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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1435 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1435/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIZZA Parte_1 C.F._1
IZ
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DEL GUERRA CP_1 C.F._2
AN
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 15/05/2024 chiedeva venisse Parte_1 pronunciato, alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 3 maggio 1998 in Pisa con dalla cui unione è nata CP_1
in data 12 settembre 2005, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del 21/05/2021 rg 2749/2020.
Si costituiva parte resistente in data 12.09.2024 che nulla opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili e alla domanda di porre a suo carico un assegno a titolo di contributo di mantenimento per la figlia pari ad euro 250,00. Contestava, invece, le ulteriori domande come meglio precisato in comparsa.
Alla prima udienza del 15.10.2024 le parti chiedevano rinvio per pendenti trattative;
rinvio che veniva concesso con fissazione dell'udienza del 23.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Su istanza congiunta delle parti, la suddetta udienza veniva differita al 27.05.2025.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025 le parti chiedevano un ulteriore rinvio che veniva concesso. Veniva, pertanto, rinviata la causa all'udienza del 4.11.2025. Su istanza congiunta delle parti, quest'ultima veniva anticipata al 18.09.2025.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, le parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinunciavano al termine per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con Ordinanza del 19.09.2025 la causa, preso atto dell'accordo e della suddetta rinuncia, veniva rimessa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015.
È, infatti, trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con l'interesse della prole. La figlia è affetta da handicap come da Per_1 documentazione prodotta (doc. 2) e, sebbene maggiorenne, non è economicamente autosufficiente. Pertanto, si ritiene conforme al suo interesse quanto statuito dalle parti sia in ordine alla casa familiare che al regime di mantenimento.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pisa (PI) il 3.05.1998 tra trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Pisa, Parte II Serie A n. 28 ANNO 1998;
2. ASSEGNA l'abitazione coniugale, di proprietà sita in Pisa Piazzale Martin Luther King CP_2
n. 9, resta alla Sig.ra (subentrata nel contratto di locazione originariamente intestato Pt_1 alla madre di , deceduta nel 2023 e successivamente a quest'ultimo), la quale ci CP_1 vivrà con la figlia , divenuta maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
3. PONE in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia, in quanto CP_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento, mediante versamento sul conto corrente alla stessa intestato ed acceso presso l'Istituto di credito BPM, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con adeguamento secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4. DISPONE che le spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche documentate siano ripartite al 50% tra i genitori. Qualora dette spese superino l'importo di euro 100,00 dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
ogni altra spesa voluttuaria rimarrà a carico del genitore che intenderà effettuarla;
Sul resto dell'accordo prende atto che:
- ciascun genitore si obbliga a fornire all'altro la documentazione necessaria per usufruire della detrazione in ordine alle spese sostenute per la figlia in base alla normativa vigente;
- le parti si danno reciprocamente atto di aver regolamentato tutti i loro pregressi e pendenti rapporti economici con la sottoscrizione della scrittura depositata in allegato alle note d'udienza del 18.09.2025 che costituisce parte integrante del verbale. In ottemperanza alle obbligazioni dedotte nella ridetta scrittura, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra.
5. DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1435/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIZZA Parte_1 C.F._1
IZ
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DEL GUERRA CP_1 C.F._2
AN
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 15/05/2024 chiedeva venisse Parte_1 pronunciato, alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 3 maggio 1998 in Pisa con dalla cui unione è nata CP_1
in data 12 settembre 2005, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del 21/05/2021 rg 2749/2020.
Si costituiva parte resistente in data 12.09.2024 che nulla opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili e alla domanda di porre a suo carico un assegno a titolo di contributo di mantenimento per la figlia pari ad euro 250,00. Contestava, invece, le ulteriori domande come meglio precisato in comparsa.
Alla prima udienza del 15.10.2024 le parti chiedevano rinvio per pendenti trattative;
rinvio che veniva concesso con fissazione dell'udienza del 23.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Su istanza congiunta delle parti, la suddetta udienza veniva differita al 27.05.2025.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025 le parti chiedevano un ulteriore rinvio che veniva concesso. Veniva, pertanto, rinviata la causa all'udienza del 4.11.2025. Su istanza congiunta delle parti, quest'ultima veniva anticipata al 18.09.2025.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, le parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinunciavano al termine per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con Ordinanza del 19.09.2025 la causa, preso atto dell'accordo e della suddetta rinuncia, veniva rimessa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015.
È, infatti, trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con l'interesse della prole. La figlia è affetta da handicap come da Per_1 documentazione prodotta (doc. 2) e, sebbene maggiorenne, non è economicamente autosufficiente. Pertanto, si ritiene conforme al suo interesse quanto statuito dalle parti sia in ordine alla casa familiare che al regime di mantenimento.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pisa (PI) il 3.05.1998 tra trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Pisa, Parte II Serie A n. 28 ANNO 1998;
2. ASSEGNA l'abitazione coniugale, di proprietà sita in Pisa Piazzale Martin Luther King CP_2
n. 9, resta alla Sig.ra (subentrata nel contratto di locazione originariamente intestato Pt_1 alla madre di , deceduta nel 2023 e successivamente a quest'ultimo), la quale ci CP_1 vivrà con la figlia , divenuta maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
3. PONE in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia, in quanto CP_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento, mediante versamento sul conto corrente alla stessa intestato ed acceso presso l'Istituto di credito BPM, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con adeguamento secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4. DISPONE che le spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche documentate siano ripartite al 50% tra i genitori. Qualora dette spese superino l'importo di euro 100,00 dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
ogni altra spesa voluttuaria rimarrà a carico del genitore che intenderà effettuarla;
Sul resto dell'accordo prende atto che:
- ciascun genitore si obbliga a fornire all'altro la documentazione necessaria per usufruire della detrazione in ordine alle spese sostenute per la figlia in base alla normativa vigente;
- le parti si danno reciprocamente atto di aver regolamentato tutti i loro pregressi e pendenti rapporti economici con la sottoscrizione della scrittura depositata in allegato alle note d'udienza del 18.09.2025 che costituisce parte integrante del verbale. In ottemperanza alle obbligazioni dedotte nella ridetta scrittura, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra.
5. DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori