TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/02/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13051/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Laura Cosmai Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 08/04/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
18.02.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 19/02/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. INVERNIZZI LARA con studio in VIA STEFANO GROSSO, 9
NOVARA presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...] F,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 04.05.2024
pagina 1 di 11
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso:
Nel merito:
1 - pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra e Parte_1
, contratto nel comune di Abbiategrasso e regolarmente registrato in data 14.9.2009 Controparte_1 al nr. atto nr 48, parte 2, serie A anno 2009 dei Registri dello Stato Civile del Comune di
Abbiategrasso (MI) e altresì trascritto nei registri del Comune di Robecco sul Naviglio in data
2.10.2009 al nr. 10 parte 2, serie B anno 2009, ordinando al Cancelliere del Tribunale la trasmissione agli Uffici dello Stato Civile e così agli Ufficiali di Stato civile del Comune di Abbiategrasso e di
Robecco sul Naviglio (MI) di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238; conseguentemente, disporre la perdita del cognome per la IG CP_1 Pt_1
2 – affidare in via superesclusiva il figlio alla madre, che vivrà con la madre, genitore Per_1 collocataria prevalente del figlio.
3 – assegnare la casa familiare alla IG essendo questa di proprietà della stessa con tutto Pt_1 quanto ivi contenuto, di proprietà della stessa.
4 –disporre che il padre versi a titolo di mantenimento a favore del figlio una somma Per_1 ritenuta congrua alle Sue entrate e alle esigenze del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da rimettere entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG
; Parte_2
5 – ordinare che l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del figlio determinato dal Tribunale venga trattenuto in busta paga dal datore di lavoro del sig. e versato entro il giorno 5 di goni CP_1 mese sul conto corrente intestato alla IG . Parte_1
6 – ordinare che l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del figlio determinato dal Tribunale venga trattenuto in busta paga dal datore di lavoro del sig. e versato entro il 5 di ogni mese CP_1 sul conto corrente intestato alla IG . Parte_1
7 – disporre che il padre versi anche il 50% delle spese straordinarie del figlio come di seguito indicato, ovvero:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) mensa scolastica e buoni pasto.
· Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il pagina 2 di 11 primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazioni e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
· Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
· Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ad abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. spese medico – sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
8 - Disporre che per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, ecc …) superiore ad € 100,00, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con i figli di anticipare integralmente un tale importo, il sig. metta a disposizione della sig.ra la somma necessaria almeno 5 giorni CP_1 Pt_1 prima dell'esborso da effettuare.
Disporre che i conteggi di dare/avere debbano essere effettuati con cadenza mensile.
Disporre che il genitore che anticipa le spese sia tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro l'ultimo giorno di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta.
Disporre che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori debbano tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali
(fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
9 – disporre che atto che l'assegno Unico, ove erogabile, verrà percepito al 100% dalla IG in quanto genitore collocatario prevalente della prole Pt_1
10 – confermare che il padre possa incontrare il figlio in luogo neutro ovvero sempre e Per_1 comunque alla presenza di un operatore di riferimento, secondo tempi e modalità da stabilirsi a cura del Servizio Sociale di riferimento, come già in essere.
11 – confermare la presa in carico da parte del Servizio Sociale a favore del sig . Controparte_1
12 – dare atto che i coniugi sono autosufficienti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
pagina 3 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
ABBIATEGRASSO (MI) il 12/09/2009, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
ABBIATEGRASSO (MI) nell'anno 2009, atto n. 48, Parte II, Serie A, dal matrimonio è nato il figlio in data 05.10.2012, Per_1
i coniugi di sono separati consensualmente in data 30.01.2014 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Pavia del 17.03.2014, alle seguente condizioni: -affido condiviso del figlio minore e suo prevalente collocamento presso la madre nella casa familiare di esclusiva proprietà della stessa;
-contributo di mantenimento paterno di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
-frequentazioni padre-figlio al sabato e alla domenica senza pernotto, con ricorso depositato in data 07.04.2024 la chiedeva la pronuncia di divorzio alle Pt_1
seguenti condizioni: -affido super-esclusivo ad ella del figlio con prevalente collocamento presso di sé;
