Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I S A L E R N O
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati:
dott. Maura STASSANO Presidente dott. Francesca TRITTO Consigliere
avv. Mauro CASALE Giudice Ausiliario rel.
ha pronunziato ex art. 127 Ter Cpc la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 539 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Domenico Parte_1
Tomassetti e Michele Guzzo, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via G.G. Belli n. 277,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Marco Forlenza e Gennaro Galietta, ed elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari Legali in , via Nizza n. 146, CP_1
APPELLATA
OGGETTO: mansioni superiori.
Appello avverso la sentenza n. 891/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.01.2020, premesso essere dirigente Parte_1
medico di struttura semplice, sezione “Igiene Strutture Ospedaliere Aziendali” presso l'Azienda
USL , affermava, che, in data 22/8/2017, l attivava, con Parte_2 Parte_3
apposito avviso, una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa del Presidio Ospedaliero di Sarno;
rappresentava che, possedendo tutti i requisiti richiesti, presentava la propria domanda di
che dopo i primi intercorsi rapporti telematici e telefonici con il Direttore Generale e quello del Personale dell , e dopo aver comunicato la propria volontà di accettare l'incarico, nessuna Parte_3 altra comunicazione riceveva dalla struttura fino alla “scoperta”, in data 17.10.2018, Contr dell'adozione della Delibera n. 220 del Commissario Straordinario dell nelle more nominato, circa l'affidamento dell'incarico al dottor terzo su tre nella Persona_1 graduatoria finale;
la scelta, motivata in delibera, era basata sull'assunto che “l'unico candidato che possiede una pregressa esperienza di direzione medica di presidio, in più occasioni ed all'interno di questa Azienda e, pertanto, con piena conoscenza delle realtà aziendali e delle connesse difficoltà gestionali e di organizzazione, risulta essere il dottore . Persona_1
Lamentava, quindi, la violazione del comma 7 bis dell'art. 15, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 conv. in L. n. 189 del 2012, sulla disciplina del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, dal momento che il Direttore
Generale, con la nomina di un candidato privo del miglior punteggio, non aveva, così come prescritto, motivato analiticamente e congruamente la scelta con violazione dei canoni di correttezza e buona fede e con lesione del principio del legittimo affidamento di esso ricorrente.
Evidenziava come l'aver assegnato rilevanza al criterio della precedente esperienza territoriale locale, non presente nell'avviso di selezione, avrebbe determinato l'illegittimità della nomina.
Sosteneva la violazione dei criteri di scelta enunciati dall'avviso pubblico e altresì che l' CP_1
resistente avesse assegnato un punteggio superiore a quello dovuto al professionista ed Per_1
uno inferiore a quello spettante ad esso ricorrente e che il maggior divario esistente tra detti punteggi si rifletteva sul profilo del vizio di motivazione dell'atto di nomina. Pertanto,
rivendicava il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito sub specie di perdita di chance consistente nella perdita della possibilità di promozione, da considerarsi già acquisita al patrimonio del lavoratore prima dell'inadempimento datoriale, con quantificazione delle differenze retributive in Euro 126.512,75, nonché un danno morale, all'immagine e curriculare nella misura di Euro 63.256,37, calcolati in via equitativa.
Alla luce delle su esposte considerazioni, l'odierno ricorrente chiedeva al Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro di voler: “a) dichiarare illegittimi, se del caso previa disapplicazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n.220 del 17.10.2018, i comportamenti tenuti dall' resistente nella procedura di conferimento dell'incarico di CP_1
Direzione della struttura complessa di Direzione medica di Presidio ospedaliero del P.O. ospedaliero di Sarno che hanno ingiustificatamente pretermesso il ricorrente;
b) accertare e dichiarare che, a causa degli atti e dei comportamenti sopra descritti, il ricorrente ha subito un ingiusto danno;
c) condannare l' resistente al risarcimento dell'ingiusto danno CP_1
patrimoniale per perdita di chances professionale subito dal ricorrente, da valutarsi secondo i
criteri enunciati sub. IV del presente atto;
ovvero alla somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
d) condannare l' resistente al risarcimento degli ulteriori danni subiti, da CP_1
valutarsi secondo i criteri enunciati sub. V del presente atto;
ovvero alla somma minore o maggiore ritenuta di giustizia”. Contr Nel costituirsi in giudizio la contestava le avverse deduzioni in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza emessa in data 18.05.2022, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso compensando le spese di lite.
