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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3999 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 18 marzo 2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (c.f. ) P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
e (c.f. ) Parte_4 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTI
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Viviana La Manna
APPELLATI
1 E
, , e CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Viviana La Manna
LITISCONSORTI PROCESSUALI
OGGETTO: risarcimento del danno da tardivo adeguamento dello Stato italiano a direttiva europea.
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e altri 5 medici iscritti ai rispettivi corsi di Controparte_1 Controparte_2 specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1986 e il 1992 hanno adito il Tribunale di Roma lamentando il fatto che, in conseguenza della tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive 362/75 e 363/75 CEE come modificate nella direttiva 82/76 CEE – con le quali veniva stabilito il diritto dei medici specializzandi di ricevere una remunerazione adeguata durante il periodo di formazione – non avevano ricevuto alcuna forma di compenso e pertanto hanno chiesto la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8603/2022, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e – per quel che qui interessa ai fini CP_8 dell'odierno giudizio di appello - ha condannato la e gli Parte_1 altri convenuti a pagare la somma di 40.283,64 € in favore di per CP_8 Controparte_1 sei anni accademici frequentati dal 1986/87 al 1991/92 e la somma di 33.569,70 € ad
[...]
per cinque anni accademici frequentati dal 1986/87 al 1990/91. CP_2
La il , il Parte_1 Parte_2 [...]
e il Parte_3 Parte_4 hanno impugnato la sentenza deducendo che il tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di ed anche per Controparte_1 Controparte_2 gli anni di specializzazione frequentati “fuori corso”, dovendosi invece riconoscere un risarcimento del danno per i soli anni accademici coincidenti con la durata legale del corso di
2 specializzazione in radiodiagnostica frequentato da entrambi, pari a quattro anni.
Le Amministrazioni appellanti hanno concluso chiedendo – in parziale riforma della sentenza impugnata – che a ed venga riconosciuto il diritto Controparte_1 Controparte_2 di ricevere la somma di 6.713,94 € per ciascuno dei quattro anni in cui si articola la durata legale del corso di specializzazione in radiodiagnostica da essi frequentato.
Si sono costituiti in giudizio ed (unitamente agli altri Controparte_1 Controparte_2 medici attori in primo grado, questi ultimi quali meri litisconsorti processuali in appello) deducendo che “quanto affermato da controparte nell'atto di appello è esatto ed infatti con
PEC inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15/09/2022, gli appellati a mezzo del procuratore costituito, verificato l'errore, chiedevano alla stessa, al fine di una più rapida conclusione e risoluzione, di vedersi corrispondere la somma relativa ai soli quattro anni di specializzazione, oltre interessi legali a far data dal luglio 2000” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
Gli appellati hanno quindi chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere atteso che “la in sede di liquidazione, corrispondeva al Parte_1 dott. e al dott. la somma di euro 26.855,76, pari ai Controparte_2 Controparte_1 quattro anni di specializzazione frequentata, oltre interessi legali a far data dal luglio 2000 per un totale complessivo di euro 37.125,29 ciascuno” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
Va dichiarata cessata la materia del contendere sull'appello proposto dalle
Amministrazioni statali.
Costituisce circostanza non contestata il fatto che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la abbia corrisposto ad e a Parte_1 Controparte_2 la minor somma ad essi effettivamente spettante, in luogo di quella Controparte_1 erroneamente riconosciuta dal tribunale e che gli stessi appellati riconoscono non dovuta perché calcolata includendo anche gli anni di frequenza fuori corso.
Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere è irrilevante il fatto che gli appellati non abbiano formalmente rinunciato agli effetti della sentenza impugnata, sia perché non risulta che il pagamento eseguito dalla sia Parte_1 stato ricevuto dal e dal con riserva di agire per il pagamento della maggior CP_2 CP_1 somma riconosciuta dal tribunale, sia perché nella comparsa di costituzione e risposta gli appellati hanno espressamente riconosciuto di avere ricevuto in pagamento esattamente la somma di cui avevano fatto richiesta con la PEC del 15 settembre 2022 (con cui, prendendo atto dell'errore in cui è incorso il tribunale, hanno chiesto che venisse loro corrisposta soltanto la somma spettante per gli anni di durata legale del corso, oltre interessi).
Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello (art. 92, secondo comma, c.p.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato
Corte cost. n. 77/2018), avuto riguardo da un lato alla riconosciuta responsabilità dello Stato per non aver dato piena e tempestiva attuazione alle direttive comunitarie in materia e
3 dall'altro alla condotta processuale degli odierni appellati, che nel giudizio di primo grado hanno domandato il risarcimento del danno per tutti gli anni di corso frequentati e non solo per quelli corrispondenti alla durata legale del corso (riconoscendo, solo dopo la notificazione dell'appello, l'errore in cui loro stessi e il giudice erano incorsi: la PEC del 15 settembre 2022
è infatti successiva alla notificazione dell'atto di appello avvenuta il 10 luglio 2022).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sull'appello proposto dalla Parte_1 [...]
dal , dal Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dal avverso la sentenza del Tribunale
[...] Parte_4 di Roma n. 8603/2022;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3999 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 18 marzo 2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (c.f. ) P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
e (c.f. ) Parte_4 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTI
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Viviana La Manna
APPELLATI
1 E
, , e CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Viviana La Manna
LITISCONSORTI PROCESSUALI
OGGETTO: risarcimento del danno da tardivo adeguamento dello Stato italiano a direttiva europea.
