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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3247/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. ANGELINI MASSIMILIANO e Parte_1 P.IVA_1
avv. RAFFAELLA BALZI
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ….
l'intero materiale probatorio acquisito in causa….”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Ciò premesso al ctu è stato conferito il seguente incarico: “…ricostruire la situazione contabile dei rapporti tra le parti processuali - dare/avere - sulla base della documentazione allegata agli atti di causa;
verificare se l'importo asseritamente dovuto da a (cfr. fattura n. 2010008470 del 06.08.20) sia di € Parte_1 CP_1
13.009,12 oppure un diverso importo”.
Quest'ultimo evidenziava di aver provveduto…a ricostruire l'intero rapporto tra le parti dal 11/04/2017 al 24/12/2021 esaminando le n. 190 movimentazioni intervenute tra: fatture, note di credito, giroconti, incassi e storni. Le fatture emesse sono riportate con segno positivo, trattandosi di un credito di verso mentre le note di CP_1 Parte_1 credito e gli incassi con segno opposto, andando appunto a ridurre l'esposizione dell'opponente verso l'opposta. Le n.5 fatture emesse da verso con Parte_1 CP_1 causale “Attività promozionale” nelle date del 02/05/2017, 03/04/2018 e 13/04/2018, sono state computate con segno negativo. Al fine di chiarire la natura di tre specifiche operazioni, in data 08/01/2025 è stata inviata una PEC a tutte le parti (allegato 3) chiedendo spiegazioni: 1) sulla nota di credito promozionale del 02/05/2017 di € 658,80
Pag. 2 di 6 che, seppure indicata tra i documenti, non è presente (si tratta infatti dell'allegazione della medesima fattura); 2) su cosa si riferisca l'operazione di "Storno doc contabili" del
15/09/2017 di € 15.299,85; 3) sull'operazione denominata "Inc. rete vendita" del
27/08/2019 di € 22.665,90 che è stata contabilizzata in dare e non in avere come quelle precedenti (es: quella del 28/02/2019 di € 58.255,00). Sono stati quindi concessi 7 giorni di tempo alle parti per fornire gli anzidetti chiarimenti da trasmettere mezzo PEC al C.T.U. entro il 15/01/2025.
Sottolineava quanto segue…All'esito della ricostruzione operata, anche grazie ai chiarimenti ricevuti (allegato 4), il sottoscritto ha potuto appurare che le due operazioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono, altro non sono che il frutto di errori contabili che sono stati opportunamente stornati senza quindi produrre effetti sul saldo finale. Con riguardo, invece, alla terza operazione, dalla spiegazione fornita emerge che trattasi della contabilizzazione di una partita afferente vari movimenti. Infatti, a fronte di un saldo debitore di verso il cliente per € 22.665,901 e del CP_1 Parte_1
successivo ulteriore incasso ricevuto di € 42.646,23, anziché utilizzare tale saldo contabile di € 65.312,13 a scomputo delle ulteriori fatture emesse, è stato stornato contabilmente l'importo di € 22.665,90, per poi imputare un incasso complessivo di €
65.312,13. Dall'esame del partitario fornito emerge anche che questo tipo di operazione era una prassi contabile invalsa nella società, essendo presenti altre movimentazione aventi medesima natura e descrizione. 1 Originatosi da pagamenti ricevuti per €
12.646,23 ed € 30.000,00 nel luglio 2019 superiori al debito all'epoca di (€ Parte_1
19.980,33). In ragione di ciò il ctu ritiene possa essere accolta la spiegazione, ancorché frutto di un inusuale pratica contabile. Avendo chiarito queste circostanze, fermo restando il fatto che l'opposta non ha fornito tutta la documentazione in termini di bonifici e copie di assegni, a supporto della formazione del saldo azionato…il sottoscritto ha ricostruito il saldo a credito dell'opposta, siccome compendiato nel prospetto di cui all'allegato 5 (inviato alle parti anche mezzo foglio di calcolo excel – allegato 6). In tale documento, che considera tutte le operazioni intervenute, identificando, per ogni singolo movimento il relativo documento a supporto: fattura, nota di credito, assegno, bonifico bancario, partitario contabile, ecc…, il ctu perviene a determinare il saldo a credito di verso in € 13.030,27. CP_1 Parte_1
Pag. 3 di 6 Al termine della verifica affidata, tenuto anche conto delle osservazioni pervenute dalle parti, il ctu concludeva in tal senso…All'esito della ricostruzione operata sui documenti contabili allegati è emerso che il saldo a credito di verso è CP_1 Parte_1
pari ad € 13.030,27, da quali, detraendo l'abbuono contabile di € 21,15 del 09.03.22 siccome evidenziato da C.T.P. per parte opposta, si perviene all'importo di € 13.009,12
(allegato 9 ed allegato 10) che coincide con il valore del credito azionato.