Avverso tale pronunzia il ricorrente proponeva appello con ricorso depositato in data
17.11.2022, censurando l'impugnata sentenza.
In particolare, osservava che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuta adeguata la motivazione contenuta nella delibera di conferimento di incarico al dott. e la erroneità Per_1
della sentenza nella parte in cui ha ritenuto priva di rilievo la censura relativa alla erroneità dei punteggi attribuiti in sede di valutazione al dr. e al dr. , atteso che le Parte_1 Per_1
illegittimità del provvedimento era dimostrata in giudizio dai documenti prodotti.
Concludeva quindi per l'accoglimento integrale della domanda in riforma della sentenza impugnata.
Cont Si costituiva l a quale eccepiva la infondatezza dell'appello e chiedeva il rigetto dello stesso con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato.
Il quadro normativo a cui fare riferimento parte dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15
(recante norme di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della Legge di Delega 23
ottobre 1992, n. 421, art. 1), modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 16 e dal D.L. 18 novembre 1996, n. 583, art. 2, convertito in L. 17 gennaio 1997, n. 4, disciplinava la dirigenza medica prevedendo che la direzione del ruolo sanitario fosse articolata in due livelli. Detta disciplina è stata modificata dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 13, che ha sostituito con gli artt. da 15 a 15-undecies l'originario art. 15, successivamente, dal D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254
e da ultimo dal d.l. 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n, 22 il cui art 4, comma 1, lett. d ) con introduzione, tra l'altro del comma 7-bis dell'art. 15 del D.lgs. n.502/1992 che in particolare interessa la presente controversia.
Detta premessa normativa è stata confermata nel Decreto Dirigenziale n. 49 del 15/03/2017 nel quale, testualmente: “Ai sensi del d.lgs. 502/92, art. 15, comma 7bis, lettera b), il Direttore
Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna di idonei, predisposta dalla
Commissione e nell'ipotesi in cui il Direttore intenda nominare un candidato diverso da quello a cui è stato attribuito il maggior punteggio in sede di valutazione, deve motivare tale scelta. Nella impugnata decisione il G.L. richiama correttamente che: “In base alla consolidata e condivisa giurisprudenza delle Sezioni Unite, la selezione prevista nel settore sanitario per la nomina del direttore medico di struttura complessa non integra un concorso in senso tecnico, anche perché
è articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria
operata dal direttore generale (cfr ex plurimis Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455; Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081; Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227; Cass. S.U. 9 maggio 2016, n.
9281; Cass. SU 13 ottobre 2011, n. 21060; Cass. SU 3 febbraio 2014, n. 2290; Cass. 5 marzo
2008, n. 5920).”
Fermo restando che, sempre ad avviso sempre della Suprema Corte, la procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente del ruolo medico dovendosi valutare la validità dell'atto di conferimento soltanto sulla base delle norme e dei principi del diritto privato, l'eventuale inosservanza, in detta valutazione, dei doveri di correttezza e buona fede, potrebbe al più giustificare una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti (per perdita di chanches), ma non può giustificare l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico, non esistendo un principio generale secondo il quale la violazione dei suddetti principi comporti di per sé la nullità o l'annullabilità dell'atto.
Quindi lo scopo della procedura per il conferimento di cui si discorre, non è scremare tra i candidati il migliore, a conclusione di una serie di prove con le quali verificare conoscenze ed abilità, per pesarle col sistema valutativo, ma semplicemente approdare ad “una rosa di idonei”, ossia di soggetti tutti egualmente all'altezza di espletare l'incarico dirigenziale. All'uopo quindi il Tribunale a parere del collegio ha confermato correttamente che il rappresentante legale dell , ha soddisfatto il criterio di adeguata motivazione quanto dichiara nella CP_1 deliberazione n.220/2017 :” …l'unico candidato che possiede una pregressa esperienza di direzione medica di presidio, in più occasioni ed all'interno di questa Azienda e, pertanto, con piena conoscenza delle realtà aziendali e delle connesse difficoltà gestionali e di organizzazione”
è il dott. . Persona_1
Va tra l'altro evidenziato che nell'avviso paraconcorsuale allegato alla deliberazione n.
392/2017 già si rappresentava che al profilo soggettivo:” Il candidato deve essere in possesso delle necessarie competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini per assolvere in modo idoneo le relative funzioni direttive...”. Ed in tema di
Organizzazione e gestione: “…- esperienza e competenza nell'organizzazione e gestione del personale in ambito sanitario... capacità di collaborazione con la Direzione Strategica
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Direzione Strategia Aziendale... esperienza in attività cliniche ed organizzative in tutela e promozione della salute, con particolare riguardo per la gestione delle situazioni di rischio”. Ed in modo particolare, sempre nell'avviso è riportato che: “Il Direttore Generale individuerà il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione”.
Quindi l'avviso già illustrava, per grandi linee, le direttive cui si sarebbe ispirato ed il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura, al punto che la giurisprudenza arriva finanche a paventare che : “L´amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali
provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialìs” della procedura”.
Criteri, sono ribaditi nel decreto dirigenziale n. 49 del 15/03/2017 che ripercorre pedissequamente i contenuti dell'art. 15 cit. .
Nel solco ora tracciato il giudice di primo grado ha rappresentato nella sentenza che: “di recente le Sezioni unite della Suprema Corte (cfr sentenza n.6455 del 06.03.2020, Ordinanza n. 19668 del 21/09/2020), hanno evidenziato che le modifiche apportate all' art. 15-ter dal d.l. n. 158 del
2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, non hanno modificato la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa. Nel premettere che ai sensi del comma 7-bis dell'art. 15 citato, l'attività selettiva di competenza della commissione ("composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco parametri (curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell'attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di "una terna di candidati” idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti" da presentare al direttore generale, ha precisato che “tale attività di valutazione, che esita in una graduatoria (con relativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell'incarico dirigenziale di Struttura complessa,
che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi analiticamente, ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio”. Ciò non elide, ha chiarito la Suprema Corte, il carattere non concorsuale della procedura complessivamente considerata, “non essendo la graduatoria formata dalla commissione ad imporre il conferimento dell'incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio…”. (Cass. 23889/2021 ex multiis).
La P.A. ha dunque adempiuto, a parere del collegio correttamente, al suo obbligo di esternare in maniera specifica le ragioni per le quali decideva di conferire l'incarico di Direttore di Struttura
Complessa al terzo nella terna selezionata dalla Commissione tecnica e non al primo, rendendo così possibile il controllo esterno circa il corretto esercizio del potere discrezionale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua di quanto prevede l'art. 97 Cost..
Né si ravvisa, come correttamente dedotto dal giudice di primo grado, una violazione dei criteri enunciati dal bando stesso, essendo quelli di cui alla deliberazione in esame coerenti con quelli del predetto bando.
Ed invero, l'avviso di selezione pubblica, in relazione al profilo soggettivo, prevedeva che il candidato dovesse essere in possesso delle necessarie competenze professionali e manageriali e, quale requisito specifico, oltre che di una “maturata esperienza nella Direzione Medica di
Presidio”, di “una specifica esperienza nei servizi territoriali”, nonché di una adeguata formazione nella loro organizzazione.
Le considerazioni che precedono non verrebbero inficiate nemmeno riconoscendo effettivamente al ricorrente un punto in più per i Corsi di Management effettuati e al dott.
1,38 punto in meno (essendo stato valutato anche un servizio svolto Per_1
contemporaneamente ad altro) in quanto la motivazione della scelta del dott. non è Per_1
dettata dal maggior punteggio attribuito in relazione ai titoli accademici e di studio (in cui rientrerebbero tali corsi) o ai titoli di carriera, ma - come chiarito – sulla pregressa e ripetuta esperienza di direzione medica di presidio ed all'interno della stessa azienda di , dunque, CP_1
sulla conoscenza della specifica realtà aziendale e delle problematiche gestionale ivi connesse. Alla luce di quanto detto, la scelta del Direttore Generale, appurato che egli non abbia l'obbligo di scegliere il candidato che abbia ottenuto il maggior punteggio dalla Commissione di esperti,
non appare contraria a buona fede o correttezza, essendo analiticamente motivata e con motivazioni non illogiche. Pertanto, essa appare del tutto condivisibile.
A parere del collegio conformemente a quello del giudice di primo grado, per quanto appena esposto e considerato, il provvedimento di conferimento di incarico di Direzione della struttura complessa di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero del P.O. di Sarno è legittimo.
Pertanto, in assenza di una condotta illecita posta in essere dall'Amministrazione, non è configurabile alcun danno quale conseguenza immediata e diretta di una tale condotta.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso e l'appello rigettato.
Quanto alle spese del presente grado, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate ex
D.M. 147/2012.
La Corte dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante del pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, co 1 quater dpr 115/2002.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 3.473,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15%
di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 10.03.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
avv. Mauro Casale dott. Maura Stassano