Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 233 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. OBERDAN Parte_1
CAPPONI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott.
DARIO PERIS
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.01.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
29.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 14.04.2023, questo Tribunale la riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto di omologa alla competente sede il CP_1
giorno stesso della sua emissione (14.04.2023);
- di aver trasmesso, in data 21.04.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con memoria del 3.01.2025 si è costituito in giudizio l' evidenziando CP_1
quanto segue: “Come risulta dal cedolino della pensione relativo al mese di aprile
2024 (all. 1), con data valuta 02.04.2024 è stata pagata alla ricorrente la somma
25.185,44 a titolo di conguaglio per arretrati, liquidato con provvedimento in data
28 febbraio 2024 (all. 2), e relativo al periodo 01 marzo 2020 / 28 febbraio 2024.
Si eccepisce pertanto l improcedibilità del ricorso e/o l avvenuta cessazione della materia del contendere, stante l avvenuto pagamento della prestazione”.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.01.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte di entrambi i procuratori costituiti, la causa viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
Orbene, in considerazione di quanto affermato dall' in ordine alla CP_1
liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite – circostanze confermate da parte ricorrente nelle note di trattazione da ultimo depositate – nonché alla luce della documentazione versata in atti (modello Te08 e cedolino di pagamento), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 16/01/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli