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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/10/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4516 dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DO UI TT, giusta procura allegata al ricorso in opposizione;
- Opponente –
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ersilio Luca Capone, giusta procura a margine della memoria difensiva;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Leone, giusta procura generale alle liti;
-Opposti –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 22/9/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/6/2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01476202400003129000, emessa in data
03.05.2024 e notificata a mezzo pec in data 10.05.2024, da . Controparte_1
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Deduceva l'opponente che con la suddetta comunicazione preventiva di ipoteca gli era stato intimato il pagamento di € 29.494,42, pena in difetto l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 comma 2 bis del D.P.R. n. 602/1973; che tale comunicazione era illegittima, in quanto non erano espressamente indicati i beni sui quali sarebbe stata iscritta l'ipoteca; che inoltre la comunicazione faceva riferimento a cinque cartelle di pagamento (di competenza della giustizia tributaria) e ad un avviso di addebito emesso dall' ; che l'avviso di addebito n. 31420220004892691000 (con data CP_2 di notifica del 05.12.2022) era stato impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Trani, il quale con sentenza n. 715/2024, pubblicata il 04/04/2024, aveva accolto l'opposizione ed annullato l'avviso di addebito impugnato, condannando l' al pagamento delle spese CP_2 processuali dell'opponente; che in data 11/4/2024 aveva provveduto a notificare la detta sentenza all' ; che, nonostante ciò, non era intervenuto alcuno sgravio dell'avviso di addebito ed CP_2 erroneamente era stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Argomentava dunque l'opponente che la comunicazione preventiva era illegittima, perché richiamava un avviso di addebito giudizialmente annullato;
che, qualora dal debito complessivo fosse stato detratto l'importo richiesto nell'avviso di addebito (€ 11.912,99), l'
[...]
non avrebbe giammai potuto notificare la comunicazione preventiva di Controparte_3 iscrizione ipotecaria, non sussistendo i presupposti per l'iscrizione stessa (un credito non inferiore complessivamente a ventimila euro).
L'opponente chiedeva dunque che fosse dichiarata la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, disponendone l'annullamento e dichiarando l'intervenuta estinzione della debitoria contributiva.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo che avverso la sentenza n. 715/2024 emessa dal CP_2
Tribunale di Trani era stato proposto appello;
che l'avviso di addebito si fondava su un accertamento tributario, pure impugnato dinanzi al Giudice tributario e che si era concluso in secondo grado con il rigetto dell'opposizione del ricorrente;
che, pertanto, essendo stati accertati i maggiori redditi dell'opponente per l'anno 2014, anche i maggiori contributi richiesti dall' CP_2 erano dovuti.
Si costituiva in giudizio altresì l' , la quale eccepiva la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze avanzate dalla parte opponente, di competenza dell'ente impositore, specificando che essa aveva agito esclusivamente sulla base dei ruoli esattoriali;
deduceva inoltre che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata redatta secondo i canoni previsti dalla legge e che doveva ritenersi sufficiente ai fini motivazionali il richiamo agli atti presupposti di cui il debitore era in precedenza venuto a conoscenza.
Nelle more del giudizio, l'opponente depositava la sentenza n. 760/2025, emessa dalla Corte di
Appello di Bari in data 17/6/2025 e pubblicata in data 20/6/2025, all'esito dell'impugnazione della
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sentenza n. 715/2024 emessa dal Tribunale di Trani: con detta sentenza i giudici di secondo grado hanno dichiarato la nullità dell'avviso di addebito n. 377 2019 0002663955000, ma condannato il al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito a titolo di contributi, interessi Pt_1 nella misura di legge e sanzioni.
