CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E NZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 3813/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, iscritto al n. 2224/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione il 10 giugno 2025 e pendente
TRA
l' (c.f. , con sede in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Unità Italiana, n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonia Sarro (c.f. ), Francesco Paura (c.f. C.F._1
e FA NO (c.f. APPELLANTE C.F._2 C.F._3
E la (c.f. ), con sede in al Viale Lincoln n. 2, in CP_1 P.IVA_2 Pt_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ennio
MA (c.f. APPELLATA CodiceFiscale_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo la (d'ora in poi anche solo CP_1
o società) domandava al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di ordinare CP_1 all' di pagare la somma di 36.714,25 €, “oltre interessi così come richiesti Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
ex d.lvo 9.10.2002 n°231 dalle singole scadenze al saldo”, a saldo residuo delle fatture emesse per il corrispettivo delle prestazioni sanitarie di eseguite dalla CP_2
da gennaio a settembre del 2015 in regime di accreditamento con l' ed in CP_1 virtù del contratto stipulato il 9 maggio 2016 ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs.
502/1992 per regolare i rapporti tra le parti nell'annualità del 2015.
2. Con decreto ingiuntivo n. 2701/2019, pubblicato il 27 novembre 2019, il
Tribunale adito intimava all' di versare alla l'importo di 36.714,25 €, “gli CP_1 interessi nella misura prevista dal d. Lg. 231/202 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento”.
3. L' con citazione notificata alla controparte il 15 gennaio 2020, proponeva opposizione avverso tale decreto per chiederne la revoca, deducendo che: le fatture azionate non erano idonee a provare il credito reclamato;
con la nota prot. n. 184843/4 del 15.07.2016, aveva comunicato alla che, con determina dirigenziale n. CP_1
4249/2016, era stato approvato il consuntivo, relativo alle prestazioni erogate per la branca di radiologia, da cui era emerso che per il 2015 era stato superato il limite di spesa annuale, con la conseguenza che, “in virtù del suindicato art. 5 comma 3 lett. a)
e b) “nulla spetterà agli erogatori né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”; l'avversa richiesta degli interessi moratori doveva rigettarsi perché assorbita dalla contestazione dell'intero credito.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 marzo 2020, la società resisteva a tale opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
5. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo, osservando che: preliminarmente, il caso di specie rientrava nella giurisdizione ordinaria;
la CP_1 aveva provato la propria pretesa creditoria mentre l' non aveva dato prova dell'eccezione di superamento del tetto di spesa da essa formulata, “essendo la documentazione prodotta di carattere unilaterale, priva di riscontri concreti ed incompleta” ; in particolare, l' non aveva “dimostrato in giudizio di aver comunicato, secondo le modalità pattuite, il superamento dei tetti di spesa alla società opposta, né ha provato di aver instaurato le procedure contrattualmente
c. Pag. 2 di 10 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
previste, da ritenersi prodromiche all'applicazione delle decurtazioni in esame” (pag.
6); gli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 erano applicabili alla fattispecie in esame.
6. Avvero tale sentenza ha proposto appello l' che, con atto di citazione notificato alla controparte il 20 maggio 2022, ha articolato i seguenti motivi di appello:
- con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria;
- con il secondo motivo ha sostenuto che il primo Giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione da essa formulata circa il superamento dei tetti di spesa, ribadendo che: “con nota protocollo n. 184843/4 del 15.07.2016, inviata a mezzo raccomandata n. 7218/6, veniva comunicato al che, con determina CP_3 dirigenziale n.4249/16, tutte regolarmente depositate, era stato approvato il consuntivo, relativo alle prestazioni oggetto di contratto, con contestuale invito all'emissione di note di credito, e con l'espresso avviso che la mancata emissione di nota di credito impedisce la liquidazione dei saldi, ex art. 7 comma 2 contratto”; che
“venivano versate in atti le determine dirigenziali n.3932/15, n.5615/15, n. 1487/16 e n.
4598/16, nonché la nota metodologica, con cui si specificava, non solo che le procedure, finalizzate alla redazione del consuntivo, erano state adottate in linea con la normativa regionale in materia di contratto ex art.8 quinquies, comma 8 del D. Lgs
509/92, regolarmente sottoscritto dai Legali Rappresentanti dei Centri accreditati ed in linea con la Delibera Aziendale n.114/2016 “Definizione dei tetti di spesa anno 2015”, ma si evidenziavano i tagli derivati dai controlli analitici delle impegnative, i tagli ex art.
8, i tagli per fatturato eccedente il limite di spesa contrattualizzato, lo sforamento rispetto a detto limite di spesa contrattualizzato ed il non riconoscimento delle prestazioni erogate oltre il 25 settembre del 2015 per la ”; Parte_4
- con il terzo motivo ha contestato l'applicabilità al caso di specie, riconosciuta dal Tribunale, degli interessi moratori, ritenendo che il Giudice di primo grado aveva errato, “in primo luogo laddove non ha considerato la tipologia del rapporto in convenzione ed in secondo luogo laddove non ha valutato l'avvenuto pagamento delle fatture nei termini di legge”. In particolare, l'appellante ha affermato che: “[l]a causa petendi ex adverso azionata comprende infatti accertamenti (sulla legittimità delle decurtazioni effettuate, buona fede dei contraenti ecc.) che esulano dal mero
c. Pag. 3 di 10 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
inadempimento di uno scambio commerciale e pertanto i gravosi interessi moratori non sono dovuti”; “[c]ontroparte non ha dedotto né provato, difatti, di aver emesso la nota di credito richiesta;
in mancanza di tale adempimento, l' è IMPOSSIBILITATA a pagare il saldo (art.7 contratto)” (pag. 17); il D. Lgs. 231/2002 non si applica nell'ambito di una concessione di pubblico servizio.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di “1) In via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto;
2) nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con Pt_5 accertamento e declaratoria della non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto;
3) in via subordinata, rideterminare l'importo alla luce della prova dei pagamenti effettuati ed accertare come e se dovuta la minor somma che verrà eventualmente riconosciuta in corso di causa;
4) in ogni caso con condanna della società appellata alla restituzione di tutte le
(eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
5) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
7. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 3 maggio
2023, la ha resistito all'appello, domandando a questa Corte di: “a) In via CP_1 preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti Parte_2 del in persona del legale rappresentante. b) Rigettare l'appello in quanto CP_3 infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza. c) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che
Pag. 4 di 10 CP_4 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. d)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di Parte_2 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
8. All'udienza del 10 giugno 2025 la Corte si è riservata la decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, l'appello deve ritenersi rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste a questa Corte.
II. Il primo motivo di appello, sulla giurisdizione, è palesemente infondato, essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale.
Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2015. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la
P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “[i]n tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto
c. Pag. 5 di 10 Parte_2 CP_1 Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche
l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
III. Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provata la sua eccezione del superamento del tetto di spesa, è parimenti infondato.
Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale il superamento della capacità operativa massima delle singole strutture sanitarie private accreditate e il superamento dei limiti imposti mediante i ccdd. tetti di spesa al diritto dei titolari di tali strutture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale costituiscono fatti impeditivi della pretesa creditoria, l'onere di dimostrare i quali incombe pertanto sulle aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17437/2016,
3403/2018, 23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024 e, con specifico riferimento al superamento della COM, Cass. 5661/2021).
Più specificamente, è da premettersi che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2015, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), sono previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/2008, con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in c. Pag. 6 di 10 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
Nella fattispecie in esame, l' nella sua citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva affermato che, con la propria determina dirigenziale n. 4249/2016, era stato approvato il consuntivo delle prestazioni di radiologia per il 2015, dal quale risultava il superamento sia del limite massimo delle prestazioni, asseritamente non remunerabili ai sensi dell'art. 5, co. 5, del contratto, sia del limite di spesa.
Invero, in quest'ultima determina viene indicato il fatturato complessivo dei centri accreditati con l' risultante in eccesso rispetto al limite di spesa previsto per la branca di Radiologia nel 2015, sia per le prestazioni rese in favore dei residenti nella Regione Campania, sia per le prestazioni rese ai residenti extraregionali, ma nulla viene in essa indicato circa la partecipazione di ciascuna struttura al detto superamento, e dunque, circa la determinazione della percentuale con cui ciascuna struttura ha contribuito al citato superamento (cd. regressione tariffaria unica).
La regressione tariffaria costituisce, infatti, un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla “determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura”.
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice superamento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regressione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non c. Pag. 7 di 10 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale.
L'omessa documentazione di tale atto implica che l'eccezione formulata dall' circa il superamento del tetto di spesa non può ritenersi provata.
Del resto, l' non ha neppure dedotto nulla in merito alle comunicazioni contenenti le date presuntive di esaurimento del limite di spesa, che - in base all'art. 5, co. 3, del contratto - avrebbero dovute essere da essa trasmesse alla , al fine di CP_1 mettere quest'ultima nelle condizioni di sapere quando avrebbe dovuto interrompere l'esecuzione delle prestazioni onde evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dalla lett.
b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti, che prevede che, nel caso di prestazioni erogate dopo la data indicata come data presuntiva di superamento del tetto, nulla è dovuto al a titolo di prestazioni rese. Pt_6
In mancanza della prova di siffatte comunicazioni, pertanto, ne consegue che il corrispettivo delle prestazioni rese nel primo e nel secondo trimestre avrebbe dovuto semmai essere scontato della cd. Rtu, nel rispetto di quanto convenuto nella lett. a) del citato art. 5, comma 3, del contratto, di cui, come detto, non vi è nessuna prova.
IV. Il terzo motivo di appello, relativo agli interessi moratori, è inammissibile, prim'ancora che infondato.
Infatti, le questioni poste dall' per la prima volta nel suo atto di appello, al fine di sostenere la sua tesi secondo cui gli interessi moratori non sussisterebbero nel caso di specie, oltre ad essere inammissibili in ragione dell'art. 345, co. 2, c.p.c., sono infondate, in quanto l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D. Lgs.
231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso ad questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui
“Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n.
231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col
[...]
Pag. 8 di 10 CP_6 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
V. In conclusione, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
VI. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno determinate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come mod. dal decreto dello stesso Ministro n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 26.000,01
a € 52.000,00.
Esse si liquidano in favore del procuratore dell'appellata, avv. Ennio MA, che ha dichiarato di averle anticipate, nel complessivo importo di 11.489,65 €, di cui
9.991,00 € per compensi (2.058,00 € per il compenso relativo alla fase di studio,
1.418,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 3.045,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 3.470,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) e 1.498,65 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti.
VII. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3813/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, proposto dalla con citazione notificata alla il 20 Parte_7 CP_1 maggio 2022:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
c. Pag. 9 di 10 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 11.489,65 €, di cui 9.991,00 € per i compensi e 1.498,65 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, con liquidazione in favore del procuratore dell'appellata, avv. Ennio MA, che si è dichiarato anticipatario;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
c. Pag. 10 di 10 Parte_2 CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E NZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 3813/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, iscritto al n. 2224/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione il 10 giugno 2025 e pendente
TRA
l' (c.f. , con sede in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Unità Italiana, n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonia Sarro (c.f. ), Francesco Paura (c.f. C.F._1
e FA NO (c.f. APPELLANTE C.F._2 C.F._3
E la (c.f. ), con sede in al Viale Lincoln n. 2, in CP_1 P.IVA_2 Pt_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ennio
MA (c.f. APPELLATA CodiceFiscale_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo la (d'ora in poi anche solo CP_1
o società) domandava al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di ordinare CP_1 all' di pagare la somma di 36.714,25 €, “oltre interessi così come richiesti Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
ex d.lvo 9.10.2002 n°231 dalle singole scadenze al saldo”, a saldo residuo delle fatture emesse per il corrispettivo delle prestazioni sanitarie di eseguite dalla CP_2
da gennaio a settembre del 2015 in regime di accreditamento con l' ed in CP_1 virtù del contratto stipulato il 9 maggio 2016 ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs.
502/1992 per regolare i rapporti tra le parti nell'annualità del 2015.
2. Con decreto ingiuntivo n. 2701/2019, pubblicato il 27 novembre 2019, il
Tribunale adito intimava all' di versare alla l'importo di 36.714,25 €, “gli CP_1 interessi nella misura prevista dal d. Lg. 231/202 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento”.
3. L' con citazione notificata alla controparte il 15 gennaio 2020, proponeva opposizione avverso tale decreto per chiederne la revoca, deducendo che: le fatture azionate non erano idonee a provare il credito reclamato;
con la nota prot. n. 184843/4 del 15.07.2016, aveva comunicato alla che, con determina dirigenziale n. CP_1
4249/2016, era stato approvato il consuntivo, relativo alle prestazioni erogate per la branca di radiologia, da cui era emerso che per il 2015 era stato superato il limite di spesa annuale, con la conseguenza che, “in virtù del suindicato art. 5 comma 3 lett. a)
e b) “nulla spetterà agli erogatori né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”; l'avversa richiesta degli interessi moratori doveva rigettarsi perché assorbita dalla contestazione dell'intero credito.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 marzo 2020, la società resisteva a tale opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
5. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo, osservando che: preliminarmente, il caso di specie rientrava nella giurisdizione ordinaria;
la CP_1 aveva provato la propria pretesa creditoria mentre l' non aveva dato prova dell'eccezione di superamento del tetto di spesa da essa formulata, “essendo la documentazione prodotta di carattere unilaterale, priva di riscontri concreti ed incompleta” ; in particolare, l' non aveva “dimostrato in giudizio di aver comunicato, secondo le modalità pattuite, il superamento dei tetti di spesa alla società opposta, né ha provato di aver instaurato le procedure contrattualmente
c. Pag. 2 di 10 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
previste, da ritenersi prodromiche all'applicazione delle decurtazioni in esame” (pag.
6); gli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 erano applicabili alla fattispecie in esame.
6. Avvero tale sentenza ha proposto appello l' che, con atto di citazione notificato alla controparte il 20 maggio 2022, ha articolato i seguenti motivi di appello:
- con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria;
- con il secondo motivo ha sostenuto che il primo Giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione da essa formulata circa il superamento dei tetti di spesa, ribadendo che: “con nota protocollo n. 184843/4 del 15.07.2016, inviata a mezzo raccomandata n. 7218/6, veniva comunicato al che, con determina CP_3 dirigenziale n.4249/16, tutte regolarmente depositate, era stato approvato il consuntivo, relativo alle prestazioni oggetto di contratto, con contestuale invito all'emissione di note di credito, e con l'espresso avviso che la mancata emissione di nota di credito impedisce la liquidazione dei saldi, ex art. 7 comma 2 contratto”; che
“venivano versate in atti le determine dirigenziali n.3932/15, n.5615/15, n. 1487/16 e n.
4598/16, nonché la nota metodologica, con cui si specificava, non solo che le procedure, finalizzate alla redazione del consuntivo, erano state adottate in linea con la normativa regionale in materia di contratto ex art.8 quinquies, comma 8 del D. Lgs
509/92, regolarmente sottoscritto dai Legali Rappresentanti dei Centri accreditati ed in linea con la Delibera Aziendale n.114/2016 “Definizione dei tetti di spesa anno 2015”, ma si evidenziavano i tagli derivati dai controlli analitici delle impegnative, i tagli ex art.
8, i tagli per fatturato eccedente il limite di spesa contrattualizzato, lo sforamento rispetto a detto limite di spesa contrattualizzato ed il non riconoscimento delle prestazioni erogate oltre il 25 settembre del 2015 per la ”; Parte_4
- con il terzo motivo ha contestato l'applicabilità al caso di specie, riconosciuta dal Tribunale, degli interessi moratori, ritenendo che il Giudice di primo grado aveva errato, “in primo luogo laddove non ha considerato la tipologia del rapporto in convenzione ed in secondo luogo laddove non ha valutato l'avvenuto pagamento delle fatture nei termini di legge”. In particolare, l'appellante ha affermato che: “[l]a causa petendi ex adverso azionata comprende infatti accertamenti (sulla legittimità delle decurtazioni effettuate, buona fede dei contraenti ecc.) che esulano dal mero
c. Pag. 3 di 10 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
inadempimento di uno scambio commerciale e pertanto i gravosi interessi moratori non sono dovuti”; “[c]ontroparte non ha dedotto né provato, difatti, di aver emesso la nota di credito richiesta;
in mancanza di tale adempimento, l' è IMPOSSIBILITATA a pagare il saldo (art.7 contratto)” (pag. 17); il D. Lgs. 231/2002 non si applica nell'ambito di una concessione di pubblico servizio.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di “1) In via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto;
2) nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con Pt_5 accertamento e declaratoria della non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto;
3) in via subordinata, rideterminare l'importo alla luce della prova dei pagamenti effettuati ed accertare come e se dovuta la minor somma che verrà eventualmente riconosciuta in corso di causa;
4) in ogni caso con condanna della società appellata alla restituzione di tutte le
(eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
5) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
7. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 3 maggio
2023, la ha resistito all'appello, domandando a questa Corte di: “a) In via CP_1 preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti Parte_2 del in persona del legale rappresentante. b) Rigettare l'appello in quanto CP_3 infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza. c) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che
Pag. 4 di 10 CP_4 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. d)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di Parte_2 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
8. All'udienza del 10 giugno 2025 la Corte si è riservata la decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, l'appello deve ritenersi rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste a questa Corte.
II. Il primo motivo di appello, sulla giurisdizione, è palesemente infondato, essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale.
Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2015. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la
P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “[i]n tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto
c. Pag. 5 di 10 Parte_2 CP_1 Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche
l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
III. Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provata la sua eccezione del superamento del tetto di spesa, è parimenti infondato.
Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale il superamento della capacità operativa massima delle singole strutture sanitarie private accreditate e il superamento dei limiti imposti mediante i ccdd. tetti di spesa al diritto dei titolari di tali strutture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale costituiscono fatti impeditivi della pretesa creditoria, l'onere di dimostrare i quali incombe pertanto sulle aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17437/2016,
3403/2018, 23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024 e, con specifico riferimento al superamento della COM, Cass. 5661/2021).
Più specificamente, è da premettersi che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2015, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), sono previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/2008, con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in c. Pag. 6 di 10 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
Nella fattispecie in esame, l' nella sua citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva affermato che, con la propria determina dirigenziale n. 4249/2016, era stato approvato il consuntivo delle prestazioni di radiologia per il 2015, dal quale risultava il superamento sia del limite massimo delle prestazioni, asseritamente non remunerabili ai sensi dell'art. 5, co. 5, del contratto, sia del limite di spesa.
Invero, in quest'ultima determina viene indicato il fatturato complessivo dei centri accreditati con l' risultante in eccesso rispetto al limite di spesa previsto per la branca di Radiologia nel 2015, sia per le prestazioni rese in favore dei residenti nella Regione Campania, sia per le prestazioni rese ai residenti extraregionali, ma nulla viene in essa indicato circa la partecipazione di ciascuna struttura al detto superamento, e dunque, circa la determinazione della percentuale con cui ciascuna struttura ha contribuito al citato superamento (cd. regressione tariffaria unica).
La regressione tariffaria costituisce, infatti, un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla “determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura”.
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice superamento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regressione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non c. Pag. 7 di 10 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale.
L'omessa documentazione di tale atto implica che l'eccezione formulata dall' circa il superamento del tetto di spesa non può ritenersi provata.
Del resto, l' non ha neppure dedotto nulla in merito alle comunicazioni contenenti le date presuntive di esaurimento del limite di spesa, che - in base all'art. 5, co. 3, del contratto - avrebbero dovute essere da essa trasmesse alla , al fine di CP_1 mettere quest'ultima nelle condizioni di sapere quando avrebbe dovuto interrompere l'esecuzione delle prestazioni onde evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dalla lett.
b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti, che prevede che, nel caso di prestazioni erogate dopo la data indicata come data presuntiva di superamento del tetto, nulla è dovuto al a titolo di prestazioni rese. Pt_6
In mancanza della prova di siffatte comunicazioni, pertanto, ne consegue che il corrispettivo delle prestazioni rese nel primo e nel secondo trimestre avrebbe dovuto semmai essere scontato della cd. Rtu, nel rispetto di quanto convenuto nella lett. a) del citato art. 5, comma 3, del contratto, di cui, come detto, non vi è nessuna prova.
IV. Il terzo motivo di appello, relativo agli interessi moratori, è inammissibile, prim'ancora che infondato.
Infatti, le questioni poste dall' per la prima volta nel suo atto di appello, al fine di sostenere la sua tesi secondo cui gli interessi moratori non sussisterebbero nel caso di specie, oltre ad essere inammissibili in ragione dell'art. 345, co. 2, c.p.c., sono infondate, in quanto l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D. Lgs.
231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso ad questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui
“Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n.
231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col
[...]
Pag. 8 di 10 CP_6 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
V. In conclusione, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
VI. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno determinate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come mod. dal decreto dello stesso Ministro n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 26.000,01
a € 52.000,00.
Esse si liquidano in favore del procuratore dell'appellata, avv. Ennio MA, che ha dichiarato di averle anticipate, nel complessivo importo di 11.489,65 €, di cui
9.991,00 € per compensi (2.058,00 € per il compenso relativo alla fase di studio,
1.418,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 3.045,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 3.470,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) e 1.498,65 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti.
VII. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3813/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, proposto dalla con citazione notificata alla il 20 Parte_7 CP_1 maggio 2022:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
c. Pag. 9 di 10 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 11.489,65 €, di cui 9.991,00 € per i compensi e 1.498,65 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, con liquidazione in favore del procuratore dell'appellata, avv. Ennio MA, che si è dichiarato anticipatario;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
c. Pag. 10 di 10 Parte_2 CP_1