-l'assegnazione ad ella della casa familiare, di sua esclusiva proprietà: -un contributo di mantenimento paterno per il figlio nella misura ritenuta congrua con pagamento diretto da parte del datore di lavoro;
-pagamento da parte del padre delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%; -l'integrale percepimento dell'AUF a suo favore;
-la conferma delle frequentazioni padre-figlio in spazio neutro secondo tempi e modalità da stabilirsi a cura dei Servizi Sociali;
allegava che il figlio era affetto da “sindrome del cromosoma 15” che gli causava disturbi dell'apprendimento ed effettuava terapia di potenziamento cognitivo, che il figlio era stato affidato ai
Servizi Sociali di Pessano con NA (MI) con provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di
Milano dell'11.7.2014, del 7.10.2014 e del 17.04.2018, che ella era grata dell'aiuto ricevuto fin ora dal
Servizio Sociali ma che riteneva di poter essere lei a gestire in autonomia il figlio, che gli incontri padre-figlio stavano avvenendo in spazio neutro con cadenza quindicinale, che il padre non aveva mai onorato i propri obblighi di mantenimento per il figlio, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.04.2024, tenutasi in data 08.10.2024, verificata la regolarità della notifica effettuata a mezzo posta con plico non ritirato e depositato all'ufficio postale il 9.5.2024, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
non costituitosi. La parte ricorrente veniva sentita liberamente e dichiarava:
pagina 4 di 11 “siamo stati in carico presso i servizi sociali di Pessano con NA dal 2014. ha Per_1
seguito percorsi di psicomotricità e poi di potenziamento cognitivo. Ora frequenta il CED dove è aiutato per i compiti una volta alla settimana. a scuola ha l'insegnante di sostegno e l'educatore. Io sono stata supportata dalla psicologa dei servizi poi ho fatto un percorso privato che si è concluso perché sono stati raggiunti gli obiettivi. Io ora sto bene e sono in grado di provvedere a Per_1 senza più l'aiuto dei servizi che nel corso degli anni si è sempre progressivamente ridotto. fa Per_1
la seconda media ed ha solo problemi a livello cognitivo e va supportato nello studio. Per il resto è un ragazzino ben integrato e fa le cose di tutti i bambini. Il padre lo vedo allo spazio neutro quando porto il bambino. Lo porto una volta ogni 15 giorni per una ora e mezza, di più il padre non ha mai voluto perché si annoiavano perché non è capace di avere una relazione con il figlio. Il padre non paga nulla da tempo. Ho accennato al che avrei depositato il ricorso per divorzio. Io prendo l'assegno CP_1 unico per che è pari ad € 307,60 mensili. Non so perché i sevizi non abbiano ancora Per_1
mandato una relazione. La casa dove vivo con mio figlio è di mia proprietà e non è gravata da mutuo e non era la casa familiare che è stata venduta. Vorrei che il padre mi versasse € 250 mensili omnia.
Il difensore chiedeva che la successiva udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte viste le dichiarazioni rese dalla e che la causa fosse prontamente decisa con accoglimento delle Pt_1
conclusioni di cui al ricorso. Pertanto, il Presidente, rilevato che i Servizi Sociali di Pessano con
NA non avevano inviato all'ufficio la relazione già richiesta con decreto 22.4.2024, concedeva agli stessi nuovo termine per l'invio della suddetta relazione e adottava quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“Conferma l'obbligo del padre di versare la somma mensile di € 250 per entro il 5 di Per_1
ogni mese, oltre alla rivalutazione Istat con prima rivalutazione a settembre 2025
Dispone che detta somma sia onnicomprensiva visto che i genitori non hanno dialogo tra loro
Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre,
Quanto alla genitorialità si ritiene necessario attendere la relazione dei servizi” e rinviava la causa per il completamento della udienza di prima comparizione al 19.11.2024 sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nel termine concesso i servizi non inviavano la richiesta relazione pertanto veniva fissata nuova udienza per il 16.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte con nuovo termine ai servizi, precedente la data di udienza cartolare, per l'invio della relazione,
pagina 5 di 11 i servizi sociali di Pessano con NA inviavano la relazione in ritardo, in data 24.1.2025, pertanto era concesso nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. alla ricorrente fino al 18.02.2025 solo al fine di interloquire sulla inviata relazione dei servizi e, se del caso, modificare le conclusioni, con ordinanza del 18.02.2025 il Presidente, rilevato che la ricorrente aveva depositato le note scritte nel termine assegnato precisando le proprie conclusioni ed insistendo per la decisione, letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., trattandosi di causa matura, rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.02.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 30.01.2014 con verbale omologato dal
Tribunale di Pavia il 17.03.2014.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 07.04.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che la responsabilità genitoriale sul minore possa essere reintegrata Per_1 in capo alla madre nella forma dell'affido super-esclusivo, con conseguente revoca dell'affido ai
Servizi Sociali del Comune di Pessano con NA (MI) disposta dal Tribunale per i Minorenni di
Milano con provvedimenti dell'11.7.2014, del 7.10.2014 e del 17.04.2018.
