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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente relatore
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 750/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, elettivamente domiciliati in OR NO (CS), a. u. NO, alla Via Parte_1
Torre Pisani Pal. 33, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Scino, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con sentenza resa il 24 aprile 2024 nel giudizio recante n. 1443/2023 R.G.A.C., il Tribunale di
Cosenza ha accolto la domanda di modifica delle condizioni stabilite col provvedimento del Tribunale di Cosenza del 10 febbraio 2021, proposta da , e, per l'effetto, ha disposto l'affido CP_1
esclusivo dei figli minori alla madre, statuendo che veda e tenga con sé i figli due Parte_1
pomeriggi a settimana dalle ore 18:30 alle ore 20:30; spese compensate.
II. Avverso suddetta sentenza ha interposto appello , con ricorso presentato, Parte_1
telematicamente, il 17 maggio 2024.
III. Non si è costituita in giudizio . CP_1
1 IV. Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.
V. Con ordinanza del 13 marzo 2025, la Corte ha rinviato all'udienza del 24 aprile 2025, poi – con decreto del Presidente di Sezione del 13 marzo 2025 – sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato note e la Corte – con ordinanza di data 9 maggio 2025 – ha assegnato alle parti nuovo termine perentorio fino all'udienza del 26 giugno 2025, per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato le note.
VI. L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che «Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo».
Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, atteso che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025, né nel successivo termine assegnato con la ordinanza del 9 maggio
2025.
Orbene, posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e con l'intervento del P.G., e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza resa il 24 aprile 2024 nel giudizio recante n. 1443/2023
R.G.A.C., così provvede:
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso da remoto nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
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