del contratto definito Controparte_1
“gentleman agreement/contratto”; - che all'accordo intervenuto a maggio 2017 si doveva collegare l'accordo del 27 giugno 2017 dove e Controparte_3 CP_4 concedevano solo formalmente l'esclusiva a ed era integrativa dei mandati Pt_1 agenziali conferiti a - che nell'accordo era previsto il conferimento di una Pt_1 esclusiva da parte di e per poter lavorare con una serie Controparte_3 CP_4 di banche e finanziarie interessate alla conclusione di polizze cessione del quinto dello stipendio;
- che, quindi, l'unica esclusiva esistente era quella concessa a che poi l'aveva conferita a nelle intese;
- che Pt_1 Controparte_1 l'esclusiva, salvo rinnovi, doveva durare fino al 31 dicembre 2018, ma invece veniva revocata;
- che si trattava di un'esclusiva legata all'operatività ed allo sviluppo degli affari tra le parti;
- che il sistema gestionale già esisteva in base all'accordo del 22 maggio 2017 e non veniva creato appositamente per il progetto, ma solo implementato per renderlo compatibile al gestionale delle compagnie;
- che in realtà il gestionale non era funzionante e ciò aveva creato dei problemi con le finanziarie;
- che, pertanto, aveva dovuto procedere all'emissione manuale delle polizze;
- che a causa di ciò aveva chiesto il recesso dal contratto di Co collaborazione;
- che e revocavano l'esclusiva il 15 febbraio 2019; - CP_4 che aveva tentato di rinegoziare il contratto dato che si era verificata la revoca dell'esclusiva; - che l'8 agosto 2019 si incontrava con i rappresentanti di e accettava di ricevere i nuovi programmi di sviluppo;
- CP_1 CP_1 che successivamente veniva contattata per e-mail per un Controparte_1 altro incontro ma non rispondeva;
- che quindi il 18 ottobre 2019 interveniva il recesso;
- che, inoltre, aveva revocato l'incarico di brokeraggio a CP_8 e, tuttavia, la collaborazione con era durata fino Controparte_1 CP_8 al 5 marzo 2020; - che il contratto con era un accordo di Controparte_1 collaborazione tra intermediari che rispecchiava il modello delle libere collaborazioni previste nella L. n. 221/2012; - che l'accordo di collaborazione doveva essere interpretato in base alla comune volontà delle parti e secondo buona pag. 4 di 12 fede;
- che trattandosi di un contratto a tempo indeterminato il recesso era legittimo e si configurava, pertanto, la figura giurisprudenziale del recesso libero;
- che il termine di preavviso per il recesso era congruo;
- che, nonostante la richiesta di recesso, poteva domandare, in via subordinata e se del caso riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento ascrivibile alla condotta dell'attrice; - che, dunque, le domande formulate da Controparte_1 dovevano essere rigettate. Concludeva, pertanto, come puntualmente
[...] riportato in epigrafe. La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con ordine di esibizione documentale impartito, ex art. 210 c.p.c., alla convenuta e, a seguito dell'udienza cartolare del 2.4.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “1) in accoglimento della domanda principale formulata da e in Controparte_1 assorbimento delle altre domande avanzate dall'attrice, dichiara la illegittimità del recesso operato dalla convenuta in data 18.10.2019, con Parte_1 efficacia dal 02.12.2019, a valere sul contratto di collaborazione del 22.05.2017; 2) per l'effetto, condanna la convenuta alla ripetizione in Parte_1 favore di dell'importo di euro 1.267.685,75, a titolo di Controparte_1 compensi maturati sino al 2023, oltre al 50% degli ulteriori compensi maturati dalla convenuta sino all'adempimento e agli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., dalla domanda al soddisfo;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; 4) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
5) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata dalla convenuta;
6) condanna Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € Controparte_1 545,00 per esborsi ed € 28.400,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'attrice ha instaurato l'odierno giudizio al fine di sentir dichiarare la illegittimità del recesso operato di a Parte_1 valere sul contratto di collaborazione siglato tra le parti in data 22.05.2017 e, in subordine, per ottenere la risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali assunte, oltre al risarcimento del danno. In particolare, parte attrice ha dedotto che con il predetto contratto le parti si erano impegnate a collaborare tra di loro al fine di promuovere, distribuire e stipulare polizze emesse da due compagnie assicurative ( e Controparte_3