Nella relazione depositata in data 24.01.2025, infatti, gli operatori riportano che non ravvisano elementi tali da comportare un mantenimento dell'affido all'ente, in quanto la madre ha mostrato nel tempo di aver acquisito autonomia e funzioni genitoriali adeguate.
Ella è la figura principale di cura e accompagnamento quotidiano nei confronti di e si Per_1
è dimostrata sempre più capace di gestire la quotidianità e i bisogni del figlio, riuscendo a trovare nella collaborazione con il Servizio un'occasione di crescita e di sviluppo delle proprie capacità genitoriali.
pagina 6 di 11 All'interno dell'ambiente domestico gli operatori hanno potuto osservare un'ambiente, seppur piccolo, certamente adeguato sia nella suddivisione degli spazi sia nella cura degli ambienti. Anche rispetto alla gestione degli impegni scolastici e all'aspetto sociale e sanitario del ragazzo la madre si è mostrata attenta attivandosi prontamente sulla base dei bisogni del figlio. Rispetto al percorso di di Per_1
ricostruzione e gestione della relazione con il padre, la madre si è affidata ai servizi, riportando le proprie preoccupazioni, ma rendendosi sempre disponibile al confronto e a trovare insieme modalità di relazione funzionali alla crescita del figlio.
Per tutti questi motivi il Collegio ritiene non vi sia più necessità dell'affido al servizio del minore, avendo dimostrato la madre di essere un genitore adeguato e attento ai bisogni del figlio;
pertanto, si ritiene che debba essere ad ella affidato in via super-esclusiva. Per_1
Di contro l'affido condiviso non risulta realizzare l'interesse del minore. Il padre, pur essendo una presente, manifesta ancora degli elementi di discontinuità nella relazione con il figlio. Si legge nella relazione depositata in data 24.01.2025 che “Il padre ha portato durante gli incontri, a volte, le fatiche personali legate alla sua condizione lavorativa ed economica, in funzione all'organizzazione degli incontri con il figlio. La problematica economica e di autonomie personali influisce sulla tenuta relazionale con il ragazzo, in queste situazioni il sig. diventa autoreferenziale e perde di vista i CP_1
bisogni del figlio., portando motivazioni sempre legate a impedimenti personali di tipo economico che però poi si declinano in fatiche relazionali con ”. E' un padre che non conosce la Per_1
quotidianità del figlio ed il rapporto instaurato tra i due è esclusivamente legato alle frequentazioni in spazio neutro, né il padre chiede di essere maggiormente coinvolto nella vita del figlio e mostra a volte fatiche anche nel mantenimento dell'attuale modesta relazione. I servizi riportano preoccupazione relative alle modalità di relazione padre – figlio, che non sempre risultano coerenti. Il minore chiede e ha bisogno di rappresentarsi una figura di riferimento paterna con la quale possa acquisire, nel tempo, autonomie di relazione. Necessità alla quale il padre, allo stato, non si presenta ancora pronto a rispondere. Per questo percorso gli operatori hanno rimandato la necessità di una mediazione educativa, che possa accompagnare padre e figlio a una sempre maggior frequentazione.
Del resto, il pur avendo ricevuto notifica del ricorso ed essendo stato notiziato del Pt_3
presente procedimento, non ha inteso neanche costituirsi nel presente giudizio, non mostrando così alcun interesse nell'essere partecipe delle decisioni che riguardano la responsabilità genitoriale sul figlio.
pagina 7 di 11 Quanto alle frequentazioni padre/figlio deve essere mantenuto l'assetto in essere che prevede incontri in Spazio Neutro con modalità osservata e alla presenza di una figura educativa che svolge un lavoro di mediazione nella relazione tra padre e figlio.
Gli operatori hanno riportato che la calendarizzazione degli incontri è quindicinale, e ogni visita ha la durata di un'ora e mezza e si svolge prevalentemente sul territorio di Gorgonzola e, solo occasionalmente, all'interno dei locali dello Spazio Neutro. Le modalità e le tempistiche delle frequentazioni padre-figlio devono rimanere in capo agli operatori, che se ritenuto conforme all'interesse del minore, potranno procedere ad un'implementazione delle stesse ed eventuale liberalizzazione, di contro potranno anche chiudere il servizio qualora il suo procrastinarsi senza risultati utili sia considerato disfunzionale per il minore.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali
Si ritiene ancora necessario che i Servizi Sociali di Pessano con NA mantengano attivo un attento monitoraggio sul nucleo familiare, proseguendo gli interventi in atto nell'interesse del figlio.
