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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 14014/2023
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Sossio Colella Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_2
Resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120239024461846000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239024461846000 notificatagli in data
03.10.2023 avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito n.
37120112000823360000, asseritamente notificato in data 06/07/2011, ruolo emesso da CP_1
sede di Napoli Arzano, per assunto mancato pagamento di Contributi I.V.S. anni 2002-2003-
2004-2005-2006, per un importo pari ad € 5.893,49; 2) avviso di addebito n.
37120120001817758000, asseritamente notificata in data 18/04/2012, ruolo emesso da CP_3
1
[...] sede di Napoli Arzano, per assunto mancato pagamento di Contributi I.V.S. anni 2002-2003-
2004-2005-2006, per un importo pari ad € 17.567,69. Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione delle somme richieste. Ha chiesto pertanto di
“ravvisare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito impugnati, in quanto mai o irritualmente notificati, viziati nel contenuto nella forma e nella motivazione, non preceduti da alcun atto presupposto, riguardati da vicende estintive quali la decadenza e la prescrizione
e, per l'effetto ovvero in ogni caso, ravvisare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto non sorretta da idonei titoli;
dichiarare nulle e non dovute le pretese previdenziali indicate e, di conseguenza, privarle di ogni effetto giuridico;
ordinare lo sgravio degli Avvisi di addebito dal ruolo della contribuente;
condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, oltre accessori ex lege, IVA e CPA se dovute, con distrazione”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_4
, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
[...]
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata
(Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale
Roma, sez. lav., 04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto Controparte_5
statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del
2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
2 d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239024461846000 nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa
(03.10.2023).
Per quanto riguarda il merito, occorre verificare la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Per quanto riguarda il periodo di prescrizione, secondo l'art. 3 co. 9 l. 335/1995 “le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
Tale termine di prescrizione si applica anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale.
Orbene, nel caso di specie, nel costituirsi in giudizio l' ha dato prova di aver CP_1
correttamente notificato i seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 37120112000823360000 notificato in data 6.7.2011;
- avviso di addebito n. 37120120001817758000 notificato in data 18.04.2012;
Va pertanto verificata nel caso di specie la prescrizione successiva alla notifica dei suddetti avvisi di addebito.
La ha inoltre dato prova di aver notificato il preavviso di fermo Controparte_2
amministrativo n. 07180201400020847000 l'08.05.2015 e l'intimazione di pagamento n.
07120199037719775000 in data 3.02.2020.
Pertanto, deve ritenersi che, alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata n. 07120239024461846000 (03.10.2023), alcuna prescrizione risulta maturata.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione, per la parte spettante, in favore del procuratore della
[...]
dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Aversa, 29.10.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 14014/2023
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Sossio Colella Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_2
Resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120239024461846000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239024461846000 notificatagli in data
03.10.2023 avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito n.
37120112000823360000, asseritamente notificato in data 06/07/2011, ruolo emesso da CP_1
sede di Napoli Arzano, per assunto mancato pagamento di Contributi I.V.S. anni 2002-2003-
2004-2005-2006, per un importo pari ad € 5.893,49; 2) avviso di addebito n.
37120120001817758000, asseritamente notificata in data 18/04/2012, ruolo emesso da CP_3
1
[...] sede di Napoli Arzano, per assunto mancato pagamento di Contributi I.V.S. anni 2002-2003-
2004-2005-2006, per un importo pari ad € 17.567,69. Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione delle somme richieste. Ha chiesto pertanto di
“ravvisare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito impugnati, in quanto mai o irritualmente notificati, viziati nel contenuto nella forma e nella motivazione, non preceduti da alcun atto presupposto, riguardati da vicende estintive quali la decadenza e la prescrizione
e, per l'effetto ovvero in ogni caso, ravvisare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto non sorretta da idonei titoli;
dichiarare nulle e non dovute le pretese previdenziali indicate e, di conseguenza, privarle di ogni effetto giuridico;
ordinare lo sgravio degli Avvisi di addebito dal ruolo della contribuente;
condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, oltre accessori ex lege, IVA e CPA se dovute, con distrazione”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_4
, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
[...]
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata
(Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale
Roma, sez. lav., 04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto Controparte_5
statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del
2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
2 d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239024461846000 nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa
(03.10.2023).
Per quanto riguarda il merito, occorre verificare la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Per quanto riguarda il periodo di prescrizione, secondo l'art. 3 co. 9 l. 335/1995 “le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
Tale termine di prescrizione si applica anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale.
Orbene, nel caso di specie, nel costituirsi in giudizio l' ha dato prova di aver CP_1
correttamente notificato i seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 37120112000823360000 notificato in data 6.7.2011;
- avviso di addebito n. 37120120001817758000 notificato in data 18.04.2012;
Va pertanto verificata nel caso di specie la prescrizione successiva alla notifica dei suddetti avvisi di addebito.
La ha inoltre dato prova di aver notificato il preavviso di fermo Controparte_2
amministrativo n. 07180201400020847000 l'08.05.2015 e l'intimazione di pagamento n.
07120199037719775000 in data 3.02.2020.
Pertanto, deve ritenersi che, alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata n. 07120239024461846000 (03.10.2023), alcuna prescrizione risulta maturata.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione, per la parte spettante, in favore del procuratore della
[...]
dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Aversa, 29.10.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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