, le quali, con separato contratto, Controparte_4 avevano concesso a parte convenuta il diritto di esclusiva in merito alla stipulazione delle polizze con soggetti indicati in apposito elenco, nonché la possibilità di concludere accordi di collaborazione con altri brokers, come poi verificatosi nel caso di specie. Con il contratto di collaborazione, inoltre, era stato convenuto che i compensi derivanti dalla stipulazione delle polizze, indipendentemente da chi tra e fosse stato poi Controparte_1 Parte_1 soggetto stipulante, sarebbero stati riparti in parti uguali, nella misura del 50%
pag. 5 di 12 ciascuno. Quanto alla durata del rapporto di collaborazione, l'attrice, eccependone la determinatezza, in quanto era stato stabilito che la collaborazione avrebbe avuto efficacia per tutta la durata delle convenzioni assicurative con le compagnie con cui aveva stipulato l'accordo, anche in caso di Parte_1 rinnovo, modifica o nuovi contratti intercorrenti con le medesime compagnie, ha dunque concluso per la illegittimità del recesso comunicatole da parte convenuta, domandando dunque la sua condanna al corretto adempimento. In via subordinata, poi, l'attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di collaborazione, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Per contro, parte convenuta ha contestato tutto quanto dedotto da parte attrice, eccependo in primo luogo la legittimità del recesso operato, a fronte della indeterminatezza del termine di efficacia apposto al contratto di collaborazione e, in subordine, l'inadempimento di parte attrice agli obblighi negoziali assunti, compreso quello afferente alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali a fronte dello squilibrio economico, con conseguente richiesta di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni. Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, la domanda attorea formulata in via principale è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono. In via generale, l'ordinamento prevede due forme di recesso unilaterale, di cui uno – convenzionale - disciplinato dall'art. 1373 c.c., a mente del quale, per quanto qui d'interesse, “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione” (co. 1) e “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione” (co. 2) e l'altro – legale – in quanto previsto dalla legge per alcuni specifici contratti, quali la somministrazione a tempo indeterminato, l'affitto, l'appalto, il trasporto, il comodato, il deposito, il conto corrente, il contratto di agenzia, ecc. A ogni modo, in deroga al principio di cui all'art. 1372 c.c., parte della dottrina ammette anche il diritto di recesso, quantunque non previsto espressamente dalla legge o non stabilito dalle parti per i contratti a tempo indeterminato, atteso il principio secondo il quale nessun vincolo obbligatorio può essere perpetuo e, dunque, eccessivamente limitativo della libertà di una delle parti. La questione è risolta in modi contrastanti dalla giurisprudenza, la quale, almeno in decisioni più risalenti, definisce il recesso come istituto di carattere eccezionale (cfr. Cass. 22/02/1963 n. 424: “L'istituto del recesso unilaterale e di carattere eccezionale diretto, com'e, e derogare il principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, onde non può essere sciolto se non per concorde volontà delle parti stesse o per cause ammesse dalla legge (art 1372 cod civ). che questa lo contempli anche in varie ipotesi di contratto a tempo indeterminato (artt. 1569,1616,1750,1833,1845,1855,2118 e 2285) non si può da ciò, dedurre che esse siano applicazione di una regola generale (della recedibilità ad nutum), poiché rappresentano, invece, unitamente agli altri casi espressamente previsti, le eccezioni al suddetto principio secondo la riserva contenuta nella surricordata fondamentale dell'art 1372 cod civ.”; v. anche Cass. 16/07/1976 n. 2817: “l'art 1373 cod. civ. non stabilisce affatto che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il recesso sia una facoltà spettante ex lege al contraente;
invece, la norma, in base al suo primo comma ed al richiamo alle forme di scioglimento previste dall'art 1372 dello stesso codice, si riferisce alle ipotesi di recesso pag. 6 di 12 convenzionalmente previsto”). Più di recente, per contro, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “la recedibilità ad nutum dai rapporti di durata a tempo indeterminato è principio generale del nostro ordinamento, rispondente all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, di talché l'istituto del recesso unilaterale ad nutum si configura come causa estintiva ordinaria, alternativa rispetto al recesso per giusta causa ed alla risoluzione per inadempimento per qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato” (cfr. Cass. Sez. L, 19/08/2004 n. 16269; Cass. Sez. L, 04/08/2004 n. 14970). Tanto premesso, nella fattispecie per cui è causa deve essere comunque rilevato che il contratto di collaborazione intervenuto tra le parti non può dirsi a tempo indeterminato/perpetuo. Invero, interpretando sistematicamente l'accordo commerciale intercorso tra le compagnie assicurative e Controparte_3 CP_4 e in data 27 giugno 2017 ed il contratto di collaborazione oggetto Parte_1 di giudizio, si evince che il termine, ancorché incerto nel quando, possa essere individuato nell'an. In primo luogo, infatti, l'accordo commerciale concluso con (doc. 7 parte attrice) si inserisce nel progetto industriale delle Parte_1 compagnie assicurative predisposto per il periodo 2017-2021 e si è sviluppato in regime di esclusiva in favore di parte convenuta, la quale ha poi stipulato il contratto di collaborazione con riconoscendole il diritto di Controparte_1 esclusiva relativamente alla commercializzazione e distribuzione delle convenzioni CQS/CQP sviluppate con le compagnie. Sempre in forza dell'accordo commerciale del 27.6.2017, poi, al 30.12.2018 – termine di scadenza del contratto - le compagnie assicurative avrebbero potuto verificare i risultati ottenuti dalla Pt_1
– circostanza effettivamente verificatasi – potendo dunque decidere di sciogliere il rapporto di esclusiva concesso all'Agente Generale, qualora tali risultati non avessero rappresentato quanto auspicato e concordato tra le parti (come di fatto accaduto il 15.2.2019: doc. 9 parte convenuta). In caso contrario, alla stessa data del 31.12.2018 l'accordo commerciale, corredato del diritto di esclusiva, avrebbe potuto essere rinnovato. Con riguardo, invece, al contratto di collaborazione, come anzidetto, la durata dello stesso è strettamente correlata alla durata del mandato agenziale concesso a da parte delle compagnie assicurative e alla Pt_1 durata delle convenzioni assicurative CQS/CQP con le compagnie, tenendo anche conto di eventuali rinnovi, modifiche o nuovi contratti conclusi con i medesimi soggetti. Sicché, il rapporto di collaborazione non può dirsi a tempo tout court indeterminato, dal momento che, come anticipato, il termine di efficacia del contratto ben può essere individuato per relationem relativamente al verificarsi di specifici e individuati eventi di non impossibile verificazione, tenendo anche conto che il rapporto esistente tra la parte convenuta e le compagnie assicurative si inserisce in un piano industriale comunque determinato nel tempo (2017-2021). In assenza, dunque, di un'apposita convenzione tra le parti, il recesso comunicato a mezzo Pec da in data 18.10.2019 (doc. 33 parte attrice) non Parte_1 può dirsi legittimo e nemmeno accompagnato da una giusta motivazione. Non vale, sul punto, il richiamo operato da parte convenuta ad un sopravvenuto squilibrio economico derivante dal venir meno del rapporto di esclusiva originariamente concesso dalle compagnie assicurative. In primo luogo, difetta al riguardo qualsivoglia allegazione sull'asserita modifica peggiorativa per Parte_1 degli assetti economici stabiliti originariamente con il contratto di collaborazione, avendo la convenuta genericamente sollevato le proprie contestazioni e limitato la pag. 7 di 12 propria difesa adducendo anche un inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile a parte attrice, la quale non avrebbe stipulato un numero di polizze emesse dalla compagnie pari a quelle concluse da E ciò sebbene Parte_1 sul punto, come dedotto in contratto, non avesse assunto alcun Controparte_1 obbligo di stipulazione di polizze emesse dalle compagnie assicurative, essendosi invece impegnata alla commercializzazione e distribuzione del prodotto, alla ricezione delle richieste di polizza da parte dei clienti e alla consegna delle stesse, alla gestione degli incassi, mentre si era vincolata alla gestione Parte_1 dell'incarico affidatole dalle compagnie assicurative e alla sottoscrizione delle polizze presentate da Peraltro, la ripartizione convenzionale Controparte_1 dei corrispettivi riconosciuti dalle compagnie in parti uguali tra Controparte_1 e è stata così stabilita da queste ultime indipendentemente dal soggetto Pt_1 sottoscrittore delle polizze (contrattualmente individuato in , sicché Parte_1 la doglianza relativa al prospettato inadempimento di parte attrice all'obbligazione afferente alla sottoscrizione delle polizze è priva di pregio, posto che la parte non era vincolata a tale attività, né tale elemento risulta essere stato ritenuto determinante ai fini della ripartizione dei compensi. Del pari, deve essere disattesa la doglianza afferente alla mancata rinegoziazione dei termini contrattuali asseritamente chiesta da a parte attrice. In primo Parte_1 luogo, dal tenore assunto dalle trattative intercorse tra le parti sia prima della stipula dell'accordo che dopo lo scioglimento del rapporto di esclusiva con le compagnie, non vi è prova dei criteri con cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto o di sopravvenienze tali da alterare il sinallagma contrattuale, né l'art. 1374 c.c., o gli invocati doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, consentono di ritenere esistente un generale obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, salvo le ipotesi normativamente previste, né vi è un potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di là, anche qui, delle ipotesi tassativamente previste, coma, ad esempio le previsioni di cui all'art. 1384 c.c. e all'art. 1660 c.c. (cfr. Trib. Roma n. 15763/2021) D'altronde, pur ammettendosi un obbligo generale di percorrere nuove trattative tra le parti, quest'ultimo non implica un dovere di rinegoziazione e, dunque, un obbligo di addivenire a una stipula di un ulteriore contratto in modifica od integrazione di quello originariamente conclusosi. Sicché, va respinta la pretesa di fondata su un presunto Parte_1 obbligo di rinegoziazione derivante dal principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto. Non può essere accolta nemmeno la tesi avanzata da parte convenuta avente ad oggetto la cessazione del contratto per il venir meno del diritto di esclusiva originariamente concessole dalle compagnie assicurative, qualificato da alla stregua di elemento essenziale del contratto di Parte_1 collaborazione oggetto di contestazione. Ed invero, all'art. 5 del contratto di collaborazione la durata di quest'ultimo risulta ancorata alla efficacia del mandato agenziale concesso a dalle compagnie, senza riferimento Parte_1 alcuno al regime di esclusiva nel quale il mandato è stato eseguito, facendosi invece richiamo anche alle modifiche o novazioni del mandato stesso. Lo stesso dicasi con riguardo al contenuto delle premesse facenti parte del contratto di collaborazione, con le quali si impegna a concedere il diritto di Parte_1 esclusiva (diverso e autonomo rispetto a quello afferente all'accordo commerciale)
pag. 8 di 12 in favore di parte attrice, la quale si obbliga a cooperare per la conclusione degli affari inerenti alle polizze CQP/CQS. Peraltro, ha continuato a Parte_1 mantener fermi gli obblighi assunti con il contratto di collaborazione anche successivamente alla revoca del diritto di esclusiva nei suoi confronti operato dalle compagnie assicurative e ciò rende inattendibile la tesi di parte convenuta, la quale ha asserito che il diritto di esclusiva in proprio favore sarebbe qualificabile quale elemento giustificativo del rapporto di collaborazione intervenuto con parte attrice. Nemmeno può accogliersi, infine, la domanda avanzata dalla convenuta in via alternativa o subordinata ed eventualmente riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., sul presupposto dell'inadempimento di a talune obbligazioni contrattuali. Per Controparte_1 giurisprudenza consolidata, infatti, l'inadempimento idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione contrattuale deve presentare i caratteri di imputabilità e di gravità, come anche previsto dall'art. 1455 c.c.; sicché per inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1453 c.c. deve intendersi quello che impedisce la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto, valutato in relazione a ciò che le parti si propongono nell'assumersi le rispettive obbligazioni e, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, l'inadempimento grave è quell'inadempimento che rischia di sacrificare la sicurezza di ottenere le successive prestazioni, fatta salva l'ipotesi in cui siano state proprio le parti contraenti a stabilire che la violazione di un preciso obbligo costituisca un grave inadempimento (circostanza non verificatasi nel caso di specie). Nel caso concreto, rinviando alle considerazioni svolte in merito all'asserita violazione da parte dell'attrice all'obbligo di rinegoziazione e alla mancata stipulazione di polizze da parte di anche il lamentato inadempimento insito nel non aver Controparte_1 parte attrice implementato le funzionalità del sistema informatico per la gestione del business CQS/CQP non può ritenersi rilevante o, comunque, di importanza tale, tenuto conto dell'interesse della convenuta, da giustificare la risoluzione del rapporto, in quanto, in primo luogo, come ammesso da tale Parte_1 circostanza non ha impedito l'emissione delle polizze e una loro corretta gestione, ancorché manuale (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta) e, dall'altro, tale inadempimento non è stato indicato come motivo fondamentale sotteso alla comunicazione di recesso, ma è stato adombrato in via subordinata per una eventuale pronuncia risolutiva del contratto richiesta da Parte_1 con ciò desumendosi una sua scarsa importanza nel contesto generale dell'economia dell'operazione contrattuale. Per tutte le predette considerazioni, dunque, il recesso operato da in data 18.10.2019 deve essere Parte_1 dichiarato illegittimo, in quanto non convenzionalmente previsto nel contratto di collaborazione a tempo determinato e, comunque, non supportato da giusta causa. Pertanto, in accoglimento della domanda principale formulata da parte attrice, deve essere dichiarata l'illegittimità del recesso comunicato dalla convenuta in data 18.10.2019 rispetto al contratto di collaborazione del 22.05.2017 e, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1
della metà dei compensi percepiti dall'esecuzione dei Controparte_1 mandati agenziali in essere con le compagnie assicurative e Controparte_3 [...]CP
, a partire dal 02.12.2019, data di pretesa efficacia del recesso e sino all'avvenuto adempimento. In ordine alla quantificazione di tali compensi, sulla base dei documenti esibiti in giudizio dalla convenuta (convenzioni assicurative pag. 9 di 12 relative alle finanziarie GE, DE, AC, ON, CO EL, OF,
, IT, IB ID, AM e Banca Popolare Pugliese: cfr. docc. CP_8 da 43.1 a 43.11; certificazioni da CF e CF Life di tutti i compensi provvigionali effettivi corrispettivi in ambito di intermediazione assicurativa, divisi mese per mese, da Dicembre 2019 a Giugno 2021: cfr. doc. 44 da 1 a 19; storni Co CP provvigionali CF e restituiti da per provvigioni percepite, per Pt_1 annullamenti e/o estinzioni anticipate polizze a tutto giugno 2021: cfr. doc. 45; contabilizzazione relativa alle spese di emissione: cfr. doc. 46 da 1 a 19); nonché, alla luce delle risultanze dei bilanci di esercizio di relativi agli anni Parte_1 2020, 2021 e 2022 (cfr. docc. 53 e 54 parte attrice, prodotti in data 29.3.2024), la cui formazione in data successiva alla scadenza dei termini istruttori non è oggetto di contestazione della convenuta;
infine, sulla scorta delle risultanze del bilancio relativo all'anno 2023, approvato dall'assemblea della in data Parte_1 29.4.2024, quindi, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. doc. 55 parte attrice: prodotto in allegato alla comparsa conclusionale), si evincono ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti dalla nel 2020, per euro Parte_1 904.010,00, nel 2021, per euro 1.255.938,00, nel 2022, per euro 2.015.435,00 e nel 2023, per euro 895.360,00. Ciò posto, l'importo spettante alla Controparte_1 (50% dei ricavi, mentre non possono essere considerati nel computo i costi di produzione sostenuti dalla convenuta, i quali, secondo le previsioni di cui al par. 4 del contratto di collaborazione del 22.5.2017, “resteranno ad esclusivo carico di ciascuna delle Società che eseguiranno le singole prestazioni come sopra determinate”) sarà pari, complessivamente, sino al 2023, ad euro 2.535.371,50 (euro 452.005,00 per il 2020; euro 627.969,00 per il 2021; euro 1.007.717,50 per il 2022; euro 447.680 per il 2023), dal quale deve essere detratto l'importo dei ricavi relativi ad altri mandati che ha ricevuto da altre compagnie, Parte_1 contemporaneamente a quelli della CF Assicurazioni e della quindi, CP_4 estranei al rapporto con (quali Controparte_1 Controparte_9 e Controparte_10 Parte_3
cfr. estratti registri pubblici IVASS allegati alla memoria di
[...] replica della convenuta), che può essere quantificato, equitativamente, nella misura del 50% dei ricavi risultanti dai predetti bilanci, per un importo residuo di euro 1.267.685,75. Relativamente, invece, alla richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, la stessa deve essere rigettata. Con riguardo all'asserito pregiudizio all'immagine subito dalla a seguito della condotta tenuta da Controparte_1
parte attrice non ha allegato ai sensi dell'art. 1223 c.c. l'effettivo Parte_1 danno conseguente alla presentazione della convenuta, nel mercato di riferimento, quale soggetto non più associato a parte attrice. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c. il creditore danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.), di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente e ulteriore rispetto all'inadempimento (cfr. Cass. 5960/05). In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno pag. 10 di 12 in re ipsa, appare evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/08). Pertanto, sebbene sia stata accertata la natura indebita del recesso unilateralmente operato dalla convenuta dal contratto di collaborazione oggetto di causa, difetta del tutto la prova, in base a conferente allegazione, del danno asseritamente subito e pretesamente da risarcire. Inoltre, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità (cfr. Cass. 10607/10; Cass. 13288/07; Cass. 16992/05; Cass. 13761/04; Cass.16202/02; Cass. 682/01). In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni ed in assorbimento delle altre domande formulate dalla
[...]
le domande svolte in via principale dalla parte attrice meritano CP_1 parziale accoglimento e, dunque, il recesso operato da in data Parte_1 18.10.2019, con efficacia a decorrere dal 02.12.2019, deve essere dichiarato illegittimo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della metà dei compensi percepiti dall'esecuzione dei mandati agenziali in essere con le compagnie assicurative e a Controparte_3 CP_4 partire dal 02.12.2019 e sino all'avvenuto adempimento, per un importo, sino al 2023, di euro 1.267.685,75, oltre al 50% degli ulteriori compensi maturati sino all'adempimento e agli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., dalla domanda al soddisfo. Al riguardo, deve essere accertata l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in quanto introdotta tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni. Così come deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni, in quanto infondata e non corroborata da elementi probatori. Parimenti, per le ragioni sopra esposte, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dalla convenuta, avente ad oggetto l'accertamento della risoluzione dell'accordo di collaborazione per fatti ascrivibili alla condotta dell'attrice. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza prevalente della convenuta, nei limiti del decisum.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dei suesposti motivi di appello, - In via preliminare: sospendere ex art. 283 e 351 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 17071/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma. - In via istruttoria: ammettere le prove per testi articolate nell'interesse di nel giudizio di primo Parte_1 grado, come sopra riportate, ed adottare ogni provvedimento a tal fine necessario.
- Nel merito: riformare integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità del recesso esercitato da in data 15.10.2019, e Parte_1 rigettare per l'effetto la domanda attorea;
- Nel merito e in via subordinata: rideterminare le somme liquidate in favore di in accoglimento Controparte_1
pag. 11 di 12 dei motivi di appello sopra esposti. Con vittoria di spese e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre Cassa Avvocati e IVA come per legge.”.
La parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 20/6/2025 né a quella odierna, cui la causa è stata rinviata, previo rituale avviso al difensore;
in tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...] non costituitasi pure regolarmente citata. CP_1
La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorchè l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, così provvede:
– dichiara improcedibile l'appello;
– spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 27/6/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 12 di 12