Si devono quindi richiamare i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., (cfr, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2014, n. 22987;
Cass. Civ., Sez. I, 12-06- 2014, n. 13381; Cass. Civ., Sez. III, 23-05-2014, n. 11524;
Cass. Civ., Sez. I, 30-01- 2013, n. 2185; Cass. Civ., Sez. I, 19-10-2012, n. 18039; Cass.
Civ., Sez. I, 24-05-2012, n. 8237; Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2010, n. 22147; Cass. Civ.,
Sez. I, 17-2-2009, n. 3773 e Cass. Civ., Sez. Unite, 19-12-2007, n. 26724 nonché Cass.
Civ., Sez. Unite, 11-01- 2008, n. 577).
Si osserva inoltre che il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento delle argomentazioni introduttive, traducendosi in un accertamento relativo a una mera
"quaestio voluntatis", è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. n.
21027/10).
Si consideri che parte opponente aveva l'onere di contestare, comunque, in modo specifico i fatti dedotti, onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c…
Anche tali considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso.
L'art. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia
Pag. 4 di 6 idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Deve quindi ritenersi che il principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come sostenuto dai principi solidaristici di matrice costituzionale, operi, in relazione agli interessi sottesi dai contraenti a loro esclusivo vantaggio, in funzione di riequilibrio generale ed astratto delle condizioni negoziali garantite dalla conoscenza del testo dei contratti nonché in concreto mediante la previsione di un rigido sistema di obblighi processuali.
In conclusione, il quadro probatorio complessivo induce a rigettare la domanda introduttiva ex art. 112 c.p.c...
A fronte di ciò, parte opponente, cui incombeva l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'opposta, nonostante la compiuta specificazione delle ragioni e dell'oggetto della domanda, non ha fornito prova a fondamento delle proprie richieste.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Peraltro, avverso la documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche, ciò nel rispetto delle argomentazioni tecniche del ctu.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga;
le spese della ctu, come liquidate con decreto del 30.01.25, vengono definitivamente posta a carico di parte opponente soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto a cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
spese della ctu come da parte motiva.
Pag. 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 08/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3247/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. ANGELINI MASSIMILIANO e Parte_1 P.IVA_1
avv. RAFFAELLA BALZI
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ….
l'intero materiale probatorio acquisito in causa….”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Ciò premesso al ctu è stato conferito il seguente incarico: “…ricostruire la situazione contabile dei rapporti tra le parti processuali - dare/avere - sulla base della documentazione allegata agli atti di causa;
verificare se l'importo asseritamente dovuto da a (cfr. fattura n. 2010008470 del 06.08.20) sia di € Parte_1 CP_1
13.009,12 oppure un diverso importo”.
Quest'ultimo evidenziava di aver provveduto…a ricostruire l'intero rapporto tra le parti dal 11/04/2017 al 24/12/2021 esaminando le n. 190 movimentazioni intervenute tra: fatture, note di credito, giroconti, incassi e storni. Le fatture emesse sono riportate con segno positivo, trattandosi di un credito di verso mentre le note di CP_1 Parte_1 credito e gli incassi con segno opposto, andando appunto a ridurre l'esposizione dell'opponente verso l'opposta. Le n.5 fatture emesse da verso con Parte_1 CP_1 causale “Attività promozionale” nelle date del 02/05/2017, 03/04/2018 e 13/04/2018, sono state computate con segno negativo. Al fine di chiarire la natura di tre specifiche operazioni, in data 08/01/2025 è stata inviata una PEC a tutte le parti (allegato 3) chiedendo spiegazioni: 1) sulla nota di credito promozionale del 02/05/2017 di € 658,80
Pag. 2 di 6 che, seppure indicata tra i documenti, non è presente (si tratta infatti dell'allegazione della medesima fattura); 2) su cosa si riferisca l'operazione di "Storno doc contabili" del
15/09/2017 di € 15.299,85; 3) sull'operazione denominata "Inc. rete vendita" del
27/08/2019 di € 22.665,90 che è stata contabilizzata in dare e non in avere come quelle precedenti (es: quella del 28/02/2019 di € 58.255,00). Sono stati quindi concessi 7 giorni di tempo alle parti per fornire gli anzidetti chiarimenti da trasmettere mezzo PEC al C.T.U. entro il 15/01/2025.