I servizi avviati sono numerosi: è attivo un servizio di Educativa Scolastica;
durante l'anno
2023/2024, ha frequentato il servizio di Educativa di Gruppo presente sul territorio di Per_1
Pessano, accompagnato dalla madre, per un pomeriggio alla settimana;
è attivo il monitoraggio del percorso in Spazio Incontri, con mediazione dell'educatore comunale per specifici eventi e periodi di vita (Comunione, Cresima, ecc); è stato intrapreso un percorso di mediazione, realizzato mediante incontri di preparazione verso il padre, confronto con la madre e ascolto e accompagnamento di
; si sono svolti incontri con entrambi i genitori presso il comune di Pessano con NA e Per_1
presso lo Spazio Incontri fino al mese di novembre 2024, alla presenza della psicologa, dell'educatore di riferimento e dell'assistente sociale;
ed anche con il minore presso il comune di Pessano con
NA, alla presenza di assistente sociale, psicologa ed educatore.
Si ritiene, pertanto, che i Servizi proseguano nel mantenimento dei percorsi attivi nell'interesse del minore, e avutane la disponibilità, avviino un percorso di sostegno psicologico ed anche di sostegno alla genitorialità a favore del padre.
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti, a loro volta confermative degli accordi separativi. La stessa pagina 8 di 11 ricorrente ha dichiarato alla udienza dell'8.10.2024: “Vorrei che il padre mi versasse € 250 mensili omnia”.
Richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi della ricorrente che ha riportato di svolgere lavori saltuari beneficiando dell'aiuto economico della propria madre;
i tempi di frequentazione padre/figlio, limitati alle modalità sopra descritte in spazio neutro, e l'età di quest'ultimo che ha 11 anni;
tenuto altresì conto del fatto che il padre non contribuisce neanche alle esigenze abitative del figlio, il quale vive con la madre nell'abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima, si ritiene che la quantificazione di euro 250,00 mensili sia equa.
Invero il padre risulta avere un'occupazione, sebbene non stabile, per come emerso dalla lettura delle relazioni dei servizi Sociali, e risulta avere anche un'idonea e integra capacità lavorativa e deve e può quindi adoperarsi per adempiere agli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori per il mantenimento dei figli.
La somma, per come sopra quantificato, è da considerarsi omnia atteso che i genitori non hanno dialogo fra loro.
Nessuna pronuncia di assegnazione della casa di Pessano con NA (MI) Via San Francesco
n.1 è necessaria atteso che si tratta di immobile di esclusiva proprietà della ricorrente che non è mai stato utilizzato dalla famiglia come casa coniugale.
Quanto alla domanda della ricorrente che l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del figlio sia trattenuto in busta paga dal datore di lavoro del e versato direttamente a suo favore, Pt_3
questa deve essere rigettata, atteso che l'art. 473bis.37 cpc dispone che ella possa agire direttamente nei confronti del datore di lavoro, notificando il provvedimento nel quale è prevista la misura dell'assegno ad ella dovuto, senza necessità di autorizzazione del giudice.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
pagina 9 di 11 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e n ABBIATEGRASSO (MI) in data 12/09/2009 trascritto nei Pt_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di nell'anno 2009, atto n. 48, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ABBIATEGRASSO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Pessano con NA (MI) Via San
Francesco n.1 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con il diritto dovere del padre di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse,
4. Autorizza il padre a vedere il figlio in spazio neutro secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai
Servizi Sociali di Pessano con NA, che potranno procedere ad un'implementazione delle frequentazioni fino ad una completa liberalizzazione, ovvero potranno anche chiudere il servizio qualora il suo procrastinarsi senza risultati utili sia considerato disfunzionale per il minore,
5. Dispone che i Servizi Sociali di Pessano con NA mantengano attivo un monitoraggio sul nucleo familiare, proseguano negli interventi in atto ed avviino ogni altro intervento ritenuto utile nell'interesse del minore ed anche a favore del padre, raccoltane la disponibilità, in particolare un percorso di sostegno psicologico ed anche di sostegno alla genitorialità,
6. Conferma che il ersi alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Pt_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 , rivalutabile annualmente secondo Per_1 Pt_4
indici Istat, con prima rivalutazione a settembre 2025,
7. Rigetta la domanda della di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento paterno al Pt_1
datore di lavoro,
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito esclusivamente dalla madre con la pagina 10 di 11 quale vive il figlio minore,
9. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del comune di
Pessano con NA.
