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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/09/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI
in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1032 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Montesilvano, C.so Umberto n. 219, presso lo studio dell'Avv.to Daniela Mincione, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chieti, Via S. B. Spaventa n. 29, presso lo studio degli Avv.ti MA Femminella ed Emiliano Patricelli, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: per il ricorrente: conclude affinchè il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, pronunci con sentenza la separazione personale dei coniugi e , unitisi in matrimonio in Chieti in data Parte_1 Controparte_1
9 Settembre 2006, con addebito esclusivo alla moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151 c.c., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
-disponga l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. , ubicata in Chieti alla via Amiterno n. Parte_1
138 alla moglie, che vi abiterà unitamente ai figli minori MA e ivi Per_1 collocati;
-disponga l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo la normativa vigente;
-tenuto conto delle capacità reddituali e delle consistenze patrimoniali dei coniugi, dei tempi di cura e di lavoro domestico, nonché dei tempi di permanenza di ciascun genitore con i figli, disponga che il sig. versi entro il 5 di ogni mese, in favore del coniuge, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento di MA e a somma di € 200,00, così per un Per_1 totale di € 400,00, a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo
1 le variazioni Istat;
-disponga che i coniugi siano tenuti a contribuire, nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie per i figli minori, che eccedono l'ordinario mantenimento e non prevedibili, previo accordo;
-disponga che l'Assegno Unico Universale per i figli minori siano ripartito al 50% tra i coniugi, come per legge;
-disponga che indennità di accompagnamento e buoni per la celiachia siano attribuiti per due terzi al genitore collocatario e per un terzo al padre, come previsto nell'ordinanza del 4.12.2023; -disponga che il padre, Vigile del Fuoco impegnato su turni, incontri i figli liberamente, con le modalità e i tempi indicati nel calendario di visite comunicato alla moglie con un mese di anticipo - comprensivi dei pranzi e delle cene – senza pernottamento, sino a quando il sig. non avrà reperito un'abitazione che gli consenta di Parte_1 ospitare la prole anche per la notte;
-con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa. Per la resistente: si insiste in VIA ISTRUTTORIA, così come richiesto nelle note autorizzate del 16 maggio 2025, affinché codesto Tribunale disponga la immediata acquisizione presso il Comando dei Vigili del Fuoco (ndr sezione di Pescara, aeroporto Leonardo da Vinci) di riferimento della effettiva calendarizzazione annuale del dei pregressi ed eventuali turni T_ emergenziali occorsi negli ultimi tre anni di lavoro essendo un documento necessario ed improcrastinabile ai fini di un effettivo e concreta rivalutazione del diritto di visita dei minori. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Chieti: nel merito: - rigettare le richieste avanzate dal ricorrente siccome infondate in Parte_1 fatto ed in diritto, e per l'effetto, dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al marito per violenza domestica e violazione Controparte_2 dell'obbligo di assistenza morale e materiale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151m seconda comma c.c.; - assegnare la casa coniugale, ubicata in Chieti, via Amiterno, n. 138, con tutti gli arredi ivi presenti, alla signora affinché vi abiti unitamente ai figli minori MA e Controparte_1
- affidare i figli minori MA e in via esclusiva alla madre Per_1 Per_1
con collocamento presso la sig.ra e diritto di Controparte_1 Controparte_1 visita del padre;
- disporre che venga corrisposto da parte del padre T_ un contributo per il mantenimento dei figli minori MA e
[...] Per_1 quantificando in complessivi € 900,00 mensili (€ 450,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o comunque, nella diversa misura ritenuta di Giustizia alla luce della conclamata mancata e/o gravemente sporadica frequentazione del padre con i figli e quindi del disimpegno economico totale che si riversa integralmente sulla Sig.ra da corrispondersi entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario intestato alla sig.ra
- disporre che venga corrisposto da parte del sig. Controparte_1 T_ il pagamento del 50% delle spese mediche, ludico-ricreative e scolastiche
[...] documentate necessarie per i figli minori;
- disporre che venga corrisposto da parte del sig. un contributo per il mantenimento della moglie Parte_1 quantificato in € 300,00 mensili (rivalutabile annualmente Controparte_1
2 secondo gli indici ISTAT), o, comunque, nella diversa misura ritenuta di Giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla moglie;
- disporre che l'assegno unico universale per i figli, l'indennità di accompagnamento erogata dall' nonché i buoni erogati dalla CP_3
ASL per l'acquisto degli alimenti senza glutine per il figlio MA siano riscossi nella misura del 100% dalla madre;
- disporre che i permessi/benefici ex Legge 104/92 saranno integralmente goduti dalla sig.ra - disporre Controparte_1
l'avvio di un percorso di sostegno psicologico personale per il ricorrente in punto di genitorialità e altro di presa di coscienza e consapevolezza del proprio comportamento violento presso un CUAV;
- rigettare tutte le ulteriori richieste del ricorrente in quanto esulanti dall'oggetto della presente causa;
- vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Nonché, con specifico riferimento al diritto di visita del ci si riporta alla istanza di modifica della ordinanza n. T_
1032/2023 del 5.12.23, depositata in data 2.10.2024, e si rassegnano pertanto le seguenti conclusioni, constatata l'impossibilità di raggiungimento di un accordo tra i coniugi, esclusivamente imputabile al cui debbono certamente T_ aggiungersi le oggettive difficoltà che questi ultimi ravvisano nella definizione di orari e giorni di visita, questo Tribunale Voglia dettagliatamente circoscrivere i termini dell'affidamento congiunto dei figli minori e Persona_2 Persona_3 stabilendosi come di seguito: 1) Due pomeriggi a settimana rigorosamente identificati e fissi, uno dei quali il lunedì e/o il venerdì, in quanto trattasi delle giornate dedicate alla riabilitazione del figlio minore MA da svolgersi presso l'Ospedale Paolo VI in Chieti;
2) Fine settimana alternati tra i genitori precisandosi che, durante quelli di propria spettanza, il sarà Parte_1 tenuto a prelevare e riportare i figli minori ex casa coniugale sita in via Amiterno n. 138; 3) Festività principali alternate (con più giorni raggruppati a Natale e Pasqua) e vacanze estive di 15 giorni in via esclusiva con ciascun genitore;
Non da ultimo, stante le innumerevoli inosservanze poste in essere dal si T_ richiede che lo stesso ai fini meramente organizzativi comunichi la propria turnazione annuale a codesto Tribunale e dunque alla moglie. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.7.2023 il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge, sig.ra con la quale Controparte_1 ha contratto, in data 9 settembre 2006, matrimonio concordatario (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 97, parte II, S.A Anno 2006), in regime di comunione dei beni. Dalla unione sono nati due figli: , affetto dalla Sindorme di Down Persona_2
(Chieti, 06.03.2008), e (Chieti, 06.10.2011). Persona_3
Ha aggiunto di aver acquistato, in data 11.7.2007, in via esclusiva, l'appartamento con relative pertinenze ubicato in Chieti, Via Amiterno n. 138, ove la coppia ha fissato la residenza familiare sin dal matrimonio, adibendola ad abitazione coniugale.
