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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6620 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 40870/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. MA PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, Piazza Prati degli Strozzi 26, presso lo studio dell'avv. Daniele Cianti che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti opponente in via principale e convenuto in via riconvenzionale
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Diomede
Carafa 26, presso lo studio dell'avv. MA Curcio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti opposta in via principale e convenuta in via riconvenzionale
N O N C H E '
, in Controparte_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti 8, rappresentata e difesa dall'avv.
RA PI in virtù di procura in atti opposta in via principale e ricorrente in via riconvenzionale
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_3
elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura in atti opposto in via principale all'esito dell'udienza del 3.6.2025 (sostituita con il deposito di note ex art.127- ter c.p.c.) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna quest'ultimo a rimborsare in favore delle tre parti opposte (
[...]
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
e i compensi legali che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 1.863,50, CP_3
oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare in favore della le spese Controparte_2
sostenute (contributo unificato) pari a € 43,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
avvocato, in data 1.10.2024 si è visto recapitare da Parte_1
una comunicazione preventiva di fermo CP_1 Controparte_1
amministrativo (n. 09780202400097079000) con la quale veniva invitato al versamento entro 30 giorni della somma di € 15.589,54, pena l'iscrizione di un fermo amministrativo su di una autovettura di sua proprietà. Il predetto importo era il totale di un debito a carico del e conseguente ad una cartella di Pt_1
pagamento (con Ente impositore la e a due avvisi di addebito CP_2
CP_3
Il ha impugnato detta comunicazione preventiva sostenendo che Pt_1
il debito sottostante, costituito come detto da una cartella Cassa Forense e da due avvisi di addebito doveva ritenersi annullato di diritto (per effetto del CP_3
meccanismo previsto dall'art. 1, comma da 537 a 543, della legge n. 228/2012), poichè egli, rispetto ad una precedente comunicazione di fermo, aveva avanzato una domanda di sospensione rispetto alla quale non aveva ottenuto risposta.
Si sono costituiti sia il concessionario che i due Enti impositori che hanno per più motivi contestato la pretesa del In via subordinata la Cassa Pt_1
Forense ha proposto domanda riconvenzionale sia nei confronti del che Pt_1
del concessionario.
Autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'opposizione proposta dal è infondata. Pt_1
Come detto, come unico motivo di opposizione, il ha invocato in Pt_1 suo favore l'effetto estintivo del debito, come previsto dal meccanismo delineato dall'art. 1, commi da 537 a 543, della legge n. 228/2012.
2 Ora - a prescindere da ogni altra considerazione (la domanda di sospensione è stata presentata dal anni dopo essersi visto ritualmente Pt_1
notificare sia la cartella della Cassa Forense che i due avvisi di addebito CP_3
atti questi non opposti nei termini, con conseguente irretrattabilità del credito riportato nei tre atti) - ciò che rileva è che, contrariamente a quanto inizialmente esposto dal una risposta da parte del Concessionario (negativa) è pur Pt_1
sempre intervenuta.
Lo speciale meccanismo sopra richiamato è stato più volte esaminato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale - premesso che la ratio legis “mira ad evitare che le istanze di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del
2012 avanzate da parte contribuente siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l'annullamento automatico del ruolo” - ha comunque affermato che la facoltà in favore del contribuente di presentare istanza di sospensione è prevista per le sole ipotesi tipizzate dal comma 538 in quanto riferibili all'Ente impositore e al suo credito e non già al concessionario
“al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie” (così. Cass. 2.12.2024, n.
30841).
E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, essendosi il dopo la Pt_1
presentazione della domanda di sospensione datata 1.8.2019, visto rispondere da Agenzia delle Entrate in data 28.11.2019 nei seguenti termini: “La informiamo che la Sua dichiarazione per la sospensione legale della riscossione
… non potrà produrre gli effetti previsti dalla legge. Infatti, le Sue contestazioni si riferiscono esclusivamente all'operato dell' , mentre Controparte_4
tutte le casistiche previste dalla legge riguardano condotte, fatti ed eventi riferibili unicamente all'attività dell'Ente creditore, nella fase antecedente a quella di affidamento delle somme da riscuotere all' Controparte_5
”.
[...]
Il motivo addotto dal nella domanda di sospensione (domanda, si Pt_1
ripete, presentata due anni dopo aver ricevuto ritualmente sia la cartella della
Cassa Forense che i due avvisi di addebito non rientra in alcun modo nelle CP_3
3 ipotesi tipizzate dalla legge, poiché al riguardo si parla di “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo” (lett. a del comma 538), sicché, a cartella ed avvisi ritualmente notificati, e non opposti nei termini, il motivo di sospensione non è tra quelli previsti.
Ciò sta a significare che in alcun modo il può invocare a suo Pt_1
favore l'automatico discarico dei ruoli e l'effetto di annullamento previsto dalla legge.
Poiché è solo questo il motivo di opposizione, quest'ultima deve essere disattesa.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del in favore di tutte e tre Pt_1
le parti convenute.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da
€ 5.200,01 a € 26.000,00, pari all'importo dei tre carichi sottesi al preavviso di fermo); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale),
i cui rispettivi valori medi sono stati tutti ridotti al 50%, considerata la semplicità della questione trattata.
Roma, 9.6.2025.
Il giudice
MA IN
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