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e altri 5 medici iscritti ai rispettivi corsi di Controparte_1 Controparte_2 specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1986 e il 1992 hanno adito il Tribunale di Roma lamentando il fatto che, in conseguenza della tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive 362/75 e 363/75 CEE come modificate nella direttiva 82/76 CEE – con le quali veniva stabilito il diritto dei medici specializzandi di ricevere una remunerazione adeguata durante il periodo di formazione – non avevano ricevuto alcuna forma di compenso e pertanto hanno chiesto la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8603/2022, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e – per quel che qui interessa ai fini CP_8 dell'odierno giudizio di appello - ha condannato la e gli Parte_1 altri convenuti a pagare la somma di 40.283,64 € in favore di per CP_8 Controparte_1 sei anni accademici frequentati dal 1986/87 al 1991/92 e la somma di 33.569,70 € ad
[...]
per cinque anni accademici frequentati dal 1986/87 al 1990/91. CP_2
La il , il Parte_1 Parte_2 [...]
e il Parte_3 Parte_4 hanno impugnato la sentenza deducendo che il tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di ed anche per Controparte_1 Controparte_2 gli anni di specializzazione frequentati “fuori corso”, dovendosi invece riconoscere un risarcimento del danno per i soli anni accademici coincidenti con la durata legale del corso di
2 specializzazione in radiodiagnostica frequentato da entrambi, pari a quattro anni.
Le Amministrazioni appellanti hanno concluso chiedendo – in parziale riforma della sentenza impugnata – che a ed venga riconosciuto il diritto Controparte_1 Controparte_2 di ricevere la somma di 6.713,94 € per ciascuno dei quattro anni in cui si articola la durata legale del corso di specializzazione in radiodiagnostica da essi frequentato.
Si sono costituiti in giudizio ed (unitamente agli altri Controparte_1 Controparte_2 medici attori in primo grado, questi ultimi quali meri litisconsorti processuali in appello) deducendo che “quanto affermato da controparte nell'atto di appello è esatto ed infatti con
PEC inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15/09/2022, gli appellati a mezzo del procuratore costituito, verificato l'errore, chiedevano alla stessa, al fine di una più rapida conclusione e risoluzione, di vedersi corrispondere la somma relativa ai soli quattro anni di specializzazione, oltre interessi legali a far data dal luglio 2000” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
Gli appellati hanno quindi chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere atteso che “la in sede di liquidazione, corrispondeva al Parte_1 dott. e al dott. la somma di euro 26.855,76, pari ai Controparte_2 Controparte_1 quattro anni di specializzazione frequentata, oltre interessi legali a far data dal luglio 2000 per un totale complessivo di euro 37.125,29 ciascuno” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
Va dichiarata cessata la materia del contendere sull'appello proposto dalle
Amministrazioni statali.
Costituisce circostanza non contestata il fatto che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la abbia corrisposto ad e a Parte_1 Controparte_2 la minor somma ad essi effettivamente spettante, in luogo di quella Controparte_1 erroneamente riconosciuta dal tribunale e che gli stessi appellati riconoscono non dovuta perché calcolata includendo anche gli anni di frequenza fuori corso.
Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere è irrilevante il fatto che gli appellati non abbiano formalmente rinunciato agli effetti della sentenza impugnata, sia perché non risulta che il pagamento eseguito dalla sia Parte_1 stato ricevuto dal e dal con riserva di agire per il pagamento della maggior CP_2 CP_1 somma riconosciuta dal tribunale, sia perché nella comparsa di costituzione e risposta gli appellati hanno espressamente riconosciuto di avere ricevuto in pagamento esattamente la somma di cui avevano fatto richiesta con la PEC del 15 settembre 2022 (con cui, prendendo atto dell'errore in cui è incorso il tribunale, hanno chiesto che venisse loro corrisposta soltanto la somma spettante per gli anni di durata legale del corso, oltre interessi).
Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello (art. 92, secondo comma, c.p.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato
Corte cost. n. 77/2018), avuto riguardo da un lato alla riconosciuta responsabilità dello Stato per non aver dato piena e tempestiva attuazione alle direttive comunitarie in materia e
3 dall'altro alla condotta processuale degli odierni appellati, che nel giudizio di primo grado hanno domandato il risarcimento del danno per tutti gli anni di corso frequentati e non solo per quelli corrispondenti alla durata legale del corso (riconoscendo, solo dopo la notificazione dell'appello, l'errore in cui loro stessi e il giudice erano incorsi: la PEC del 15 settembre 2022
è infatti successiva alla notificazione dell'atto di appello avvenuta il 10 luglio 2022).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sull'appello proposto dalla Parte_1 [...]
dal , dal Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dal avverso la sentenza del Tribunale
[...] Parte_4 di Roma n. 8603/2022;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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