Sottolineava quanto segue…All'esito della ricostruzione operata, anche grazie ai chiarimenti ricevuti (allegato 4), il sottoscritto ha potuto appurare che le due operazioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono, altro non sono che il frutto di errori contabili che sono stati opportunamente stornati senza quindi produrre effetti sul saldo finale. Con riguardo, invece, alla terza operazione, dalla spiegazione fornita emerge che trattasi della contabilizzazione di una partita afferente vari movimenti. Infatti, a fronte di un saldo debitore di verso il cliente per € 22.665,901 e del CP_1 Parte_1
successivo ulteriore incasso ricevuto di € 42.646,23, anziché utilizzare tale saldo contabile di € 65.312,13 a scomputo delle ulteriori fatture emesse, è stato stornato contabilmente l'importo di € 22.665,90, per poi imputare un incasso complessivo di €
65.312,13. Dall'esame del partitario fornito emerge anche che questo tipo di operazione era una prassi contabile invalsa nella società, essendo presenti altre movimentazione aventi medesima natura e descrizione. 1 Originatosi da pagamenti ricevuti per €
12.646,23 ed € 30.000,00 nel luglio 2019 superiori al debito all'epoca di (€ Parte_1
19.980,33). In ragione di ciò il ctu ritiene possa essere accolta la spiegazione, ancorché frutto di un inusuale pratica contabile. Avendo chiarito queste circostanze, fermo restando il fatto che l'opposta non ha fornito tutta la documentazione in termini di bonifici e copie di assegni, a supporto della formazione del saldo azionato…il sottoscritto ha ricostruito il saldo a credito dell'opposta, siccome compendiato nel prospetto di cui all'allegato 5 (inviato alle parti anche mezzo foglio di calcolo excel – allegato 6). In tale documento, che considera tutte le operazioni intervenute, identificando, per ogni singolo movimento il relativo documento a supporto: fattura, nota di credito, assegno, bonifico bancario, partitario contabile, ecc…, il ctu perviene a determinare il saldo a credito di verso in € 13.030,27. CP_1 Parte_1
Pag. 3 di 6 Al termine della verifica affidata, tenuto anche conto delle osservazioni pervenute dalle parti, il ctu concludeva in tal senso…All'esito della ricostruzione operata sui documenti contabili allegati è emerso che il saldo a credito di verso è CP_1 Parte_1
pari ad € 13.030,27, da quali, detraendo l'abbuono contabile di € 21,15 del 09.03.22 siccome evidenziato da C.T.P. per parte opposta, si perviene all'importo di € 13.009,12
(allegato 9 ed allegato 10) che coincide con il valore del credito azionato.
Si devono quindi richiamare i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., (cfr, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2014, n. 22987;
Cass. Civ., Sez. I, 12-06- 2014, n. 13381; Cass. Civ., Sez. III, 23-05-2014, n. 11524;
Cass. Civ., Sez. I, 30-01- 2013, n. 2185; Cass. Civ., Sez. I, 19-10-2012, n. 18039; Cass.
Civ., Sez. I, 24-05-2012, n. 8237; Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2010, n. 22147; Cass. Civ.,
Sez. I, 17-2-2009, n. 3773 e Cass. Civ., Sez. Unite, 19-12-2007, n. 26724 nonché Cass.
Civ., Sez. Unite, 11-01- 2008, n. 577).
Si osserva inoltre che il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento delle argomentazioni introduttive, traducendosi in un accertamento relativo a una mera
"quaestio voluntatis", è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. n.
21027/10).
Si consideri che parte opponente aveva l'onere di contestare, comunque, in modo specifico i fatti dedotti, onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c…
Anche tali considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso.
L'art. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia
Pag. 4 di 6 idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Deve quindi ritenersi che il principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come sostenuto dai principi solidaristici di matrice costituzionale, operi, in relazione agli interessi sottesi dai contraenti a loro esclusivo vantaggio, in funzione di riequilibrio generale ed astratto delle condizioni negoziali garantite dalla conoscenza del testo dei contratti nonché in concreto mediante la previsione di un rigido sistema di obblighi processuali.
In conclusione, il quadro probatorio complessivo induce a rigettare la domanda introduttiva ex art. 112 c.p.c...
A fronte di ciò, parte opponente, cui incombeva l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'opposta, nonostante la compiuta specificazione delle ragioni e dell'oggetto della domanda, non ha fornito prova a fondamento delle proprie richieste.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Peraltro, avverso la documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche, ciò nel rispetto delle argomentazioni tecniche del ctu.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga;
le spese della ctu, come liquidate con decreto del 30.01.25, vengono definitivamente posta a carico di parte opponente soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto a cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
spese della ctu come da parte motiva.
Pag. 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 08/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6