TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5907 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 19/03/2025 e vertente
TRA
E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. STEFANELLI LUIGI PANTALEO
RICORRENTI
E
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
Rappresentati e difesi dall'avv. CLAUDIA SERGIO
RESISTENTI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025
1
Nel proprio ricorso, , e e hanno esposto Pt_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 che il loro dante causa, ha esercitato il possesso pacifico, Persona_1 pubblico, ininterrotto ed ultraventennale su di un terreno sito nel Comune di Lecce in località Torre Chianca, su cui insiste un fabbricato censito al NCEU FABBRICATI
Comune di Lecce, al foglio 56 particella 261, zona censuaria 1, Cat. C/2, classe 2, consistenza 30 mq., dati di superficie Totale 39 mq., rendita Euro 86,76, Via delle
Calle snc, Piano Ter, e hanno chiesto che il giudice ne accerti il proprio acquisto per usucapione.
I resistenti si sono costituiti in giudizio e hanno aderito alla domanda attorea.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in
2 un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene ( così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione
3 immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato in modo chiaro usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto i resistenti si sono costituiti in giudizio riconoscendone ampiamente le ragioni e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Nella memoria di costituzione si legge quanto segue: “Gli stessi si costituiscono nel presente giudizio al fine di dare atto che quanto sostenuto da controparte corrisponde alla effettiva realtà. Ed invero, essi non hanno mai interferito nelle proprietà del padre , e sin dalla sua dipartita, non hanno mai goduto di alcun possesso Persona_2
e/o detenzione del bene immobile e delle sue pertinenze, oggetto di causa, neanche in modo parziale e saltuario, non entrando mai in possesso delle chiavi della porta
d'ingresso del fabbricato, che non venivano mai consegnate al né ai Persona_2 convenuti, e riconoscendo che sia il sig. , sia, di poi, i suoi eredi, Persona_1 hanno goduto, del bene di cui sopra, a titolo esclusivo, quantomeno a far tempo dalla data di decesso del , sostenendone ogni cura e spesa, manifestandosi Persona_2 pubblicamente e pacificamente unici ed esclusivi proprietari, con pacifica esclusione di ogni diritto reale verso i convenuti. c. Questi ultimi, infatti, non hanno mai goduto di una qualsiasi facoltà di accesso all'immobile per cui è causa, avendone, il sig.
, manifestato la volontà di disporre in modo esclusivo dei beni, Persona_1 senza che i presenti convenuti avessero alcunchè da obiettare in tal senso. Tuttora gli attori posseggono in via esclusiva il bene de quo. d. Si dà atto, inoltre, che giammai
i convenuti hanno introdotto domande giudiziali per rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul bene in esame e sulle sue pertinenze, precisando che ciò
è avvenuto non per mera loro tolleranza nei confronti dello 2 bensì perché Per_1
4 effettivamente quest'ultimo ha manifestato, da sempre, una riconosciuta, incontestata e piena signoria de facto sul cespite dei costituiti convenuti”.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 5907/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a. Visto l'art. 1158 c.c., dichiara i ricorrenti (cf. Parte_1
), nato in [...], il [...] e residente in [...]alla C.F._1
Via Domenico Cimarosa n. 10, (cf. Parte_2
), nata in [...], il [...] e residente in [...]alla C.F._2
Via Abruzzi n. 31 e (cf. ), nata in Parte_3 C.F._3
Lecce, il 01.01.1931 e residente in [...], comproprietari tra loro e per la quota di un terzo ciascuno (per come dalle rispettive quote agli stessi spettanti quali eredi di ), con Persona_1 diritto di piena PROPRIETÀ PER 1000/1000, per maturata usucapione acquisitiva, del fabbricato con annesso terreno, censito al NCEU CATASTO
FABBRICATI Comune di Lecce, al foglio 56 particella 261, zona censuaria 1,
Cat. C/2, classe 2, consistenza 30 mq., dati di superficie Totale 39 mq., rendita Euro 86,76, Via delle Calle snc, Piano Terra, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato uti dominus per oltre venti anni b. Conseguentemente ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
c. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 26/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
5