Articolo 1616 del Codice civile
Articolo 1615Articolo 1617
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19 aprile 1942
Art. 1616.

(Affitto senza determinazione di tempo).

Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse puo' recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.

Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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