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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8264 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 39746 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT NA AL OS, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39746 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso il Parte_1 C.F._1 domicilio digitale dell'avv. PAOLA DE MICHELI (c.f. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. LUCA CITARELLA (c.f.
- pec: , che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._3 Email_2
CONVENUTA
e contro c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Milano, Via Bagutta n. 13
ALTRA CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: contratto di fornitura e posa in opera di pergola bioclimatica retrattile
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 6/11/2024 avanti il Tribunale di Milano, Parte_1 ha esposto che: a) il 9/6/2022 ha stipulato con ora in liquidazione, un
[...] Controparte_1 contratto per la fornitura e posa in opera di una pergola bioclimatica retrattile e, su indicazione di quest'ultima, ha versato il prezzo, pari ad euro 17.000,00, disponendo bonifico in data 15/6/2022 in favore di a saldo della fattura n. 34 del 10/6/2022 emessa da quest'ultima società; Controparte_2
b) né né hanno provveduto alla fornitura pattuita e, essendo inutilmente CP_1 CP_2 decorso il termine intimato loro per l'adempimento con diffida del 27/10/2022, il contratto è risolto di diritto.
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha concluso chiedendo: - in via principale, di dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato, per grave inadempimento di Controparte_1
, e di condannare al pagamento della somma di euro 17.000,00, oltre
[...] Controparte_2 interessi legali, a titolo di restituzione ex art. 2033 c.c.; - in via subordinata, ha chiesto di risolvere il Con contratto stipulato con e di condannare al pagamento della somma CP_2 Controparte_2 di euro 17.000,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c., previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento patrimoniale di quest'ultima.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 16/4/2025, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati alle convenute che, non costituitesi entro l'udienza, sono state dichiarate contumaci.
Successivamente, in data 17/5/2024, si è costituita la sola , deducendo Controparte_1 che: a) mai ha ricevuto somme, emesso fatture ed avuto rapporti con la ricorrente;
b) il modulo utilizzato indica una ragione sociale errata, tutti gli obblighi fanno capo a come da CP_2 fattura di vendita e bonifico depositato agli atti.
Su tali basi, ha concluso chiedendo, nel merito, di rigettare il ricorso proposto nei suoi CP_1 confronti nonché di “accertare e dichiarare in ogni caso il diritto di credito vantato dalla ricorrente”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti (rectius, dalla sola parte ricorrente), ed è stato altresì ammesso l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute, nessuno dei quali si è presentato a renderlo all'udienza del 19/05/2025 all'uopo fissata;
la causa è stata quindi posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate all'udienza del 01/10/2025 e provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma della medesima disposizione.
Le domande della ricorrente sono fondate e meritano accoglimento. pagina 2 di 5 Il rapporto contrattuale dedotto in giudizio da è dimostrato per tabulas dal Parte_1
“contratto di fornitura” versato in atti, che risulta formato su modulo di proposta contrattuale recante la ragione sociale e il codice fiscale della convenuta sottoscritto dall'“incaricato alle Controparte_1 vendite” e dalla ricorrente per accettazione (cfr. docc. 2 e 3 ricorrente).
Non risulta invece dimostrato il preteso “errore di compilazione da parte dell'agente”, dedotto dalla convenuta peraltro in modo generico e soltanto in occasione della costituzione in Controparte_1 giudizio della stessa, che non ha offerto alcun mezzo istruttorio a sostegno della propria tesi difensiva.
In mancanza di ciò, non vi sono sufficienti elementi per ritenere invalido o inefficace il contratto che risulta stipulato in data 9/6/2022 tra le anzidette parti.
Dunque, avendo la ricorrente provato il titolo, e altresì allegato l'avverso inadempimento, era onere della convenuta provare di avere correttamente adempiuto a quanto si è obbligata (in specie, alla fornitura e posa di una pergola bioclimatica retrattile), mentre, nel caso di specie, nulla è stato provato.
Il mancato adempimento di a seguito del decorso del termine di quindici giorni posto CP_1 dalla committente con diffida ad adempiere del 27/10/2022 (doc. 7 ricorrente), determina la risoluzione ipso jure del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a far data dal 11/11/2022.
Non vi è dubbio, infatti, che l'inadempimento debba qualificarsi di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c.
La ricorrente ha poi allegato che, su espresse istruzioni datele da ha effettuato il CP_1 versamento del prezzo pattuito in favore di da cui ha ricevuto fattura. Controparte_2
A prescindere dalle specifiche circostanze che hanno determinato la ricorrente ad eseguire il pagamento del prezzo a favore di un soggetto diverso dalla controparte contraente - circostanze che le evidenze istruttorie non consentono di ritenere accertate, non potendosi, in mancanza di altri elementi, ritenere provate ex art. 232 c.p.c. - purtuttavia risulta documentalmente che la ricorrente in data 15/6/2022 ha versato alla convenuta la somma di euro 17.000,00, a fronte della CP_2 fattura n. 34 del 10/6/2022 emessa da quest'ultima società per prestazioni apparentemente coincidenti con quelle oggetto del contratto del 9/6/2022, per un prezzo formalmente diverso da quello in esso stabilito, atteso che, nella fattura, il prezzo è indicato nell'importo di euro 30.909,09 oltre Iva 10%
(pari ad euro 34.000,00 Iva compresa), poi ridotto ad euro 17.000,00 in virtù dello “sconto in fattura” ex art. 121 D.L. 34/2020, corrispondente alla detrazione fiscale del 50% (“Bonus casa”) ex art. 16- bis D.P.R. 917/1986 (vd. doc. 5 e 6 ricorrente).
Rilevato che, da quanto emerge dalla corrispondenza prodotta agli atti, in data CP_2
pagina 3 di 5 18/11/2022 (e dunque in data successiva alla ormai intervenuta risoluzione di diritto del contratto) aveva promesso di eseguire le prestazioni in favore della ricorrente (vd. docc. 7 e 8 ricorrente), ma non ha dimostrato di averle in concreto eseguite, preferendo rimanere contumace, deve concludersi che il pagamento eseguito in suo favore è privo di giustificazione.
Ne deriva che è obbligata a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il pagamento CP_2 percepito, pari alla somma di euro 17.000,00.
In conclusione, le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti delle convenute sono fondate e vanno accolte.
Deve dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a far data dal
11/11/2022 del contratto di fornitura stipulato tra le parti, come sopra individuate.
La ricorrente ha inoltre diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo di euro CP_2
17.000,00 a titolo di restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, su detta somma spettano altresì alla ricorrente gli interessi legali, con decorrenza non già dalla data del pagamento - atteso che non vi è prova della mala fede dell'accipiens (cfr. Cass. 17848/2009) - bensì dalla data della costituzione in mora (27/10/2022, vd. doc. 7), e così nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. sino alla data della domanda giudiziale (6/11/2024), e al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dal giorno successivo sino al pagamento (cfr. Cass. Sez. U, n. 15895/2019).
Le spese seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
6/11/2024, notificato il 6/2/2025, da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
, nel contraddittorio con quest'ultima, nonché nei confronti di
[...] CP_2
nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
[...] provvede:
1. in accoglimento delle domande della ricorrente, accerta l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di fornitura e posa in opera di una pergola bioclimatica retrattile stipulato tra le parti;
pagina 4 di 5 2. condanna a pagare alla ricorrente la somma di euro 17.000,00, oltre interessi Controparte_2 al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 27/10/2022 al 6/11/2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 7/11/2024 sino al saldo;
3. condanna le convenute, in solido fra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 31/10/2025
Il GOT
NA AL OS
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT NA AL OS, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39746 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso il Parte_1 C.F._1 domicilio digitale dell'avv. PAOLA DE MICHELI (c.f. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. LUCA CITARELLA (c.f.
- pec: , che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._3 Email_2
CONVENUTA
e contro c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Milano, Via Bagutta n. 13
ALTRA CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: contratto di fornitura e posa in opera di pergola bioclimatica retrattile
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 6/11/2024 avanti il Tribunale di Milano, Parte_1 ha esposto che: a) il 9/6/2022 ha stipulato con ora in liquidazione, un
[...] Controparte_1 contratto per la fornitura e posa in opera di una pergola bioclimatica retrattile e, su indicazione di quest'ultima, ha versato il prezzo, pari ad euro 17.000,00, disponendo bonifico in data 15/6/2022 in favore di a saldo della fattura n. 34 del 10/6/2022 emessa da quest'ultima società; Controparte_2
b) né né hanno provveduto alla fornitura pattuita e, essendo inutilmente CP_1 CP_2 decorso il termine intimato loro per l'adempimento con diffida del 27/10/2022, il contratto è risolto di diritto.
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha concluso chiedendo: - in via principale, di dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato, per grave inadempimento di Controparte_1
, e di condannare al pagamento della somma di euro 17.000,00, oltre
[...] Controparte_2 interessi legali, a titolo di restituzione ex art. 2033 c.c.; - in via subordinata, ha chiesto di risolvere il Con contratto stipulato con e di condannare al pagamento della somma CP_2 Controparte_2 di euro 17.000,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c., previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento patrimoniale di quest'ultima.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 16/4/2025, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati alle convenute che, non costituitesi entro l'udienza, sono state dichiarate contumaci.
Successivamente, in data 17/5/2024, si è costituita la sola , deducendo Controparte_1 che: a) mai ha ricevuto somme, emesso fatture ed avuto rapporti con la ricorrente;
b) il modulo utilizzato indica una ragione sociale errata, tutti gli obblighi fanno capo a come da CP_2 fattura di vendita e bonifico depositato agli atti.
Su tali basi, ha concluso chiedendo, nel merito, di rigettare il ricorso proposto nei suoi CP_1 confronti nonché di “accertare e dichiarare in ogni caso il diritto di credito vantato dalla ricorrente”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti (rectius, dalla sola parte ricorrente), ed è stato altresì ammesso l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute, nessuno dei quali si è presentato a renderlo all'udienza del 19/05/2025 all'uopo fissata;
la causa è stata quindi posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate all'udienza del 01/10/2025 e provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma della medesima disposizione.