Milano, 19/02/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Laura Cosmai Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 08/04/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
18.02.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 19/02/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. INVERNIZZI LARA con studio in VIA STEFANO GROSSO, 9
NOVARA presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...] F,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 04.05.2024
pagina 1 di 11
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso:
Nel merito:
1 - pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra e Parte_1
, contratto nel comune di Abbiategrasso e regolarmente registrato in data 14.9.2009 Controparte_1 al nr. atto nr 48, parte 2, serie A anno 2009 dei Registri dello Stato Civile del Comune di
Abbiategrasso (MI) e altresì trascritto nei registri del Comune di Robecco sul Naviglio in data
2.10.2009 al nr. 10 parte 2, serie B anno 2009, ordinando al Cancelliere del Tribunale la trasmissione agli Uffici dello Stato Civile e così agli Ufficiali di Stato civile del Comune di Abbiategrasso e di
Robecco sul Naviglio (MI) di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238; conseguentemente, disporre la perdita del cognome per la IG CP_1 Pt_1
2 – affidare in via superesclusiva il figlio alla madre, che vivrà con la madre, genitore Per_1 collocataria prevalente del figlio.
3 – assegnare la casa familiare alla IG essendo questa di proprietà della stessa con tutto Pt_1 quanto ivi contenuto, di proprietà della stessa.
4 –disporre che il padre versi a titolo di mantenimento a favore del figlio una somma Per_1 ritenuta congrua alle Sue entrate e alle esigenze del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da rimettere entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG
; Parte_2
5 – ordinare che l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del figlio determinato dal Tribunale venga trattenuto in busta paga dal datore di lavoro del sig. e versato entro il giorno 5 di goni CP_1 mese sul conto corrente intestato alla IG . Parte_1
6 – ordinare che l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del figlio determinato dal Tribunale venga trattenuto in busta paga dal datore di lavoro del sig. e versato entro il 5 di ogni mese CP_1 sul conto corrente intestato alla IG . Parte_1
7 – disporre che il padre versi anche il 50% delle spese straordinarie del figlio come di seguito indicato, ovvero:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) mensa scolastica e buoni pasto.
· Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il pagina 2 di 11 primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazioni e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
· Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
· Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ad abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. spese medico – sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
8 - Disporre che per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, ecc …) superiore ad € 100,00, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con i figli di anticipare integralmente un tale importo, il sig. metta a disposizione della sig.ra la somma necessaria almeno 5 giorni CP_1 Pt_1 prima dell'esborso da effettuare.
Disporre che i conteggi di dare/avere debbano essere effettuati con cadenza mensile.
Disporre che il genitore che anticipa le spese sia tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro l'ultimo giorno di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta.
Disporre che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori debbano tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali
(fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
9 – disporre che atto che l'assegno Unico, ove erogabile, verrà percepito al 100% dalla IG in quanto genitore collocatario prevalente della prole Pt_1
10 – confermare che il padre possa incontrare il figlio in luogo neutro ovvero sempre e Per_1 comunque alla presenza di un operatore di riferimento, secondo tempi e modalità da stabilirsi a cura del Servizio Sociale di riferimento, come già in essere.
11 – confermare la presa in carico da parte del Servizio Sociale a favore del sig . Controparte_1
12 – dare atto che i coniugi sono autosufficienti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
pagina 3 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
ABBIATEGRASSO (MI) il 12/09/2009, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
ABBIATEGRASSO (MI) nell'anno 2009, atto n. 48, Parte II, Serie A, dal matrimonio è nato il figlio in data 05.10.2012, Per_1
i coniugi di sono separati consensualmente in data 30.01.2014 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Pavia del 17.03.2014, alle seguente condizioni: -affido condiviso del figlio minore e suo prevalente collocamento presso la madre nella casa familiare di esclusiva proprietà della stessa;
-contributo di mantenimento paterno di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
-frequentazioni padre-figlio al sabato e alla domenica senza pernotto, con ricorso depositato in data 07.04.2024 la chiedeva la pronuncia di divorzio alle Pt_1
seguenti condizioni: -affido super-esclusivo ad ella del figlio con prevalente collocamento presso di sé;