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L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
L'opponente ha proposto la sua opposizione avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dolendosi del fatto che non fossero stati indicati i beni su cui sarebbe stata iscritta l'ipoteca, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non poteva riguardare un avviso di addebito che era stato giudizialmente annullato;
che, detratto l'importo indicato nell'avviso di addebito, l' non avrebbe potuto notificare una comunicazione Controparte_3 preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ebbene, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si evince che l'Agente della
CO ha richiesto all'opponente il pagamento della somma di € 29.494,42 entro 30 giorni, dovendo in mancanza procedere ad iscrivere ipoteca sui suoi beni immobili. L'importo in parola deriva da cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria (estranei al presente giudizio) e da un avviso di addebito dell'importo di € 11.912,99, emesso dall' a seguito di un CP_2 accertamento di maggiori redditi percepiti dall'opponente nel 2014 e di conseguenza a seguito di accertamento di maggiori contributi dovuti.
L'opponente ha dimostrato documentalmente che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (10/5/2024) l'avviso di addebito posto a base della stessa era stata dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 715/2024 emessa dal Tribunale di Trani in data
4/4/2024: pertanto quell'avviso di addebito non poteva essere utilizzato quale titolo esecutivo per avviare la riscossione coattiva attraverso la comunicazione di iscrizione preventiva.
Non è rilevante la circostanza, nel presente giudizio, che la sentenza del Tribunale di Trani sia stata riformata dalla Corte di Appello di Bari, nello specifico sia stata accolta l'opposizione e, annullato l'avviso di addebito, il sia stato comunque condannato al pagamento del medesimo Pt_1 importo, in quanto siffatta circostanza è successiva alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dunque, dopo la sentenza di primo grado, solo all'esito del giudizio di appello l' (e per esso l' ) avrebbe potuto agire coattivamente per la CP_2 Controparte_4 riscossione del credito e per avviare la procedura espropriativa.
Se, dunque, la comunicazione di iscrizione preventiva è viziata nella parte in cui richiama un avviso di addebito (al momento della notifica) annullato giudizialmente, la stessa è conseguentemente viziata in quanto comunicata per un importo inferiore al limite soglia previsto dalla legge.
L'art. 77 del DPR n. 602/1973 così dispone:
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“1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
Ebbene, nel caso in esame, sottraendo l'importo dell'avviso di addebito (€ 11.912,99) dall'importo complessivo per cui l'Agente della CO ha preannunciato l'iscrizione ipotecaria (€
29.494,42), residua un debito di € 17.581,43, inferiore alla somma di € 20.000,00 prevista dalla legge.
Ne consegue che, alla data del 10/5/2024, l' non avrebbe potuto notificare Controparte_4 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77, comma 2 bis, del DPR n.
602/1963, per lo meno richiamando fra i titoli esecutivi l'avviso di addebito che in quel momento era da considerarsi “annullato”; tale comunicazione deve dunque essere dichiarata illegittima e deve essere annullata.
Non può essere invece accolta l'ulteriore domanda del volta a far accertare l'estinzione del Pt_1 debito contributivo contenuto nell'avviso di addebito annullato dal Tribunale di Trani con sentenza n. 715/2024. In ordine a tale debito si è pronunciata la Corte di Appello di Bari, che, pur annullando l'avviso di addebito, ha condannato il contribuente al pagamento delle somme ivi contenute, comprensive di interessi e sanzioni, come innanzi richiamato.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, le stesse devono essere poste a carico dell' (quelle dell'opponente in ragione della soccombenza e quelle dell' CP_2 CP_1
in considerazione del fatto che l' , ricevuta la notifica della sentenza di primo grado,
[...] CP_2 non ha comunicato alcunchè all'Agente della CO per impedire la notifica di un atto illegittimo).
Le spese processuali sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
10/6/2024 da nei confronti di e dell' , Parte_1 Controparte_3 CP_2 rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata all'opponente il 10/5/2024 per le ragioni indicate in parte motiva, annullandola;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte opponente, che liquida in CP_2 favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 43,00 per esborsi ed € 1.865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali dell' CP_2 Controparte_1
, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
[...]
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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