3 Ha affermato che l'unione, inizialmente felice, si sarebbe rotta nell'estate 2022 allorchè, insospettito da taluni comportamenti insoliti della moglie, scopriva che la stessa intratteneva, già da qualche tempo, una relazione sentimentale, verosimilmente con due uomini contemporaneamente. A fronte della richiesta di spiegazioni, la sig.ra si sarebbe anche CP_1 allontanata dalla casa familiare con i figli, presso i propri genitori, da agosto ad ottobre 2022. Ha specificato il ricorrente che, a causa del tradimento, la relazione affettiva, nonostante la ristabilita convivenza, non si è ricucita e che da ottobre 2022 la controparte non contribuirebbe neanche alle spese familiari, lasciando ogni incombente, anche economico, a suo carico. Sotto il profilo patrimoniale, ha dichiarato di percepire dal proprio lavoro (vigile del fuoco) uno stipendio netto di circa € 2.000,00 su dodici mensilità al quale aggiungere € 200,00 mensili per reddito da fabbricati. Egli è dunque intestatario esclusivo dei seguenti beni immobili e beni mobili registrati: a) appartamento adibito ad abitazione familiare, ubicato in Chieti alla via Amiterno n. 138, acquistato in data 11.07.2007, b) locale ad uso commerciale acquistato in data 28.12.2010, con atto per ubicato in Persona_4
Chieti alla via Sulmona n. 71; c) motoveicolo Piaggio vespa 125 tg. MI193862; Motoveicolo Piaggio Vespa 125 tg. MI253810 e il motoveicolo Piaggio Vespa 25 tg. CH048359; d) autovettura MCC Smart tg. FP732LE, nonché autovettura Opel Astra tg. DW333AC, intestata al ma di fatto utilizzata dal fratello T_
. Parte_2
La controparte, invece, percepirebbe € 1.300,00 mensili come reddito da lavoro (insegnante) e risulterebbe proprietaria esclusiva del seguente bene immobile e dei beni mobili registrati come di seguito indicati: a1) appartamento ubicato in Chieti alla via Amiterno n.138, acquistato con atto per Notar Persona_4 il 13.09.2012; b1) autovettura Fiat Idea tg. DH 405SN, nonché il motoveicolo Vespa Piaggio 150 tg.MO044963. Ha precisato che il nucleo familiare risulta gravato mensilmente dai seguenti oneri e spese: -rateo mutuo ipotecario acceso sulla casa familiare, di proprietà del pari ad € 380,01 (tasso fisso) al mese;
-rateo mutuo ipotecario acceso T_ sull'abitazione di proprietà della pari ad € 650,00 circa al mese (tasso CP_1 variabile). Attualmente l'importo è di circa € 800,00 al mese;
- canoni condominiali relativi alla casa familiare, pari a circa € 928,44 all'anno; -canoni condominiali relativi all'abitazione di proprietà di , ammontanti Controparte_1 per l'anno 2022 ad € 1.114,84, per metà pagati dalla famiglia che occupa l'immobile; -canoni condominiali relativi al locale commerciale di proprietà del ammontanti ad € 500,00 circa all'anno, ripartiti secondo normativa T_ condominiale tra il e il conduttore;
-rateo di € 200,20 e rateo di € 90,00, T_ per un totale mensile di € 290,20, relativi a due finanziamenti contratti dal durante il matrimonio con Findomestic, d'intesa con la moglie, per T_ soddisfare obbligazioni familiari;
- utenze domestiche della casa familiare;
-sedute
4 di psicoterapia per la figlia, pari ad € 45,00 a seduta;
-conguagli Irpef che determinano una sensibile riduzione dello stipendio, nel periodo AgostoNovembre di ogni anno, di oltre 700,00 euro al mese: -IMU sugli immobili. Il figlio MA risulta intestatario di 4 buoni fruttiferi postali per un totale di € 10.300,00. La figlia risulta intestataria di buoni fruttiferi postali per un totale di € Per_1
100,00. I coniugi hanno sempre onorato gli impegni economici assunti di comune accordo, di cui si è occupato personalmente il ricorrente con il consenso della moglie, utilizzando le seguenti entrate: -stipendio , pari a circa € Parte_1
2.000,00; -stipendio , pari a circa € 1.300,00; -canone locatizio Controparte_1 mensile locale commerciale di , pari ad € 400,00; -indennità di Parte_1 accompagnamento di , pari ad € 527,16 al mese;
-assegno unico Persona_2 universale per i figli, pari ad € 373,10 al mese;
-indennità derivante dall'appartamento di proprietà di , pari ad € 400,00. Controparte_1
In ragione di quanto esposto ha chiesto, nel ricorso introduttivo, b1) assegnare la casa familiare, ubicata in Chieti alla via Amiterno n. 138, già di proprietà del ricorrente a quest'ultimo, il quale vi abiterà unitamente ai figli MA e Per_1 mantenendovi la residenza;
c1)disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e il diritto di visita della madre secondo la calendarizzione proposta al punto sub d) tenendo conto del piano genitoriale allegato da parte ricorrente, ovvero secondo il piano genitoriale proposto dal G.I., ai sensi dell'art. 473-bis.50 c.p.c.; d1) porre a carico di un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento per i due figli minori pari ad € 100,00 cadauno (diconsi Euro 100,00), ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della moglie e con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e ludico-ricreative per i figli, secondo le Linee Guida del CNF;
e1)disporre che l'assegno unico familiare per i figli minori e l'indennità di accompagnamento erogati dall' in favore di , siano ripartiti tra i CP_3 Persona_2 coniugi al 50%; f1) disporre che i buoni erogati dalla ASL per l'acquisto dei prodotti per celiaci sia siano ripartiti tra i coniugi al 50%; g1) disporre che il mutuo fondiario gravante sull'immobile di proprietà della sia posto a carico della stessa;
h1) CP_1 disporre che i due finanziamenti Findomestic, contratti per obbligazioni familiari, siano posti al 50% a carico di ciascun coniuge;
l1)con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio. Si è costituita la sig.ra eccependo di non aver mai volontariamente CP_1 abbandonato la casa coniugale e di aver subito maltrattamenti e vessazioni da parte del marito, particolarmente geloso, negando anche di aver mai intrattenuto alcuna relazione extraconiugale. Ciò, nonostante la decisione della coppia, risalente al 2018, di vivere da separati in casa e di non condividere, dal 2008, lo stesso letto, proprio a causa delle condotte, anche violente, del marito. Ha, ancora, negato di essersi disinteressata della gestione e delle esigenze familiari, comportamento invece che avrebbe tenuto il sig. T_
5 Questi, peraltro, avrebbe anche tenuto comportamenti squalificanti nei confronti dei figli, definendo MA un “coccione” e mai gratificando la figlia. Egli, inoltre, avrebbe impedito alla moglie di avere un bancomat e di fare la spesa, ritenendo che la stessa facesse “la cresta” sulle spese. Ancora, ha affermato di aver subito percosse in data 4.8.2022 allorquando il marito scopriva, su WhatsApp Web, violandone la privacy, il messaggio di un conoscente e, per tali fatti, sporgeva anche querela, poi rimessa. Ad ogni buon conto, con telegramma dell'8.8.2022, comunicava al marito di abbandonare la casa con i figli. A fronte della ricostituzione della convivenza, da separati in casa, ad agosto 2023, in vista di una separazione consensuale, sarebbero continuate le minacce e le vessazioni, anche economiche, alle quali seguiva una nuova denuncia ed un processo penale a carico del sig. per il reato previsto dall'art. 612 c.p.c. T_
In conclusione, ha contestato di aver intrattenuto relazioni extraconiugali, affermando, comunque, che la crisi coniugale era già in essere nel 2018 con una richiesta di separazione consensuale nel 2021. Sotto il profilo patrimoniale ha dichiarato che il marito percepisce un reddito di circa il triplo rispetto al suo e di essere gravata da un mutuo di circa € 800,00 mensili. Ha, dunque, così concluso: c) rigettare le richieste avanzate dal ricorrente T_
siccome infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, dichiarare la
[...] separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al marito per Controparte_2 violenza domestica e violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151, secondo comma c.c. ; d) assegnare la casa familiare, ubicata in Chieti, via Amiterno, n. 138, con tutti gli arredi ivi presenti, alla signora , affinchè vi abiti unitamente ai Controparte_1 figli minori MA e e) affidare i figli minori MA e n via esclusiva Per_1 Per_1 alla madre concedendo al padre il diritto di incontrarsi con i Controparte_1 minor i in regime di incontri protetti/monitorati, in base alla calendarizzazione da predisporsi a cura dei SS.SS. territorialmente competenti e solo all'esito della proficua attivazione da parte del sig. dei percorsi infra indicati sub n); f ) T_ nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda che precede riguardo alle modalità di visita del padre ai figli, disporre comunque l'affidamento esclusivo dei minori MA e lla madre, con collocamento dei ragazzi presso la sig.ra Per_1
e diritto del visita del padre da modularsi unicamente in orario Controparte_1 diurno e senza previsione di pernotto, da escludersi anche durante i periodi di festività ovvero di vacanza;
g) disporre che venga corrisposto da parte del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori MA e Parte_1 Per_1 quantificato in complessivi € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o, comunque, nella diversa misura ritenuta di Giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario intestato alla sig.ra h) disporre che Controparte_1 venga corrisposto da parte del sig. il pagamento del 50% delle spese Parte_1
6 mediche, ludico-ricreative e scolastiche documentate necessarie per i figli minori;
i) disporre che venga corrisposto da parte del sig. un contributo per il Parte_1 mantenimento della moglie quantificato in € 300,00 mensili Controparte_1
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), o, comunque, nella diversa misura ritenuta di Giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario intestato alla moglie;
l) disporre che l'assegno unico universale per i figli, l'indennità di accompagnamento erogata dall' nonchè i CP_3 buoni erogati dalla ASL per l'acquisto degli alimenti senza glutine per il figlio MA siano riscossi nella misura del 100% dalla madre;
m) disporre che i permessi/benefici ex Lege n. 104/92 saranno interamente goduti dalla sig.ra
n) disporre l'avvio di un percorso di sostegno psicologico Controparte_1 personale per il ricorrente in punto di genitorialità e altro di presa di coscienza e consapevolezza del proprio comportamento violento presso un CUAV;
o) rigettare tutte le ulteriori richieste del ricorrente in quanto esulanti dall'oggetto della presente causa. Ciò detto, e rimandando agli atti di causa per quanto ivi più compiutamente illustrato, si osserva quanto segue. La prima questione da affrontare concerne le reciproche domande di addebito. Deve premettersi in diritto che la relativa pronuncia implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013). Infatti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014) la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Peraltro (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020) grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infine (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021), l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo. In punto di fatto, non può assolutamente negarsi la violazione dell'obbligo di fedeltà in capo alla sig.ra circostanza che la stessa ammette nelle CP_1 telefonate (in particolare quella sub doc. 46a) risalente al 19.10.2022, dove
7 dichiara di aver intrattenuto una relazione extraconiugale dal luglio del medesimo anno. Del resto, è lo stesso sig. a confermare la relazione, da luglio Parte_3 ad ottobre 2022, con la resistente. Sempre in punto di diritto deve premettersi che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 12 aprile 2006 n. 8512; 12 giugno 2006 n. 13592; 19 settembre 2006 n. 20256; 7 dicembre 2007 n. 25618; Cass. 8512/2006 e 25618/2007 sono espressamente richiamate - nella parte in cui affermano che la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile - in motivazione dalla più recente e conforme Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245, non massimata). Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante.
È poi altrettanto vero che (v., oltre alle sentenze già citate, Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. È di conseguenza contraria ai principi generali in tema di onere della prova, oltre che alla logica e al comune buon senso, la tesi che sulla parte che allega un fatto del quale sia riconosciuta, in via generale, l'idoneità a determinare l'intollerabilità della convivenza gravi l'onere ulteriore, di dimostrare che la prosecuzione della convivenza non fosse già in precedenza intollerabile;
e ciò perché le prove non possono avere ad oggetto delle valutazioni giuridiche (qual è la precedente "non intollerabilità" della convivenza), ma solo dei fatti, e perché questi fatti, se contrari
8 a quelli posti a fondamento della domanda di addebito, devono essere allegati e provati da chi resista alla domanda medesima, non occorrendo al riguardo neppure richiamare la vecchia tesi dell'inammissibilità della prova negativa. Non costituiscono precedenti contrari alle conclusioni appena esposte le sentenze di Cass. 11 giugno 2005 n. 12383 e 27 giugno 2006 n. 14840, le quali affermano che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la crisi coniugale sia ricollegabile "esclusivamente" al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia, costì è del resto contestualmente precisato, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Ed allora, occorre, a questo punto, verificare se sussista la prova, rigorosa, della preesistenza della crisi coniugale al tradimento avvenuto a luglio 2022. Dovranno, pertanto, essere valutati solo i fatti successivi a luglio/agosto 2022, periodo della scoperta del tradimento (a nulla varrà perciò invocare la sentenza di condanna penale del giudice di pace per fatti verificatisi successivamente). La sig.ra sostiene che già dal 2018 la coppia interrompeva i rapporti CP_1 intimi, iniziando una convivenza da separati in casa e che non dorme insieme dal 2008. Aggiunge di aver subito violenze e minacce anche verbali e che il marito le avrebbe impededito di avere una autonomia economica. Con raccomandata a/r del 12/10/2021, ricevuta dal ricorrente in data 27/10/2021, richiedeva al marito la separazione, evidenziando come la situazione coniugale e familiare non fosse più tollerabile da tempo. Ancora, il 4.8.2022 avrebbe subito violenza dal marito per la quale sporgeva querela, poi ritirata. Tuttavia, partendo da questo ultimo documento (doc. 4 comparsa di costituzione) emerge come alcun segno risulti dal referto. Inoltre, nella denuncia/querela del 5.8.2022 (poi rimessa), la resistente afferma:
Quindi, può affermarsi, che la convivenza non era, prima del tradimento, assolutamente intollerabile nè vi era una crisi irreversibile in atto, come richiesto dalla Cassazione. Sul punto nulla emerge dagli audio prodotti dalla resistente. Invece, dagli audio prodotti dal ricorrente emerge come il tradimento perpetrato dalla moglie sia la causa irreversibile della crisi coniugale, peraltro proprio per la stessa sig.ra la quale, al minuto 1.47 (doc. 46c) dichiara “io neanche mi CP_1 voglio separare” così dimostrando che alcuna separazione, neanche di fatto, era più in essere.
9 Difatti, al minuto 0.44 del doc. 46b afferma “non possiamo andare avanti così che ho fatto delle cose bruttissime”. Ancora (dc. 46a), al minuto 0.40 afferma “io voglio stare con te”, affermazione ripetuta al min.
2.12. Al minuto 6.29 dichiara ancora “tu non mi perdonerai mai, io ho fatto delle cose veramente schifose”. Tali considerazioni vengono ribadite al min.
9.00 dove la ricorrente afferma “ci separiamo perché non ce la faccio a guardarti in faccia” e più avanti “non ti merito”. Tanto a conferma di quanto appena detto sulla assenza della anteriorità della crisi coniugale e dell'evidentissimo nesso causale del tradimento. In conclusione, non può che confermarsi l'addebitabilità della separazione in capo alla resistente. Da tanto discende che alcun assegno di mantenimento è dovuto alla resistente. Rimane da decidere le ulteriori questioni concernenti i figli e la casa coniugale. Ora, con riferimento alla casa coniugale, come da conclusioni congiunte sul punto, la stessa va assegnata alla resistente, la quale vi abiterà con i figli, collocati presso di lei. Quanto al regime di affidamento, non sono emerse particolari circostanze tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno dei genitori. Quanto al regime di visita paterno, può confermarsi la frequentazione libera del padre, vista la volontà dei minori, dei quali uno 17enne ed una quasi 14enne. Il padre dovrà, comunque, previamente comunicare, con un mese di anticipo, il calendario di visita in base ai turni lavorativi alla madre. In definitiva, sul punto, può confermarsi l'ordinanza del 4.12.2023. Quanto al profilo economico, considerando le reciproche capacità economiche, il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese (bonifico su conto corrente o altra modalità indicata dalla ricorrente) la somma di € 250,00, quale contributo al mantenimento di ciascun minore: somma totale da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo e a decorrere dal gennaio di ogni anno. I genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento del minore e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica). Indennità di accompagnamento e buoni per la celiachia alla madre che percepirà anche l'assegno unico interamente. Quando, invece, il padre potrà ospitare i figli per almeno due notti a settimana, le condizioni economiche di separazione saranno quelle dell'ordinanza del 4.12.2023 con assegno unico per 2/3 a favore della madre ed 1/3 a favore del padre. La domanda di risarcimento del danno endofamiliare non viene scrutinata in quanto non riproposta nelle conclusioni. Le spese di lite, in considerazione della pronuncia di addebito, seguono la soccombenza della resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1.- dichiara la separazione dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) alle C.F._1 Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui all'ordinanza del 4.12.2023 con assegno unico e buoni per la celiachia per 2/3 a favore della madre ed 1/3 a favore del padre quando questi potrà ospitare i figli per almeno due notti a settimana (con la precisazione che il padre dovrà, comunque, previamente comunicare, con un mese di anticipo, il calendario di visita in base ai turni lavorativi alla madre) e, fino a tale momento, alle condizioni di cui all'ordinanza del 4.12.2023 con le seguenti modifiche: il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese (bonifico su conto corrente o altra modalità indicata dalla ricorrente) la somma di € 250,00, quale contributo al mantenimento di ciascun minore: somma totale da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo e a decorrere dal gennaio di ogni anno;
i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento del minore e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica); Indennità di accompagnamento e buoni per la celiachia alla madre che percepirà anche l'assegno unico interamente;
2.- ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_4
3.- dichiara la separazione addebitabile alla sig.ra (C.F.: Controparte_1
); C.F._3
4.- condanna (C.F.: ) alla rifusione delle Controparte_1 C.F._2 spese di lite in favore di (C.F.: ) che liquida Parte_1 C.F._1 in € 109,50 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed I.V.A. come per legge (valore indeterminabile di bassa complessità, parametri medi per tutte le fasi). Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 16.9.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco TURCO dott. Guido CAMPLI
11