-l'assegnazione ad ella della casa familiare, di sua esclusiva proprietà: -un contributo di mantenimento paterno per il figlio nella misura ritenuta congrua con pagamento diretto da parte del datore di lavoro;
-pagamento da parte del padre delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%; -l'integrale percepimento dell'AUF a suo favore;
-la conferma delle frequentazioni padre-figlio in spazio neutro secondo tempi e modalità da stabilirsi a cura dei Servizi Sociali;
allegava che il figlio era affetto da “sindrome del cromosoma 15” che gli causava disturbi dell'apprendimento ed effettuava terapia di potenziamento cognitivo, che il figlio era stato affidato ai
Servizi Sociali di Pessano con NA (MI) con provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di
Milano dell'11.7.2014, del 7.10.2014 e del 17.04.2018, che ella era grata dell'aiuto ricevuto fin ora dal
Servizio Sociali ma che riteneva di poter essere lei a gestire in autonomia il figlio, che gli incontri padre-figlio stavano avvenendo in spazio neutro con cadenza quindicinale, che il padre non aveva mai onorato i propri obblighi di mantenimento per il figlio, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.04.2024, tenutasi in data 08.10.2024, verificata la regolarità della notifica effettuata a mezzo posta con plico non ritirato e depositato all'ufficio postale il 9.5.2024, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
non costituitosi. La parte ricorrente veniva sentita liberamente e dichiarava:
pagina 4 di 11 “siamo stati in carico presso i servizi sociali di Pessano con NA dal 2014. ha Per_1
seguito percorsi di psicomotricità e poi di potenziamento cognitivo. Ora frequenta il CED dove è aiutato per i compiti una volta alla settimana. a scuola ha l'insegnante di sostegno e l'educatore. Io sono stata supportata dalla psicologa dei servizi poi ho fatto un percorso privato che si è concluso perché sono stati raggiunti gli obiettivi. Io ora sto bene e sono in grado di provvedere a Per_1 senza più l'aiuto dei servizi che nel corso degli anni si è sempre progressivamente ridotto. fa Per_1
la seconda media ed ha solo problemi a livello cognitivo e va supportato nello studio. Per il resto è un ragazzino ben integrato e fa le cose di tutti i bambini. Il padre lo vedo allo spazio neutro quando porto il bambino. Lo porto una volta ogni 15 giorni per una ora e mezza, di più il padre non ha mai voluto perché si annoiavano perché non è capace di avere una relazione con il figlio. Il padre non paga nulla da tempo. Ho accennato al che avrei depositato il ricorso per divorzio. Io prendo l'assegno CP_1 unico per che è pari ad € 307,60 mensili. Non so perché i sevizi non abbiano ancora Per_1
mandato una relazione. La casa dove vivo con mio figlio è di mia proprietà e non è gravata da mutuo e non era la casa familiare che è stata venduta. Vorrei che il padre mi versasse € 250 mensili omnia.
Il difensore chiedeva che la successiva udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte viste le dichiarazioni rese dalla e che la causa fosse prontamente decisa con accoglimento delle Pt_1
conclusioni di cui al ricorso. Pertanto, il Presidente, rilevato che i Servizi Sociali di Pessano con
NA non avevano inviato all'ufficio la relazione già richiesta con decreto 22.4.2024, concedeva agli stessi nuovo termine per l'invio della suddetta relazione e adottava quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“Conferma l'obbligo del padre di versare la somma mensile di € 250 per entro il 5 di Per_1
ogni mese, oltre alla rivalutazione Istat con prima rivalutazione a settembre 2025
Dispone che detta somma sia onnicomprensiva visto che i genitori non hanno dialogo tra loro
Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre,
Quanto alla genitorialità si ritiene necessario attendere la relazione dei servizi” e rinviava la causa per il completamento della udienza di prima comparizione al 19.11.2024 sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nel termine concesso i servizi non inviavano la richiesta relazione pertanto veniva fissata nuova udienza per il 16.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte con nuovo termine ai servizi, precedente la data di udienza cartolare, per l'invio della relazione,
pagina 5 di 11 i servizi sociali di Pessano con NA inviavano la relazione in ritardo, in data 24.1.2025, pertanto era concesso nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. alla ricorrente fino al 18.02.2025 solo al fine di interloquire sulla inviata relazione dei servizi e, se del caso, modificare le conclusioni, con ordinanza del 18.02.2025 il Presidente, rilevato che la ricorrente aveva depositato le note scritte nel termine assegnato precisando le proprie conclusioni ed insistendo per la decisione, letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., trattandosi di causa matura, rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.02.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 30.01.2014 con verbale omologato dal
Tribunale di Pavia il 17.03.2014.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 07.04.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che la responsabilità genitoriale sul minore possa essere reintegrata Per_1 in capo alla madre nella forma dell'affido super-esclusivo, con conseguente revoca dell'affido ai
Servizi Sociali del Comune di Pessano con NA (MI) disposta dal Tribunale per i Minorenni di
Milano con provvedimenti dell'11.7.2014, del 7.10.2014 e del 17.04.2018.
Nella relazione depositata in data 24.01.2025, infatti, gli operatori riportano che non ravvisano elementi tali da comportare un mantenimento dell'affido all'ente, in quanto la madre ha mostrato nel tempo di aver acquisito autonomia e funzioni genitoriali adeguate.
Ella è la figura principale di cura e accompagnamento quotidiano nei confronti di e si Per_1
è dimostrata sempre più capace di gestire la quotidianità e i bisogni del figlio, riuscendo a trovare nella collaborazione con il Servizio un'occasione di crescita e di sviluppo delle proprie capacità genitoriali.
pagina 6 di 11 All'interno dell'ambiente domestico gli operatori hanno potuto osservare un'ambiente, seppur piccolo, certamente adeguato sia nella suddivisione degli spazi sia nella cura degli ambienti. Anche rispetto alla gestione degli impegni scolastici e all'aspetto sociale e sanitario del ragazzo la madre si è mostrata attenta attivandosi prontamente sulla base dei bisogni del figlio. Rispetto al percorso di di Per_1
ricostruzione e gestione della relazione con il padre, la madre si è affidata ai servizi, riportando le proprie preoccupazioni, ma rendendosi sempre disponibile al confronto e a trovare insieme modalità di relazione funzionali alla crescita del figlio.
Per tutti questi motivi il Collegio ritiene non vi sia più necessità dell'affido al servizio del minore, avendo dimostrato la madre di essere un genitore adeguato e attento ai bisogni del figlio;
pertanto, si ritiene che debba essere ad ella affidato in via super-esclusiva. Per_1
Di contro l'affido condiviso non risulta realizzare l'interesse del minore. Il padre, pur essendo una presente, manifesta ancora degli elementi di discontinuità nella relazione con il figlio. Si legge nella relazione depositata in data 24.01.2025 che “Il padre ha portato durante gli incontri, a volte, le fatiche personali legate alla sua condizione lavorativa ed economica, in funzione all'organizzazione degli incontri con il figlio. La problematica economica e di autonomie personali influisce sulla tenuta relazionale con il ragazzo, in queste situazioni il sig. diventa autoreferenziale e perde di vista i CP_1
bisogni del figlio., portando motivazioni sempre legate a impedimenti personali di tipo economico che però poi si declinano in fatiche relazionali con ”. E' un padre che non conosce la Per_1
quotidianità del figlio ed il rapporto instaurato tra i due è esclusivamente legato alle frequentazioni in spazio neutro, né il padre chiede di essere maggiormente coinvolto nella vita del figlio e mostra a volte fatiche anche nel mantenimento dell'attuale modesta relazione. I servizi riportano preoccupazione relative alle modalità di relazione padre – figlio, che non sempre risultano coerenti. Il minore chiede e ha bisogno di rappresentarsi una figura di riferimento paterna con la quale possa acquisire, nel tempo, autonomie di relazione. Necessità alla quale il padre, allo stato, non si presenta ancora pronto a rispondere. Per questo percorso gli operatori hanno rimandato la necessità di una mediazione educativa, che possa accompagnare padre e figlio a una sempre maggior frequentazione.
Del resto, il pur avendo ricevuto notifica del ricorso ed essendo stato notiziato del Pt_3
presente procedimento, non ha inteso neanche costituirsi nel presente giudizio, non mostrando così alcun interesse nell'essere partecipe delle decisioni che riguardano la responsabilità genitoriale sul figlio.
pagina 7 di 11 Quanto alle frequentazioni padre/figlio deve essere mantenuto l'assetto in essere che prevede incontri in Spazio Neutro con modalità osservata e alla presenza di una figura educativa che svolge un lavoro di mediazione nella relazione tra padre e figlio.
Gli operatori hanno riportato che la calendarizzazione degli incontri è quindicinale, e ogni visita ha la durata di un'ora e mezza e si svolge prevalentemente sul territorio di Gorgonzola e, solo occasionalmente, all'interno dei locali dello Spazio Neutro. Le modalità e le tempistiche delle frequentazioni padre-figlio devono rimanere in capo agli operatori, che se ritenuto conforme all'interesse del minore, potranno procedere ad un'implementazione delle stesse ed eventuale liberalizzazione, di contro potranno anche chiudere il servizio qualora il suo procrastinarsi senza risultati utili sia considerato disfunzionale per il minore.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali
Si ritiene ancora necessario che i Servizi Sociali di Pessano con NA mantengano attivo un attento monitoraggio sul nucleo familiare, proseguendo gli interventi in atto nell'interesse del figlio.
