Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1616.
(Affitto senza determinazione di tempo).
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse puo' recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.
(Affitto senza determinazione di tempo).
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse puo' recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.
Commentari • 11
- 1. Art. 1625 del Codice civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 241.36131
Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'articolo 1616 [Codice civile 1603]. Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
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Giurisprudenza • 48
- 1. Trib. La Spezia, sentenza 12/05/2023, n. 155Provvedimento: […] Le eccezioni con cui _1 argomenta che la responsabilità non si estende a crediti privi di natura retributiva, che non sussistono i presupposti di una sua responsabilità ai sensi dell'art. 1616 c.c. e che non può essere chiamata a rispondere del TFR maturato in periodi in cui i ricorrenti non erano addetti al subappalto sono prive di rilievo. […]Leggi di più...
- genericità del ricorso·
- art. 29 D.Lgs. 276/03·
- incapacità del testimone·
- distrazione delle spese·
- TFR·
- art. 1616 c.c.·
- responsabilità in solido·
- retribuzioni·
- onere della prova·
- subappalto