in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1032 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Montesilvano, C.so Umberto n. 219, presso lo studio dell'Avv.to Daniela Mincione, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chieti, Via S. B. Spaventa n. 29, presso lo studio degli Avv.ti MA Femminella ed Emiliano Patricelli, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: per il ricorrente: conclude affinchè il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, pronunci con sentenza la separazione personale dei coniugi e , unitisi in matrimonio in Chieti in data Parte_1 Controparte_1
9 Settembre 2006, con addebito esclusivo alla moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151 c.c., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
-disponga l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. , ubicata in Chieti alla via Amiterno n. Parte_1
138 alla moglie, che vi abiterà unitamente ai figli minori MA e ivi Per_1 collocati;
-disponga l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo la normativa vigente;
-tenuto conto delle capacità reddituali e delle consistenze patrimoniali dei coniugi, dei tempi di cura e di lavoro domestico, nonché dei tempi di permanenza di ciascun genitore con i figli, disponga che il sig. versi entro il 5 di ogni mese, in favore del coniuge, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento di MA e a somma di € 200,00, così per un Per_1 totale di € 400,00, a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo
1 le variazioni Istat;
-disponga che i coniugi siano tenuti a contribuire, nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie per i figli minori, che eccedono l'ordinario mantenimento e non prevedibili, previo accordo;
-disponga che l'Assegno Unico Universale per i figli minori siano ripartito al 50% tra i coniugi, come per legge;
-disponga che indennità di accompagnamento e buoni per la celiachia siano attribuiti per due terzi al genitore collocatario e per un terzo al padre, come previsto nell'ordinanza del 4.12.2023; -disponga che il padre, Vigile del Fuoco impegnato su turni, incontri i figli liberamente, con le modalità e i tempi indicati nel calendario di visite comunicato alla moglie con un mese di anticipo - comprensivi dei pranzi e delle cene – senza pernottamento, sino a quando il sig. non avrà reperito un'abitazione che gli consenta di Parte_1 ospitare la prole anche per la notte;
-con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa. Per la resistente: si insiste in VIA ISTRUTTORIA, così come richiesto nelle note autorizzate del 16 maggio 2025, affinché codesto Tribunale disponga la immediata acquisizione presso il Comando dei Vigili del Fuoco (ndr sezione di Pescara, aeroporto Leonardo da Vinci) di riferimento della effettiva calendarizzazione annuale del dei pregressi ed eventuali turni T_ emergenziali occorsi negli ultimi tre anni di lavoro essendo un documento necessario ed improcrastinabile ai fini di un effettivo e concreta rivalutazione del diritto di visita dei minori. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Chieti: nel merito: - rigettare le richieste avanzate dal ricorrente siccome infondate in Parte_1 fatto ed in diritto, e per l'effetto, dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al marito per violenza domestica e violazione Controparte_2 dell'obbligo di assistenza morale e materiale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151m seconda comma c.c.; - assegnare la casa coniugale, ubicata in Chieti, via Amiterno, n. 138, con tutti gli arredi ivi presenti, alla signora affinché vi abiti unitamente ai figli minori MA e Controparte_1
- affidare i figli minori MA e in via esclusiva alla madre Per_1 Per_1
con collocamento presso la sig.ra e diritto di Controparte_1 Controparte_1 visita del padre;
- disporre che venga corrisposto da parte del padre T_ un contributo per il mantenimento dei figli minori MA e
[...] Per_1 quantificando in complessivi € 900,00 mensili (€ 450,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o comunque, nella diversa misura ritenuta di Giustizia alla luce della conclamata mancata e/o gravemente sporadica frequentazione del padre con i figli e quindi del disimpegno economico totale che si riversa integralmente sulla Sig.ra da corrispondersi entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario intestato alla sig.ra
- disporre che venga corrisposto da parte del sig. Controparte_1 T_ il pagamento del 50% delle spese mediche, ludico-ricreative e scolastiche
[...] documentate necessarie per i figli minori;
- disporre che venga corrisposto da parte del sig. un contributo per il mantenimento della moglie Parte_1 quantificato in € 300,00 mensili (rivalutabile annualmente Controparte_1
2 secondo gli indici ISTAT), o, comunque, nella diversa misura ritenuta di Giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla moglie;
- disporre che l'assegno unico universale per i figli, l'indennità di accompagnamento erogata dall' nonché i buoni erogati dalla CP_3
ASL per l'acquisto degli alimenti senza glutine per il figlio MA siano riscossi nella misura del 100% dalla madre;
- disporre che i permessi/benefici ex Legge 104/92 saranno integralmente goduti dalla sig.ra - disporre Controparte_1
l'avvio di un percorso di sostegno psicologico personale per il ricorrente in punto di genitorialità e altro di presa di coscienza e consapevolezza del proprio comportamento violento presso un CUAV;
- rigettare tutte le ulteriori richieste del ricorrente in quanto esulanti dall'oggetto della presente causa;
- vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Nonché, con specifico riferimento al diritto di visita del ci si riporta alla istanza di modifica della ordinanza n. T_
1032/2023 del 5.12.23, depositata in data 2.10.2024, e si rassegnano pertanto le seguenti conclusioni, constatata l'impossibilità di raggiungimento di un accordo tra i coniugi, esclusivamente imputabile al cui debbono certamente T_ aggiungersi le oggettive difficoltà che questi ultimi ravvisano nella definizione di orari e giorni di visita, questo Tribunale Voglia dettagliatamente circoscrivere i termini dell'affidamento congiunto dei figli minori e Persona_2 Persona_3 stabilendosi come di seguito: 1) Due pomeriggi a settimana rigorosamente identificati e fissi, uno dei quali il lunedì e/o il venerdì, in quanto trattasi delle giornate dedicate alla riabilitazione del figlio minore MA da svolgersi presso l'Ospedale Paolo VI in Chieti;
2) Fine settimana alternati tra i genitori precisandosi che, durante quelli di propria spettanza, il sarà Parte_1 tenuto a prelevare e riportare i figli minori ex casa coniugale sita in via Amiterno n. 138; 3) Festività principali alternate (con più giorni raggruppati a Natale e Pasqua) e vacanze estive di 15 giorni in via esclusiva con ciascun genitore;
Non da ultimo, stante le innumerevoli inosservanze poste in essere dal si T_ richiede che lo stesso ai fini meramente organizzativi comunichi la propria turnazione annuale a codesto Tribunale e dunque alla moglie. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.7.2023 il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge, sig.ra con la quale Controparte_1 ha contratto, in data 9 settembre 2006, matrimonio concordatario (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 97, parte II, S.A Anno 2006), in regime di comunione dei beni. Dalla unione sono nati due figli: , affetto dalla Sindorme di Down Persona_2
(Chieti, 06.03.2008), e (Chieti, 06.10.2011). Persona_3
Ha aggiunto di aver acquistato, in data 11.7.2007, in via esclusiva, l'appartamento con relative pertinenze ubicato in Chieti, Via Amiterno n. 138, ove la coppia ha fissato la residenza familiare sin dal matrimonio, adibendola ad abitazione coniugale.