Le domande della ricorrente sono fondate e meritano accoglimento. pagina 2 di 5 Il rapporto contrattuale dedotto in giudizio da è dimostrato per tabulas dal Parte_1
“contratto di fornitura” versato in atti, che risulta formato su modulo di proposta contrattuale recante la ragione sociale e il codice fiscale della convenuta sottoscritto dall'“incaricato alle Controparte_1 vendite” e dalla ricorrente per accettazione (cfr. docc. 2 e 3 ricorrente).
Non risulta invece dimostrato il preteso “errore di compilazione da parte dell'agente”, dedotto dalla convenuta peraltro in modo generico e soltanto in occasione della costituzione in Controparte_1 giudizio della stessa, che non ha offerto alcun mezzo istruttorio a sostegno della propria tesi difensiva.
In mancanza di ciò, non vi sono sufficienti elementi per ritenere invalido o inefficace il contratto che risulta stipulato in data 9/6/2022 tra le anzidette parti.
Dunque, avendo la ricorrente provato il titolo, e altresì allegato l'avverso inadempimento, era onere della convenuta provare di avere correttamente adempiuto a quanto si è obbligata (in specie, alla fornitura e posa di una pergola bioclimatica retrattile), mentre, nel caso di specie, nulla è stato provato.
Il mancato adempimento di a seguito del decorso del termine di quindici giorni posto CP_1 dalla committente con diffida ad adempiere del 27/10/2022 (doc. 7 ricorrente), determina la risoluzione ipso jure del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a far data dal 11/11/2022.
Non vi è dubbio, infatti, che l'inadempimento debba qualificarsi di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c.
La ricorrente ha poi allegato che, su espresse istruzioni datele da ha effettuato il CP_1 versamento del prezzo pattuito in favore di da cui ha ricevuto fattura. Controparte_2
A prescindere dalle specifiche circostanze che hanno determinato la ricorrente ad eseguire il pagamento del prezzo a favore di un soggetto diverso dalla controparte contraente - circostanze che le evidenze istruttorie non consentono di ritenere accertate, non potendosi, in mancanza di altri elementi, ritenere provate ex art. 232 c.p.c. - purtuttavia risulta documentalmente che la ricorrente in data 15/6/2022 ha versato alla convenuta la somma di euro 17.000,00, a fronte della CP_2 fattura n. 34 del 10/6/2022 emessa da quest'ultima società per prestazioni apparentemente coincidenti con quelle oggetto del contratto del 9/6/2022, per un prezzo formalmente diverso da quello in esso stabilito, atteso che, nella fattura, il prezzo è indicato nell'importo di euro 30.909,09 oltre Iva 10%
(pari ad euro 34.000,00 Iva compresa), poi ridotto ad euro 17.000,00 in virtù dello “sconto in fattura” ex art. 121 D.L. 34/2020, corrispondente alla detrazione fiscale del 50% (“Bonus casa”) ex art. 16- bis D.P.R. 917/1986 (vd. doc. 5 e 6 ricorrente).
Rilevato che, da quanto emerge dalla corrispondenza prodotta agli atti, in data CP_2
pagina 3 di 5 18/11/2022 (e dunque in data successiva alla ormai intervenuta risoluzione di diritto del contratto) aveva promesso di eseguire le prestazioni in favore della ricorrente (vd. docc. 7 e 8 ricorrente), ma non ha dimostrato di averle in concreto eseguite, preferendo rimanere contumace, deve concludersi che il pagamento eseguito in suo favore è privo di giustificazione.
Ne deriva che è obbligata a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il pagamento CP_2 percepito, pari alla somma di euro 17.000,00.
In conclusione, le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti delle convenute sono fondate e vanno accolte.
Deve dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a far data dal
11/11/2022 del contratto di fornitura stipulato tra le parti, come sopra individuate.
La ricorrente ha inoltre diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo di euro CP_2
17.000,00 a titolo di restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, su detta somma spettano altresì alla ricorrente gli interessi legali, con decorrenza non già dalla data del pagamento - atteso che non vi è prova della mala fede dell'accipiens (cfr. Cass. 17848/2009) - bensì dalla data della costituzione in mora (27/10/2022, vd. doc. 7), e così nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. sino alla data della domanda giudiziale (6/11/2024), e al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dal giorno successivo sino al pagamento (cfr. Cass. Sez. U, n. 15895/2019).
Le spese seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
6/11/2024, notificato il 6/2/2025, da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
, nel contraddittorio con quest'ultima, nonché nei confronti di
[...] CP_2
nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
[...] provvede:
1. in accoglimento delle domande della ricorrente, accerta l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di fornitura e posa in opera di una pergola bioclimatica retrattile stipulato tra le parti;
pagina 4 di 5 2. condanna a pagare alla ricorrente la somma di euro 17.000,00, oltre interessi Controparte_2 al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 27/10/2022 al 6/11/2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 7/11/2024 sino al saldo;
3. condanna le convenute, in solido fra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 31/10/2025
Il GOT
NA AL OS
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