I servizi avviati sono numerosi: è attivo un servizio di Educativa Scolastica;
durante l'anno
2023/2024, ha frequentato il servizio di Educativa di Gruppo presente sul territorio di Per_1
Pessano, accompagnato dalla madre, per un pomeriggio alla settimana;
è attivo il monitoraggio del percorso in Spazio Incontri, con mediazione dell'educatore comunale per specifici eventi e periodi di vita (Comunione, Cresima, ecc); è stato intrapreso un percorso di mediazione, realizzato mediante incontri di preparazione verso il padre, confronto con la madre e ascolto e accompagnamento di
; si sono svolti incontri con entrambi i genitori presso il comune di Pessano con NA e Per_1
presso lo Spazio Incontri fino al mese di novembre 2024, alla presenza della psicologa, dell'educatore di riferimento e dell'assistente sociale;
ed anche con il minore presso il comune di Pessano con
NA, alla presenza di assistente sociale, psicologa ed educatore.
Si ritiene, pertanto, che i Servizi proseguano nel mantenimento dei percorsi attivi nell'interesse del minore, e avutane la disponibilità, avviino un percorso di sostegno psicologico ed anche di sostegno alla genitorialità a favore del padre.
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti, a loro volta confermative degli accordi separativi. La stessa pagina 8 di 11 ricorrente ha dichiarato alla udienza dell'8.10.2024: “Vorrei che il padre mi versasse € 250 mensili omnia”.
Richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi della ricorrente che ha riportato di svolgere lavori saltuari beneficiando dell'aiuto economico della propria madre;
i tempi di frequentazione padre/figlio, limitati alle modalità sopra descritte in spazio neutro, e l'età di quest'ultimo che ha 11 anni;
tenuto altresì conto del fatto che il padre non contribuisce neanche alle esigenze abitative del figlio, il quale vive con la madre nell'abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima, si ritiene che la quantificazione di euro 250,00 mensili sia equa.
Invero il padre risulta avere un'occupazione, sebbene non stabile, per come emerso dalla lettura delle relazioni dei servizi Sociali, e risulta avere anche un'idonea e integra capacità lavorativa e deve e può quindi adoperarsi per adempiere agli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori per il mantenimento dei figli.
La somma, per come sopra quantificato, è da considerarsi omnia atteso che i genitori non hanno dialogo fra loro.
Nessuna pronuncia di assegnazione della casa di Pessano con NA (MI) Via San Francesco
n.1 è necessaria atteso che si tratta di immobile di esclusiva proprietà della ricorrente che non è mai stato utilizzato dalla famiglia come casa coniugale.
Quanto alla domanda della ricorrente che l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del figlio sia trattenuto in busta paga dal datore di lavoro del e versato direttamente a suo favore, Pt_3
questa deve essere rigettata, atteso che l'art. 473bis.37 cpc dispone che ella possa agire direttamente nei confronti del datore di lavoro, notificando il provvedimento nel quale è prevista la misura dell'assegno ad ella dovuto, senza necessità di autorizzazione del giudice.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
pagina 9 di 11 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e n ABBIATEGRASSO (MI) in data 12/09/2009 trascritto nei Pt_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di nell'anno 2009, atto n. 48, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ABBIATEGRASSO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Pessano con NA (MI) Via San
Francesco n.1 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con il diritto dovere del padre di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse,
4. Autorizza il padre a vedere il figlio in spazio neutro secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai
Servizi Sociali di Pessano con NA, che potranno procedere ad un'implementazione delle frequentazioni fino ad una completa liberalizzazione, ovvero potranno anche chiudere il servizio qualora il suo procrastinarsi senza risultati utili sia considerato disfunzionale per il minore,
5. Dispone che i Servizi Sociali di Pessano con NA mantengano attivo un monitoraggio sul nucleo familiare, proseguano negli interventi in atto ed avviino ogni altro intervento ritenuto utile nell'interesse del minore ed anche a favore del padre, raccoltane la disponibilità, in particolare un percorso di sostegno psicologico ed anche di sostegno alla genitorialità,
6. Conferma che il ersi alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Pt_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 , rivalutabile annualmente secondo Per_1 Pt_4
indici Istat, con prima rivalutazione a settembre 2025,
7. Rigetta la domanda della di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento paterno al Pt_1
datore di lavoro,
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito esclusivamente dalla madre con la pagina 10 di 11 quale vive il figlio minore,
9. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del comune di
Pessano con NA.
Milano, 19/02/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11