3 Ha affermato che l'unione, inizialmente felice, si sarebbe rotta nell'estate 2022 allorchè, insospettito da taluni comportamenti insoliti della moglie, scopriva che la stessa intratteneva, già da qualche tempo, una relazione sentimentale, verosimilmente con due uomini contemporaneamente. A fronte della richiesta di spiegazioni, la sig.ra si sarebbe anche CP_1 allontanata dalla casa familiare con i figli, presso i propri genitori, da agosto ad ottobre 2022. Ha specificato il ricorrente che, a causa del tradimento, la relazione affettiva, nonostante la ristabilita convivenza, non si è ricucita e che da ottobre 2022 la controparte non contribuirebbe neanche alle spese familiari, lasciando ogni incombente, anche economico, a suo carico. Sotto il profilo patrimoniale, ha dichiarato di percepire dal proprio lavoro (vigile del fuoco) uno stipendio netto di circa € 2.000,00 su dodici mensilità al quale aggiungere € 200,00 mensili per reddito da fabbricati. Egli è dunque intestatario esclusivo dei seguenti beni immobili e beni mobili registrati: a) appartamento adibito ad abitazione familiare, ubicato in Chieti alla via Amiterno n. 138, acquistato in data 11.07.2007, b) locale ad uso commerciale acquistato in data 28.12.2010, con atto per ubicato in Persona_4
Chieti alla via Sulmona n. 71; c) motoveicolo Piaggio vespa 125 tg. MI193862; Motoveicolo Piaggio Vespa 125 tg. MI253810 e il motoveicolo Piaggio Vespa 25 tg. CH048359; d) autovettura MCC Smart tg. FP732LE, nonché autovettura Opel Astra tg. DW333AC, intestata al ma di fatto utilizzata dal fratello T_
. Parte_2
La controparte, invece, percepirebbe € 1.300,00 mensili come reddito da lavoro (insegnante) e risulterebbe proprietaria esclusiva del seguente bene immobile e dei beni mobili registrati come di seguito indicati: a1) appartamento ubicato in Chieti alla via Amiterno n.138, acquistato con atto per Notar Persona_4 il 13.09.2012; b1) autovettura Fiat Idea tg. DH 405SN, nonché il motoveicolo Vespa Piaggio 150 tg.MO044963. Ha precisato che il nucleo familiare risulta gravato mensilmente dai seguenti oneri e spese: -rateo mutuo ipotecario acceso sulla casa familiare, di proprietà del pari ad € 380,01 (tasso fisso) al mese;
-rateo mutuo ipotecario acceso T_ sull'abitazione di proprietà della pari ad € 650,00 circa al mese (tasso CP_1 variabile). Attualmente l'importo è di circa € 800,00 al mese;
- canoni condominiali relativi alla casa familiare, pari a circa € 928,44 all'anno; -canoni condominiali relativi all'abitazione di proprietà di , ammontanti Controparte_1 per l'anno 2022 ad € 1.114,84, per metà pagati dalla famiglia che occupa l'immobile; -canoni condominiali relativi al locale commerciale di proprietà del ammontanti ad € 500,00 circa all'anno, ripartiti secondo normativa T_ condominiale tra il e il conduttore;
-rateo di € 200,20 e rateo di € 90,00, T_ per un totale mensile di € 290,20, relativi a due finanziamenti contratti dal durante il matrimonio con Findomestic, d'intesa con la moglie, per T_ soddisfare obbligazioni familiari;
- utenze domestiche della casa familiare;
-sedute
4 di psicoterapia per la figlia, pari ad € 45,00 a seduta;
-conguagli Irpef che determinano una sensibile riduzione dello stipendio, nel periodo AgostoNovembre di ogni anno, di oltre 700,00 euro al mese: -IMU sugli immobili. Il figlio MA risulta intestatario di 4 buoni fruttiferi postali per un totale di € 10.300,00. La figlia risulta intestataria di buoni fruttiferi postali per un totale di € Per_1
100,00. I coniugi hanno sempre onorato gli impegni economici assunti di comune accordo, di cui si è occupato personalmente il ricorrente con il consenso della moglie, utilizzando le seguenti entrate: -stipendio , pari a circa € Parte_1
2.000,00; -stipendio , pari a circa € 1.300,00; -canone locatizio Controparte_1 mensile locale commerciale di , pari ad € 400,00; -indennità di Parte_1 accompagnamento di , pari ad € 527,16 al mese;
-assegno unico Persona_2 universale per i figli, pari ad € 373,10 al mese;
-indennità derivante dall'appartamento di proprietà di , pari ad € 400,00. Controparte_1
In ragione di quanto esposto ha chiesto, nel ricorso introduttivo, b1) assegnare la casa familiare, ubicata in Chieti alla via Amiterno n. 138, già di proprietà del ricorrente a quest'ultimo, il quale vi abiterà unitamente ai figli MA e Per_1 mantenendovi la residenza;
c1)disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e il diritto di visita della madre secondo la calendarizzione proposta al punto sub d) tenendo conto del piano genitoriale allegato da parte ricorrente, ovvero secondo il piano genitoriale proposto dal G.I., ai sensi dell'art. 473-bis.50 c.p.c.; d1) porre a carico di un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento per i due figli minori pari ad € 100,00 cadauno (diconsi Euro 100,00), ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della moglie e con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e ludico-ricreative per i figli, secondo le Linee Guida del CNF;
e1)disporre che l'assegno unico familiare per i figli minori e l'indennità di accompagnamento erogati dall' in favore di , siano ripartiti tra i CP_3 Persona_2 coniugi al 50%; f1) disporre che i buoni erogati dalla ASL per l'acquisto dei prodotti per celiaci sia siano ripartiti tra i coniugi al 50%; g1) disporre che il mutuo fondiario gravante sull'immobile di proprietà della sia posto a carico della stessa;
h1) CP_1 disporre che i due finanziamenti Findomestic, contratti per obbligazioni familiari, siano posti al 50% a carico di ciascun coniuge;
l1)con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio. Si è costituita la sig.ra eccependo di non aver mai volontariamente CP_1 abbandonato la casa coniugale e di aver subito maltrattamenti e vessazioni da parte del marito, particolarmente geloso, negando anche di aver mai intrattenuto alcuna relazione extraconiugale. Ciò, nonostante la decisione della coppia, risalente al 2018, di vivere da separati in casa e di non condividere, dal 2008, lo stesso letto, proprio a causa delle condotte, anche violente, del marito. Ha, ancora, negato di essersi disinteressata della gestione e delle esigenze familiari, comportamento invece che avrebbe tenuto il sig. T_
5 Questi, peraltro, avrebbe anche tenuto comportamenti squalificanti nei confronti dei figli, definendo MA un “coccione” e mai gratificando la figlia. Egli, inoltre, avrebbe impedito alla moglie di avere un bancomat e di fare la spesa, ritenendo che la stessa facesse “la cresta” sulle spese. Ancora, ha affermato di aver subito percosse in data 4.8.2022 allorquando il marito scopriva, su WhatsApp Web, violandone la privacy, il messaggio di un conoscente e, per tali fatti, sporgeva anche querela, poi rimessa. Ad ogni buon conto, con telegramma dell'8.8.2022, comunicava al marito di abbandonare la casa con i figli. A fronte della ricostituzione della convivenza, da separati in casa, ad agosto 2023, in vista di una separazione consensuale, sarebbero continuate le minacce e le vessazioni, anche economiche, alle quali seguiva una nuova denuncia ed un processo penale a carico del sig. per il reato previsto dall'art. 612 c.p.c. T_
In conclusione, ha contestato di aver intrattenuto relazioni extraconiugali, affermando, comunque, che la crisi coniugale era già in essere nel 2018 con una richiesta di separazione consensuale nel 2021. Sotto il profilo patrimoniale ha dichiarato che il marito percepisce un reddito di circa il triplo rispetto al suo e di essere gravata da un mutuo di circa € 800,00 mensili. Ha, dunque, così concluso: c) rigettare le richieste avanzate dal ricorrente T_
siccome infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, dichiarare la
[...] separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al marito per Controparte_2 violenza domestica e violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151, secondo comma c.c. ; d) assegnare la casa familiare, ubicata in Chieti, via Amiterno, n. 138, con tutti gli arredi ivi presenti, alla signora , affinchè vi abiti unitamente ai Controparte_1 figli minori MA e e) affidare i figli minori MA e n via esclusiva Per_1 Per_1 alla madre concedendo al padre il diritto di incontrarsi con i Controparte_1 minor i in regime di incontri protetti/monitorati, in base alla calendarizzazione da predisporsi a cura dei SS.SS. territorialmente competenti e solo all'esito della proficua attivazione da parte del sig. dei percorsi infra indicati sub n); f ) T_ nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda che precede riguardo alle modalità di visita del padre ai figli, disporre comunque l'affidamento esclusivo dei minori MA e lla madre, con collocamento dei ragazzi presso la sig.ra Per_1
e diritto del visita del padre da modularsi unicamente in orario Controparte_1 diurno e senza previsione di pernotto, da escludersi anche durante i periodi di festività ovvero di vacanza;
g) disporre che venga corrisposto da parte del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori MA e Parte_1 Per_1 quantificato in complessivi € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o, comunque, nella diversa misura ritenuta di Giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario intestato alla sig.ra h) disporre che Controparte_1 venga corrisposto da parte del sig. il pagamento del 50% delle spese Parte_1
6 mediche, ludico-ricreative e scolastiche documentate necessarie per i figli minori;
i) disporre che venga corrisposto da parte del sig. un contributo per il Parte_1 mantenimento della moglie quantificato in € 300,00 mensili Controparte_1
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), o, comunque, nella diversa misura ritenuta di Giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario intestato alla moglie;
l) disporre che l'assegno unico universale per i figli, l'indennità di accompagnamento erogata dall' nonchè i CP_3 buoni erogati dalla ASL per l'acquisto degli alimenti senza glutine per il figlio MA siano riscossi nella misura del 100% dalla madre;
m) disporre che i permessi/benefici ex Lege n. 104/92 saranno interamente goduti dalla sig.ra
n) disporre l'avvio di un percorso di sostegno psicologico Controparte_1 personale per il ricorrente in punto di genitorialità e altro di presa di coscienza e consapevolezza del proprio comportamento violento presso un CUAV;
o) rigettare tutte le ulteriori richieste del ricorrente in quanto esulanti dall'oggetto della presente causa. Ciò detto, e rimandando agli atti di causa per quanto ivi più compiutamente illustrato, si osserva quanto segue. La prima questione da affrontare concerne le reciproche domande di addebito. Deve premettersi in diritto che la relativa pronuncia implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013). Infatti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014) la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Peraltro (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020) grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infine (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021), l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo. In punto di fatto, non può assolutamente negarsi la violazione dell'obbligo di fedeltà in capo alla sig.ra circostanza che la stessa ammette nelle CP_1 telefonate (in particolare quella sub doc. 46a) risalente al 19.10.2022, dove
7 dichiara di aver intrattenuto una relazione extraconiugale dal luglio del medesimo anno. Del resto, è lo stesso sig. a confermare la relazione, da luglio Parte_3 ad ottobre 2022, con la resistente. Sempre in punto di diritto deve premettersi che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 12 aprile 2006 n. 8512; 12 giugno 2006 n. 13592; 19 settembre 2006 n. 20256; 7 dicembre 2007 n. 25618; Cass. 8512/2006 e 25618/2007 sono espressamente richiamate - nella parte in cui affermano che la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile - in motivazione dalla più recente e conforme Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245, non massimata). Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante.
È poi altrettanto vero che (v., oltre alle sentenze già citate, Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. È di conseguenza contraria ai principi generali in tema di onere della prova, oltre che alla logica e al comune buon senso, la tesi che sulla parte che allega un fatto del quale sia riconosciuta, in via generale, l'idoneità a determinare l'intollerabilità della convivenza gravi l'onere ulteriore, di dimostrare che la prosecuzione della convivenza non fosse già in precedenza intollerabile;
e ciò perché le prove non possono avere ad oggetto delle valutazioni giuridiche (qual è la precedente "non intollerabilità" della convivenza), ma solo dei fatti, e perché questi fatti, se contrari
8 a quelli posti a fondamento della domanda di addebito, devono essere allegati e provati da chi resista alla domanda medesima, non occorrendo al riguardo neppure richiamare la vecchia tesi dell'inammissibilità della prova negativa. Non costituiscono precedenti contrari alle conclusioni appena esposte le sentenze di Cass. 11 giugno 2005 n. 12383 e 27 giugno 2006 n. 14840, le quali affermano che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la crisi coniugale sia ricollegabile "esclusivamente" al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia, costì è del resto contestualmente precisato, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Ed allora, occorre, a questo punto, verificare se sussista la prova, rigorosa, della preesistenza della crisi coniugale al tradimento avvenuto a luglio 2022. Dovranno, pertanto, essere valutati solo i fatti successivi a luglio/agosto 2022, periodo della scoperta del tradimento (a nulla varrà perciò invocare la sentenza di condanna penale del giudice di pace per fatti verificatisi successivamente). La sig.ra sostiene che già dal 2018 la coppia interrompeva i rapporti CP_1 intimi, iniziando una convivenza da separati in casa e che non dorme insieme dal 2008. Aggiunge di aver subito violenze e minacce anche verbali e che il marito le avrebbe impededito di avere una autonomia economica. Con raccomandata a/r del 12/10/2021, ricevuta dal ricorrente in data 27/10/2021, richiedeva al marito la separazione, evidenziando come la situazione coniugale e familiare non fosse più tollerabile da tempo. Ancora, il 4.8.2022 avrebbe subito violenza dal marito per la quale sporgeva querela, poi ritirata. Tuttavia, partendo da questo ultimo documento (doc. 4 comparsa di costituzione) emerge come alcun segno risulti dal referto. Inoltre, nella denuncia/querela del 5.8.2022 (poi rimessa), la resistente afferma:
Quindi, può affermarsi, che la convivenza non era, prima del tradimento, assolutamente intollerabile nè vi era una crisi irreversibile in atto, come richiesto dalla Cassazione. Sul punto nulla emerge dagli audio prodotti dalla resistente. Invece, dagli audio prodotti dal ricorrente emerge come il tradimento perpetrato dalla moglie sia la causa irreversibile della crisi coniugale, peraltro proprio per la stessa sig.ra la quale, al minuto 1.47 (doc. 46c) dichiara “io neanche mi CP_1 voglio separare” così dimostrando che alcuna separazione, neanche di fatto, era più in essere.
9 Difatti, al minuto 0.44 del doc. 46b afferma “non possiamo andare avanti così che ho fatto delle cose bruttissime”. Ancora (dc. 46a), al minuto 0.40 afferma “io voglio stare con te”, affermazione ripetuta al min.
2.12. Al minuto 6.29 dichiara ancora “tu non mi perdonerai mai, io ho fatto delle cose veramente schifose”. Tali considerazioni vengono ribadite al min.
9.00 dove la ricorrente afferma “ci separiamo perché non ce la faccio a guardarti in faccia” e più avanti “non ti merito”. Tanto a conferma di quanto appena detto sulla assenza della anteriorità della crisi coniugale e dell'evidentissimo nesso causale del tradimento. In conclusione, non può che confermarsi l'addebitabilità della separazione in capo alla resistente. Da tanto discende che alcun assegno di mantenimento è dovuto alla resistente. Rimane da decidere le ulteriori questioni concernenti i figli e la casa coniugale. Ora, con riferimento alla casa coniugale, come da conclusioni congiunte sul punto, la stessa va assegnata alla resistente, la quale vi abiterà con i figli, collocati presso di lei. Quanto al regime di affidamento, non sono emerse particolari circostanze tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno dei genitori. Quanto al regime di visita paterno, può confermarsi la frequentazione libera del padre, vista la volontà dei minori, dei quali uno 17enne ed una quasi 14enne. Il padre dovrà, comunque, previamente comunicare, con un mese di anticipo, il calendario di visita in base ai turni lavorativi alla madre. In definitiva, sul punto, può confermarsi l'ordinanza del 4.12.2023. Quanto al profilo economico, considerando le reciproche capacità economiche, il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese (bonifico su conto corrente o altra modalità indicata dalla ricorrente) la somma di € 250,00, quale contributo al mantenimento di ciascun minore: somma totale da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo e a decorrere dal gennaio di ogni anno. I genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento del minore e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica). Indennità di accompagnamento e buoni per la celiachia alla madre che percepirà anche l'assegno unico interamente. Quando, invece, il padre potrà ospitare i figli per almeno due notti a settimana, le condizioni economiche di separazione saranno quelle dell'ordinanza del 4.12.2023 con assegno unico per 2/3 a favore della madre ed 1/3 a favore del padre. La domanda di risarcimento del danno endofamiliare non viene scrutinata in quanto non riproposta nelle conclusioni. Le spese di lite, in considerazione della pronuncia di addebito, seguono la soccombenza della resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1.- dichiara la separazione dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) alle C.F._1 Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui all'ordinanza del 4.12.2023 con assegno unico e buoni per la celiachia per 2/3 a favore della madre ed 1/3 a favore del padre quando questi potrà ospitare i figli per almeno due notti a settimana (con la precisazione che il padre dovrà, comunque, previamente comunicare, con un mese di anticipo, il calendario di visita in base ai turni lavorativi alla madre) e, fino a tale momento, alle condizioni di cui all'ordinanza del 4.12.2023 con le seguenti modifiche: il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese (bonifico su conto corrente o altra modalità indicata dalla ricorrente) la somma di € 250,00, quale contributo al mantenimento di ciascun minore: somma totale da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo e a decorrere dal gennaio di ogni anno;
i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento del minore e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica); Indennità di accompagnamento e buoni per la celiachia alla madre che percepirà anche l'assegno unico interamente;
2.- ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_4
3.- dichiara la separazione addebitabile alla sig.ra (C.F.: Controparte_1
); C.F._3
4.- condanna (C.F.: ) alla rifusione delle Controparte_1 C.F._2 spese di lite in favore di (C.F.: ) che liquida Parte_1 C.F._1 in € 109,50 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed I.V.A. come per legge (valore indeterminabile di bassa complessità, parametri medi per tutte le fasi). Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 16.9.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco TURCO dott. Guido CAMPLI
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